Gazzetta n. 300 del 23 dicembre 2002 (vai al sommario)
LEGGE 23 dicembre 2002, n. 279
Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma purche' siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilita' operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. I benefici di cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."; b) al comma 2-bis, le parole: "terzo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto periodo".



Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4-bis, della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e
accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
i permessi premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata,
possono essere concessi ai detenuti e internati per i
seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati collaborino con la giustizia a norma dell'art.
58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita'
di terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di
violenza, delitto di cui all'art. 416-bis del codice
penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di
cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale,
all'art. 291-quater del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
all'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente dalla
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le
disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici
suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati
per uno dei delitti di cui al primo periodo dal presente
comma purche' siano stati acquisiti elementi tali da
escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi in
cui la limitata partecipazione al fatto criminoso,
accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale
accertamento dei fatti e delle responsabilita' operato con
sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile
un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi
in cui, anche se la collaborazione che viene offerta
risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei
medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle
circostanze attenuanti previste dall'art. 62, n. 6), anche
qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la
sentenza di condanna, dall'art. 114 ovvero dall'art. 116,
seconda comma, del codice penale. I benefici di cui al
presente comma possano essere concessi solo se non vi sono
elementi tali da far ritenere la sussistenza di
collegamenti con la criminalita' organizzata terroristica o
eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai
seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma e 629,
secondo comma, del codice penale, art. 291-ter del citato
testo unico di cui ai decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, art. 73 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del medesimo
testo unico, art. 416 del codice penale, realizzato allo
scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo
XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli
articoli 609-bis 609-quater e 609-octies del codice penale
e dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di
sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per
il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di
detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta, delle
informazioni. Al suddetto comitato provinciale puo' essere
chiamato a partecipare il direttore dell'istituto
penitenziario in cui il condannato e' detenuto.
2-bis. Ai fini della concessione dei benefici dei cui
al comma 1, quarto periodo, il magistrato di sorveglianza o
il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate
informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
3. Quando il comitato ritiene che sussistano
particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in
ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
giudice e il termine di cui al comma 2 e' prorogato di
ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed
informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis. L'assegnazione al lavoro all'estero, i permessi
premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed
internati per delitti dolosi quando il Procuratore
nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica,
d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al
luogo di detenzione o internamento, l'attualita' di
collegamenti con la criminalita' organizzata. In tal caso
si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3".



 
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 41-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: "2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresi' la facolta' di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. 2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purche' non risulti che la capacita' del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno. 2-ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore e' reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione. 2-quater. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 puo' comportare: a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessita' di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate; b) la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori; c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno; d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati; e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorita' europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia; f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non puo' svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad una durata non superiore a quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10. 2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale e' stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo e' presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso e' competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato e' assegnato. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto o dell'internato non modifica la competenza territoriale a decidere. 2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruita' del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Il procuratore generale presso la corte d'appello il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento e va trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le medesime modalita' il Ministro deve procedere, ove il reclamo sia stato accolto parzialmente, per la parte accolta".



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 41-bis della citata legge
26 luglio 1975, n. 354, come modificato della legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 41-bis (Situazioni di emergenza). - 1. In casi
eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di
emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di
sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso
l'applicazione delle normali regole di trattamento dei
detenuti e degli internati. La sospensione deve essere
motivata dalla necessita' di ripristinare l'ordine e la
sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al
conseguimento del fine suddetto.
2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di
sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro
dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresi' la
facolta' di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti
dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al
primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis, in relazione ai
quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza
di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica
o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e
degli istituti previsti dalla presente legge che possano
porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di
sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni
necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e
per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al
periodo precedente.
2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono
adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia,
sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle
indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che
procede ed acquisita ogni altra necessaria informazioni
presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di
polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di
contrasto alla criminalita' organizzata, terroristica o
eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. I
provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un
anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse
forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno,
purche' non risulti che la capacita' del detenuto o
dell'internato di mantenere contatti con associazioni
criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.
2-ter. Se anche prima della scadenza risultano venute
meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la
proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro
della giustizia procede, anche d'ufficio alla revoca con
decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie
l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal
difensore e' reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e
2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a
seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del
difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta
giorni dalla sua presentazione.
2-quater. La sospensione delle regole di trattamento e
degli istituti di cui al comma 2 puo' comportare:
a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna
ed esterna, con riguardo principalmente alla necessita' di
prevenire contatti con l'organizzazione criminale di
appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con
elementi di organizzazioni contrapposte, in relazione con
altri detenuti o internati appartenenti alla medesima
organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b) la determinazione dei colloqui in un numero non
inferiore a uno e non superiore a due al mese da svolgersi
ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in
modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i
colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi,
salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal
direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla
pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorita'
giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel
secondo comma dell'art. 11. I colloqui possono essere
sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione previa
motivata autorizzazione dell'autorita' giudiziaria
competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'art.
11; puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato del
direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla
pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorita'
giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel
secondo comma dell'art. 11, e solo dopo i primi sei mesi di
applicazione, un colloquio telefonico mensile con i
familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti
sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni
della presente lettera non si applicano ai colloqui con i
difensori;
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli
oggetti che possono essere ricevuti dall' esterno;
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e
degli internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della
corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o
con autorita' europee o nazionali aventi competenza in
materia di giustizia;
f) la limitazione della permanenza all'aperto, che
non puo' svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad
una durata non superiore a quattro ore al giorno fermo
restando il limite minimo di cui al primo comma dell'art.
10.
2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti
del quale e' stata disposta o confermata l'applicazione del
regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono
proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il
reclamo e' presentato nel termine di dieci giorni dalla
comunicazione del provvedimento e su di esso e' competente
a decidere il tribunale di sorveglianza che ha
giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o
l'internato assegnato. Il reclamo non sospende
l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto o
dell'internato non modifica la competenza territoriale a
decidere.
2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal
ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies decide
in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli
666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza
dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla
congruita' del contenuto dello stesso rispetto alle
esigenze di cui al comma 2. Il procuratore generale presso
la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore
possono proporre, entro dieci giorni dalla sua
comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza
del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non
sospende l'esecuzione del provvedimento e va trasmesso
senza ritardo alla corte di cassazione. Qualora il reclamo
sia stato accolto con la revoca della misura, il Ministro
della giustizia, ove intenda disporre un nuovo
provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto
della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare
elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le
medesime modalita' il Ministro deve procedere ove il
reclamo sia stato accolto parzialmente, per la parte
accolta.".



 
Art. 3.
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, e successive modificazioni, l'articolo 1 della legge 16 febbraio 1995, n. 36, nonche' l'articolo 29 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. 2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.



Note all'art. 3:
- La legge 7 gennaio 1998, n. 11, reca: "Disciplina
della partecipazione al procedimento penale a distanza e
dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia,
nonche' modifica della competenza sui reclami in tema di
art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario.".
- La legge 16 febbraio 1995, n. 36, reca: "Proroga
delle disposizioni di cui all'art. 41-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, sulla sospensione delle normali regole
di trattamento penitenziario".
- Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, della legge 7 agosto 1992, n. 356, reca:
"Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa".



 
Art. 4.
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti delle persone detenute per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale ovvero per delitti posti in essere per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico commessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I provvedimenti, emessi dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla scadenza in essi prevista anche se successiva alla predetta data.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 600, 601 e 602 del
codice penale:
"Art. 600 (Riduzione in schiavitu). - Chiunque riduce
una persona in schiavitu' o in condizione analoga alla
schiavitu', e' punito con la reclusione da cinque a
quindici anni".
"Art. 601 (Tratta e commercio di schiavi). - Chiunque
commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di
persone in condizione analoga alla schiavitu' e' punito con
la reclusione da cinque a venti anni.
Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di
minori degli anni diciotto al fine di indurli alla
prostituzione e' punito con la reclusione da sei a venti
anni".
"Art. 602 (Alineazione e acquisto di schiavi). -
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente,
aliena o cede una persona che si trova in stato di
schiavitu' o in una condizione analoga alla schiavitu' o se
ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di
schiavitu', o nella condizione predetta, e' punito con la
reclusione da tre a dodici anni.".



 
Art. 5.
(Relazione al Parlamento)

1. Ogni tre anni il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
 
Art.6.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 dicembre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1487):
Presentato dal Ministro della giustizia (Castelli) l'11
giugno 2002.
Assegnato alla commissione 2a (Giustizia), in sede
referente, in data 19 giugno 2002, con pareri delle
commissioni 1a, 5a.
Esaminato dalla commissione 2a, in sede referente, il
17, 23 luglio 2002, il 24, 25 settembre 2002.
Assegnato nuovamente alla commissione 2a, in sede
redigente, il 2 ottobre 2002 con pareri delle commissioni
1a, 5a.
Esaminato dalla commissione 2a, in sede redigente, l'8,
9, 10 ottobre 2002.
Presentazione del testo degli articoli annunciata il 14
ottobre 2002 (atto 1487-1440/A - relatore sen. Bobbio).
Esaminato in aula il 16 ottobre 2002 e approvato il 17
ottobre 2002.
Camera dei deputati (atto n. 3288):
Assegnato alla commissione II (Giustizia), in sede
referente, il 21 ottobre 2002, con pareri delle commissioni
I e V.
Esaminato dalla commissione II, in sede referente, il
30 ottobre 2002, 6, 7, 8, 26, 27 novembre 2002 e 4 e 5
dicembre 2002.
Esaminato in aula il 9 dicembre 2002 e approvato, con
modificazioni, il 17 dicembre 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1487 B):
Assegnato alla commissione 2a (Giustizia), in sede
deliberante, il 18 dicembre 2002, con pareri delle
commissioni 1a e 5a.
Esaminato dalla commissione 2a, in sede deliberante, e
approvato il 19 dicembre 2002.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone