Gazzetta n. 299 del 21 dicembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2002
Atto di indirizzo recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica;
Visto, in particolare, il secondo periodo del predetto comma 3, che dispone l'adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di apposito atto di indirizzo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con il quale sono definiti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesa all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
Considerato che l'adozione del predetto atto di indirizzo si pone come presupposto indispensabile per consentire al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre limitazioni all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato per l'anno in corso, nonche' la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali previste nei rispettivi bilanci, ai fini di un piu' agevole conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria e dalla nota di aggiornamento, come approvati dalle risoluzioni parlamentari;
Atteso che tale limitazione riguarda uniformemente tutte le dotazioni del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese specificamente indicate nel quarto periodo del predetto comma 3 ivi compresi i trasferimenti agli Enti territoriali aventi natura obbligatoria;
Considerato che il parere dei Ministri vigilanti previsto dal citato comma 4, attesa l'urgenza, e' stato acquisito nella seduta del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2002;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella predetta seduta;
Visti i pareri resi dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati nella seduta del 27 novembre 2002 e dalla Commissione bilancio del Senato della Repubblica nella seduta del 28 novembre 2002;
Considerato che e' opportuno accogliere le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari volte a chiarire alcuni profili del presente atto di indirizzo;

A d o t t a il presente atto di indirizzo, avente per oggetto i seguenti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa e per un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica:
a) l'azione amministrativa di ciascun Dicastero sara' improntata, in questo scorcio d'anno, al piu' rigoroso contenimento della spesa;
b) saranno escluse o rinviate tutte le iniziative miranti ad incrementare l'azione amministrativa suscettibili di determinare un aumento degli oneri, fatte salve pertanto quelle che, a parita' di costi, possono migliorare l'azione amministrativa medesima;
c) saranno sospese fino al termine dell'esercizio le procedure di utilizzo delle dotazioni di bilancio non direttamente connesse con interventi ritenuti indifferibili o assolutamente necessari;
d) il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del quarto periodo del predetto comma 3, disporra' con proprio decreto, per l'esercizio in corso, entro limiti percentuali uniformi per tutte le dotazioni del bilancio dello Stato, la limitazione all'assunzione di impegni e all'emissione di titoli di pagamento, con esclusione delle spese indicate nella medesima disposizione ivi compresi i trasferimenti agli enti territoriali aventi natura obbligatoria.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del quinto periodo del predetto comma 3, puo' altresi' fornire, su proposta delle Amministrazioni, il proprio assenso all'esclusione, parziale o totale, di altre spese dalla limitazione di impegni e pagamenti, previa adeguata compensazione che assicuri il mantenimento del limite complessivo prefissato.
Ai sensi del comma 4, con il medesimo decreto, disporra' altresi' la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali;
e) l'adozione del decreto di cui alla lettera d) dovra' comportare un intervento correttivo ragionevole e proporzionato agli scostamenti in atto, limitatamente alla parte residua dell'esercizio in corso;
f) saranno assunte tutte le iniziative idonee ad assicurare il rigoroso rispetto dei limiti di spesa conseguenti alla richiamata limitazione degli impegni e dell'emissione di titoli di pagamento, anche mediante ricorso alle procedure di compensazione tra capitoli consentite dalle disposizioni vigenti;
g) il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - curera' la realizzazione di un efficace sistema di controllo e di monitoraggio della finanza pubblica, anche con riferimento agli effetti delle iniziative di limitazione della spesa richiamate nel presente atto di indirizzo;
h) le Camere saranno tempestivamente informate in merito alle misure adottate, ai sensi del presente provvedimento, per la realizzazione di un efficace sistema di controllo e di monitoraggio della finanza pubblica.
Roma, 29 novembre 2002
Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2002 Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 276
 
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