Gazzetta n. 299 del 21 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 dicembre 2002
Modificazione al decreto ministeriale 29 novembre 2002, recante limitazione agli impegni e all'emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali dello Stato nonche' riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica e, in particolare l'art. 1, comma 3, secondo e quarto periodo;
Visto l'atto di indirizzo adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stati definiti i criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
Visto il punto d) del citato atto di indirizzo il quale prevede, tra l'altro che il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del quarto periodo del predetto comma 3, disporra' con proprio decreto, per l'esercizio in corso, entro limiti percentuali uniformi per tutte le dotazioni del bilancio dello Stato, la limitazione all'assunzione di impegni e all'emissione di titoli di pagamento, con esclusione delle spese indicate nella medesima disposizione ivi compresi i trasferimenti agli enti territoriali aventi natura obbligatoria, e che il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del quinto periodo del predetto comma 3, puo' altresi' fornire, su proposta delle Amministrazioni, il proprio assenso all'esclusione, parziale o totale, di altre spese dalla limitazione di impegni e pagamenti;
Visto il proprio decreto 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, con il quale, sulla base del richiamato atto di indirizzo, sono state disposte, tra l'altro, limitazioni agli impegni e all'emissione di titoli di pagamento per le Amministrazioni dello Stato (art. 1);
Visto il comma 3 dell'art. 1 del predetto decreto il quale indica che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle spese indicate nel quarto periodo del comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, ivi comprese le dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;
Visto il quinto periodo del ripetuto comma 3 dell'art. 1 il quale prevede che per effettive, motivate e documentate esigenze e in conformita' alle indicazioni contenute nel citato atto di indirizzo - innanzi richiamate - il Ministro dell'economia e delle finanze puo' escludere altre spese dalla predetta limitazione;
Considerato che per effettive, motivate e, documentate esigenze rappresentate dalle Amministrazioni interessate e tenuto conto della necessita' di non compromettere la corretta operativita' della pubblica amministrazione e di evitare negativi riflessi sull'ordinato svolgersi della corrente gestione nella attuale fase conclusiva, si ritiene necessario non assoggettare alle limitazioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002, anche le seguenti spese emergenze sul territorio, spese per lavori socialmente utili; competenze accessorie al personale, spese riservate per l'azione di contrasto all'eversione e alla criminalita' organizzata, contributi alle scuole non statali per la parita' scolastica; fondi connessi con interventi per l'occupazione, limitatamente alla meta' delle attuali disponibilita';
Decreta:
Al comma 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, e' aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni stesse non si applicano, altresi', alle spese per emergenze sul territorio; alle spese per lavori socialmente utili, alle spese per competenze accessorie al personale; alle spese riservate per l'azione di contrasto all'eversione e alla criminalita' organizzata; alle spese per contributi alle scuole non statali per la parita' scolastica; alle spese relative ai fondi connessi con gli interventi per l'occupazione, limitatamente alla meta' delle attuali disponibilita'.
Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione
Roma, 17 dicembre 2002
Il Ministro: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2002 Registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 7
 
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