Gazzetta n. 299 del 21 dicembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 22 ottobre 2002 |
Campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei soggetti di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 27. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLA DIFESA e IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, che all'art. 4-bis dispone la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato o operano nei territori della Bosnia - Herzegovina e del Kosovo in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonche' di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto, nonche' l'attuazione di controlli sulle sostanze alimentari importate dai predetti territori; Considerato che le citate disposizioni demandano al Ministro della salute di stabilire, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita', le condizioni ed i criteri per lo svolgimento delle predette attivita'; Visto l'Accordo del 30 maggio 2002 tra Governo, regioni e province autonome sulla realizzazione della indagine sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato o operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria; Considerata la necessita' di ripartire per l'anno 2002 i fondi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 30 maggio 2002; Decreta: Art. 1. 1. La campagna di monitoraggio di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, ha luogo in favore dei soggetti di cui al medesimo articolo, presenti nei territori interessati alla data di pubblicazione del presente decreto ovvero antecedentemente o successivamente ad essa, attraverso l'esecuzione gratuita degli accertamenti indicati nell'allegato 1 al presente decreto, del quale fa parte integrante, da effettuarsi secondo le cadenze temporali ivi stabilite presso le strutture di cui al successivo comma 5. Il protocollo operativo della campagna di monitoraggio e' descritto nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome del 30 maggio 2002 di cui in premessa. 2. I soggetti di cui al comma 1 gia' rientrati dai territori interessati alla data di pubblicazione del presente decreto sono ammessi al monitoraggio per il periodo di tempo residuale necessario al compimento di un quinquennio dal definitivo rientro. 3. Sono comunque ammessi al primo accertamento di cui all'allegato 1 al presente decreto i soggetti di cui al comma 1 presenti nei territori interessati successivamente al 1 agosto 1994 e che non rientrino nelle previsioni di cui al comma 2. 4. Alla campagna di monitoraggio e' ammesso: a) il personale militare o civile della Difesa in servizio, sulla base delle disposizioni impartite dal Ministero della difesa; b) il personale della Polizia di Stato ed il personale della Amministrazione civile dell'interno in servizio, sulla base delle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno; c) il personale militare in congedo che si sottoponga al primo accertamento entro sei mesi dalla comunicazione allo scopo inviata dal Ministero della difesa ovvero, se non ancora rientrato dai territori interessati, entro sei mesi dal rientro; d) il personale della Polizia di Stato in congedo ed il personale della Amministrazione civile dell'interno non piu' in servizio che si sottoponga al primo accertamento entro sei mesi dalla comunicazione allo scopo inviata dal Ministero dell'interno ovvero, se non ancora rientrato dai territori interessati, entro sei mesi dal rientro; e) ogni altro soggetto avente titolo che si sottoponga al primo accertamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, se non ancora rientrato dai territori interessati, entro sei mesi dal rientro. 5. Gli accertamenti sono effettuati: a) per il personale militare o civile della Difesa in servizio, presso le strutture dei servizio sanitario militare ovvero, su richiesta nominativa delle competenti autorita' militari, nell'ambito di strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome; b) per il personale della Polizia di Stato e della Amministrazione civile dell'interno in servizio, a cura dei medici della Polizia di Stato, limitatamente alle visite mediche, e, su richiesta nominativa nelle competenti strutture del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito di strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome, limitatamente agli esami di laboratorio; c) per ogni altro soggetto, nell'ambito di strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome, sulla base della presentazione delle comunicazioni di cui al comma 4, lettere c) o d) ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il ricorrere delle condizioni che danno titolo all'ammissione alla campagna di monitoraggio. La dichiarazione sostitutiva e' resa dall'interessato nelle forme e nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; d) in via eccezionale, per i soggetti di cui alle precedenti lettere b) e c), presenti nei territori interessati, presso le strutture del servizio sanitario militare operanti nei medesimi territori, nei limiti delle disponibilita' esistenti e fatte salve le prioritarie esigenze di cui alla precedente lettera a). |
| Art. 2. 1. L'esecuzione degli accertamenti a titolo gratuito presso le strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome avviene a seguito di consegna, da parte dei soggetti di cui all'art. 1, di copia della richiesta nominativa di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e b) ovvero di copia della comunicazione, o della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 1, comma 5, lettera c). 2. I medici delle strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome valutano le condizioni cliniche dei soggetti di cui all'art. 1 anche alla luce dei referti degli esami di laboratorio e compilano conseguentemente la relativa scheda di indagine sulle condizioni sanitarie in allegato al protocollo operativo della campagna di monitoraggio stessa. Copia di detta scheda e dei referti degli esami di laboratorio e' consegnata agli interessati. 3. Le regioni e province autonome ogni sei mesi trasmettono al centro raccolta, elaborazione, interpretazione e valutazione dati di cui all'art. 4, comma 1, e, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e b), anche ai Ministeri della difesa e, rispettivamente, dell'interno i risultati degli accertamenti effettuati unitamente alle relative schede di indagine sulle condizioni sanitarie. 4. Ai fini del rimborso delle spese sostenute, le regioni e province autonome trasmettono ogni sei mesi al Ministero della salute ovvero al Ministero della difesa, per casi in cui sia intervenuta la richiesta nominativa di cui all'art. 1, comma 5, lettera a), prospetti riepilogativi degli accertamenti eseguiti. 5. Il rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome e' effettuato sulla base dei rispettivi tariffari. |
| Art. 3. 1. Il Ministero della salute adotta un programma per il controllo delle sostanze alimentari importate dai territori della Bosnia - Herzegovina e del Kosovo. 2. Il programma prevede l'effettuazione di controlli all'importazione, a sondaggio e a solo titolo conoscitivo, diretti ad accertare la presenza di eventuali contaminanti chimico-fisici. Con successivo decreto del Ministero della salute sono individuate, con il supporto tecnico dell'Istituto superiore di sanita', le matrici alimentari da sottoporre a controlli, la frequenza degli stessi e le procedure operative da seguire per campionamenti e analisi. 3. Per gli accertamenti analitici e le procedure di campionamento si applicano i metodi predisposti dall'Istituto superiore di sanita'. Per l'esecuzione delle analisi il Ministero della salute si avvale di laboratori pubblici o privati. |
| Art. 4. 1. Il Ministero della salute, il Ministero della difesa ed il Ministero dell'interno, anche avvalendosi di consulenze e collaborazioni esterne, attivano apposite strutture di supporto al centro, che provvede alla raccolta, elaborazione, interpretazione e valutazione dei dati acquisiti con la campagna di monitoraggio sanitario, di cui all'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 30 maggio 2002 richiamato in premessa. 2. Il Ministero della difesa integra l'attivita' di monitoraggio sanitario anche mediante il potenziamento delle campagne di rilevamento effettuate nei territori interessati, anche con il supporto di consulenze e collaborazioni esterne. |
| Art. 5. 1. Per l'anno 2002 l'importo di lire venticinque miliardi, pari ad Euro 12.911.422, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27 e' ripartito nei termini seguenti: a) Euro 3.873.427 in relazione alle esigenze del Ministero della difesa per gli accertamenti presso le strutture del servizio sanitario militare, ovvero per quelli effettuati sulla base della richiesta nominativa di cui all'art. 1, comma 5, lettera a); b) Euro 5.422.798 in relazione alle esigenze del Ministero della salute per il rimborso alle regioni e province autonome delle spese relative agli accertamenti effettuati presso le strutture identificate dalle stesse; c) Euro 1.291.142 in relazione alle esigenze del Ministero della salute per le finalita' di cui all'art. 3; d) Euro 258.228 in relazione alle esigenze del Ministero della salute ed Euro 516.457 al Ministero della difesa per le finalita' di cui all'art. 4, comma 1; e) Euro 1.549.370 in relazione alle esigetize del Ministero della difesa per le finalita' di cui all'art. 4, comma 2. 2. Per gli anni successivi il predetto stanziamento di Euro 12.911.422 sara' iscritto in apposita U.P.B. di nuova istituzione 3.1.5.2 "Oneri comuni" dello stato di previsione del Ministero della salute, da ripartire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base delle proposte trasmesse dai Ministri della difesa, della sanita' e dell'interno entro il 31 dicembre dell'anno precedente. |
| Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 ottobre 2002
Il Ministro della salute Sirchia
Il Ministro della difesa Martino
Il Ministro dell'interno Pisanu
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 328 |
| Allegato
----> vedere allegato da pag. 15 a pag. 16 della G.U. <---- |
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