Gazzetta n. 299 del 21 dicembre 2002 (vai al sommario)
LEGGE 19 dicembre 2002, n. 277
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza
e procedimento in materia di liberazione anticipata). 1. Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonche' sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale". 2. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 69-bis. - (Procedimento in materia di liberazione anticipata). - 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che e' comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. 2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso. 3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. 4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis. 5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, puo' trasmetterla al magistrato di sorveglianza". 3. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
- L'art. 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta), cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 69 (Funzioni e provvedimenti del magistrato di
sorveglianza). - 1. Il magistrato di sorveglianza vigila
sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di
pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi,
con particolare riguardo alla attuazione del trattamento
rieducativo.
2. Esercita, altresi', la vigilanza diretta ad
assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati
sia attuata in conformita' delle leggi e dei regolamenti.
3. Sovraintende all'esecuzione delle misure di
sicurezza personali.
4. Provvede al riesame della pericolosita' ai sensi del
primo e secondo comma dell'art. 208 del codice penale,
nonche' all'applicazione, esecuzione, trasformazione o
revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza.
Provvede altresi', con decreto motivato, in occasione dei
provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della
dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per
tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del
codice penale.
5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di
cui al terzo comma dell'art. 13, ovvero, se ravvisa in esso
elementi che costituiscono violazione dei diritti del
condannato o dell'internato, lo restituisce, con
osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva,
con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro
all'esterno. Impartisce, inoltre, nel corso del
trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali
violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.
6. Decide con ordinanza impugnabile soltanto per
cassazione, secondo la procedura di cui all'art. 14-ter,
sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti
l'osservanza delle norme riguardanti:
a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, la
mercede e la remunerazione nonche' lo svolgimento delle
attivita' di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni
sociali;
b) le condizioni di esercizio del potere
disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo
disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facolta'
di discolpa.
7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle
licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle
modifiche relative all'affidamento in prova al servizio
sociale e alla detenzione domiciliare.
8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per
la liberazione anticipata e sulla remissione del debito,
nonche' sui ricoveri previsti dall'art. 148 del codice
penale.
9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze
di grazia concernenti i detenuti.
10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni
attribuitegli dalla legge.".



 
Art. 2.
(Competenza in materia di revoca). 1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: "la riduzione di pena per la liberazione anticipata," sono soppresse e dopo le parole: "la revoca o cessazione dei suddetti benefici" sono inserite le seguenti: "nonche' della riduzione di pena per la liberazione anticipata".



Nota all'art. 2, comma 1:
- L'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, cosi'
come da ultimo modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 70 (Funzioni e provvedimenti del tribunale di
sorveglianza). - 1. In ciascun distretto di corte d'appello
e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione
distaccata di corte d'appello e' costituito un tribunale di
sorveglianza competente per l'affidamento in prova al
servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione
domiciliare speciale, la semiliberta', la liberazione
condizionale, la revoca o cessazione dei suddetti benefici
nonche' della riduzione di pena per la liberazione
anticipata, il rinvio obbligatorio o facoltativo
dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli
articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale,
nonche' per ogni altro provvedimento ad esso attribuito
dalla legge.
2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede
di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al
comma 4 dell'art. 69. Il magistrato che ha emesso il
provvedimento non fa parte del collegio.
3. Il tribunale e' composto da tutti i magistrati di
sorveglianza in servizio nel distretto o nella
circoscrizione territoriale della sezione distaccata di
corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie
indicate nel quarto comma dell'art. 80, nonche' fra docenti
di scienze criminalistiche.
4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal
Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato
alle necessita' del servizio presso ogni tribunale per
periodi triennali rinnovabili.
5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un
collegio composto dal presidente o, in sua assenza o
impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue
nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parita' di
funzioni, nell'anzianita'; da un magistrato di sorveglianza
e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4.
6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il
magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione e'
posto il condannato o l'internato in ordine alla cui
posizione si deve provvedere.
7. La composizione dei collegi giudicanti e'
annualmente determinata secondo le disposizioni
dell'ordinamento giudiziario.
8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza
in camera di consiglio; in caso di parita' di voti prevale
il voto del presidente.".



 
Art. 3.
(Estensione della normativa in tema di liberazione anticipata
all'affidamento in prova al servizio sociale). 1. Dopo il comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: "12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalita', puo' essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonche' l'articolo 54, comma 3".



Note all'art. 3, comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 47 della citata legge
n. 354/1975, come modificato dalla presente legge:
"Art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale). -
1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il
condannato puo' essere affidato al servizio sociale fuori
dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da
scontare.
2. Il provvedimento e' adottato sulla base dei
risultati della osservazione della personalita', condotta
collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in
cui si puo' ritenere che il provvedimento stesso, anche
attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca
alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del
pericolo che egli commetta altri reati.
3. L'affidamento in prova al servizio sociale puo'
essere disposto senza procedere all'osservazione in
istituto quando il condannato, dopo la commissione del
reato, ha serbato comportamento tale da consentire il
giudizio di cui al comma 2.
4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio
sociale e' proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione
della pena, il magistrato di sorveglianza competente in
relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve
essere rivolta, puo' sospendere l'esecuzione della pena e
ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte
concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei
presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al
grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato
di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione
dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del
tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di
sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che
decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non e'
accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non puo'
essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza
successivamente proposta.
5. All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in cui
sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire
in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla
dimora, alla liberta' di locomozione, al divieto di
frequentare determinati locali ed al lavoro.
6. Con lo stesso provvedimento puo' essere disposto che
durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova
il condannato non soggiorni in uno o piu' comuni, o
soggiorni in un comune determinato; in particolare sono
stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di
svolgere attivita' o di avere rapporti personali che
possono portare al compimento di altri reati.
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si
adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo
reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza
familiare.
8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono
essere modificate dal magistrato di sorveglianza.
9. Il servizio sociale controlla la condotta del
soggetto e lo aiuta a superare le difficolta' di
adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in
relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti
di vita.
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al
magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
11. L'affidamento e' revocato qualora il comportamento
del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni
dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della
prova.
12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la
pena e ogni altro effetto penale.
12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che
abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo
concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti
rivelatori del positivo evolversi della sua personalita',
puo' essere concessa la detrazione di pena di cui all'art.
54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonche'
l'art. 54, comma 3.".



 
Art. 4.
(Applicabilita' del beneficio previsto dall'articolo 3). 1. Il beneficio previsto dall'articolo 47, comma 12-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, si applica anche agli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai semestri successivi al 31 dicembre 1999 o in svolgimento a tale data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1803):
Presentato dal senatore Maritati ed altri il 30 ottobre
2002.
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
deliberante, il 31 ottobre 2002 con pareri della
commissione 1a.
Esaminato dalla 2a commissione il 7 novembre 2002.
Camera dei deputati (atto n. 3361):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, l'8 novembre 2002 con parere della commissione
I.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il
19 e 20 novembre 2002.
Nuovamente assegnata alla II commissione, in sede
legislativa, il 3 dicembre 2002.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, ed
approvato il 4 dicembre 2002.



Nota all'art. 4, comma 1:
- Per il testo e per il titolo dell'art. 47 della legge
26 luglio 1975, n. 354, si veda la precedente nota all'art.
3, comma 1.



 
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