Gazzetta n. 298 del 20 dicembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 12 dicembre 2002 |
Disposizioni di semplificazione in materia di elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intercomunitari di beni. |
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IL CAPO del Dipartimento per le politiche fiscali
Visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri, modificato, da ultimo, con regolamento (CE) n. 1624/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2000; Visto il regolamento (CE) n. 1901/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/91; Visto il regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura combinata, come integrato e modificato dal Regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1 agosto 2002; Vista la comunicazione della Commissione che approva il codice di condotta per la gestione della nomenclatura combinata (G.U.C.E. - serie C - n. 150 del 3 maggio 2000); Vista la direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto; Vista la direttiva 2000/65/CE del Consiglio del 17 ottobre 2000, relativa alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto, modificativa della direttiva n. 77/388/CEE; Visto il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette, come modificato da ultimo dal regolamento n. 792/2002 del Consiglio del 7 maggio 2002; Visto l'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che stabilisce l'obbligo per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto di presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni effettuati con i soggetti IVA residenti nei territori degli altri Stati membri della CEE e che prevede la compilazione di detti elenchi su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, fra l'altro, armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con quelle contenute nella direttiva CEE predetta; Visto il decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191, attuativo della direttiva n. 2000/65/CE del Consiglio; Visto l'art. 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse; Visto il decreto 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992, con il quale sono stati approvati tali modelli e le relative istruzioni per l'uso e la compilazione, modificato con decreto 4 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1998; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 10, recante norme per la semplificazione di alcuni oneri connessi alla fornitura di informazioni statistiche; Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997, n. 974/98 del 3 maggio 1998 e n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, del Consiglio, relativi all'introduzione dell'euro; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, integrato e modificato dal decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206; Visto il decreto direttoriale 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette; Visto il parere formulato dall'ISTAT con nota del 9 dicembre 2002; Visto il parere formulato dall'Agenzia delle dogane con nota n. 11071 del 10 dicembre 2002;
E m a n a
il seguente decreto: Art. 1. Periodicita' degli elenchi
All'art. 3 del decreto direttoriale 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, i commi 1 e 2 sono cosi' sostituiti: 1. Gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie si riferiscono: a) a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 200.000,00 euro; b) a periodi trimestrali, per i soggetti con ammontare di cessioni intracomunitarie superiore a 40.000,00 euro; c) a periodi annuali, per i restanti soggetti. 2. Gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari si riferiscono: a) a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 150.000,00 euro; b) a periodi annuali, per i restanti soggetti. |
| Art. 2. Contenuto degli elenchi
All'art. 4 del decreto direttoriale 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, il comma 5 e' cosi' sostituito: "5. In applicazione dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 3330/91, come modificato dal regolamento (CE) n. 1182/99, e dell'art. 24 del regolamento (CE) n. 1901/2000, sono tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto: a) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a euro 4.300.000,00; b) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo degli arrivi superiore a euro 2.500.000,00. |
| Art. 3. Modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni
Alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, contenute nell'allegato VII del decreto direttoriale del 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sono apportate le modifiche riportate nell'allegato I al presente decreto. |
| Art. 4. Disposizioni finali
1. Le modifiche, relative alle modalita' di compilazione dei modelli, introdotte dal presente decreto non comportano alcuna variazione ai modelli e ai tracciati record informatici, in quanto gli operatori, che non intendono usufruire delle specifiche semplificazioni, possono continuare ad inserire i dati secondo le precedenti impostazioni. |
| Art. 5. Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dall'anno 2003. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 dicembre 2002 Il capo del Dipartimento: Manzitti |
| Allegato I
1. Titolo II, sezione I, note generali, numeri 2, lettera b), 3, 4 e 5, seconda alinea: a) "2.b) le colonne da 1 a 4 (la colonna 5 deve essere compilata solo nel caso di operazioni triangolari), se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali;"; b) "3. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 4 (la colonna 5 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare)."; c) "4. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza annuale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 4 (la colonna 5 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare)."; d) "5. Nel caso di righe di dettaglio compilate solo ai fini fiscali: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione (se richiesto), nomenclatura combinata (se fornita);". 2. Titolo III: a) Frontespizio (Mod. INTRA-2), primo periodo: "Nel primo riquadro vanno indicati il tipo di riepilogo ("M" se mensile, "T" se trimestrale facoltativo, "A" se annuale), l'anno di riferimento e, nel caso di elenchi riepilogativi mensili o trimestrali, il mese o il trimestre di riferimento. I soggetti che presentano gli elenchi su dischetto magnetico debbono riportare nell'apposita casella 1 numero progressivo di riferimento attribuito all'elenco nel dischetto."; b) Sezione 1, Note generali, numeri 2, lettera b), 3, 4 e 5, secondo alinea: a) "2.b) le colonne da 1 a 5 (la colonna 6 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare), se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali;"; b) "3. I soggetti che presentano, in via facoltativa, gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 5 (la colonna 6 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare)."; c) "4. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza annuale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 5 (la colonna 6 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare)."; d) "5. Nel caso di righe di dettaglio compilate solo ai fini fiscali: codice di identificazione IVA del fornitore, natura della transazione (se richiesto), nomenclatura combinata (se fornita);". |
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