Gazzetta n. 298 del 20 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 29 novembre 2002
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "CERMET - Certificazione e ricerca per la qualita' - Societa' consortile a r.l." ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Prosciutto di Carpegna".

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto 16 luglio 2002 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato "CERMET - Certificazione e ricerca per la qualita' - Societa' consortile a r.l.", con decreto del 27 luglio 1999, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta "Prosciutto di Carpegna", allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 marzo 2002, protocollo n. 61511;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta "Prosciutto di Carpegna";
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "CERMET - Certificazione e ricerca per la qualita' - Societa' consortile a r.l.", con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano n. 23, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Prosciutto di Carpegna" registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1 luglio 1996, gia' prorogata con decreto 16 luglio 2002, e' ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dall'8 dicembre 2002.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2002
Il direttore generale: Abate
 
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