Gazzetta n. 298 del 20 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 5 novembre 2002
Scioglimento della societa' "Cooperativa edilizia antoniana S.c.r.l.", in Padova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
del lavoro di Padova

Visto l'art. 2544 del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' l'Autorita' governativa per le societa' cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale e' stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle societa' cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;
Visto il verbale delle ispezioni ordinarie effettuata il 3 luglio 2002, nei confronti della societa' "Cooperativa edilizia antoniana S.c.r.l.", dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1977 non ha piu' redatto il bilancio di esercizio e non ha alcuna attivita' patrimoniale da liquidare;
Decreta lo scioglimento, in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18 della societa' "Cooperativa edilizia antoniana S.c.r.l.", avente sede in Padova, via Jacopo Stretti n. 1, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Grassi, in data 30 marzo 1949, repertorio n. 89, registro societa' n. 3103 - Tribunale di Padova - B.U.S.C. n. 7/23760, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.
Padova, 5 novembre 2002
Il dirigente provinciale: Drago
 
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