Gazzetta n. 298 del 20 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 30 ottobre 2002, n. 275
Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo e dei Ministeri;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che ha recepito la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita';
Considerato che l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo n. 269 del 2001 demanda ad un regolamento del Ministro delle comunicazioni il compito di disciplinare le procedure dei controlli circa l'immissione sul mercato e la messa in esercizio delle apparecchiature di telecomunicazione;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1067/2002, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del giorno 11 aprile 2002;
Considerato che il testo del provvedimento e' stato allineato alle considerazioni ed alle osservazioni formulate dal massimo organo consultivo;
Ritenuto che le operazioni di sequestro sono di competenza degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni e degli organi di polizia ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota GM/131904/4556/DL/FC del 28 agosto 2002;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.
F i n a l i t a'

1. Il presente regolamento ha lo scopo di determinare le modalita' dell'attivita' di sorveglianza e di controllo da espletare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, detto in prosieguo "decreto".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, reca:
"Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
di organizzazione del Governo", e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 agosto 2001, n.
317.
- Si riporta l'art. 9 del decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269, recante: "Attuazione della direttiva
1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le
apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il
reciproco riconoscimento della loro conformita'.",
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156:
"Art. 9 (Sorveglianza del mercato - laboratori di
prova). - 1. Il Ministero delle comunicazioni, in
collaborazione con gli organi di Polizia di cui all'art. 1,
commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, provvede
ad accertare la conformita' dei prodotti immessi sul
mercato e di quelli messi in esercizio a quanto stabilito
dal presente decreto anche mediante prelievo delle
apparecchiature presso i costruttori, gli importatori, i
grossisti, i distributori ed i dettaglianti nonche' presso
gli utilizzatori delle apparecchiature medesime. I
controlli sono effettuati secondo le modalita' stabilite
con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle
comunicazioni ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
2. Le prove tecniche aventi lo scopo di accertare la
rispondenza degli apparecchi ai requisiti essenziali di cui
all'art. 3, alle norme armonizzate di cui all'art. 5, alle
norme nazionali di cui all'art. 4 ed alle altre specifiche
tecniche utilizzate dal costruttore sono effettuate presso
i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione (ISCTI) o presso
laboratori privati accreditati; se non esistono laboratori
accreditati allo scopo, le prove sono effettuate sotto la
responsabilita' di un organismo notificato.
3. Con riferimento al comma 2 il Ministero delle
comunicazioni accredita laboratori di prova sentita una
commissione tecnico-consultiva, nominata dal Ministero
stesso, di cui sono chiamati a far parte almeno un
rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato ed un rappresentante per ciascuno degli
organismi di normazione italiani. I laboratori di prova
accreditati effettuano le prove di conformita' degli
apparati alle norme per le quali hanno ricevuto
l'accreditamento. Con regolamento da adottare con decreto
del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
disciplinata la procedura di rilascio dell'accreditamento,
dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo
dell'accreditamento stesso.
4. I laboratori di prova accreditati non possono
dipendere direttamente dall'organizzazione del costruttore
o di un operatore di rete di telecomunicazioni ovvero di un
fornitore di servizi di telecomunicazioni; devono essere
liberi da influenze esterne, possedere un'adeguata
capacita' per quanto attiene alla competenza ed alle
attrezzature ed essere forniti di tutte le apparecchiature
di misura per l'esecuzione delle prove. L'istruttoria
relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con
l'impegno di riservatezza verso terzi.
5. L'accreditamento puo' essere sospeso dalla
competente Direzione generale del Ministero delle
comunicazioni, sentita la commissione tecnica di cui al
comma 3, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di
inosservanza da parte del laboratorio degli impegni
assunti. L'accreditamento e' revocato dalla direzione
stessa, sentita la commissione:
a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con
le modalita' e nei tempi indicati, a quanto stabilito
nell'atto di sospensione;
b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti
accertati al momento del rilascio dell'accreditamento.
6. Ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e
del rinnovo si applicano le quote di suirrogazione
stabilite per le prestazioni rese a terzi ai sensi
dell'art. 19 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156.
7. Se il Ministero delle comunicazioni accerta che un
apparecchio non e' conforme ai requisiti indicati nel
presente decreto, esso adotta i provvedimenti necessari per
ritirare detto apparecchio dal mercato o dal servizio,
proibirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio o
limitarne la libera circolazione.
8. Il Ministero delle comunicazioni, in caso di
adozione di provvedimenti di cui al comma 7, li notifica
immediatamente alla Commissione europea indicandone i
motivi e precisando, in particolare, se i provvedimenti
siano da collegare:
a) ad una non corretta applicazione delle norme
armonizzate di cui all'art. 5, comma 1;
b) a carenze delle norme armonizzate di cui all'art.
5, comma 1;
c) al mancato rispetto dei requisiti di cui all'art.
3, laddove l'apparecchio non soddisfi le norme armonizzate
di cui all'art. 5, comma 1.
9. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6, il
Ministero delle comunicazioni puo', a norma del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, reso esecutivo con
legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni
e, in particolare, degli articoli 28 e 30, adottare
provvedimenti appropriati allo scopo di vietare o limitare
l'immissione sul suo mercato ovvero di esigere il ritiro
dal suo mercato di apparecchiature radio, inclusi tipi di
apparecchiature radio che hanno causato o che il Ministero
presume ragionevolmente causino interferenze dannose,
comprese interferenze con i servizi esistenti o programmati
sulle bande di frequenze attribuite in sede nazionale.
10. Il Ministero delle comunicazioni, in caso di
adozione di misure di cui al comma 9, ne informa
immediatamente la Commissione europea specificandone le
ragioni.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 7 e
9 sono a carico del fabbricante, del suo mandatario o del
responsabile dell'immissione sul mercato degli apparecchi.
12. Nei casi di cui ai commi 8 e 10, il Ministero delle
comunicazioni adotta provvedimenti definitivi conformemente
alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo
le consultazioni comunitarie espletate dalla stessa".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri" e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche
al sistema penale".
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001,
n. 269, recante: "Attuazione della direttiva 1999/5/CE
riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature
terminali di telecomunicazione ed il reciproco
riconoscimento della loro conformita'" si vedano note alle
premesse.



 
Art. 2.
Accertamenti

1. Gli accertamenti riguardano l'immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione degli apparecchi.
2. Per l'espletamento degli accertamenti sono da controllare:
a) per i prodotti immessi sul mercato, presso venditori e distributori:
1) la presenza sull'apparecchio e sull'imballaggio della marcatura CE e, nei casi per i quali e' previsto l'intervento dell'organismo notificato, il numero dell'organismo stesso nonche' l'eventuale identificazione della categoria dell'apparecchio;
2) la presenza di marcature che possono confondersi con la marcatura CE ovvero che possono limitarne la visibilita' e la leggibilita';
3) la presenza di una sintetica dichiarazione, nelle lingue dell'Unione europea, di conformita' ai requisiti essenziali e della documentazione informativa per l'utilizzatore circa la destinazione d'uso del prodotto;
4) che non si tratti di un tipo di apparecchio che si trova sul mercato nonostante gli accertamenti del Ministero delle comunicazioni circa la non conformita' dell'apparecchio stesso al decreto;
b) per i prodotti immessi sul mercato, presso il fabbricante o il suo mandatario stabilito in Italia o presso la persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato, a seconda del tipo di apparato e della procedura adottata dal fabbricante per la valutazione della conformita':
1) quanto previsto alla lettera a);
2) la presenza ed il contenuto della dichiarazione e della documentazione di cui agli allegati II, III, IV e V al decreto;
3) il rispetto delle disposizioni del decreto e, in particolare, di quelle concernenti i requisiti essenziali delle apparecchiature;
4) l'esistenza della notifica, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto, nei casi previsti;
c) per i prodotti installati od in uso:
1.1) la rispondenza alla normativa vigente in caso di apparecchi la cui valutazione della conformita' ed immissione sul mercato sono avvenute prima dell'8 aprile 2000;
1.2) la rispondenza della valutazione della conformita' alla direttiva 1999/5/CE e quella dell'immissione sul mercato alla normativa precedente ovvero alla direttiva stessa, nel caso di apparecchi la cui valutazione della conformita' ed immissione sul mercato sono avvenute fra l'8 aprile 2000 e l'8 aprile 2001;
1.3) la rispondenza della valutazione della conformita' e della immissione sul mercato alla direttiva 1999/5/CE o al decreto, dopo l'8 aprile 2001;
2) in caso di utilizzo di apparecchi in conformita' alla normativa vigente:
2.1) rispondenza ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto;
2.2) corretta installazione e manutenzione secondo le indicazioni del costruttore;
2.3) utilizzo del prodotto secondo i fini previsti;
2.4) eventuale esistenza di un regime di licenza, di concessione o di altro vincolo cui l'apparecchio puo' essere soggetto.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo degli allegati II, III, IV, e V
del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante:
"Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le
apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformita'".

"Allegato II
(v. art. 11, comma 3)

Procedura di valutazione della conformita' (controllo di
fabbricazione interno).
1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione
europea si accerta e dichiara che i prodotti in questione
soddisfano i requisiti ad essi applicabili. Il fabbricante
o il suo mandatario stabilito nell'Unione appone la
marcatura CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione
scritta di conformita'.
2. Il fabbricante predispone la documentazione tecnica
descritta al punto 4; il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nell'Unione europea tiene tale documentazione a
disposizione delle autorita' nazionali competenti di
qualsiasi Stato membro, a fini ispettivi, per almeno dieci
anni dalla data di fabbricazione dell'ultima serie del
prodotto.
3. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo
mandatario siano stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo
di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe
alla persona che immette il prodotto nel mercato
comunitario.
4. La documentazione tecnica, di cui ai punti 2 e 3,
deve consentire di valutare la conformita' del prodotto ai
requisiti del presente decreto; deve comprendere gli
aspetti relativi al progetto, alla fabbricazione ed al
funzionamento del prodotto, e in particolare:
a) la descrizione generale del prodotto;
b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonche'
gli schemi di componenti, sottounita', circuiti, eccetera;
c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per
comprendere i disegni e gli schemi di cui alla lettera b)
ed il funzionamento del prodotto;
d) un elenco delle norme di cui all'art. 5 del
presente decreto, applicate interamente o in parte, nonche'
la descrizione e la spiegazione delle soluzioni adottate
per soddisfare i requisiti essenziali di cui all'art. 3
qualora le norme di cui all'art. 5 non siano state
applicate o non esistano;
e) i risultati dei calcoli di progetto e dei
controlli svolti;
f) le relazioni sulle prove effettuate.
5. Il fabbricante o il suo mandatario conserva la
dichiarazione di conformita' e la relativa documentazione
tecnica.
6. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie
affinche' il processo di fabbricazione garantisca la
conformita' dei prodotti alla documentazione tecnica di cui
al punto 2 e ai requisiti del presente decreto che ad essi
si applicano".

"Allegato III
(v. art. 11, comma 4)

Procedura di valutazione della conformita' (controllo di
fabbricazione interno, comprendente prove specifiche
dell'apparato).
Il presente allegato corrisponde all'allegato II,
completato dai seguenti requisiti supplementari:
1) per ciascun tipo di apparecchio sono effettuate,
ad opera del fabbricante o su mandato dello stesso, le
prove radio essenziali. L'individuazione delle prove
considerate essenziali e' fatta sotto la responsabilita' di
un organismo notificato scelto dal fabbricante, salvo che
le prove siano definite dalle norme armonizzate;
2) l'organismo notificato tiene in debita
considerazione le decisioni precedenti, prese
congiuntamente dagli organismi notificati;
3) il fabbricante o il suo mandatario stabilito
nell'Unione europea o la persona responsabile per
l'immissione sul mercato dell'apparecchio dichiara che le
prove sono state effettuate e che l'apparecchio soddisfa i
requisiti essenziali; nel corso del processo di
fabbricazione egli appone il numero di identificazione
dell'organismo notificato se esso e' stato coinvolto nella
procedura".

"Allegato IV
(v. art. 21, comma 5)

Procedura di valutazione della conformita' (fascicolo
tecnico di fabbricazione).
Il presente allegato corrisponde all'allegato III,
completato dai seguenti requisiti supplementari:
1) la documentazione tecnica descritta al punto 4
dell'allegato II e la dichiarazione di conformita' alle
prove radio essenziali di cui all'allegato III
costituiscono un fascicolo tecnico di fabbricazione;
2) il fabbricante, il suo mandatario stabilito
nell'Unione europea o la persona responsabile
dell'immissione sul mercato dell'apparecchio sottopone il
fascicolo a uno o piu' organismi notificati; ciascuno di
tali organismi notificati deve essere informato degli altri
organismi che hanno ricevuto il fascicolo;
3) l'organismo notificato esamina il fascicolo e, se
ritiene che non sia stato adeguatamente dimostrato che i
requisiti del presente decreto siano stati soddisfatti,
puo' dare un parere al fabbricante, al suo rappresentante o
alla persona responsabile per l'immissione sul mercato
dell'apparecchio e ne informa gli altri organismi
notificati che hanno ricevuto il fascicolo; tale parere e'
emesso entro quattro settimane dalla ricezione del
fascicolo da parte dell'organismo notificato; l'apparecchio
puo' essere immesso sul mercato dalla data della ricezione
del parere o trascorso un periodo di quattro settimane,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, e
dall'art. 9, comma 9, del presente decreto;
4) il fabbricante, il suo mandatario stabilito
nell'Unione europea o la persona responsabile per
l'immissione sul mercato dell'apparecchio tiene il
fascicolo a disposizione delle autorita' nazionali
competenti di qualsiasi Stato membro, a fini ispettivi, per
almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultima
serie di apparecchi".

"Allegato V
(v. art. 11)

Procedura di valutazione della conformita' (garanzia della
qualita' totale).
1. La garanzia della qualita' totale e' la procedura
con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al
punto 2 accerta e dichiara che i prodotti in questione
soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi
applicabili. Il fabbricante appone la marcatura di cui
all'art. 13, comma 1, del presente decreto su ciascun
prodotto e redige una dichiarazione di conformita'.
2. Il fabbricante applica un sistema qualita' approvato
per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale
e il collaudo del prodotto secondo quanto specificato al
punto 3 ed e' soggetto alla sorveglianza come indicato al
punto 4.
3. Sistema qualita'.
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di
certificazione del suo sistema di garanzia della qualita'
totale ad un organismo notificato. Le modalita' di
ottenimento e di mantenimento della certificazione sono
stabilite dall'organismo notificato scelto.
La domanda deve contenere:
a) tutte le informazioni utili sulla categoria di
prodotti prevista;
b) la documentazione relativa al sistema qualita'.
3.2. Il sistema qualita' deve garantire la conformita'
dei prodotti ai requisiti del presente decreto ad essi
applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni
adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo
sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e
istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al
sistema qualita' deve permettere una interpretazione
uniforme delle misure e delle procedure nonche' dei
programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la
qualita'. Detta documentazione deve includere in
particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualita', della struttura
organizzativa, delle responsabilita' di gestione in materia
di progettazione e di qualita' dei prodotti;
b) delle specifiche tecniche, incluse le norme e
regolamentazioni tecniche armonizzate nonche' l'indicazione
delle prove che si intende applicare e, qualora non vengano
applicate pienamente le norme di cui all'art. 5, comma 1,
del presente decreto, dei mezzi che sono utilizzati
affinche' i requisiti essenziali del decreto che si
applicano ai prodotti siano rispettati;
c) delle tecniche di controllo e di verifica della
progettazione, dei processi e degli interventi sistematici
che sono applicati alla progettazione dei prodotti
appartenenti alla categoria in questione;
d) delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di
controllo della qualita' e di garanzia qualita', dei
processi e degli interventi sistematici che sono
effettuati;
e) degli esami e delle prove che sono effettuati
prima, durante e dopo la fabbricazione con l'indicazione
della frequenza con cui si intende effettuarli nonche', ove
opportuno, dei risultati delle prove effettuate prima della
produzione;
f) dei mezzi atti a garantire che le attrezzature per
le prove e gli esami sono conformi ai requisiti per
l'esecuzione delle prove necessarie;
h) della documentazione in materia di qualita',
costituita dai rapporti ispettivi e dai dati sulle prove,
dalle tarature, dalle qualifiche del personale, eccetera;
i) dei mezzi di controllo dell'ottenimento della
qualita' richiesta in materia di progettazione e di
prodotto nonche' dell'efficacia di funzionamento del
sistema qualita'.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualita'
per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto
3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti dei
sistemi qualita' che soddisfano la corrispondente norma
armonizzata. L'organismo notificato valuta in particolare
se il sistema controllo qualita' garantisce la conformita'
dei prodotti ai requisiti del presente decreto alla luce
della pertinente documentazione fornita a norma dei punti
3.1 e 3.2, inclusi, se del caso, i risultati delle prove
fornite dal fabbricante.
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere
presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva
oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve
comprendere una visita agli impianti del fabbricante.
La decisone viene notificata al fabbricante. La
notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la
motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli
obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato ed a fare
in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il
fabbricante o il suo mandatario tengono informato
l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita'
di qualsiasi modifica del sistema.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e
decide se il sistema qualita' modificato continua a
soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se e'
necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato
comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve
contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione
circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza CE sotto la responsabilita'
dell'organismo notificato.
4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante
soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita'
approvato.
4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo
notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di
progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito,
fornendo tutte le necessarie informazioni ed in
particolare:
la documentazione relativa al sistema qualita';
la documentazione in materia di qualita' prevista
dalla sezione "progettazione" del sistema qualita', cioe' i
risultati di analisi, calcoli, prove, eccetera;
la documentazione in materia di qualita' prevista
dalla sezione "fabbricazione" del sistema qualita', cioe' i
rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le
qualifiche del personale, eccetera.
4.3. L'organismo notificato svolge ad intervalli
regolari verifiche ispettive per assicurarsi che il
fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualita' e
fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche
effettuate.
4.4. L'organismo notificato puo' anche effettuare
visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o
facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove
atte a verificare il corretto funzionamento del sistema
qualita'. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla
visita e, se vi e' stata prova, un rapporto sulla prova
stessa.
5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere
dalla data di fabbricazione dell'ultima serie del prodotto,
tiene a disposizione delle autorita' nazionali:
a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b);
b) le modifiche di cui al punto 3.4;
c) le decisioni ed i rapporti dell'organismo
notificato di cui al punto 3.4 ed ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato mette a disposizione degli
altri organismi notificati le opportune informazioni
riguardanti le approvazioni di sistemi qualita' rilasciate
o ritirate, compresi i riferimenti ai prodotti in
questione".
- Si riporta l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo
9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione della direttiva
1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le
apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il
reciproco riconoscimento della loro conformita'":
"4. Nel caso di un'apparecchiatura radio che utilizzi
bande di frequenza la cui applicazione non e' armonizzata
nell'Unione europea, il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nell'Unione europea o la persona responsabile
dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura notifica,
almeno quattro settimane prima, la propria intenzione di
immettere l'apparecchiatura sul mercato al Ministero delle
comunicazioni, utilizzando il modello definito dal
Ministero stesso. La notifica fornisce informazioni circa
le caratteristiche radio dell'apparecchiatura con
particolare riferimento alle bande di frequenze, alla
spaziatura tra i canali, al tipo di modulazione ed alla
potenza RF emessa e riporta il numero d'identificazione
dell'organismo notificato interessato di cui all'art. 12.
Il Ministero delle comunicazioni comunica al fabbricante o
al suo mandatario stabilito nell'Unione europea o alla
persona responsabile dell'immissione sul mercato
dell'apparecchiatura eventuali divieti o limitazioni
motivati e ne informa la Commissione europea.".



 
Art. 3.
Attivita' ispettiva

1. L'attivita' ispettiva per gli accertamenti di cui all'articolo 2 e' svolta dal competente ufficio del segretariato generale del Ministero delle comunicazioni e dai corrispondenti uffici costituiti presso gli ispettorati territoriali del Ministero stesso. L'ufficio centrale provvede al coordinamento dell'intera attivita', fornisce direttive agli uffici periferici, effettua visite in presenza di situazioni particolari, riceve copia della documentazione inerente agli accertamenti svolti, che trasmette, se del caso, alla direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi ai fini dei provvedimenti di competenza della medesima previsti dall'articolo 9 del decreto.
2. Il segretariato generale prende gli opportuni accordi con i competenti organi di polizia allo scopo di porre in essere le iniziative di cooperazione volte al conseguimento delle finalita' stabilite dal decreto e di definire una programmazione dell'attivita' di accertamento sull'intero territorio nazionale.
3. Gli ispettorati territoriali, sulla base delle indicazioni fornite dall'ufficio centrale, coordinano la loro attivita' con i competenti organi di polizia previa adeguata e concordata programmazione a livello locale, tenuto conto dell'allocazione dei rispettivi uffici e della disponibilita' delle relative risorse umane e materiali.
4. Le operazioni di controllo possono essere svolte dagli ispettorati territoriali e dagli organi locali di polizia sia separatamente che congiuntamente.



Nota all'art. 3:
- Per l'art. 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001,
n. 269, recante: "Attuazione della direttiva 1999/5/CE
riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature
terminali di telecomunicazione ed il reciproco
riconoscimento della loro conformita'" si vedano note alle
premesse.



 
Art. 4.
Modalita' dell'attivita' ispettiva

1. L'attivita' di cui all'articolo 3, ove necessario, e' svolta attraverso l'espletamento di accertamenti tecnici e la compilazione di relazioni tecniche, anche di natura interlocutoria.
2. Gli apparecchi in servizio sono disalimentati e suggellati, se lasciati in custodia al soggetto ispezionato, nei casi in cui procurino o possano procurare danni alle reti di telecomunicazione, interferenze ad altri servizi tutelati ovvero pericoli per la salute delle persone.
3. I rappresentanti del Ministero delle comunicazioni e dei competenti organi di polizia prelevano il numero di apparecchi ritenuto necessario per le verifiche tecniche presso:
a) il fabbricante o il suo mandatario stabilito in Italia o presso la persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato;
b) i distributori ed i venditori;
c) gli utilizzatori.
4. Al sequestro dell'apparecchio, di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto, possono provvedere sia gli organi di polizia che gli ispettorati territoriali. Nel primo caso l'apparecchio e' consegnato al competente organo territoriale del Ministero delle comunicazioni.
5. Il responsabile dell'immissione sul mercato puo' decidere il ritiro dell'apparecchio dal mercato per evitare le verifiche tecniche e l'eventuale accollo delle relative spese.
6. Il responsabile della visita ispettiva, al rientro in sede, consegna l'originale del verbale all'ufficio di appartenenza per i successivi adempimenti.
7. Nel caso in cui il verbale sia redatto da organi di polizia, il documento e' trasmesso sollecitamente all'ispettorato territoriale competente del Ministero delle comunicazioni per il seguito.
8. I provvedimenti di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto sono di competenza della direzione generale di cui all'articolo 3, comma 1, che procede dopo aver sentito la commissione consultiva prevista dall'articolo 14 del decreto. La medesima direzione e' competente per quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 9 del decreto.
9. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni dettate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 8, del
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante:
"Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le
apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformita'":
"8. Sono assoggettati a sequestro gli apparecchi di cui
all'art. 2, comma 1, che sono immessi sul mercato o messi
in esercizio e che risultano:
a) non conformi ai requisiti essenziali di cui
all'art. 3;
b) privi della marcatura CE, ivi compreso
l'identificatore di categoria ove stabilito, o del numero
dell'organismo notificato, laddove richiesto;
c) non corredati dalla dichiarazione di conformita';
d) provvisti di marcature che possano confondersi con
la marcatura CE ovvero che possano limitarne la visibilita'
o la leggibilita'.
9. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi
successivi alla esecuzione del sequestro, non si e'
proceduto alla regolarizzazione delle situazioni indicate
nel comma 8 ovvero al ritiro dal mercato degli apparecchi
medesimi.".
- Per l'art. 9, commi 7 e 8, del decreto legislativo
9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione della direttiva
1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le
apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il
reciproco riconoscimento della loro conformita'" si vedano
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione
della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature
radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed
il reciproco riconoscimento della loro conformita'":
"Art. 14 (Composizione). - 1. Il Ministero delle
comunicazioni, a mezzo di provvedimento dirigenziale,
istituisce una commissione consultiva nazionale con il
compito di fornire pareri in ordine alla applicazione delle
disposizioni di cui al presente decreto. La commissione e'
costituita da funzionari dei Ministeri delle comunicazioni,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'interno".
- Per la legge 2 novembre 1981, n. 689, si vedano note
alle premesse.



 
Art. 5.
Prove di verifica

1. Le prove di verifica possono essere effettuate direttamente dagli ispettorati territoriali se tecnicamente attrezzati allo scopo; le prove di verifica, che richiedono l'intervento di laboratori accreditati, sono autorizzate dall'ufficio centrale del Ministero.
2. Qualora ai fini della verifica si debba provvedere al trasporto dell'apparecchio prelevato, esso avviene utilizzando gli imballaggi originali ovvero in contenitori opportunamente sigillati.
3. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' europea o la persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato e' invitato a presenziare alle prove di verifica e ad esaminare in contraddittorio i risultati delle prove stesse.
4. Se l'ufficio centrale del Ministero ritiene necessarie ulteriori prove tecniche, rispetto a quelle gia' espletate dagli ispettorati, queste sono effettuate presso il laboratorio accreditato dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCTI) o presso i laboratori privati accreditati per la materia trattata, escludendo i laboratori per i quali sia configurabile una situazione di conflitto di interessi.
5. Al termine dell'attivita' e' redatto un rapporto sulle verifiche. Qualora non vengano rilevate difformita' rispetto a quanto previsto dal decreto, le apparecchiature sono restituite sollecitamente agli interessati e, comunque, entro il termine di novanta giorni da quello del prelievo. Qualora siano rilevate difformita' sono adottati i provvedimenti del caso ed il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' europea o la persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato e' tenuto al rimborso delle spese connesse all'esecuzione delle prove, al trasporto, al deposito e ad ogni altro onere sostenuto dall'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste.
6. L'ufficio centrale del Ministero organizza una banca dati con l'elenco di tutte le apparecchiature controllate e di quelle riconosciute non rispondenti ai requisiti prescritti dal decreto; alla base dati sono collegati gli uffici periferici del Ministero ed i competenti organi di polizia.
 
Art. 6.
Documento

1. I componenti dell'ufficio centrale e degli uffici periferici incaricati dell'attivita' ispettiva, di cui al presente regolamento, sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Ministero delle comunicazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 ottobre 2002
Il Ministro: Gasparri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2002

Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 255
 
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