Gazzetta n. 298 del 20 dicembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |
DECRETO 30 ottobre 2002, n. 275 |
Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione. |
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IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo e dei Ministeri; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che ha recepito la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'; Considerato che l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo n. 269 del 2001 demanda ad un regolamento del Ministro delle comunicazioni il compito di disciplinare le procedure dei controlli circa l'immissione sul mercato e la messa in esercizio delle apparecchiature di telecomunicazione; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1067/2002, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del giorno 11 aprile 2002; Considerato che il testo del provvedimento e' stato allineato alle considerazioni ed alle osservazioni formulate dal massimo organo consultivo; Ritenuto che le operazioni di sequestro sono di competenza degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni e degli organi di polizia ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota GM/131904/4556/DL/FC del 28 agosto 2002;
A d o t t a
il seguente regolamento: Art. 1. F i n a l i t a'
1. Il presente regolamento ha lo scopo di determinare le modalita' dell'attivita' di sorveglianza e di controllo da espletare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, detto in prosieguo "decreto".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, reca: "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 agosto 2001, n. 317. - Si riporta l'art. 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'.", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156: "Art. 9 (Sorveglianza del mercato - laboratori di prova). - 1. Il Ministero delle comunicazioni, in collaborazione con gli organi di Polizia di cui all'art. 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, provvede ad accertare la conformita' dei prodotti immessi sul mercato e di quelli messi in esercizio a quanto stabilito dal presente decreto anche mediante prelievo delle apparecchiature presso i costruttori, gli importatori, i grossisti, i distributori ed i dettaglianti nonche' presso gli utilizzatori delle apparecchiature medesime. I controlli sono effettuati secondo le modalita' stabilite con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Le prove tecniche aventi lo scopo di accertare la rispondenza degli apparecchi ai requisiti essenziali di cui all'art. 3, alle norme armonizzate di cui all'art. 5, alle norme nazionali di cui all'art. 4 ed alle altre specifiche tecniche utilizzate dal costruttore sono effettuate presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCTI) o presso laboratori privati accreditati; se non esistono laboratori accreditati allo scopo, le prove sono effettuate sotto la responsabilita' di un organismo notificato. 3. Con riferimento al comma 2 il Ministero delle comunicazioni accredita laboratori di prova sentita una commissione tecnico-consultiva, nominata dal Ministero stesso, di cui sono chiamati a far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed un rappresentante per ciascuno degli organismi di normazione italiani. I laboratori di prova accreditati effettuano le prove di conformita' degli apparati alle norme per le quali hanno ricevuto l'accreditamento. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata la procedura di rilascio dell'accreditamento, dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento stesso. 4. I laboratori di prova accreditati non possono dipendere direttamente dall'organizzazione del costruttore o di un operatore di rete di telecomunicazioni ovvero di un fornitore di servizi di telecomunicazioni; devono essere liberi da influenze esterne, possedere un'adeguata capacita' per quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature ed essere forniti di tutte le apparecchiature di misura per l'esecuzione delle prove. L'istruttoria relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con l'impegno di riservatezza verso terzi. 5. L'accreditamento puo' essere sospeso dalla competente Direzione generale del Ministero delle comunicazioni, sentita la commissione tecnica di cui al comma 3, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da parte del laboratorio degli impegni assunti. L'accreditamento e' revocato dalla direzione stessa, sentita la commissione: a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con le modalita' e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione; b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti accertati al momento del rilascio dell'accreditamento. 6. Ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e del rinnovo si applicano le quote di suirrogazione stabilite per le prestazioni rese a terzi ai sensi dell'art. 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. 7. Se il Ministero delle comunicazioni accerta che un apparecchio non e' conforme ai requisiti indicati nel presente decreto, esso adotta i provvedimenti necessari per ritirare detto apparecchio dal mercato o dal servizio, proibirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio o limitarne la libera circolazione. 8. Il Ministero delle comunicazioni, in caso di adozione di provvedimenti di cui al comma 7, li notifica immediatamente alla Commissione europea indicandone i motivi e precisando, in particolare, se i provvedimenti siano da collegare: a) ad una non corretta applicazione delle norme armonizzate di cui all'art. 5, comma 1; b) a carenze delle norme armonizzate di cui all'art. 5, comma 1; c) al mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 3, laddove l'apparecchio non soddisfi le norme armonizzate di cui all'art. 5, comma 1. 9. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6, il Ministero delle comunicazioni puo', a norma del Trattato istitutivo della Comunita' europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni e, in particolare, degli articoli 28 e 30, adottare provvedimenti appropriati allo scopo di vietare o limitare l'immissione sul suo mercato ovvero di esigere il ritiro dal suo mercato di apparecchiature radio, inclusi tipi di apparecchiature radio che hanno causato o che il Ministero presume ragionevolmente causino interferenze dannose, comprese interferenze con i servizi esistenti o programmati sulle bande di frequenze attribuite in sede nazionale. 10. Il Ministero delle comunicazioni, in caso di adozione di misure di cui al comma 9, ne informa immediatamente la Commissione europea specificandone le ragioni. 11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 7 e 9 sono a carico del fabbricante, del suo mandatario o del responsabile dell'immissione sul mercato degli apparecchi. 12. Nei casi di cui ai commi 8 e 10, il Ministero delle comunicazioni adotta provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo le consultazioni comunitarie espletate dalla stessa". - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema penale". Nota all'art. 1: - Per l'art. 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'" si vedano note alle premesse.
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| Art. 2. Accertamenti
1. Gli accertamenti riguardano l'immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione degli apparecchi. 2. Per l'espletamento degli accertamenti sono da controllare: a) per i prodotti immessi sul mercato, presso venditori e distributori: 1) la presenza sull'apparecchio e sull'imballaggio della marcatura CE e, nei casi per i quali e' previsto l'intervento dell'organismo notificato, il numero dell'organismo stesso nonche' l'eventuale identificazione della categoria dell'apparecchio; 2) la presenza di marcature che possono confondersi con la marcatura CE ovvero che possono limitarne la visibilita' e la leggibilita'; 3) la presenza di una sintetica dichiarazione, nelle lingue dell'Unione europea, di conformita' ai requisiti essenziali e della documentazione informativa per l'utilizzatore circa la destinazione d'uso del prodotto; 4) che non si tratti di un tipo di apparecchio che si trova sul mercato nonostante gli accertamenti del Ministero delle comunicazioni circa la non conformita' dell'apparecchio stesso al decreto; b) per i prodotti immessi sul mercato, presso il fabbricante o il suo mandatario stabilito in Italia o presso la persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato, a seconda del tipo di apparato e della procedura adottata dal fabbricante per la valutazione della conformita': 1) quanto previsto alla lettera a); 2) la presenza ed il contenuto della dichiarazione e della documentazione di cui agli allegati II, III, IV e V al decreto; 3) il rispetto delle disposizioni del decreto e, in particolare, di quelle concernenti i requisiti essenziali delle apparecchiature; 4) l'esistenza della notifica, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto, nei casi previsti; c) per i prodotti installati od in uso: 1.1) la rispondenza alla normativa vigente in caso di apparecchi la cui valutazione della conformita' ed immissione sul mercato sono avvenute prima dell'8 aprile 2000; 1.2) la rispondenza della valutazione della conformita' alla direttiva 1999/5/CE e quella dell'immissione sul mercato alla normativa precedente ovvero alla direttiva stessa, nel caso di apparecchi la cui valutazione della conformita' ed immissione sul mercato sono avvenute fra l'8 aprile 2000 e l'8 aprile 2001; 1.3) la rispondenza della valutazione della conformita' e della immissione sul mercato alla direttiva 1999/5/CE o al decreto, dopo l'8 aprile 2001; 2) in caso di utilizzo di apparecchi in conformita' alla normativa vigente: 2.1) rispondenza ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto; 2.2) corretta installazione e manutenzione secondo le indicazioni del costruttore; 2.3) utilizzo del prodotto secondo i fini previsti; 2.4) eventuale esistenza di un regime di licenza, di concessione o di altro vincolo cui l'apparecchio puo' essere soggetto.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo degli allegati II, III, IV, e V del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'".
"Allegato II (v. art. 11, comma 3)
Procedura di valutazione della conformita' (controllo di fabbricazione interno). 1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformita'. 2. Il fabbricante predispone la documentazione tecnica descritta al punto 4; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea tiene tale documentazione a disposizione delle autorita' nazionali competenti di qualsiasi Stato membro, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultima serie del prodotto. 3. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo mandatario siano stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona che immette il prodotto nel mercato comunitario. 4. La documentazione tecnica, di cui ai punti 2 e 3, deve consentire di valutare la conformita' del prodotto ai requisiti del presente decreto; deve comprendere gli aspetti relativi al progetto, alla fabbricazione ed al funzionamento del prodotto, e in particolare: a) la descrizione generale del prodotto; b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonche' gli schemi di componenti, sottounita', circuiti, eccetera; c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere i disegni e gli schemi di cui alla lettera b) ed il funzionamento del prodotto; d) un elenco delle norme di cui all'art. 5 del presente decreto, applicate interamente o in parte, nonche' la descrizione e la spiegazione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di cui all'art. 3 qualora le norme di cui all'art. 5 non siano state applicate o non esistano; e) i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti; f) le relazioni sulle prove effettuate. 5. Il fabbricante o il suo mandatario conserva la dichiarazione di conformita' e la relativa documentazione tecnica. 6. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione garantisca la conformita' dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti del presente decreto che ad essi si applicano".
"Allegato III (v. art. 11, comma 4)
Procedura di valutazione della conformita' (controllo di fabbricazione interno, comprendente prove specifiche dell'apparato). Il presente allegato corrisponde all'allegato II, completato dai seguenti requisiti supplementari: 1) per ciascun tipo di apparecchio sono effettuate, ad opera del fabbricante o su mandato dello stesso, le prove radio essenziali. L'individuazione delle prove considerate essenziali e' fatta sotto la responsabilita' di un organismo notificato scelto dal fabbricante, salvo che le prove siano definite dalle norme armonizzate; 2) l'organismo notificato tiene in debita considerazione le decisioni precedenti, prese congiuntamente dagli organismi notificati; 3) il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea o la persona responsabile per l'immissione sul mercato dell'apparecchio dichiara che le prove sono state effettuate e che l'apparecchio soddisfa i requisiti essenziali; nel corso del processo di fabbricazione egli appone il numero di identificazione dell'organismo notificato se esso e' stato coinvolto nella procedura".
"Allegato IV (v. art. 21, comma 5)
Procedura di valutazione della conformita' (fascicolo tecnico di fabbricazione). Il presente allegato corrisponde all'allegato III, completato dai seguenti requisiti supplementari: 1) la documentazione tecnica descritta al punto 4 dell'allegato II e la dichiarazione di conformita' alle prove radio essenziali di cui all'allegato III costituiscono un fascicolo tecnico di fabbricazione; 2) il fabbricante, il suo mandatario stabilito nell'Unione europea o la persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchio sottopone il fascicolo a uno o piu' organismi notificati; ciascuno di tali organismi notificati deve essere informato degli altri organismi che hanno ricevuto il fascicolo; 3) l'organismo notificato esamina il fascicolo e, se ritiene che non sia stato adeguatamente dimostrato che i requisiti del presente decreto siano stati soddisfatti, puo' dare un parere al fabbricante, al suo rappresentante o alla persona responsabile per l'immissione sul mercato dell'apparecchio e ne informa gli altri organismi notificati che hanno ricevuto il fascicolo; tale parere e' emesso entro quattro settimane dalla ricezione del fascicolo da parte dell'organismo notificato; l'apparecchio puo' essere immesso sul mercato dalla data della ricezione del parere o trascorso un periodo di quattro settimane, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, e dall'art. 9, comma 9, del presente decreto; 4) il fabbricante, il suo mandatario stabilito nell'Unione europea o la persona responsabile per l'immissione sul mercato dell'apparecchio tiene il fascicolo a disposizione delle autorita' nazionali competenti di qualsiasi Stato membro, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultima serie di apparecchi".
"Allegato V (v. art. 11)
Procedura di valutazione della conformita' (garanzia della qualita' totale). 1. La garanzia della qualita' totale e' la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. Il fabbricante appone la marcatura di cui all'art. 13, comma 1, del presente decreto su ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformita'. 2. Il fabbricante applica un sistema qualita' approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo del prodotto secondo quanto specificato al punto 3 ed e' soggetto alla sorveglianza come indicato al punto 4. 3. Sistema qualita'. 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di certificazione del suo sistema di garanzia della qualita' totale ad un organismo notificato. Le modalita' di ottenimento e di mantenimento della certificazione sono stabilite dall'organismo notificato scelto. La domanda deve contenere: a) tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista; b) la documentazione relativa al sistema qualita'. 3.2. Il sistema qualita' deve garantire la conformita' dei prodotti ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualita' deve permettere una interpretazione uniforme delle misure e delle procedure nonche' dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualita'. Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione: a) degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle responsabilita' di gestione in materia di progettazione e di qualita' dei prodotti; b) delle specifiche tecniche, incluse le norme e regolamentazioni tecniche armonizzate nonche' l'indicazione delle prove che si intende applicare e, qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, dei mezzi che sono utilizzati affinche' i requisiti essenziali del decreto che si applicano ai prodotti siano rispettati; c) delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici che sono applicati alla progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria in questione; d) delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della qualita' e di garanzia qualita', dei processi e degli interventi sistematici che sono effettuati; e) degli esami e delle prove che sono effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con l'indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli nonche', ove opportuno, dei risultati delle prove effettuate prima della produzione; f) dei mezzi atti a garantire che le attrezzature per le prove e gli esami sono conformi ai requisiti per l'esecuzione delle prove necessarie; h) della documentazione in materia di qualita', costituita dai rapporti ispettivi e dai dati sulle prove, dalle tarature, dalle qualifiche del personale, eccetera; i) dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualita' richiesta in materia di progettazione e di prodotto nonche' dell'efficacia di funzionamento del sistema qualita'. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita' che soddisfano la corrispondente norma armonizzata. L'organismo notificato valuta in particolare se il sistema controllo qualita' garantisce la conformita' dei prodotti ai requisiti del presente decreto alla luce della pertinente documentazione fornita a norma dei punti 3.1 e 3.2, inclusi, se del caso, i risultati delle prove fornite dal fabbricante. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante. La decisone viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita' di qualsiasi modifica del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualita' modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se e' necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza CE sotto la responsabilita' dell'organismo notificato. 4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito, fornendo tutte le necessarie informazioni ed in particolare: la documentazione relativa al sistema qualita'; la documentazione in materia di qualita' prevista dalla sezione "progettazione" del sistema qualita', cioe' i risultati di analisi, calcoli, prove, eccetera; la documentazione in materia di qualita' prevista dalla sezione "fabbricazione" del sistema qualita', cioe' i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, eccetera. 4.3. L'organismo notificato svolge ad intervalli regolari verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualita' e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate. 4.4. L'organismo notificato puo' anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema qualita'. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se vi e' stata prova, un rapporto sulla prova stessa. 5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione dell'ultima serie del prodotto, tiene a disposizione delle autorita' nazionali: a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b); b) le modifiche di cui al punto 3.4; c) le decisioni ed i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.4 ed ai punti 4.3 e 4.4. 6. Ogni organismo notificato mette a disposizione degli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualita' rilasciate o ritirate, compresi i riferimenti ai prodotti in questione". - Si riporta l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'": "4. Nel caso di un'apparecchiatura radio che utilizzi bande di frequenza la cui applicazione non e' armonizzata nell'Unione europea, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea o la persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura notifica, almeno quattro settimane prima, la propria intenzione di immettere l'apparecchiatura sul mercato al Ministero delle comunicazioni, utilizzando il modello definito dal Ministero stesso. La notifica fornisce informazioni circa le caratteristiche radio dell'apparecchiatura con particolare riferimento alle bande di frequenze, alla spaziatura tra i canali, al tipo di modulazione ed alla potenza RF emessa e riporta il numero d'identificazione dell'organismo notificato interessato di cui all'art. 12. Il Ministero delle comunicazioni comunica al fabbricante o al suo mandatario stabilito nell'Unione europea o alla persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura eventuali divieti o limitazioni motivati e ne informa la Commissione europea.".
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| Art. 3. Attivita' ispettiva
1. L'attivita' ispettiva per gli accertamenti di cui all'articolo 2 e' svolta dal competente ufficio del segretariato generale del Ministero delle comunicazioni e dai corrispondenti uffici costituiti presso gli ispettorati territoriali del Ministero stesso. L'ufficio centrale provvede al coordinamento dell'intera attivita', fornisce direttive agli uffici periferici, effettua visite in presenza di situazioni particolari, riceve copia della documentazione inerente agli accertamenti svolti, che trasmette, se del caso, alla direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi ai fini dei provvedimenti di competenza della medesima previsti dall'articolo 9 del decreto. 2. Il segretariato generale prende gli opportuni accordi con i competenti organi di polizia allo scopo di porre in essere le iniziative di cooperazione volte al conseguimento delle finalita' stabilite dal decreto e di definire una programmazione dell'attivita' di accertamento sull'intero territorio nazionale. 3. Gli ispettorati territoriali, sulla base delle indicazioni fornite dall'ufficio centrale, coordinano la loro attivita' con i competenti organi di polizia previa adeguata e concordata programmazione a livello locale, tenuto conto dell'allocazione dei rispettivi uffici e della disponibilita' delle relative risorse umane e materiali. 4. Le operazioni di controllo possono essere svolte dagli ispettorati territoriali e dagli organi locali di polizia sia separatamente che congiuntamente.
Nota all'art. 3: - Per l'art. 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'" si vedano note alle premesse.
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| Art. 4. Modalita' dell'attivita' ispettiva
1. L'attivita' di cui all'articolo 3, ove necessario, e' svolta attraverso l'espletamento di accertamenti tecnici e la compilazione di relazioni tecniche, anche di natura interlocutoria. 2. Gli apparecchi in servizio sono disalimentati e suggellati, se lasciati in custodia al soggetto ispezionato, nei casi in cui procurino o possano procurare danni alle reti di telecomunicazione, interferenze ad altri servizi tutelati ovvero pericoli per la salute delle persone. 3. I rappresentanti del Ministero delle comunicazioni e dei competenti organi di polizia prelevano il numero di apparecchi ritenuto necessario per le verifiche tecniche presso: a) il fabbricante o il suo mandatario stabilito in Italia o presso la persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato; b) i distributori ed i venditori; c) gli utilizzatori. 4. Al sequestro dell'apparecchio, di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto, possono provvedere sia gli organi di polizia che gli ispettorati territoriali. Nel primo caso l'apparecchio e' consegnato al competente organo territoriale del Ministero delle comunicazioni. 5. Il responsabile dell'immissione sul mercato puo' decidere il ritiro dell'apparecchio dal mercato per evitare le verifiche tecniche e l'eventuale accollo delle relative spese. 6. Il responsabile della visita ispettiva, al rientro in sede, consegna l'originale del verbale all'ufficio di appartenenza per i successivi adempimenti. 7. Nel caso in cui il verbale sia redatto da organi di polizia, il documento e' trasmesso sollecitamente all'ispettorato territoriale competente del Ministero delle comunicazioni per il seguito. 8. I provvedimenti di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto sono di competenza della direzione generale di cui all'articolo 3, comma 1, che procede dopo aver sentito la commissione consultiva prevista dall'articolo 14 del decreto. La medesima direzione e' competente per quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 9 del decreto. 9. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni dettate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'": "8. Sono assoggettati a sequestro gli apparecchi di cui all'art. 2, comma 1, che sono immessi sul mercato o messi in esercizio e che risultano: a) non conformi ai requisiti essenziali di cui all'art. 3; b) privi della marcatura CE, ivi compreso l'identificatore di categoria ove stabilito, o del numero dell'organismo notificato, laddove richiesto; c) non corredati dalla dichiarazione di conformita'; d) provvisti di marcature che possano confondersi con la marcatura CE ovvero che possano limitarne la visibilita' o la leggibilita'. 9. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non si e' proceduto alla regolarizzazione delle situazioni indicate nel comma 8 ovvero al ritiro dal mercato degli apparecchi medesimi.". - Per l'art. 9, commi 7 e 8, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'" si vedano note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'": "Art. 14 (Composizione). - 1. Il Ministero delle comunicazioni, a mezzo di provvedimento dirigenziale, istituisce una commissione consultiva nazionale con il compito di fornire pareri in ordine alla applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. La commissione e' costituita da funzionari dei Ministeri delle comunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno". - Per la legge 2 novembre 1981, n. 689, si vedano note alle premesse.
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| Art. 5. Prove di verifica
1. Le prove di verifica possono essere effettuate direttamente dagli ispettorati territoriali se tecnicamente attrezzati allo scopo; le prove di verifica, che richiedono l'intervento di laboratori accreditati, sono autorizzate dall'ufficio centrale del Ministero. 2. Qualora ai fini della verifica si debba provvedere al trasporto dell'apparecchio prelevato, esso avviene utilizzando gli imballaggi originali ovvero in contenitori opportunamente sigillati. 3. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' europea o la persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato e' invitato a presenziare alle prove di verifica e ad esaminare in contraddittorio i risultati delle prove stesse. 4. Se l'ufficio centrale del Ministero ritiene necessarie ulteriori prove tecniche, rispetto a quelle gia' espletate dagli ispettorati, queste sono effettuate presso il laboratorio accreditato dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCTI) o presso i laboratori privati accreditati per la materia trattata, escludendo i laboratori per i quali sia configurabile una situazione di conflitto di interessi. 5. Al termine dell'attivita' e' redatto un rapporto sulle verifiche. Qualora non vengano rilevate difformita' rispetto a quanto previsto dal decreto, le apparecchiature sono restituite sollecitamente agli interessati e, comunque, entro il termine di novanta giorni da quello del prelievo. Qualora siano rilevate difformita' sono adottati i provvedimenti del caso ed il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' europea o la persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato e' tenuto al rimborso delle spese connesse all'esecuzione delle prove, al trasporto, al deposito e ad ogni altro onere sostenuto dall'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste. 6. L'ufficio centrale del Ministero organizza una banca dati con l'elenco di tutte le apparecchiature controllate e di quelle riconosciute non rispondenti ai requisiti prescritti dal decreto; alla base dati sono collegati gli uffici periferici del Ministero ed i competenti organi di polizia. |
| Art. 6. Documento
1. I componenti dell'ufficio centrale e degli uffici periferici incaricati dell'attivita' ispettiva, di cui al presente regolamento, sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Ministero delle comunicazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 ottobre 2002 Il Ministro: Gasparri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 255 |
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