Gazzetta n. 297 del 19 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 4 dicembre 2002
Disposizioni attuative dell'art. 64 del reg. CE n. 445/02, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feoga.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992 che istituisce un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi comunitari, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento CEE n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti Feoga Sezione garanzia, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunita';
Visto il regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;
Visto il regolamento (CE) n. 2603/99 della commissione del 9 dicembre 1999, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1685/00 della commissione del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
Visto il regolamento (CEE) n. 2419/01 della commissione dell'11 dicembre 2001 recante modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari;
Visto il regolamento (CE) n. 445/02 della commissione del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/99 e, in particolare, l'art. 64 che attribuisce agli Stati membri la competenza di determinare il sistema di sanzioni da comminare in caso di violazione degli obblighi assunti e delle pertinenti norme regolamentari;
Visto il documento n. 2000/C28/02 Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato nel settore agricolo;
Viste le decisioni della Commissione europea di approvazione dei Piani di sviluppo rurale 2000-2006 delle regioni e province autonome;
Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, cosi' come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 e dal decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge Comunitaria 1990, ed in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole e forestali all'AGEA del 9 agosto 2001, n. 5720, concernente orientamenti nazionali per l'applicazione degli articoli 46, 47 e 48 (domande, controlli e sanzioni) del regolamento CE m. 1750/99, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), dove tra l'altro al capo III - Autorita' di controllo, e' previsto che l'AGEA e le regioni e province autonome, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali, possono affidare sulla base di convenzioni ad un terzo soggetto, ivi compreso il Corpo forestale dello Stato, funzioni derivanti dalla propria competenza;
Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 26 settembre 2002;

Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente provvedimento si applica alla disciplina inerente i capi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX del Titolo II, del Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, cosi' come elaborata dalle regioni e province autonome nel quadro dei Piani di sviluppo rurale (PSR) 2000-2006 approvati dalla Commissione europea.
2. Per le misure di accompagnamento in corso di esecuzione, di cui ai regolamenti (CEE) n. 2078/92 e n. 2080/92 si applicano rispettivamente, fino al completamento dell'esecuzione medesima, le disposizioni del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 1998, n. 159, recante disciplina di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e decadenze, nonche' il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 18 dicembre 1998, n. 494, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92, in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze dell'erogazione di contributi per l'esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi. Tuttavia, se le norme ivi contenute e quelle in vigore nel momento in cui si accerta la violazione sono diverse, si applicano quelle piu' favorevoli al beneficiario, salvo che sia stato gia' pronunciato provvedimento o ordinanza ingiunzione irrevocabile dai competenti uffici.
 
Art. 2.
Accertamento dei requisiti

1. L' accesso ai benefici previsti dalle misure comunitarie e' subordinato all'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa nonche' dai Piani di sviluppo rurale regionali; in caso di assenza di tali requisiti la relativa domanda, non ammissibile, e' oggetto di una specifica pronunzia di archiviazione.
2. A seguito dell'accoglimento della domanda di adesione ad una o piu' misure di cui all'art. 1, comma 1, il richiedente si obbliga a rispettare tutti gli impegni relativi alla durata, agli obiettivi da raggiungere o ogni altra prescrizione stabilita dalla normativa vigente e dallo specifico Piano di sviluppo rurale.
 
Art. 3.
Accertamento delle anomalie

1. Le domande ammesse ai benefici, di cui al regolamento (CE) n. 1257/99, sono soggette a controllo da parte degli organismi pagatori riconosciuti o da enti e soggetti dagli stessi delegati.
2. Costituiscono anomalie, da accertare in sede di controllo degli interventi di cui al comma 1:
a) difformita' tra quanto dichiarato nella domanda dal richiedente e quanto accertato in sede di controllo e/o con riferimento ai dati presenti nel sistema integrato di gestione e controllo;
b) inosservanza degli impegni derivanti dall'accoglimento della domanda relativa ad una delle misure previste dal Piano di sviluppo rurale.
3. Le anomalie accertate per difformita' tra dichiarato e accertato possono essere relative a:
a) contributi erogati "per superficie";
b) contributi erogati anche in relazione alle unita' di animale rapportate alle Unita' di bestiame adulto (UBA) possedute in azienda;
c) altre difformita' di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, che influiscono sull'ammissione a finanziamento.
4. Gli impegni derivanti dall'ammissione ai benefici di cui al citato regolamento (CE) n. 1257/99, si distinguono in:
a) essenziali, che, se disattesi, non consentono il raggiungimento degli obiettivi nella misura attuata;
b) accessori, la cui inosservanza consente il conseguimento, ancorche' parziale degli obiettivi previsti per la misura attuata.
5. Le regioni e le province autonome individuano gli impegni essenziali ed accessori di cui al comma 4, formandone distinti elenchi.
6. Costituiscono comunque impegni essenziali che il beneficiario e' tenuto a rispettare:
a) realizzazione dell'opera/progetto/intervento nei tempi che consentono il raggiungimento della finalita' della misura, in conformita' agli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dai rispettivi Piani di sviluppo rurale, salvo eventuale proroga concessa;
b) rispetto del vincolo di destinazione d'uso, fatti salvi i casi di forza maggiore previsti dall'art. 33 del regolamento CE 445/2002 e i casi definiti dagli articoli 30 e 32 del predetto regolamento CE n. 445/2002;
c) realizzazione dell'intervento in modo conforme rispetto alle finalita' della misura e coerente con il progetto approvato, fatte salve eventuali varianti concesse;
d) comunicazione all'Amministrazione competente, entro i termini da questa stabiliti, della cessione totale o parziale delle opere finanziate, come disciplinata dall'art. 30 del regolamento (CE) n. 445/2002, antecedentemente alla conclusione dell'opera, del progetto o dell'intervento o prima della scadenza del vincolo di destinazione d'uso.
 
Art. 4.
Pronunzia di decadenza

1. Le anomalie accertate per difformita' tra dichiarato ed accertato comportano l'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) per i contributi erogati per superficie: articoli 30, 31, 32 e 44 del regolamento (CE) n. 2419 dell'11 dicembre 2001;
b) per i contributi erogati anche in relazione alle unita' di animale rapportate alle Unita' di bestiame adulto (UBA) possedute in azienda: articoli 36, 38 e 40 del regolamento (CE) n. 2419 dell'11 dicembre 2001;
c) per le altre difformita' che influiscono sull'ammissione a finanziamento: articoli 71, 72 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
2. In caso di pagamento indebito, il singolo beneficiario di una misura di sviluppo rurale e' tenuto a rimborsare gli importi conformemente all'art. 49 del regolamento (CE) n. 2419/2001.
3. Il mancato rispetto degli impegni essenziali ed accessori di cui all'art. 3, comma 4 del presente provvedimento verra' disciplinato, nell'applicazione delle sanzioni, da apposito decreto legislativo.
4. Sono esclusi dalla decadenza i casi di modifica, integrazione o variante progettuale dovute a cause di forza maggiore, ovvero al verificarsi di situazioni o eventi di natura tecnico-fisica, nonche' all'introduzione di nuove tecnologie migliorative, non ipotizzabili al momento dell'accoglimento della domanda, a condizione che sia fatta specifica comunicazione entro il termine stabilito dall'Amministrazione competente, rimanendo in ogni modo escluso ogni possibile aumento del contributo.
5. La decadenza totale viene pronunziata anche nel caso in cui il beneficiario o un proprio rappresentante impediscono il regolare svolgimento delle operazioni di controllo.
 
Art. 5.
Procedure per la pronunzia di decadenza

1. Nel caso in cui, durante il procedimento relativo alla specifica misura, si verifichino le condizioni che comportano la decadenza della misura stessa o l'applicazione di altre misure sanzionatorie, l'organismo pagatore riconosciuto o l'ente o soggetto da questo delegato comunica all'interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio del procedimento di decadenza, allegando copia del verbale di istruttoria o di controllo che evidenzia le violazioni accertate; tale comunicazione e' inviata anche alla Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale, del Ministero delle politiche agricole e forestali. Trascorso il termine assegnato, l'organismo pagatore riconosciuto o l'ente o soggetto da questo delegato, sulla base delle risultanze istruttorie e degli eventuali scritti difensivi della parte interessata, emette la conseguente pronunzia di decadenza, ovvero l'eventuale archiviazione del procedimento.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2002
Il Ministro: Alemanno
 
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