Gazzetta n. 296 del 18 dicembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 12 dicembre 2002 |
Sospensione della ricezione delle domande di finanziamento a valere sugli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, nonche' sospensione delle attivita' istruttorie delle domande di finanziamento pervenute ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e articoli 4, 5, 6, 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attivita' da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca (d'ora in poi MIUR); Visto il decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997 recante: "Nuove modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste degli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata"; Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca, scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori"; Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante: "Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297"; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante: "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del predetto decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 che prevede come il MIUR, in caso di esaurimento in corso d'anno delle disponibilita' finanziarie del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (di seguito FAR), di cui allo stesso art. 4, comma 1, ne dia tempestiva comunicazione nella Gazzetta Ufficiale, adottando i conseguenti provvedimenti in ordine alle domande non soddisfatte ai sensi dell'art. 2, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 123/1998; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha assegnato al FAR, per il triennio 2002-2004, risorse complessivamente pari a 312,457 milioni di euro destinate all'intero territorio nazionale; Vista la direttiva per la ripartizione del Fondo agevolazioni alla ricerca emanata in data 13 novembre 2002, prot. n. 2877/GP dal Vice Ministro ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto legislativo n. 297/1999; Vista il decreto direttoriale del 13 novembre 2002, prot. n. 1620/Ric., di ripartizione del Fondo agevolazioni ricerca per l'anno 2002; Considerato il numero delle domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del citato decreto ministeriale n. 593 del 8 agosto 2000, nonche' ai sensi degli articoli 4, 5, 6, il del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997, che risultano in corso di istruttoria; Considerato che la copertura degli interventi nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale risulta assicurata dalle risorse messe all'uopo a disposizione dal CIPE nonche' dalle risorse rinvenienti dai Fondi strutturale FSE e FESR della Unione europea; Ritenuta l'opportunita', al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse disponibili, di sospendere la ricezione di ulteriori domande di finanziamento a valere sui predetti articoli 5, 6, 7, 8, 9 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione di quelle comprendenti costi per attivita' da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale; Ritenuta, la necessita', a fini ricognitivi, di sospendere, con riferimento sia alle domande pervenute a valere sui predetti articoli 5, 6, 7, 8, 9 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, sia con riferimento alle domande pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6, 11 del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997, lo svolgimento delle attivita' istruttorie, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attivita' da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;
Decreta:
Articolo unico
1. In applicazione dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e' sospesa la ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del predetto decreto ministeriale, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attivita' da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale. 2. A decorrere dalla data del presente decreto e', altresi', sospeso, con riferimento sia alle domade pervenute a valere sui predetti articoli 5, 6, 7, 8, 9 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, sia con riferimento alle domande pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6, 11 del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997, lo svolgimento delle attivita' istruttorie, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attivita' da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale. 3. Con specifico decreto direttoriale si dara' formale comunicazione della conclusione del periodo di sospensione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 dicembre 2002 Il capo del Dipartimento: D'addona |
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