Gazzetta n. 296 del 18 dicembre 2002 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2002 |
Designazioni dei sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), n. 2 del decreto legislativo n. 210/2001. |
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IL GOVERNATORE della Banca d'Italia
Vista la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli; Visto l'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 che prevede che la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, designa i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), numero 2) dello stesso decreto e che con le medesime modalita' possono essere revocate le designazioni dei sistemi indicati in allegato al medesimo decreto; Considerata l'evoluzione in atto nell'attivita' di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari tesa a introdurre la funzione di controparte centrale anche nelle negoziazioni a pronti; Vista la disciplina dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari emanata in attuazione degli articoli 68, 69, comma 2 e 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
Dispone:
E' revocata la designazione del seguente sistema: "Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati gestite dalla Cassa di compensazione e garanzia". E' designato il seguente sistema: "Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari gestite dalla Cassa di compensazione e garanzia". Roma, 10 dicembre 2002 Il Governatore: Fazio |
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