IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;
Dispone: 1. Le somme versate alle banche, agli uffici postali ed ai concessionari del servizio nazionale della riscossione a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nei giorni 23, 24 e 27 dicembre 2002 devono essere riversate in Banca d'Italia - sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma Tuscolano, sulla contabilita' speciale denominata "Fondi della Riscossione", distintamente per ciascuna giornata ovvero congiuntamente, entro le ore 12,30 del 31 dicembre 2002. 2. La predetta sezione di Tesoreria e' autorizzata a prelevare, dalla citata contabilita' speciale, le somme versate il 31 dicembre 2002 ai sensi del punto 1 per l'imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato (cap. 1203/1) entro la stessa data, ad eccezione di euro 75 milioni, quale stima del gettito dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto spettante alla Regione siciliana, salvo successivo conguaglio. 3. La somma sopra indicata e spettante alla Regione siciliana, verra' riversata, dalla stessa sezione di tesoreria provinciale, direttamente alla Cassa regionale siciliana entro la data del 31 dicembre 2002. 4. Le banche, Poste italiane S.p.a. ed i concessionari della riscossione trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, insieme o separatamente, a seconda che abbiano o meno eseguito un bonifico unico, i dati relativi alle somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 23, 24 e 27 dicembre entro il 7 gennaio 2003. 5. Gli intermediari di cui al punto 4 possono riversare cumulativamente con un unico bonifico le somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 20, 23, 24 e 27 dicembre; in tal caso, il flusso rendicontativo, unico per le quattro giornate, dovra' pervenire all'Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre 2002. 6. Nei giorni 20, 23, 24 e 27 dicembre 2002 non si applicano da parte delle banche le disposizioni relative all'anticipato riversamento di cui all'art. 21, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 241 del 1997. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Motivazioni. I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell'imposta sul valore aggiunto sono tenuti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, ad eseguire il pagamento dell'IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno. Il versamento dell'imposta e' effettuato, ai sensi degli articoli 19, commi 1 e 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, mediante delega alle banche convenzionate, alle agenzie postali o ai concessionari del servizio nazionale della riscossione. Il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi avvenire, come disposto dall'art. 6, comma 5-bis, della legge n. 405 del 1990, non oltre il successivo 31 dicembre. Con il presente provvedimento, pertanto, si dispongono, come previsto dall'art. 6 della predetta legge n. 405 del 1990, i tempi e le modalita' per il riversamento all'erario, avendo acquisito sulle suesposte determinazioni il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonche', per i profili di competenza, della Regione siciliana.
Riferimenti normativi dell'atto. Ordinamento delle agenzie: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8, comma 1). Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1). Disposizioni in materia di versamenti unitari: decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Disposizioni relative al versamento dell'acconto IVA: legge 29 dicembre 1990, n. 405 (art. 6, comma 2, 5-bis, 5-ter). Roma, 11 dicembre 2002 Il direttore: Ferrara |