Gazzetta n. 295 del 17 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
CIRCOLARE 14 novembre 2002, n. 125
Modalita' e criteri per l'assegnazione dei contributi agli operatori del settore circense.

La presente circolare, al fine di realizzare una coordinata applicazione delle leggi che regolano l'attivita' circense (leggi 18 marzo 1968, n. 337, 29 luglio 1980, n. 390, 9 febbraio 1982, n. 37 e 30 aprile 1985, n. 163) disciplina le modalita' ed i criteri per l'assegnazione dei contributi agli operatori del settore. Le presenti disposizioni sostituiscono quelle precedentemente emanate in materia di attivita' circense in Italia e all'estero.

Art. 1.
Attivita' circense

E' considerata attivita' circense quella nella quale un'impresa, sotto il tendone di cui ha la disponibilita' a titolo di proprieta' o di locazione annuale, presenta al pubblico, in una o piu' piste, uno spettacolo nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestidigitatori, animali esotici e/o domestici ammaestrati. La struttura nella quale si svolge tale attivita', costituita nel suo complesso anche da padiglioni, roulotte, automezzi o rimorchi, ivi compresi quelli in cui vengono custoditi gli animali, viene denominata circo equestre.
Sono considerate, altresi', attivita' circensi quelle che si svolgono, con le medesime modalita' spettacolari, nelle arene prive di tendone, oppure all'interno di strutture stabili a cio' destinate in via esclusiva.
 
Art. 2.
Tipologia degli interventi

A norma delle leggi 18 marzo 1968, n. 337, 29 luglio 1980, n. 390, 9 febbraio 1982, n. 37 e 30 aprile 1985, n. 163, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito definito "Amministrazione" eroga i seguenti contributi ai soggetti che svolgano attivita' circense o concorrano al consolidamento ed allo sviluppo della stessa attivita', in base agli stanziamenti destinati dal Fondo unico per lo spettacolo a tale settore:
a) contributi ad iniziative di spettacolo in Italia;
b) contributi per danni conseguenti ad eventi fortuiti in Italia e all'estero;
c) contributi per accertate difficolta' di gestione;
d) contributi per acquisti di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;
e) contributi per iniziative promozionali;
f) contributi per iniziative assistenziali ed educative;
g) contributi per la ristrutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attivita' circense;
h) contributi per iniziative di spettacolo all'estero.
 
Art. 3.
Presentazione delle domande e assegnazione

1. Le istanze di ammissione al contributo devono essere presentate all'Amministrazione - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, entro il termine, perentorio, per ciascuna tipologia di contributo nei successivi articoli, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La denominazione del complesso circense per il quale e' richiesto il contributo dovra' essere esattamente indicata nella domanda. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono essere usati come denominazione del complesso circense soltanto quando la persona del cui nome o cognome si fa uso faccia parte del nucleo familiare del titolare, ovvero sia stato scritturato nell'anno dal medesimo per l'esecuzione di uno o piu' numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In tale ultimo caso dovra' essere allegata all'istanza copia autenticata del contratto di scritturazione.
3. I contributi di cui al precedente art. 2 vengono assegnati con decreto del direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la Commissione consultiva di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
4. Del contributo assegnato viene data comunicazione all'interessato.
 
Art. 4.
Criteri per l'assegnazione

1. I criteri per l'assegnazione dei contributi indicati al precedente art. 2 sono stabiliti ed aggiornati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita la competente sezione del Comitato per i problemi dello spettacolo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
2. Il contributo non puo', comunque, eccedere il disavanzo esposto nel bilancio preventivo e consuntivo. A tal fine dovranno essere indicati eventuali ulteriori contributi concessi, a qualsiasi titolo, da parte di altre amministrazioni pubbliche o enti locali.
 
Art. 5.
Requisiti e condizioni

1. Sono iniziative di spettacolo le attivita' circensi qualificate sul piano artistico ed organizzativo e rispondenti ai canoni della tradizione circense.
2. I contributi per iniziative di spettacolo possono essere concessi agli esercenti circensi che siano in possesso, da almeno due anni, della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S, o che succedano mortis causa al titolare del circo o per collocamento a riposo dello stesso titolare.
E' necessario inoltre che abbiano svolto almeno centocinquanta rappresentazioni nel biennio precedente documentate con attestazioni SIAE.
3. Il numero degli addetti, continuativamente utilizzati nel corso dell'anno, non puo' essere inferiore ad otto e dovra' essere documentato tramite attestazione liberatoria ENPALS, certificato di stato di famiglia o atto costitutivo di impresa familiare.
 
Art. 6.
Presentazione della domanda e determinazione del contributo

1. La domanda di ammissione al contributo, redatta in duplice copia di cui una in carta legale, deve pervenire all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' previsto lo svolgimento dell'attivita'.
2. La domanda deve essere corredata da un dettagliato progetto di massima dell'attivita' che si intende svolgere, con l'indicazione del numero delle rappresentazioni, delle localita' che si prevede di visitare e del programma che verra' presentato al pubblico, nonche' da un bilancio preventivo relativo all'attivita' medesima.
3. Per la determinazione del contributo si tiene conto:
a) dell'importo dei contributi ENPALS, INPS ed INAIL che si prevede di versare per il personale impiegato nell'anno cui si riferisce la richiesta di contributo;
b) del numero delle rappresentazioni;
c) della qualita' del progetto di massima.
 
Art. 7.
Documentazione per la liquidazione

La liquidazione del contributo avviene ad attivita' ultimata e a condizione che venga presentata la seguente documentazione consuntiva:
a) dettagliata relazione sull'attivita' corredata dal programma svolto, dall'elenco degli artisti scritturati, dal numero degli animali impiegati;
b) attestazione della SIAE dalla quale risulti il numero delle rappresentazioni effettuate e le localita' visitate;
c) attestazione liberatoria dell'ENPALS relativa ai contributi versati per il personale dipendente, dalla quale risulti il numero degli addetti impiegati durante l'anno di attivita', anche per quanto riguarda la eventuale presenza degli orchestrali;
d) versamenti contributivi all'INPS ed all' INAIL effettuati nell'anno di attivita';
e) dichiarazione di aver adempiuto al disposto dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, relativi all'accertamento e alla riscossione delle imposte sui redditi ed in particolare all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'esercente l'impresa e all'obbligo dell'applicazione, nei confronti dei dipendenti delle ritenute di cui all'art. 23 e seguenti del suddetto decreto n. 600 ed al loro conseguente versamento alle competenti esattorie;
f) modalita' di pagamento;
g) eventuale documentazione per la richiesta di certificazione antimafia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
 
Art. 8.
Acconti

1. Alle imprese circensi che nei tre anni precedenti quello cui si riferisce il contributo siano state per ciascun anno beneficiarie di sovvenzioni per attivita' circense da parte dell'Amministrazione, possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato.
2. L'istanza dovra' essere corredata dall'attestazione della SIAE relativa al numero di rappresentazioni effettuate fino alla data di presentazione dell'istanza stessa nonche' da una relazione dettagliata sull'attivita' svolta.
 
Art. 9.
Requisiti e condizioni

I contributi di cui all'art 19, comma 1 della legge n. 337/1968, possono essere concessi agli esercenti dei circhi equestri che comprovino:
a) di essere gia' in possesso della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. da almeno due anni;
b) di aver effettuato, nel corso dell'anno precedente al verificarsi dell'evento fortuito, almeno centocinquanta rappresentazioni;
c) qualora l'evento fortuito consista in un incendio, di aver contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra, almeno per il 25% il valore dell'impianto e/o delle attrezzature distrutte o danneggiate dall'incendio.
 
Art. 10.
Istanza per il contributo per danni da evento fortuito

L'istanza, in duplice copia, di cui una in carta legale, deve essere presentata all'Amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla data dell'evento e corredata da:
a) relazione in duplice copia, sottoscritta dal titolare del complesso, nella quale il richiedente deve indicare dettagliatamente, sotto la propria responsabilita', le circostanze del sinistro e l'entita' del danno subito;
b) dichiarazione rilasciata dall'autorita' di P.S. o da qualsiasi altra autorita' competente (VV.FF., Polizia municipale, Carabinieri, autorita' diplomatiche o consolari) eventualmente intervenuta o che abbia comunque avuto conoscenza dell'evento, nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze del sinistro e vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature del complesso circense;
c) esauriente documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, retrofirmata dal richiedente con l'indicazione della data e del luogo dell'evento;
d) relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti;
e) preventivo di spesa per la ricostruzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;
f) attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato almeno centocinquanta rappresentazioni nell'anno precedente;
g) originale o copia autenticata della polizza di assicurazione, nella ipotesi di cui all'art. 9, lettera c).
 
Art. 11.
Documentazione per la liquidazione

Entro centottanta giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo, l'interessato deve far pervenire all'amministrazione, ai fini della liquidazione, la seguente documentazione:
a) certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti il corrispettivo pagato all'impresa che ha provveduto alla ricostruzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;
c) dichiarazione dell'impresa che ha provveduto ai lavori, comprovante l'avvenuta consegna del materiale;
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' nella quale l'interessato attesti, sotto la propria responsabilita', che:
non sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi, per i medesimi danni subiti, da parte di altri organismi pubblici o privati. In caso affermativo e' tenuto ad indicare l'ente erogatore e l'ammontare del contributo;
che per il danno prodotto dall'evento fortuito non esiste alcuna copertura assicurativa. Qualora, invece, sia stata contratta una polizza di assicurazione, l'interessato e' tenuto a dichiararlo, indicando l'importo del risarcimento che sia stato eventualmente concordato, offerto o liquidato. Resta fermo quanto previsto nell'art. 9, lettera c) in materia di copertura assicurativa in caso di incendio;
e) qualora il danno sia stato provocato da incendio, copia del provvedimento di archiviazione (chiusura inchiesta) emesso dalla competente autorita' giudiziaria, nonche' dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l'importo del risarcimento liquidato, concordato o offerto;
f) dichiarazione nella quale siano indicate le modalita' di pagamento prescelte;
g) eventuale documentazione necessaria per richiedere la certificazione antimafia, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
 
Art. 12.
Requisiti e condizioni

1. I contributi per accertate difficolta' di gestione possono essere richiesti in presenza dei requisiti di cui all'art. 9, lettere a) e b) della presente circolare ed a condizione che le difficolta' di gestione siano obiettivamente gravi e non dipendano da cattiva amministrazione dell'esercente e che siano sufficientemente documentate le cause che hanno determinato la situazione deficitaria.
2. La domanda di contributo dovra' essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la situazione deficitaria.
3. L'istanza, in duplice copia di cui una in carta legale, deve contenere una dettagliata relazione sulle cause che hanno determinato le difficolta' di gestione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato nell'anno precedente almeno centocinquanta rappresentazioni;
b) documenti contabili (libri contabili, bordero' ecc.), in fotocopia autenticata o da esibire all'ufficio in originale, se si tratta di ditte che vi sono tenute per legge;
c) eventuali attestazioni di pubbliche autorita' che abbiano conoscenza delle cause che hanno determinato le difficolta' di gestione;
d) ogni altra documentazione (bancaria, giudiziaria, amministrativa) idonea a suffragare l'assunto dell'esercente in ordine alla situazione deficitaria.
 
Art. 13.
Liquidazione del contributo

1. Per la liquidazione del contributo, il richiedente deve far pervenire, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, la seguente documentazione:
a) certificato di residenza in data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) modalita' di pagamento;
c) eventuale documentazione per la richiesta della certificazione antimafia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
 
Art. 14.
Criteri

I criteri per l'assegnazione dei contributi per acquisto di nuovi impianti per l'attivita' circense, stabiliti ed aggiornati con il decreto previsto dall'art. 4 della presente circolare, devono indicare gli importi massimi di spesa ammissibili a contributo.
 
Art. 15.
Requisiti e condizioni

1. I contributi per acquisto di nuovi impianti possono essere concessi agli esercenti circensi e di motoautoacrobatiche che:
a) siano gia' in possesso da almeno tre anni della licenza di cui l'art. 69 T.U.LP.S.;
b) abbiano effettuato, nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza, almeno centocinquanta rappresentazioni;
c) acquistino impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati, finalizzati al potenziamento o al ripristino delle strutture dello spettacolo circense. L'attivita' degli esercenti di motoautoacrobatiche viene assimilata a quella circense unicamente al fine della concessione dei contributi di cui al presente capo.
2. Ulteriori contributi per le finalita' di cui al presente capo potranno essere concessi al medesimo richiedente solo dopo che siano trascorsi tre anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo all'ultima assegnazione e dopo che siano state effettuate, nello stesso periodo, minimo seicento rappresentazioni, di cui almeno centocinquanta l'anno.
3. Per gli esercenti di motoautoacrobatiche l'ammissibilita' al contributo di nuovi beni strumentali e' subordinata alla condizione che siano trascorsi almeno sei anni dall'ultima assegnazione per lo stesso titolo e in ogni caso dopo che il richiedente medesimo abbia effettuato successivamente a tale ultima assegnazione almeno seicento rappresentazioni.
4. Quando trattasi di acquisto di autoveicoli, la liquidazione del contributo e' subordinata alla presentazione della copia autenticata della carta di circolazione dell'autoveicolo, attestante che lo stesso e' classificato "ad uso speciale circhi - spettacolo viaggiante".
5. Per quanto riguarda l'acquisto delle seguenti attrezzature, non possono essere concessi contributi se non sono trascorsi dall'ultima assegnazione, gli anni a fianco di ciascuno indicati:
a) chapiteaux ed accessori: anni cinque;
b) autoveicoli o trattori di vario genere: anni sei;
c) gradinate e tribune: anni sette;
d) carovane uso abitazione e/o roulotte: anni dieci.
 
Art. 16.
Istanza di contributo

1. L'istanza di contributo, in duplice copia di cui una in carta legale, deve pervenire all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende effettuare l'acquisto.
2. L'istanza deve contenere l'indicazione e la motivazione del contributo richiesto e deve essere corredata dalla seguente documentazione in originale o in copia autenticata:
a) attestazione SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato almeno centocinquanta rappresentazioni nell'anno precedente;
b) eventuale atto preliminare o contratto di compravendita dei nuovi impianti ovvero preventivo di spesa rilasciato dalla ditta venditrice.
 
Art. 17.
Documentazione per la liquidazione

La liquidazione del contributo avviene ad acquisto effettuato e a condizione che venga presentata, in originale o in copia autenticata, la seguente documentazione consuntiva entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'assegnazione:
a) certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) dichiarazione comprovante l'avvenuta consegna dei beni acquistati, ed eventuale documento di trasporto, rilasciato dalla ditta venditrice;
c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio ovvero certificazione di vigenza del tribunale concernente sia il soggetto richiedente sia la ditta fornitrice dei nuovi impianti acquistati;
d) dichiarazione tecnico-descrittiva dell'impianto, rilasciata dal legale rappresentante della ditta venditrice, con la menzione che trattasi di attrezzature nuove di fabbrica e non usate;
e) fatture, in originale o copia autenticata, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti l'avvenuto acquisto, nell'anno per il quale e' stato concesso il contributo, dei nuovi impianti ed il corrispettivo pagato;
f) esauriente documentazione fotografica di ciascun impianto acquistato, convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice;
g) modalita' di pagamento;
h) eventuale documentazione necessaria per la richiesta della certificazione antimafia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
 
Art. 18.
Definizione dell'attivita' e limite dell'intervento finanziario

1. Per iniziative "promozionali" si intendono le manifestazioni e le iniziative, anche di carattere museale, ivi comprese le pubblicazioni monografiche o periodiche, realizzate in Italia da imprese circensi nonche' da enti pubblici e privati, associazioni e comitati operanti nel settore per favorire lo sviluppo dello spettacolo circense sul piano artistico e tecnico.
2. Fatta eccezione per l'attivita' pubblicitaria svolta dalle singole imprese circensi, si considerano iniziative promozionali quelle tendenti a fornire al pubblico, attraverso i mezzi di comunicazione di massa o altre forme di comunicazione, ogni possibile elemento idoneo a formare nel pubblico stesso una immagine dell'istituzione circense tale da indurlo a frequentare i relativi spettacoli.
Le manifestazioni, le iniziative e le rassegne consistenti nella presentazione di numeri abitualmente inclusi negli spettacoli circensi possono essere considerate iniziative promozionali a condizione che non si svolgano nell'ambito di un complesso circense. Peraltro qualora l'attivita' promozionale si svolga in forma di presentazione di spettacoli, essa deve caratterizzarsi per il valore artistico e/o spettacolare e non configurarsi, per le modalita' di svolgimento e durata, come ordinaria attivita' circense.
3. Il contributo ha carattere integrativo e non puo' superare l'ammontare dell'apporto finanziario a carico del soggetto richiedente previsto in bilancio per la realizzazione del progetto.
 
Art. 19.
Festival circensi

1. I contributi per i festival circensi, per i quali si terra' conto anche dell'attivita' eventualmente svolta negli anni precedenti, possono essere concessi a condizione che:
a) sia una manifestazione a carattere competitivo, con selezioni, serata finale e consegna dei premi;
b) abbia una durata non superiore a due settimane;
c) vi siano esibizioni di artisti provenienti da scuole circensi italiane e/o straniere piu' rappresentative;
d) il periodo di svolgimento sia compreso tra il 1 febbraio ed il 31 ottobre;
e) la giuria sia composta prevalentemente da personalita' di chiara fama nazionale e/o internazionale nell'ambito del mondo circense e dello spettacolo.
2. Possono essere consentite da parte della televisione solo riprese parziali della manifestazione. Pertanto, saranno esclusi dal finanziamento i festival prodotti per la televisione.
 
Art. 20.
Attivita' editoriali

I contributi per le attivita' editoriali, pubblicazioni monografiche, nonche' documenti ed eventuali reperti sonori ed audiovisivi concernenti il patrimonio circense possono essere concessi a favore di soggetti che abbiano svolto attivita' da almeno cinque anni e che abbiano una distribuzione di vendita e/o diffusione di un congruo numero di copie.
 
Art. 21. Campagne promozionali a favore del circo intraprese mediante spot
radiotelevisivi

Le campagne promozionali a favore del circo intraprese mediante spot radiotelevisivi possono ottenere il contributo a condizione che siano destinate a dare una buona immagine di qualita' del circo e contribuiscano al rilancio del settore. Tale attivita' deve pero' riguardare l'attivita' del settore nel suo insieme e non la singola impresa.
 
Art. 22.
Istanza di contributo

1. L'istanza, in duplice copia, di cui una in carta legale, deve pervenire all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare l'iniziativa.
2. L'istanza deve contenere l'indicazione e la motivazione del contributo richiesto e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) curriculum dell'attivita' svolta nel settore circense;
b) dettagliata relazione sull'attivita' che si intende svolgere;
c) preventivo di spesa con l'indicazione delle entrate e delle uscite, dal quale risulti il deficit di bilancio e l'ammontare del contributo richiesto;
d) originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto, nonche' atto di nomina del legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta di contributo.
 
Art. 23.
Documenti per la liquidazione

1. La liquidazione del contributo avviene ad attivita' ultimata e a condizione che venga presentata la seguente documentazione consuntiva:
a) relazione sull'attivita' svolta;
b) fatture, in originale o copia autenticata, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali;
c) bilancio consuntivo delle entrate e delle spese sostenute. Tra le entrate dovranno essere indicati anche eventuali introiti derivanti da cosiddetti "passaggi televisivi" o di sponsorizzazioni pubblicitarie da parte di imprese commerciali;
d) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale l'interessato attesti sotto la propria responsabilita' che:
il rendiconto finale e' veritiero ed onnicomprensivo delle entrate e delle uscite e che fa parte integrante del bilancio generale;
tutti i documenti giustificativi delle entrate e delle spese trovano corrispondenza nei libri contabili tenuti presso il domicilio fiscale;
il contributo assegnato non determina utili di bilancio;
siano stati adempiuti gli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi;
non sono stati ottenuti altri contributi per la medesima iniziativa da parte di organismi pubblici o privati. In caso affermativo indicare l'ente ed l'ammontare del contributo
e) modalita' di pagamento;
f) per le pubblicazioni ed i reperti sonori ed audiovisivi, deve essere allegato un esemplare delle stesse.
2. Compatibilmente con la natura dell'iniziativa, le spese sostenute devono essere strettamente attinenti all'attivita' promozionale svolta nel periodo compreso tra i quarantacinque giorni precedenti alla data di inizio dell'attivita' e la data della sua conclusione.
3. Qualora dalla documentazione consuntiva risultasse che le spese sostenute siano inferiori a quelle indicate in preventivo, il contributo verra' proporzionalmente ridotto.
 
Art. 24.
Acconti

Ai beneficiari di sovvenzioni per attivita' promozionali possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato purche':
a) siano stati destinatari di contributi per le stesse finalita' almeno nei cinque anni precedenti;
b) sia stata presentata dichiarazione con la quale il richiedente attesti dettagliatamente l'attivita' svolta alla data della richiesta di acconto.
 
Art. 25.
Definizione

Per iniziative assistenziali ed educative si intendono le attivita' di associazioni, enti o istituzioni che concorrano al consolidamento e allo sviluppo dell'arte e della tradizione circense mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento ed inserimento nel settore anche di nuovi operatori.
 
Art. 26.
Istanza di contributo e documenti per la liquidazione

Per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente capo V, articoli 22 e 23.
 
Art. 27.
Acconti

Ai beneficiari di sovvenzioni per iniziative assistenziali ed educative possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato purche' sussitano i presupposti indicati nel precedente art. 24.
 
Art. 28.
Requisiti e condizioni

L'istanza puo' essere presentata da persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed Istituzioni che siano proprietarie di un'area nel territorio dello Stato e che intendano destinare tale area all'esercizio dell'attivita' circense, purche' l'area rientri nel territorio di un comune in regola con le disposizioni dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
 
Art. 29.
Istanza di contributo

L'istanza di contributo, in duplice copia di cui una in carta legale, deve pervenire all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare la strutturazione dell'area, deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata dalla seguente documentazione, in originale o in copia autenticata:
a) Titolo di proprieta' dell'area da strutturare;
b) progetto dettagliato dei lavori che si intendono eseguire, redatto da professionista iscritto all'albo, recante l'approvazione dell'Amministrazione comunale competente;
c) preventivo di spesa;
d) impegno a vincolare l'area prescelta per almeno dieci anni alla destinazione di esercizio dell'attivita' circense;
e) atto costitutivo e statuto sociale della persona giuridica che assume l'iniziativa, nonche' atto di nomina del legale rappresentante.
 
Art. 30.
Documenti per la liquidazione

Per la liquidazione del contributo, il richiedente deve far pervenire all'Amministrazione:
a) l'originale o la copia autenticata del certificato comunale attestante l'agibilita' dell'area;
b) dichiarazione relativa alle modalita' di pagamento;
c) eventuale documentazione necessaria per richiedere la certificazione antimafia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
 
Art. 31.
Requisiti e condizioni

1. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo, l'esercente dovra' effettuare almeno novanta rappresentazioni in Italia nello stesso anno per il quale viene richiesto il contributo e non oltre otto mesi di attivita' all'estero. Inoltre deve aver svolto in Italia, in precedenza, almeno un biennio di attivita' sovvenzionata dall'Amministrazione.
2. Il contributo sara' determinato, nei limiti dello stanziamento di bilancio del settore, in relazione all'area geografica estera prescelta, alla struttura organizzativa e tecnica del circo ed alla qualita' dello spettacolo rappresentato.
3. L'entita' del contributo viene calcolata in prevalenza sull'ammontare delle spese di viaggio e trasporto esposte in bilancio, con le seguenti modalita':
a) qualora i viaggi e trasporti sono effettuati continuativamente per via aerea, marittima e ferroviaria, i relativi oneri sono valutati per intero, sulla base della documentazione fornita;
b) qualora i viaggi e trasporti sono effettuati su strada, gli oneri sono valutati forfettariamente in una misura annualmente determinata in relazione alla grandezza del complesso circense (grande, medio e piccolo) e al numero degli addetti, nonche' in relazione alla distanza del Paese in cui viene svolta la tournee.
L'importo del contributo viene determinato anche dalla quota relativa agli oneri sociali derivanti dai versamenti ENPALS, INPS e INAIL riferiti al periodo di svolgimento della tournee, desumibili dalle rispettive certificazioni
4. Non potranno essere sottoposte all'esame della Commissione consultiva le iniziative presentate da esercenti che, avendo ottenuto l'assegnazione di contributi nell'ultimo triennio, non abbiano regolarizzato le relativa situazione consuntiva.
5. Le istanze di contributo non accolte dalla competente Commissione consultiva potranno essere sottoposte ad un riesame solo in presenza di documentati nuovi elementi di valutazione, che dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione.
6. Le eventuali modifiche di programma per sopravvenuti imprevisti dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione.
7. Durante lo svolgimento della tournee il complesso circense dovra' avere una denominazione che richiami la tradizione circense italiana ovvero utilizzi il cognome del titolare o di un componente del nucleo familiare del titolare stesso, o di un artista scritturato per la tournee che esegua uno o piu' numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In quest'ultimo caso si dovra' allegare copia del contratto di scrittura.
 
Art. 32.
Istanza di contributo

L'istanza per l'ammissione a contributo, in duplice copia di cui una in carta legale, deve essere presentata all'amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' prevista l'effettuazione della tournee. Deve recare l'indicazione del Paese o dei Paesi di destinazione, la durata della tournee ed il numero del personale impiegato, e va corredata dalla seguente documentazione:
a) denominazione del complesso circense;
b) progetto di massima sullo svolgimento della tournee programmata, con l'indicazione delle strutture utilizzate e del numero degli addetti;
c) bilancio preventivo;
d) programma artistico;
e) dichiarazione concernente i mezzi utilizzati per i viaggi e trasporti;
f) certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
g) documento concernente l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' circense (licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.).
Inoltre, se trattasi di societa':
a) documento da cui risulti la nomina del legale rappresentante;
b) originale o copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e statuto sociale (in caso di prima istanza).
 
Art. 33.
Documenti per la liquidazione

1. La liquidazione del contributo avviene ad attivita' ultimata e a condizione che venga presentata la seguente documentazione consuntiva, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Societa' o dal titolare del circo:
a) bilancio consuntivo con l'indicazione delle entrate e delle spese;
b) dettagliata relazione sull'attivita' svolta;
c) originale o copia autenticata delle fatture rilasciate dall'agenzia di viaggi e trasporti e copia dei relativi biglietti;
d) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sulla veridicita' del rendiconto finale, sui documenti giustificativi delle entrate e delle spese e sull'adempimento degli obblighi fiscali;
e) modalita' di pagamento;
f) certificato SIAE attestante le giornate lavorative effettuate in Italia nell'anno di svolgimento della tournee;
g) attestazione ENPALS ed eventuale documentazione attestante il versamento dei contributi INPS ed INAIL, nel caso in cui i relativi oneri previdenziali figurino in bilancio;
h) dichiarazione dell'autorita' diplomatica o consolare dalla quale risultino la data e le localita' ove si sono svolti gli spettacoli.
2. Tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere in lingua italiana ovvero tradotti in lingua italiana e quantificati in euro (Euro).
 
Art. 34.
Acconti

Ai beneficiari di contributi per attivita' circense all'estero, possono essere concessi a domanda, acconti fino al 60% della cifra assegnata purche' siano stati destinatari di almeno tre contributi allo stesso titolo nel quinquennio precedente.
 
Art. 35.

Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato, il contributo assegnato puo' essere
revocato:
1) qualora la documentazione consuntiva non sia trasmessa entro 6 mesi dalla comunicazione dell'assegnazione del contributo
all'interessato;
2) per passaggio in giudicato di una sentenza che accerti l'utilizzo di denominazioni ingannevoli anche nelle iniziative promozionali e negli avvisi pubblicitari o l'utilizzo di animali di qualsiasi specie in spettacoli traumatici per gli animali stessi o lesivi per la loro incolumita' o in caso di loro maltrattamento. A tal fine e' istituito presso l'amministrazione un elenco dei circhi, dei titolari e dei direttori dei complessi circensi che effettuano
spettacoli con esibizione di animali.
I soggetti di cui sopra devono chiedere l'inserimento nell'elenco al memento della presentazione della domanda di contributo per lo
svolgimento dell'attivita' in Italia.
Accanto al nominativo di ogni iscritto nell'elenco sara' annotata ogni condanna definitiva per il reato di maltrattamento di animali nonche' ogni altra infrazione in materia del pari definitivamente
accertata, a norme sia statali sia di altri enti pubblici.
Delle condanne ed infrazioni annotate si terra' conto in sede di
assegnazioni di ulteriori contributi.
3) nel caso in cui l'Amministrazione accerti un uso difforme della denominazione rispetto a quanto previsto all'art. 3 punto 2 e
all'art. 31 punto 7 della presente circolare.
 
Art. 36.
Abrogazioni

La circolare ministeriale n. 4804/TB30 del 27 settembre 1989, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' l'art. 4, commi 4 e 8, l'art. 6, commi 5 e 6, l'art. 9, comma 5, della circolare 11 agosto 1989, n. 4, sono soppressi.
 
Art. 37.
Disposizioni transitorie

Per le richieste di ammissione al contributo per l'anno 2003 resteranno vigenti i termini di presentazione delle domande previsti nelle circolari di cui al comma precedente.
La documentazione a corredo potra' essere, eventualmente, perfezionata secondo le indicazioni e i tempi comunicati dall'Amministrazione.
 
Art. 38.

La presente circolare entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 novembre 2002
Il Ministro: Urbani
 
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