Gazzetta n. 295 del 17 dicembre 2002 (vai al sommario) |
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA |
ORDINANZA 14 ottobre 2002 |
Proroga al 30 novembre 2002 delle disposizioni di cui alle ordinanze commissariali: n. 276 del 12 marzo 2002 - Sistema Flumendosa-Rio Leni a M. Arbus (come modificata dall'ordinanza n. 305 del 1 luglio 2002); n. 277 del 12 marzo 2002 - Sistema Monte Pranu; n. 278 del 12 marzo 2002 - Sistema Cixerri a Punta Gennarta; n. 279 del 12 marzo 2002 - Sistema Govossai-Olai; n. 280 del 12 marzo 2002 - Sistema Temo-Cuga-Bidighinzu; n. 282 del 12 marzo 2002 - Sistema del Mannu di Pattada a Monte Lerno; n. 283 del 12 marzo 2002 - Sistema del Posada a Maccheronis; n. 284 del 12 marzo 2002 - Sistema Cedrino a Pedra e' Othoni; n. 287 dell'8 maggio 2002 - Sistema Coghinas; n. 291 del 6 giugno 2002 - Sistema Liscia a Calamaiu; recanti disposizioni di programmazione delle risorse idriche, disponibili nei serbatoi artificiali. (Ordinanza n. 329). |
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IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196/2002 n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003; Viste le proprie ordinanze: n. 276 del 12 marzo 2002 - Sistema Flumendosa-Rio Leni a M. Arbus (come modificata dall'ordinanza n. 305 del 1 luglio 2002); n. 277 del 12 marzo 2002 - Sistema Monte Pranu; n. 278 del 12 marzo 2002 - Sistema Cixerri a Punta Gennarta; n. 279 del 12 marzo 2002 - Sistema Govossai-Olai; n. 280 del 12 marzo 2002 - Sistema Temo-Cuga-Bidighinzu; n. 282 del 12 marzo 2002 - Sistema del Mannu di Pattada a Monte Lerno; n. 283 del 12 marzo 2002 - Sistema del Posada a Maccheronis; n. 284 del 12 marzo 2002 - Sistema Cedrino a Pedra e' Othoni; n. 287 dell'8 maggio 2002 - Sistema Coghinas; n. 291 del 6 giugno 2002 - Sistema Liscia a Calamaiu, con le quali sono stati disposti vincoli delle risorse invasate e sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo, con effetto sino al 30 settembre 2002; Ritenuto di dover procedere alla verifica del bilancio idrico alla data del 30 novembre 2002 al fine di effettuare la ulteriore programmazione sulla base degli apporti che, entro tale data, verranno registrati; Atteso conseguentemente di dover mantenere, nelle more dell'emanazione delle sopracitate ordinanze di riparto ed assegnazione delle risorse idriche che si renderanno disponibili negli invasi, le disposizioni di cui alle ordinanze sopracitate fino alla data 30 novembre 2002, autorizzando le erogazioni mensili proporzionalmente ai quantitativi stabiliti dalle ordinanze medesime;
Ordina con decorrenza immediata: Art. 1. 1. Per le motivazioni di cui in premessa restano ferme sino al 30 novembre 2002, le disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze commissariali: n. 276 del 12 marzo 2002 - Sistema Flumendosa-Rio Leni a M. Arbus (come modificata dall'ordinanza n. 305 del 1 luglio 2002); n. 277 del 12 marzo 2002 - Sistema Monte Pranu; n. 278 del 12 marzo 2002 - Sistema Cixerri a Punta Gennarta; n. 279 del 12 marzo 2002 - Sistema Govossai-Olai; n. 280 del 12 marzo 2002 - Sistema Temo-Cuga-Bidighinzu; n. 282 del 12 marzo 2002 - Sistema del Mannu di Pattada a Monte Lerno; n. 283 del 12 marzo 2002 - Sistema del Posada a Maccheronis; n. 284 del 12 marzo 2002 - Sistema Cedrino a Pedra e' Othoni; n. 287 dell'8 maggio 2002 - Sistema Coghinas; n. 291 del 6 giugno 2002 - Sistema Liscia a Calamaiu. 2. Le erogazioni mensili sono autorizzate in misura proporzionale ai quantitativi stabiliti dalle sopracitate ordinanze. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 14 ottobre 2002 Il commissario governativo: Pili |
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