Gazzetta n. 293 del 14 dicembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 10 ottobre 2002 |
Definizione degli organici dell'Agenzia Industrie Difesa. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante norme di razionalizzazione nella finanza pubblica e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c), che conferisce delega al Governo per la ristrutturazione degli arsenali e stabilimenti militari; Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa e, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6, concernenti il reimpiego del personale civile conseguente ai processi di ristrutturazione; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa; Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 1998, di attuazione del citato decreto legislativo n. 459 del 1997; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante norme per la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, gli articoli 8 e 9, che disciplinano istituzione ed organizzazione delle agenzie, nonche' l'art. 22, che istituisce l'Agenzia Industrie Difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa e, in particolare, l'art. 13, comma 2, che rinvia ad un decreto del Ministro della difesa la determinazione dell'organico definitivo dell'Agenzia stessa, in coerenza con le previsioni contenute nei piani di ristrutturazione delle unita' produttive; Visti inoltre, i commi 4 e 5 del citato art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 424 del 2000, che disciplinano rispettivamente l'inquadramento definitivo del personale dell'Agenzia Industrie Difesa e la restituzione al Ministero della difesa, anche agli effetti dell'eventuale messa in mobilita', dei dipendenti non rientranti nell'inquadramento definitivo, nonche' i successivi comma 7, che prevede a regime la copertura dell'organico mediante le ordinarie forme di reclutamento, e comma 8, il quale consente assunzioni per particolari esigenze e con contratti a termine; Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1 giugno 2001 (registro n. 7, foglio n. 12), con il quale le seguenti unita' produttive sono state affidate alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa: stabilimento militare "Ripristini e recuperi del munizionamento" di Noceto, stabilimento militare del "Munizionamento terrestre" di Baiano di Spoleto, stabilimento militare "Spolette" di Torre Annunziata, stabilimento militare "Propellenti" di Fontana Liri, stabilimento "Chimico farmaceutico" di Firenze, stabilimento "Produzione cordami" di Castellammare di Stabia; Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2001, concernente l'approvazione del regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Industrie Difesa; Visto il decreto ministeriale del 9 gennaio 2002, con cui e' stato approvato il piano di attivita' ed il bilancio di previsione 2002 dell'Agenzia Industrie Difesa; Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 10 luglio 2002, tra il Ministero della difesa e le organizzazioni sindacali, sul reimpiego del personale civile eccedente le esigenze dell'Agenzia e da restituire nella disponibilita' della stessa amministrazione; Vista la proposta di organico avanzata dall'Agenzia Industrie Difesa, conforme agli accordi intercorsi il 30 luglio 2002 tra il direttore generale dell'Agenzia stessa e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera l), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 424 del 2000; Considerati a mente del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, i tempi tecnici necessari per il completamento della procedura di reimpiego del personale non inquadrato nell'Agenzia; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. 1. L'organico definitivo di personale civile delle unita' operative in premessa, che transitano all'Agenzia Industrie Difesa di cui all'art. 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' determinato come segue: stabilimento "Ripristini e recuperi del munizionamento" di Noceto: 119 unita'; stabilimento "Munizionamento terrestre" di Baiano di Spoleto: 271 unita'; stabilimento "Spolette" di Torre Annunziata: 310 unita'; stabilimento "Propellenti" di Fontana Liri: 217 unita'; stabilimento "Chimico farmaceutico" di Firenze: 87 unita'; stabilimento "Produzione cordami" di Castellammare di Stabia: 91 unita'. La ripartizione del personale di ciascuno stabilimento, secondo aree professionali e posizioni economiche, e' stabilita come da tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. All'atto della determinazione dei fabbisogni dei profili professionali necessari, secondo gli organici di cui al comma 1, e contestualmente alla definizione del programma delle riconversioni professionali, sono individuate le unita' di personale risultanti in esubero. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per effetto degli inquadramenti nella consistenza organica dell'Agenzia Industrie Difesa di cui al periodo precedente, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa. 3. Fermi restando i volumi organici complessivi di cui al comma 1, gli adeguamenti professionali ed organizzativi dei singoli stabilimenti sono stabiliti dal direttore generale dell'Agenzia Industrie Difesa in relazione alle effettive esigenze, secondo i piani di attivita' ed in coerenza con i criteri di gestione economica nonche' sulla base degli accordi sindacali risultanti dalla contrattazione di agenzia, per la riconversione e riqualificazione del personale, e di quanto previsto dal regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia stessa approvato con decreto ministeriale 8 giugno 2001. 4. L'eventuale assunzione di personale avviene in conformita' a quanto previsto dalla normativa richiamata in premessa e, in particolare, dall'art. 8 del regolamento di cui al comma 3. |
| Art. 2. 1. Il personale che non ha ottenuto l'inquadramento definitivo nell'Agenzia Industrie Difesa e' restituito al Ministero della difesa per l'attuazione, prioritaria, della procedura di reimpiego nella stessa amministrazione ovvero per l'attivazione del procedimento di transito nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche. Tali procedure hanno inizio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e portate a termine nel piu' breve tempo possibile, secondo le modalita' previste dalla vigente normativa contrattuale e dal protocollo d'intesa richiamato in premessa. 2. L'onere finanziario relativo al personale di cui al comma 1 e' a carico dell'Amministrazione difesa. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo della Corte dei conti. Roma, 10 ottobre 2002 Il Ministro: Martino Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 12 Difesa, foglio n. 250 |
| Allegato ----> Vedere allegato a pag. 7 e pag. 8 della G.U. <---- |
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