Gazzetta n. 293 del 14 dicembre 2002 (vai al sommario)
LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273
Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Promozione e sviluppo di nuove piccole e medie imprese)
1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "ad elevato impatto tecnologico" sono inserite le seguenti: "ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca:
"disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). L'art.
106, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi'
recita:
"Art. 106 (Promozione e sviluppo di nuove imprese
innovative). - Gli interventi del Fondo di cui all'art. 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al
finanziamento dei programmi di investimento per la nascita
e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di
attivita' ad elevato impatto tecnologico ovvero per il
rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese
localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2
di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
21 giugno 1999, e delle iniziative di promozione ed
assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per
favorirne l'avvio. Il predetto Fondo puo' altresi' erogare
agevolazioni in forme integrate per i programmi comportanti
una pluralita' di interventi connessi, relativi ad
investimenti fissi, sviluppo pre-competitivo, formazione
del personale e acquisizione di servizi specializzati. Con
direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, adottata entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, emanata ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297, sono stabilite le modalita' di gestione degli
interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la
partecipazione di investitori qualificati nel capitale di
rischio delle imprese, le forme e le misure delle
agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa
comunitaria per gli aiuti di Stato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' determinata entro il
31 gennaio di ogni anno la quota delle disponibilita' del
Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
46, da destinare agli interventi di cui al presente
articolo.".
- Il regolamento 1260/1999 del Consiglio del 21 luglio
1999 reca disposizioni generali sui Fondi strutturali. Esso
e' pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 161.



 
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Disposizioni in materia di agevolazione alle piccole e medie imprese)
1. All'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati.";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Ministro delle attivita' produttive provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili".
2. Al fine di consentire l'approvazione dei programmi di cui al secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n. 46 del 1982, come sostituito dal presente articolo, il Ministero delle attivita' produttive puo' utilizzare le risorse derivanti dal rimborso delle rate di ammortamento dei finanziamenti gia' concessi, in misura pari ad una quota non superiore al 70 per cento delle risorse stesse, come determinata con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Ai fini della revoca delle agevolazioni erogate ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, l'importo dell'investimento complessivo agevolabile comprende anche le somme riferite alle spese sostenute per il versamento dell'IVA connessa all'acquisto dei beni oggetto di agevolazioni qualora la disciplina di attuazione dell'intervento vigente alla data della concessione includa anche le imposte nell'investimento lordo agevolabile.
4. Al fine di sostenere programmi di sviluppo e di innovazione nelle piccole e medie imprese dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero specificamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti, il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e' incrementato di 2 milioni di euro per il 2002.
5. Gli aiuti di cui al comma 4 sono concessi nei limiti della disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis, di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C/68 del 6 marzo 1996, secondo procedure di attuazione individuate dal Ministro delle attivita' produttive con proprio decreto di natura non regolamentare.
6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive.



Note all'art. 2:
- La legge 17 febbraio 1982, n. 46, reca: "Interventi
per i settori dell'economia di rilevanza nazionale". In
particolare l'art. 14, come modificato dalla legge qui
pubblicata, cosi' recita:
"Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica . Il fondo
e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi
dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di
imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti
tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi
produttivi o al miglioramento di prodotti o processi
produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di
contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali
programmi riguardano le attivita' di progettazione,
sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i
processi realizzativi di campionatura innovativa,
unitariamente considerati.
Il Ministro delle attivita' produttive provvede con
proprio decreto, adottato previo parere delle regioni
interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle
risorse riservata in via prioritaria ai programmi di
sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie
imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25 per
cento delle riserve annuali disponibili.".
- La legge 5 ottobre 1991, n. 317, reca: "Interventi
per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese. In
particolare gli articoli 6 e 12 cosi' recitano:
"Art. 6 (Agevolazioni per gli investimenti
innovativi). - In relazione agli investimenti di cui
all'art. 5 e' concesso, nel triennio 1991-1993, un credito
d'imposta nella misura del 25 per cento e del 20 per cento
del costo degli investimenti al netto dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA), rispettivamente per le imprese fino
a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, e comunque fino
all'importo massimo di lire 450 milioni per ciascun
soggetto interessato.
2. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni
previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'art. 43,
comma 1, nel limite di lire 669 miliardi per il triennio
1991-1993, in ragione di lire 35 miliardi per il 1991, lire
312 miliardi per il 1992 e lire 322 miliardi per il 1993.
3. Le agevolazioni previste dal comma 1 non sono
cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente
legge o da normative statali, regionali o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, ma possono essere cumulate
con i benefici finanziari disposti da atti delle Comunita'
europee.
4. Le agevolazioni previste dal comma 1 possono essere
concesse per investimenti fatturati successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge e di importo
complessivo non inferiore a 120 milioni di lire.
5. Gli oneri derivanti dall'approvazione delle domande
di contributo presentate ai sensi dell'art. 1, del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e non
accolte per esaurimento dei fondi assegnati per
l'attuazione degli interventi di cui al predetto articolo,
gravano sulle disponibilita' di cui all'art. 43, comma 1,
nel limite di lire 140 miliardi per il triennio 1991-1993,
in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1991 e di lire 40
miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.".
"Art. 12 (Contributi per investimenti innovativi e per
l'acquisizione di servizi reali). - Per gli investimenti e
le spese di cui agli articoli 5 e 7, in luogo dei crediti
d'imposta previsti dagli articoli 6 e 7, su richiesta delle
imprese interessate sono concessi, nel triennio 1991-1993,
contributi in conto capitale in misura equivalente ai
predetti crediti d'imposta.
2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1
le imprese inoltrano al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato una domanda corredata della
documentazione e degli elementi indicati con il decreto di
cui al comma 7.
3. Le spese oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1
possono essere sostenute successivamente alla presentazione
delle domande, ma non oltre un anno dalla concessione del
contributo. Non possono essere ammesse al contributo le
spese fatturate anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. Alla domanda di cui al comma 2 devono essere
allegate una certificazione e una perizia giurata, redatte
nei termini di cui all'art. 10, comma 2, attestanti il
possesso dei requisiti previsti, la regolarita' della
documentazione prodotta e la conformita' delle spese alle
tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni.
Nel caso in cui le spese siano state sostenute
anteriormente alla presentazione della domanda la
certificazione deve attestare anche l'effettivita' delle
stesse.
5. I contributi in conto capitale sono concessi secondo
le procedure di cui all'art. 10, in quanto compatibili. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede all'erogazione del contributo contestualmente alla
comunicazione alle imprese della ammissione ai benefici,
qualora le spese oggetto dell'agevolazione siano state
fatturate prima della presentazione della domanda. Negli
altri casi il contributo e' erogato sulla base di apposita
documentazione e di una certificazione, redatta ai sensi
del comma 4, attestanti l'effettivita' delle spese
sostenute la conformita' delle stesse a quanto attestato
con la certificazione allegata alla domanda di cui al
comma 2.
6. I controlli sulle domande ammesse ai benefici sono
svolti, successivamente alla fruizione dei medesimi,
secondo le modalita' di cui all'art. 10.
7. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato sono stabiliti i tempi e le
modalita' di presentazione delle domande, di concessione ed
erogazione dei benefici previsti dal presente articolo,
nonche' gli ulteriori adempimenti necessari per
l'attuazione delle disposizioni in esso contenute.
8. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo non possono superare, annualmente, la quota del 30
per cento delle risorse di cui all'art. 6, comma 2, e
all'art. 7, comma 4.
9. Sono escluse dalla concessione dei contributi di cui
al comma 1 le imprese che abbiano richiesto le agevolazioni
di cui agli articoli 6, 7 e 8.".



 
Art. 3.
(Utilizzo delle economie derivanti dalla revoca di incentivi
automatici per interventi di programmazione negoziata)
1. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali la cui istruttoria risulti comunque conclusa entro il 28 febbraio 2001 e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e una quota pari al 30 per cento alle aree depresse del Centro-Nord ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999.
2. Il Ministro delle attivita' produttive definisce, con proprio decreto adottato previo parere delle regioni interessate, i criteri di priorita' nel finanziamento dei patti di cui al presente articolo e l'eventuale quota di risorse da riservare ai contratti di programma, con particolare riferimento alla sostenibilita' ambientale, all'aumento dell'occupazione e al miglioramento della coesione sociale.
3. Ai fini del finanziamento dei patti, il Ministero delle attivita' produttive utilizza le risorse gia' assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a parziale copertura dei medesimi interventi, anche in deroga ai vincoli di destinazione dallo stesso previsti.
4. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992 anche, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 30 per cento alle aree depresse del Centro-Nord ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.



Note all'art. 3:
- Il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, reca:
"Misure dirette ad accelerare il completamento degli
interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi
nelle aree depresse". L'art. 1 cosi' recita:
"Art. 1 (Agevolazioni in forma automatica). - Ai fini
dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree
depresse, le somme individuate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
per consentire l'erogazione di incentivi industriali in
forrma automatica nelle aree depresse del territorio
nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita
sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'art. 4, comma 6, del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate
trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in
relazione agli interventi di cui al comma 2.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti
dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse,
nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua
l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli
investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma
automatica, detta le modalita' e le procedure di
attuazione, approvando altresi' un apposito modello di
documento dal quale dovra' risultare in particolare
l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il
documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello,
sara' utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che
si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre
1991, n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la
liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata
sulla base di una verifica di regolarita' meramente
formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo
stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualita'
di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo
di corrispondente regolazione contabile per i concessionari
della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza
di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le
norme attuative sulla regolazione contabile per i
concessionari della riscossione.
3. Il documento di cui al comma 2 e' presentato al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo
dell'agevolazione in forma automatica e' pari al 60 per
cento dell'intensita' massima delle agevolazioni consentite
dall'Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma
automatica esclude ogni possibilita' di richiedere ed
ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti,
altre agevolazioni. La limitazione del 60 per cento non
vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite
da disposizioni normative finalizzate a favorire
specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto
dell'intensita' massima consentita dall'Unione europea.
4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro
diciotto mesi dalla presentazione del documento come
prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare
effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative
spese.
5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al
soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma
automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da
due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.
6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del
documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' tenuto
ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive
modificazioni.".
- La legge 7 agosto 1997, n. 266, reca: "Interventi
urgenti per l'economia". L'art. 8, comma 2, cosi' recita:
"2. Al fine di sviluppare le attivita' produttive di
piccole e medie imprese nel territorio nazionale sono
concessi, nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione
europea in materia di aiuti statali alle imprese e nei
corrispondenti limiti compatibili con gli stanziamenti di
bilancio di cui al comma 5 del presente articolo, incentivi
in forma automatica fruibili tramite crediti d'imposta, non
cumulabili per il medesimo investimento con altre
agevolazioni statali o regionali. Gli stanziamenti all'uopo
previsti affluiscono al fondo di cui all'art. 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, per un ammontare complessivo
pari all'autorizzazione di cui al comma 5.".
- Per il regolamento (CE) 1260/1999 vedere nota
all'art. 1.
- Il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
reca: "Modifiche della legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema
di disciplina organica dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno". L'art. 1, comma 2, cosi' recita:
"2. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI),
nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa determinazione di
indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le
disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla
base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente
sovvenzione netto secondo i criteri e nei limiti massimi
consentiti dalla vigente normativa della Comunita'
economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di
aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve
essere attuata secondo un'articolazione territoriale e
settoriale e per tipologia di iniziative che concentri
l'intervento straordinario nelle aree depresse del
territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari
condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore
redditivita' anche sociale identificati nella stessa
delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte
utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione
della redditivita' delle iniziative ai fini della loro
selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine
cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a
sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole
dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la
realizzazione dei singoli contratti di programma e gli
impegni assunti per le agevolazioni industriali con
provvedimento di concessione provvisoria non potranno
essere aumentati in relazione ai maggiori importi
dell'intervento finanziario risultanti in sede di
consuntivo.".



 
Art. 4.
(Disposizioni per accelerare la definizione dei programmi
di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64)
1. Per accelerare la definizione dei programmi di investimento agevolati ai sensi della legge 1º marzo 1986, n. 64, e delle altre normative per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, il Ministro delle attivita' produttive, con proprio decreto di natura non regolamentare adottato previo parere delle regioni interessate, definisce procedure semplificate per la concessione definitiva delle agevolazioni e fissa termini perentori per gli adempimenti a carico delle imprese e degli istituti istruttori il cui mancato rispetto puo' essere sanzionato con la revoca delle agevolazioni. Con lo stesso provvedimento puo' essere prevista, fra l'altro, l'utilizzazione di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, nonche' di relazioni standardizzate.
2. A seguito dell'emissione dei provvedimenti di concessione definitiva il Ministero delle attivita' produttive effettua controlli sui programmi di investimento destinatari degli interventi.
3. In caso di pendenza, in capo ai legali rappresentanti delle imprese beneficiarie, di procedimenti penali per reati attinenti alle agevolazioni di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64, per i quali e' stato disposto il rinvio a giudizio, i competenti uffici del Ministero delle attivita' produttive devono sospendere l'iter procedurale delle pratiche di agevolazione fino al passaggio in giudicato della sentenza.



Note all'art. 4:
- La legge 1 marzo 1986, n. 64, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1986, n. 61, reca: "Disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
2000, n. 445 reca: "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa". Gli articoli 46 e 47 cosi' recitano:
"Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - Sono comprovati con dichiarazioni, anche
contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i
seguenti stati, qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
(R).
Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38 (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di polizia giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva (R).".



 
Art. 5.
(Modifica all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49)
1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito dall'articolo 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, e' sostituito dal seguente:
"3. Per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle risorse assegnate per i medesimi esercizi, l'importo della partecipazione e' determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle societa' finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 20 per cento fra le societa' suddette, che, alla data del 31 dicembre 2000, hanno iscritte nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del presente titolo; per la restante quota, da importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse da ciascuna societa' finanziaria, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato. A decorrere dal 1º gennaio 2004, l'importo della partecipazione e' determinato per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili in relazione al numero delle societa' finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse nonche' dei finanziamenti e delle agevolazioni finanziarie erogati ai sensi della presente legge, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato".



Nota all'art. 5:
- La legge 27 febbraio 1985, n. 49 reca: "Provvedimenti
per il credito alla cooperazione e misure urgenti a
salvaguardia dei livelli di occupazione". L'art. 17, come
sostituito dall'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e
come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 17. - 1. E' istituito presso la Sezione speciale
per il credito alla cooperazione un fondo per gli
interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.
2. Al fine di salvaguardare e incrementare
l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie
imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di
piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite
nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore
di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale
di societa' finanziarie appositamente costituite,
utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo di cui
al comma 1.
3. Per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle risorse
assegnate per i medesimi esercizi, l'importo della
partecipazione e' determinato, per una quota pari al 5 per
cento delle risorse disponibili, in relazione al numero
delle societa' finanziarie che hanno presentato domanda di
partecipazione e per una quota pari al 20 per cento fra le
societa' suddette, che, alla data del 31 dicembre 2000,
hanno iscritte nel proprio bilancio partecipazioni assunte
ai sensi del presente titolo; per la restante quota, da
importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle
partecipazioni in essere o dismesse da ciascuna societa'
finanziaria, come risultanti dall'ultimo bilancio
approvato. A decorrere dal 1 gennaio 2004, l'importo della
partecipazione e' determinato per una quota pari al 5 per
cento delle risorse disponibili in relazione al numero
delle societa' finanziarie che hanno presentato domanda di
partecipazione e, per la restante quota, in proporzione ai
valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o
dismesse nonche' dei finanziamenti e delle agevolazioni
finanziarie erogati ai sensi della presente legge, come
risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
4. Le societa' finanziarie di cui al comma 2, che
assumono la natura di investitori istituzionali, devono
essere ispirate ai princi¨pi di mutualita' di cui all'art.
26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte
nell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, essere in possesso dei requisiti,
individuati con il decreto di cui al comma 6, di
professionalita' ed onorabilita' previsti per i soggetti
che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di
controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta
cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e
comunque in non meno di dieci regioni.
5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le
societa' finanziarie possono assumere partecipazioni
temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorita'
per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende
in crisi, nonche' concedere alle cooperative stesse
finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformita'
alla disciplina comunitaria in materia, per la
realizzazione di progetti di impresa. Le societa'
finanziarie possono, altresi', svolgere attivita' di
servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi
pubblici.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono
fissati i termini di presentazione delle domande ed e'
approvato il relativo schema, nonche' sono individuate le
modalita' di riparto delle risorse sulla base dei criteri
di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle
partecipazioni al fine, in particolare, di garantire
l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5.".



 
Art. 6.
(Misure in materia di comunicazioni)
1. Nel quadro delle misure in favore dello sviluppo della rete a larga banda, a seguito dell'acquisizione al bilancio dello Stato dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il wireless local loop, in misura pari almeno a 12,48 milioni di euro, con apposito decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere prevista l'esenzione dal contributo di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche per i soggetti che, in caso di perdite di esercizio, abbiano investito nella realizzazione di infrastrutture di rete a larga banda, fatturando, al netto delle predette spese di investimento, un importo inferiore a 100 milioni di euro nell'anno di riferimento per il computo del contributo.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 12,48 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il wireless local loop.
3. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compresi le Forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco".
b) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
"2-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 2-bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro".



Note all'art. 6:
- La legge 23 dicembre 1998, n. 448, reca: "Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".
L'art. 20, comma 2, cosi' recita:
"2. E' istituito un contributo sulle attivita' di
installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni
pubbliche, di fornitura al pubblico di servizi di telefonia
vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali; il
contributo e' dovuto dai titolari di concessioni di servizi
di telecomunicazioni pubbliche, ovvero di licenze per
l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni
pubbliche, per servizi al pubblico di telefonia vocale o di
comunicazioni mobili e personali. Tale contributo e'
determinato per il 1999 nella misura del 3 per cento, per
il 2000 nella misura del 2,7 per cento, per il 2001 nella
misura del 2,5 per cento, per il 2002 nella misura del 2
per cento e per il 2003 nella misura dell'1,5 per cento,
calcolata sul fatturato relativo a tutti i servizi e
prestazioni di telecomunicazioni dell'anno precedente. Per
i soggetti con fatturato inferiore a 200 miliardi di lire
nell'anno di riferimento per il computo del contributo, le
predette aliquote sono fissate al 2 per cento fino al 2002
ed all'1,5 per cento nel 2003. Per questi ultimi il
contributo non e' dovuto in caso di perdite di esercizio.
Il contributo e' versato entro trenta giorni dalla data di
approvazione del bilancio dell'esercizio a cui il fatturato
si riferisce. Entro il 15 dicembre di ciascun anno e'
versato un acconto sul contributo dovuto per l'anno
successivo pari per il 1999 al 70 per cento, per il 2000
all'85 per cento e per il 2001 e gli anni successivi al 95
per cento del contributo dovuto per l'anno precedente. Per
il 1999 l'acconto e' determinato in relazione alle
previsioni di fatturato per lo stesso anno, in misura,
comunque, non inferiore al fatturato 1998. Le modalita'
attuative del presente comma sono disciplinate con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle
comunicazioni.".
- Il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, reca:
"Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel
settore delle telecomunicazioni, in attuazione della
direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
ed in tema di attivita' giornalistica". L'art. 7, come
modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 7 (Chiamate di disturbo e di
emergenza). - L'abbonato che riceve chiamate di disturbo
puo' richiedere, a proprie spese ed anche telefonicamente
in caso di urgenza, che il fornitore del servizio di
telecomunicazioni accessibile al pubblico renda inefficace
la soppressione dell'identificazione della linea chiamante
e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata
ricevuta. L'inefficacia della soppressione puo' essere
disposta per i soli orari durante i quali si verificano le
chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a
quindici giorni.
2. L'istanza formulata per iscritto dall'abbonato deve
specificare le modalita' di ricezione delle chiamate di
disturbo e, nel caso in cui sia preceduta da una richiesta
telefonica, deve essere inviata entro ventiquattro ore.
2-bis. Il fornitore di una rete di telecomunicazioni
pubblica o di un servizio di telecomunicazioni accessibili
al pubblico deve predisporre procedure adeguate e
trasparenti per garantire, linea per linea, l'annullamento
della soppressione dell'identificazione della linea
chiamante da parte dei servizi abilitati a ricevere
chiamate d'emergenza, compresi le Forze di polizia, i
servizi di ambulanza e i vigili del fuoco.
2-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma
2-bis comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.".



 
Art. 7.
(Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria
disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95)
1. I commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro la data di cui al comma 1, i commissari provvedono a consegnare al competente ufficio del Ministero delle attivita' produttive il rendiconto della loro intera gestione e la relazione sull'attivita' svolta. Valutati il rendiconto e la relazione sull'attivita' svolta presentati, il Ministero delle attivita' produttive determina il compenso al commissario o ai commissari cessati, tenuto conto dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonche' dell'ammontare dei compensi dai medesimi percepiti nel corso della procedura.
3. Nei dieci giorni successivi al termine di cui al comma 1, il Ministro delle attivita' produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attivita' produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa. Al commissario liquidatore potra' essere affidata la gestione di piu' procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali. Continua a trovare applicazione, salvo che per quanto concerne nuovi assoggettamenti alla procedura di amministrazione straordinaria, la disciplina di gruppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; continuano altresi' ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti e degli atti legalmente adottati nel corso della procedura. Il commissario liquidatore subentra nei giudizi in corso in sostituzione del commissario straordinario.
4. L'articolo 107 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e' abrogato.



Note all'art. 7:
- Il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1979, n. 36,
reca: "Provvedimenti urgenti per l'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi".
- Il decreto del Ministro di grazia e giustizia
28 luglio 1992, n. 570, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 marzo 1993, reca: "Regolamento concernente adeguamento
dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e
determinazione dei compensi nelle procedure di concordato
preventivo e di amministrazione controllata".
- Il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, reca:
"Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi". L'art. 3, abrogato
dall'art. 109 del decreto legislativo 8 luglio 1999,
n, 270, recava:
"Art. 3 (Societa' o imprese controllate, a direzione
unica e garanti).
- Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, reca:
"Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1
della legge 30 luglio 1998, n. 274". L'art. 106, comma 1,
cosi' recita:
"1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le procedure di
amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto continuano ad essere
regolate dalle disposizioni anteriormente vigenti, anche
per quanto attiene al successivo assoggettamento ad
amministrazione straordinaria delle societa' o imprese
controllate, a direzione unica e garanti a norma dell'art.
3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.".



 
Art. 8.
(Sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese di tutti i settori economici, di cui all'articolo 1 della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, specie nelle aree depresse, e' autorizzata la spesa di 10.620.000 euro per l'anno 2002, di 12.950.000 euro per l'anno 2003 e di 9.240.000 euro per l'anno 2004.
2. I criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento amministrativo del Ministro delle attivita' produttive, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'innovazione e le tecnologie e delle comunicazioni, nonche' le regioni interessate.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, per l'anno 2002, mediante riduzione dello stanziamento previsto dal comma 3 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; per l'anno 2003, quanto a euro 5.000.000, mediante riduzione dello stanziamento previsto dal medesimo comma 3 dell'articolo 103 della citata legge n. 388 del 2000 e, quanto a euro 7.950.000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive; per l'anno 2004, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive.
4. All'articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al secondo periodo, le parole: "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro delle attivita' produttive, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,"; le parole: "il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero delle attivita' produttive e il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri"; le parole: "lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "2.500 euro"; al quarto periodo, le parole da: "le imprese del credito" fino a: "della carta di credito formativa e che" sono soppresse.
5. All'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'ultimo periodo, le parole: "per le medesime finalita'" sono sostituite dalle seguenti: "per la continuazione del suddetto programma "PC per gli studenti" nell'anno scolastico 2002-2003, previo rinnovo dell'accordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, l'Associazione bancaria italiana e il Ministero delle attivita' produttive".
6. Il comma 54 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' sostituito dal seguente:
"54. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad INTERNET quali strumenti polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi, alla sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, su cui gravano gli oneri derivanti dal presente comma, e' versata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2000. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati modalita' e criteri per l'accesso alla sezione del fondo ai fini degli interventi previsti dal presente comma nell'ambito dello stanziamento ivi previsto".



Note all'art. 8:
- La raccomandazione della Commissione 96/280/CE del
3 aprile 1996 e' relativa alla definizione delle piccole e
medie imprese. Essa e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile
1996, n. 107.
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)". L'art.
103, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi'
recita:
"Art. 103 (Utilizzo dei proventi derivanti dalle
licenze UMTS e norme in materia di carta di credito
formativa e di commercio elettronico). - 1. Nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' istituito un fondo destinato al
finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del
Programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento
al settore delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (ICT) ed al progetto "Genoma , nonche' per il
finanziamento di progetti per lo sviluppo della societa'
dell'informazione relativi all'introduzione delle nuove
tecnologie nella pubblica amministrazione,
all'informatizzazione della pubblica amministrazione,
compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo
tecnologico delle imprese, alla formazione all'utilizzo dei
relativi strumenti, alla riduzione delle emissioni
elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e
delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi nel settore
delle telecomunicazioni. La dotazione del fondo e'
determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi
derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i
sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla
ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni, fermo
restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo
e all'art. 112 provvede il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, d'intesa con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentite la Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
competenti Commissioni parlamentari, sono determinati
procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo dei fondi
assegnati.
3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire
50 miliardi nell'anno 2001, e' destinata all'istituzione
della carta di credito formativa per i cittadini italiani
che compiono diciotto anni nel corso del 2001. Il Ministro
delle attivita' produttive, sentito il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, promuove la stipula di una
convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie
della informazione e della comunicazione, le imprese del
credito bancario e Il Ministero delle attivita' produttive
e il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di ottenere
le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di
credito formativa per l'acquisto, con particolare riguardo
alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e
servizi nel settore delle tecnologie della informazione e
della comunicazione e di corsi di formazione a distanza,
per un ammontare pari a 2.500 euro, da effettuare entro il
2005. La convenzione identifica i prodotti e servizi
ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di
rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede
inoltre che lo Stato sia garante di ultima istanza delle
imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei
limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale
fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
determinate le procedure e le modalita' per l'esercizio
delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente.
4. E' istituito, presso il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, un Fondo di
garanzia, la cui dotazione e' stabilita in lire 55 miliardi
per l'anno 2001 ed in lire 125 miliardi per l'anno 2002,
destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati
dalle banche e dagli intermediari finanziari, di cui
all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, che effettuino operazioni di credito al consumo in
attuazione dell'accordo firmato in data 17 marzo 2000 tra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione
bancaria italiana relativo al programma denominato "PC per
gli studenti diretto alla diffusione delle tecnologie
informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola
secondaria superiore. Con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica sono
stabilite le modalita' di istituzione e funzionamento del
Fondo. Le eventuali disponibilita' del Fondo non utilizzate
negli anni 2001 e 2002 sono conservate nel conto dei
residui per essere utilizzate per la continuazione del
suddetto programma "PC per gli studenti nell'anno
scolastico 2002-2003, previo rinnovo dell'accordo tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, l'Associazione bancaria
italiana e il Ministero delle attivita' produttive.
5. Per lo sviluppo delle attivita' di commercio
elettronico, di cui all'art. 21 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei
limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti
de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che
puo' essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o
piu' soluzioni, per i versamenti di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla
ricezione del provvedimento di concessione. Per il settore
produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
adotta specifiche misure per la concessione di contributi
in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.
6. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai
sensi del comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei
quali sono indicate le tipologie dei soggetti destinatari
degli interventi, con priorita' verso forme associative e
consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire
iniziative comuni delle stesse, nonche' le spese
ammissibili e le misure delle agevolazioni. Tra le spese
ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi
di formazione e per i portali internet. I contributi in
conto capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con il
credito di imposta di cui allo stesso comma. Potranno
essere altresi' previste azioni di monitoraggio e di
promozione del mercato nell'ambito delle attivita' degli
osservatori permanenti nel limite di lire 500 milioni per
ciascuno dei medesimi anni. Per la gestione dei predetti
interventi il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni, di enti pubblici, ovvero di altri soggetti
individuati con le procedure di cui all'art. 3, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri
sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni
si riferiscono. Con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con
i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono determinate, nel limite
delle risorse appositamente stanziate, le modalita' di
controllo e regolazione contabile del credito di imposta
concesso a ciascun soggetto beneficiario. Per gli
interventi di cui al comma 5 e' conferita al fondo di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma
di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003,
di cui lire 80 miliardi per la concessione di crediti di
imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto
capitale.".
- La legge 28 dicembre 2001, n. 448 reca: "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002)". L'art. 52, come modificato
dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 52 (Interventi vari). - 1. L'applicazione del
comma 28 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e' sospesa per il triennio 2002-2004.
2. Aggiunge le lettere r-bis) e r-ter) al comma 17
dell'art. 80, legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Al comma 1, primo periodo, dell'art. 101 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "aumentabili di
lire 25 miliardi annue" fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: "aumentabili di 25,82 milioni di
euro annui per ogni anno fino al raggiungimento
dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di
anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi
statali che, a tale scopo, saranno devolute con
provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto
importo di 206,58 milioni di euro".
4. E' attribuito alla regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia il contributo di cui all'art. 11-bis della legge
24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'art. 126 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente
agli intestatari delle carte di circolazione residenti
nella regione stessa.
5. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale
dei contributi di cui al citato art. 11-bis della legge n.
990 del 1969 le somme attribuite alla regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia e ad effettuare un distinto
versamento a favore della regione medesima con le stesse
modalita' previste dal regolamento di cui al decreto
ministeriale 14 dicembre 1998, n. 457 del Ministro delle
finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni
per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge cessano di avere applicazione le riserve
all'erario statale gia' disposte ai sensi del primo comma
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1965, n. 1074, con leggi entrate in vigore
anteriormente.
7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
autorizzata la spesa di venti milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare,
mediante adeguate misure ed opportuni presi¨di sul
territorio, anche in relazione alla situazione
internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da
eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone e o
beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche.
8. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002
dall'art. 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' soppressa e il relativo importo costituisce
economia di bilancio.
9. Le somme dovute per il periodo di produzione
lattiera 1998-1999 a titolo di prelievo supplementare, di
cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del
28 dicembre 1992, ed al regolamento (CEE) n. 536/93 della
Commissione, del 9 marzo 1993, possono essere versate dagli
acquirenti con le modalita' previste dall'art. 1, commi 15
e 16, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.
10. Il Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Commissione europea, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' consentire
eccezionalmente, per periodi di produzione lattiera in cui
si verifichino eventi di particolare gravita', che il
versamento del prelievo avvenga con le modalita' previste
dall'art. 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1 marzo 1999,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1999, n. 118.
11. All'art. 145, comma 72, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, le parole: "da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
sono sostituite dalle seguenti: "a favore della regione
Valle d'Aosta .
12. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, i termini per l'adeguamento delle emissioni in
atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico
situati sull'isola di Murano previsti dall'art. 1 del
decreto ministeriale 18 aprile 2000 del Ministro
dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98
del 28 aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impianti ed
a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a
trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne
sia comprovata l'esistenza alla data del 15 novembre 1999 e
che abbiano aderito all'accordo di programma nei termini di
cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto
ministeriale 18 aprile 2000 del Ministro dell'ambiente.
13. L'esercizio degli impianti di cui al comma 12 e'
consentito fino al rilascio da parte dell'autorita'
competente dell'autorizzazione alla continuazione delle
emissioni di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto
ministeriale 18 aprile 2000 del Ministro dell'ambiente.
14. Per finalita' di tutela ambientale correlate al
potenziamento del settore della ricostruzione dei
pneumatici usati, le amministrazioni dello Stato, delle
regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici
e dei servizi di pubblica utilita', pubblici e privati,
nell'acquisto dei pneumatici di ricambio per le loro flotte
di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali,
riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti,
pari ad almeno il 20 per cento del totale.
15. Il comma 2 dell'art. 28 della legge 18 febbraio
1999, n. 28, e successive modificazioni, e' abrogato.
L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del predetto
art. 28 e' conseguentemente ridotta di 15 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
16. La carta di credito formativa per i cittadini
italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001, di
cui all'art. 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' estensibile, nei limiti delle risorse ivi previste,
ai cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso
del 2002. Restano valide le altre disposizioni contenute
nella suddetta legge.
17. A decorrere dal 1 gennaio 2002, le disposizioni di
cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive
modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e
manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.
18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27, comma
10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal
2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di
anno. La previsione di cui all'art. 145, comma 19, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende
agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di
sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a
decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche
locali legittimamente esercenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, nella misura complessivamente
non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei
contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri
di attribuzione ed erogazione.
19. Sono prorogati per l'anno 2002 gli interventi
previsti dall'art. 118, comma 9, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, entro il limite massimo di 21 milioni di euro
nonche', per il medesimo anno, gli interventi previsti
dall'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, entro il limite massimo di 4 milioni di euro.
20. Sostituisce l'art. 7, legge 11 novembre 1975, n.
584.
21. Aggiunge l'art. 5-bis alla legge 31 gennaio 1994,
n. 97.
22. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina, gia' prorogato al 31 dicembre 2001
dall'art. 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003. Alle
relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante
versamento, previo accertamento da parte
dell'amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio
dello Stato.
23. La somma derivante dall'accordo transattivo
sottoscritto in data 31 ottobre 2001 tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e la Montedison
S.p.a. viene riassegnata alla unita' previsionale di base
1.2.3.5 - capitolo 7082 - dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per
l'anno 2002.
24. All'art. 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Sostituisce i commi da 1 a 7 dell'art. 138, legge
23 dicembre 2000, n. 388);
b) (Aggiunge il comma 7-bis all'art. 138, legge
23 dicembre 2000, n. 388).
25. Per le finalita' di cui all'art. 14, comma 14, del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e
successive modificazioni, le regioni possono utilizzare,
nei limiti del 4 per cento, le disponibilita' derivanti dai
mutui di cui all'art. 144, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e all'art. 45 della presente legge.
26. Il termine per la presentazione delle domande di
rilocalizzazione da parte dei titolari di attivita'
produttive ubicate in aree a rischio di cui all'art.
4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n.
130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio
1997, n. 228, e successive modificazioni, e' prorogato, nel
limite delle risorse disponibili, al 31 dicembre 2002.
27. Le regioni Marche ed Umbria stabiliscono criteri e
modalita' per la concessione di contributi straordinari a
fondo perduto per finanziare il maggiore costo di
riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati
rispetto al contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e
4 del decrero-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tenuto
conto del reddito dei proprietari o delle particolari
complessita' dell'intervento.
28. Nell'ambito delle residue disponibilita' di cui
agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, e successive modificazioni, il contributo al
pagamento degli interessi ivi previsto e' concesso sulla
base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai
fini della ripresa dell'attivita' da parte delle imprese
danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del
mese di novembre 1994, anche in difformita' con le voci di
spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla
base di documentazione presentata anche successivamente al
periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese
sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi
all'attivita' delle imprese antecedenti al mese di novembre
1994. In caso di cessazione dell'attivita' o fallimento
dell'impresa danneggiata, il contributo di cui al presente
comma e' concesso sulla base della stima dei beni
danneggiati, comprese le scorte. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro delle attivita' produttive,
emanato ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto-legge
19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono stabiliti i
criteri e le modalita' di attuazione del presente comma, in
sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto
ministeriale 23 marzo 1995 del Ministro del tesoro, emanato
di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile
1995, nonche' le modalita' per l'annullamento delle revoche
gia' avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.
29. A valere sugli stanziamenti gia' assegnati per
l'attuazione della legge 2 maggio 1990, n. 102, possono
essere concessi i finanziamenti agevolati di cui all'art.
12 della medesima legge n. 102 del 1990.
30. La regolarizzazione e la definizione con gli uffici
dell'Agenzia delle entrate della posizione dei soggetti che
non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennita' di
trasferta di cui all'art. 133 dell'ordinamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,
n. 1229, e' ammessa anche per le indennita' riscosse negli
anni antecedenti al 1993 con le stesse modalita' indicate
nell'art. 35, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.
342, in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio 2002,
oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a
decorrere dalla stessa data. Le liti fiscali pendenti sono
dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui
all'art. 35, comma 1, della citata legge n. 342 del 2000.
Non si da' luogo al rimborso delle somme eventualmente
versate.
31. All'art. 85, comma 4, lettera a), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e tutte le prestazioni di secondo livello
qualora l'esame mammografico lo richieda . Le risorse
disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono
conseguentemente aumentate di 5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2002.
32. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e
della competitivita' delle imprese armatrici italiane, per
l'anno 2002, i benefici di cui all'art. 6, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono
estesi nel limite dell'80 per cento alle imprese
armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non
esclusiva per l'intero anno, attivita' di cabotaggio, ad
esclusione delle navi di proprieta' dello Stato o di
imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o
contratti di servizio.
33. All'art. 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999,
n. 410, le parole: "trentasei mesi sono sostituite dalle
seguenti: "cinquanta mesi .
34. Per il completamento degli interventi per la
continuita' territoriale della Sicilia, di cui agli
articoli da 133 a 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
per l'anno 2002, alla regione Sicilia sono assegnate
ulteriori risorse finanziarie per complessivi 51.645.689,91
euro.
35. In conformita' alle disposizioni di cui all'art. 4
del regolamento (CEE) n. 2408/1992 del Consiglio, del 23
luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dispone con proprio decreto
l'imposizione degli oneri di servizio pubblico
relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo
scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti
nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti
dell'onere di servizio in relazione alle tipologie e ai
livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di
agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle
tipologie degli aeromobili, alla capacita' di offerta.
36. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione
del decreto di cui al comma 35 nessun vettore abbia
istituito servizi di linea con assunzione di oneri di
servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto
europea per l'assegnazione delle rotte tra lo scalo
aeroportuale di Crotone e gli aeroporti nazionali, secendo
le procedure previste dall'art. 4, paragrafo 1, lettere d),
e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del
Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il
Ministro delle infrastrijtture e dei trasporti definisce
l'entita' dell'eventuale copertura finanziaria da porre a
carico del bilancio dello Stato.
37. Allo scopo di promuovere l'attivita' di formazione
internazionale e di diffusione delle diverse culture
nazionali, e' riconosciuto per gli istituti di cultura
stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica
4 novembre 1960, n. 1574, ovvero diretta emanazione di
universita' estere, appositamente convenzionati con scuole
pubbliche di alta formazione, un contributo fruibile anche
come credito di imposta, nel limite complessivo di
5.164.568,99 euro annui, per la realizzazione di iniziative
di ricerca, formazione e integrazione culturale. Il
contributo fruibile anche come credito di imposta non
concorre alla determinazione della base imponibile e puo'
essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono
determinate le modalita' di attuazione del presente comma e
sono individuati annualmente gli istituti per i quali e'
riconosciuto il contributo fruibile anche come credito di
imposta e la misura massima dello stesso.
38. Allo scopo di garantire l'accesso gratuito
attraverso la rete Internet agli atti parlamentari e alle
biblioteche e agli archivi storici del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, sono stanziati 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004,
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
39. A favore degli allevamenti ippici sono previste per
l'anno 2002 incentivazioni nella misura massima di
2.582.284,50 euro complessivi per lo sviluppo
dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico dei
trottatori e dei galoppatori. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le
disposizioni per l'attuazione del presente comma e per
l'erogazione degli incenilvi da parte dell'Unione nazionale
per l'incremento delle razze equine (UNIRE).
40. Le disponibilita' finanziarie non impegnate
giacenti al 1 gennaio 2002 sul conto corrente presso la
Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo rotativo
di cui all'art. 26 della legge 24 maggio 1977 n. 227, ed
all'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono
destinate fino ad un massimo di 30 milioni di euro
nell'anno 2002 per iniziative di pace ed umanitarie in sede
internazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge
6 febbraio 1992, n. 180. Su richiesta del Ministero degli
affari esteri, tali disponibilita' sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai
pertinenti centri di responsabilita' del Ministero degli
affari esteri.
41. Al comma 4 dell'art. 92 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, le parole da: "per attivita' formative fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "da
destinare alla ricerca sulle cellule staminali e sui
vaccini e al cofinanziamento con il settore privato per lo
sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse
pubblico, che saranno individuati con decreti del Ministero
della salute .
42. Al fine di assicurare le prestazioni sanitarie
d'urgenza nelle isole minori e nelle localita' montane
disagiate le aziende unita' sanitarie locali possono
consentire lo svolgimento di attivita' di natura libero
professionale, anche a carattere stagionale, da parte di
medici, ostetriche ed infermieri, sulla base di modalita' e
criteri definiti dalla regione o provincia autonoma
competente per territorio. Lo svolgimento delle attivita'
puo' essere affidato anche ai medici specializzati e
costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in
carriera.
43. Ai fini degli interventi di cui all'art. 4, comma
3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' autorizzata, per
l'anno 2002, la spesa di 154.937.000 euro.
44. (Comma abrogato dall'art. 299, del decreto
legislativo 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con
la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto).
45. In relazione al nuovo assetto dipartimentale del
Ministero della giustizia e per la corresponsione del
trattamento accessorio a tutti i titolari degli uffici
dirigenziali generali e' autorizzata la spesa di 3.905.000
euro per l'anno 2002 e 3.667.000 euro a decorrere dall'anno
2003. Tali somme sono comprensive degli oneri riguardanti
gli emolumenti accessori, determinati dal Ministro della
giustizia, da corrispondere, a decorrere dalla data di
insediamento, ai titolari degli uffici dirigenziali
generali dipendenti da pubbliche amministrazioni in regime
di diritto pubblico e che optino per il mantenimento del
proprio trattamento economico.
46. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel
limite della complessiva spesa di 215.878.984 euro per
l'anno 2002 a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso
di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori
coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' disporre proroghe di
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da
disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa
vigente in materia, nonche' il completamento degli
interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui
agli articoli 1 e 5 del decreto ministeriale 6 giugno 2001
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre
2001. La misura dei predetti trattamenti e' ridotta del 20
per cento.
47. All'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, le parole: "Per gli
anni 2001 e 2002, tale finalizzazione e' limitata a lire
10 miliardi sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni
2000, 2001 e 2002 tale finalizzazione e' limitata a lire
10 miliardi .
48. I soggetti indicati nel decreto direttoriale
11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163
del 16 luglio 2001, e risultati assegnatari per il rilascio
delle concessioni di cui al decreto ministeriale 31 gennaio
2000, n. 29 del Ministro delle finanze, e successivi, che,
chiedano la proroga del termine per la richiesta di
collaudo di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio
2001 ai fini del completamento dei lavori, possono
ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo
massimo di novanta giorni, decorrente dalla data di
scadenza del predetto termine e dietro pagamento, in favore
dell'erario, di una penale di 1.000 euro al giorno, da
computare fino alla data della successiva richiesta di
collaudo. La proroga potra' intervenire solo nel caso di
comprovato inizio dei lavori. La richiesta di proroga, gia'
formulata prima della data di entrata in vigor della
presente legge, deve essere espressamente confermata
dall'interessato.
49. Cessano di avere efficacia le concessioni per la
realizzazione di opere di viabilita' finanziate ai sensi
della legge 14 maggio 1981, n. 219, che alla data del
31 dicembre 2001 risultano bloccate per qualsiasi motivo da
almeno tre anni. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti nomina un commissario ad acta che opera con i
poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni, e che, con
propria determinazione, affida entro sei mesi dalla data
del decreto di nomina il completamento della realizzazione
delle opere con le modalita' ritenute piu' vantaggiose per
la pubblica amministrazione.
50. All'art. 5, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n.
144, sono aggiunte, in fine, le parole: "eventualmente
anche tra diverse intese istituzionali di programma .
51. Per il completamento degli interventi urgenti per
le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza a seguito
degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994 e
2000, il dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai
mutui che la regione Piemonte stipula. A tale fine sono
autorizzati due limiti di impegno di 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2002 e di 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2003. Per disciplinare tali interventi
sono emanate ordinanze ai sensi dell'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con la regione medesima.
La regione presenta, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, specifico piano di
utilizzo al dipartimento della protezione civile, che
dispone l'assegnazione nei successivi trenta giorni. Gli
interventi previsti dall'art. 3, comma 1, lettera c),
dall'art. 6, comma 1, e dall'art. 8, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, per le
regioni Liguria e Piemonte sono destinati al rimborso dei
danni subiti dai privati.
52. All'art. 5, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre
2000, n. 279, convertite, con modificazioni, dalla legge
11 dicembre 2000, n. 365, le parole: "per gli anni 2000 e
2001 sono sostituite dalle seguenti: "fino al 2005 .
53. All'art. 90, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "31 dicembre 2001 sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2002 ;
b) dopo le parole: "decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, sono inserite le seguenti: "ovvero di
processi di ristrutturazione del sistema sanitario
regionale finalizzati alla razionalizzazione e al
contenimento della spesa sanitaria .
54. Al fine di favorire l'adeguamento della rete
distributiva delle piccole e medie imprese commerciali e di
somministrazione di alimenti e bevande alle nuove
tecnologie, anche attraverso l'acquisto di apparecchi
nuovi, collegabili ad internet quali strumenti
polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la
distribuzione di servizi diffusi, alla sezione del fondo di
cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
istituita dall'art. 11, comma 9, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, su cui gravano gli oneri derivanti dal
presente comma, e' versata la somma di 15 milioni di euro
per l'anno 2000. Con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono determinati modalita' e criteri per
l'accesso alla sezione del fondo ai fini degli interventi
previsti dal presente comma nell'ambito dello stanziamento
ivi previsto.
55. Le eventuali maggiori disponibilita' per il
bilancio dello Stato, derivanti dai minori versamenti
all'INPS in funzioni delle disposizioni di cui ai commi
da 7 a 10 dell'art. 38, per gli anni 2002, 2003, e 2004
sono utilizzate per il 98 per cento per incrementare il
fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
56. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) (Sostituisce il comma 4 dell'art. 19 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).
b) all'art. 41, comma 2, lettera e), sono aggiunte le
seguenti parole: ", anche eventualmente destinando,
nell'ambito della ripartizione dei costi prevista dalla
lettera h), una quota aggiuntiva del contributo ambientale
ai consorzi che realizzano le percentuali di recupero
superiori a quelle minime indicate nel programma generale,
al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui
all'allegato E, lettera a), annesso al presente decreto.
Nella medesima misura e' ridotta la parte del contributo
spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli
obiettivi di recupero .
57. (Aggiunge due periodi al primo comma dell'art. 2,
legge 13 agosto 1984, n. 476).
58. I progetti finalizzati a processi di
ristrutturazione degli enti gestori di attivita' formativa
gia' finanziati per l'anno 2001 ai sensi del comma 9
dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
rifinanziati per l'anno 2002 per l'importo di 9 milioni di
euro, a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, da ripartire con le medesime modalita' previste dal
citato comma 9 dell'art. 118 della legge n. 388 del 2000.
59. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2002 a valere sui fondi della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, per la realizzazione di un piano di risanamento
ambientale delle aree portuali del Basso Adriatico, da
definire d'intesa con le regioni interessate individuate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, da adottare entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
60. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2002 per il finanziamento di interventi urgenti
diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione
Puglia e nella capitanata in particolare.
61. L'art. 63, comma 4, del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, si applica anche in caso di
trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di
tesoreria degli enti locali.
62. All'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
il comma 82 e' abrogato.
63. All'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Sostituisce il comma 5 dell'art. 36,
legge 17 maggio 1999, n. 144);
b) (Aggiunge due periodi al comma 6 dell'art. 36,
legge 17 maggio 1999, n. 144).
64. E' prorogata per l'anno 2002, in favore dei comuni
della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del
9 settembre 1998, la concessione, da parte del Ministero
dell'interno, del contributo straordinario, ai sensi
dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, per un
importo pari a 2,50 milioni di euro.
65. All'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo la parola:
"convenzione e' aggiunta la seguente: "regionale .
66. Per la realizzazione del programma "Genova capitale
europea della cultura 2004 e' autorizzato un contributo al
Comune di Genova di 3 milioni di euro per l'anno 2002, per
interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su
beni pubblici interessati all'attuazione del programma e
funzionali alla valorizzazione di beni di interesse
storico-artistico.
67. Quando disposizioni contenute in leggi, regolamenti
o statuti di enti pubblici prevedono che degli organismi
collegiali devono fare parte rappresentanti del soppresso
Ministero delle finanze o del soppresso Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ovvero di dipartimenti o organi dei predetti Ministeri, il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla
designazione o alla nomina, ai sensi degli articoli 4 e 14
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' di
quanto disposto ai sensi del periodo seguente. Al fine del
migliore utilizzo delle risorse umane per i compiti
istituzionali delle amministrazioni di appartenenza, gli
incarichi di cui all'art. 53, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, possono essere conferiti dalle
pubbliche amministrazioni, sulla base dei criteri di cui al
comma 5 del medesimo art. 53 ed entro limiti prefissati
dalla amministrazione competente, anche a soggetti estranei
all'amministrazione, in possesso, oltre che dei requisiti
professionali richiesti per l'espletamento dell'incarico,
dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili
delle pubbliche amministrazioni indicati nell'art. 2,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito
dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. In
tale caso vengono stabilite le modalita' per assicurare il
necessario collegamento funzionale, ed i connessi obblighi,
tra l'amministrazione ed i soggetti estranei alla stessa
chiamati a far parte degli organismi collegiali.
68. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del
principio dell'invarianza della spesa nell'attuazione dei
regolamenti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'eventuale maggiore
onere derivante dalla previsione di trattamenti economici
commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli
uffici di cui all'art. 19, commi da 3 a 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' compensato
considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso
la stessa amministrazione, un numero di incarichi di
funzione dirigenziale, anche di livello generale,
equivalente sul piano finanziario.
69. In sede di prima attuazione, ove la contrattazione
integrativa richiamata dall'art. 16, comma 1, secondo
periodo, della presente legge, riguardante i dirigenti
incaricati della titolarita' di uffici o funzioni di
livello non generale, non sia definita entro il 30 giugno
2002 per i compensi correlati ad incarichi aggiuntivi si
applica in ogni caso la disciplina della onnicomprensivita'
retributiva, di cui all'art. 24, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
70. All'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge
20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'art. 78,
comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole: "31 dicembre 2001 sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2002 . All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti
delle risorse non utilizzate dello stanziamento di
40 miliardi di lire previsto dal citato art. 78, comma 15,
lettera c), della legge n. 388 del 2000, e delle ulteriori
risorse preordinate alla medesima finalita' nell'ambito del
Fondo per l'occupazione nei limiti di 50 milioni di euro.
71. All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo
28 febbraio 2000, n. 81, le parole: "31 dicembre 2001 sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002 .
72. L'intervento di cui all'art. 15 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, puo' proseguire per
l'anno 2002 nei limiti delle risorse finanziarie impegnate
per la medesima finalita' entro il 31 dicembre 2001.
73. Al comma 6-bis dell'art. 23 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dal
comma 23 dell'art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le parole: "30 giugno 2001 sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2002 .
74. Fatti salvi i poteri del Ministro dell'economia e
delle finanze sulla Consip S.p.a. e sulle modalita' di
ricorso alla citata societa' da parte di altri soggetti
istituzionali, il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie puo' avvalersi della citata societa' per lo
svolgimento delle proprie attribuzioni istituzionali.
75. (Sostituisce il secondo periodo della lettera c)
del primo comma dell'art. 74, decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
76. (Sostituisce il terzo comma dell'art. 490 del
codice di procedura civile).
77. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi
dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono estese ai programmi di ammodernamento
degli esercizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Le agevolazioni
sono altresi' estese alle imprese di somministrazione di
alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'art. 3
della legge 25 agosto 1991, n. 287, per progetti
riguardanti:
a) lo sviluppo di formule commerciali che prevedono
l'integrazione della somministrazione con la vendita di
beni e/o servizi;
b) la realizzazione di investimenti riguardanti
imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di
franchising;
c) la realizzazione di investimenti da parte di
imprese che hanno ottenuto marchi di qualita' del servizio
e/o di tipicita' dell'offerta gastronomica rilasciati o
attestati da camere di commercio, regioni e province.
78. Le modalita' per l'attuazione dell'intervento di
cui al comma 77 sono determinate sulla base di specifiche
direttive emanate dal Ministero delle attivita' produttive
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
79. (Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 16,
legge 7 agosto 1997, n. 266).
80. Le risorse del fondo di cui al comma 1 dell'art. 16
della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono altresi' destinate,
nei limiti di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni
2002-2004, al finanziamento dei programmi predisposti dalle
amministrazioni comunali per la qualificazione della rete
commerciale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma si provvede
mediante utilizzo dello stanziamento per il fondo unico per
gli incentivi alle imprese di cui all'art. 52, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
81. E' istituita, per gli anni 2002-2004, una misura di
accompagnamento sociale in collegamento con le misure di
conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentito il comitato
nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse
biologiche del mare di cui all'art. 3 della legge
17 febbraio 1982, n. 41. A tal fine e' stanziato l'importo
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004.
82. Allo scopo di procedere alla definitiva
liquidazione delle istanze di ammissione a contributo di
cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al
Ministero delle politiche agricole e forestali entro il
termine del 31 dicembre 1999, e' stanziato l'importo di
2.500.000 euro.
83. (Sostituisce, con tre periodi, l'ultimo periodo del
comma 2 dell'art. 127, legge 23 dicembre 2000, n. 388).
84. (Sostituisce il secondo periodo del comma 2
dell'art. 21, decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185).
85. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai
decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, un importo pari a
30 milioni di euro per l'anno 2002 e' destinato al
finanziamento degli interventi di cui al decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
86. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 145,
comma 13, secondo periodo, le parole: "nell'anno 2001 e
sono soppresse.
87. Gli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali
di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2002, concernenti spese classificate "consumi
intermedi , sono ridotti del 9 per cento per l'anno 2002,
con esclusione di quelli relativi ad accordi
internazionali, ad intese con confessioni religiose, a
regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, a
spese delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonche'
di quelli aventi natura obbligatoria.
88. Per le finalita' di cui all'art. 117, comma 5,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' stanziata la somma
di 51.645.690 euro nell'esercizio finanziario 2002 a valere
sul fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.".
- La legge 17 febbraio 1982, n. 46 reca: "Interventi
per i settori dell'economia di rilevanza nazionale". L'art.
14 cosi' recita:
"Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica . Il fondo
e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi
dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di
imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti
tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi
produttivi o al miglioramento di prodotti o processi
produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le
attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e
preindustrializzazione, unitariamente considerate.".
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, reca: "Misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica". L'art. 11,
comma 9, cosi' recita:
"9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1
sono posti a carico di una apposita sezione del fondo di
cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le
medesime finalita' e' conferita al fondo la somma di lire
150 miliardi per l'anno 2001, e di lire 30 miliardi per
ciascuno degli anni 2002 e 2003 finalizzata alla fruizione
del credito di imposta di cui al comma 1 per l'acquisto di
beni strumentali alle attivita' di impresa indicate nel
predetto comma destinati alla prevenzione del compimento di
atti illeciti da parte di terzi, individuati ai sensi del
comma 1-bis del presente articolo.".



 
Art. 9.
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo)
1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono abrogati. Le risorse conferite dal comma 7 del predetto articolo 108 al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive, previo parere delle regioni interessate, per il finanziamento dei programmi di innovazione tecnologica previsti dallo stesso articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, limitatamente ai programmi svolti dalle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea del 13 marzo 2000, concernente l'approvazione della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, come destinatarie degli aiuti a finalita' regionale di cui alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.



Note all'art. 9:
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388 reca: "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)" L'art. 108, come modificato
dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 108 (Misure a sostegno degli investimenti in
ricerca e sviluppo nelle imprese industriali). - 1. (Comma
abrogato).
2. (Comma abrogato).
3. (Comma abrogato).
4. (Comma abrogato).
5. (Comma abrogato).
6. (Comma abrogato).
7. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica provvede, con le modalita'
previste dal presente articolo, in relazione alle spese di
ricerca effettuate in strutture situate nel territorio
dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale
a maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente
articolo gravano sul fondo previsto dall'art. 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonche' sul fondo di cui al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai quali e'
conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi.".
- Per la legge 17 febbraio 1982, n. 46 vedere note
all'art. 8.
- Il trattato di Amsterdam e' pubblicato sulla GUCE n.
340 del 10 novembre 1997.
- La legge 16 giugno 1998, n. 209 reca: "Ratifica ed
esecuzione del trattato di Amsterdam che modifica il
trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono
le Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato
e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997".



 
Art. 10.
(Misure relative alla produzione di armamenti)
1. I programmi intergovernativi nelle aree tecnologiche di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, agli articoli 1 e 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e all'articolo 144, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, realizzati e gestiti per mezzo di agenzie o enti, di diritto pubblico o privato, istituiti nel contesto di accordi internazionali ratificati dallo Stato ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, possono accedere agli stanziamenti disposti dalle norme citate.
2. I programmi di cui al comma 1 sono individuati dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro della difesa, e gli importi relativi a ciascun anno di costo gravano, nei limiti massimi del 15 per cento delle quote autorizzate a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sulla parte disponibile dello stanziamento.
3. Il Ministro delle attivita' produttive e' autorizzato ad intervenire, con le modalita' e le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, e a valere sui fondi indicati dallo stesso comma, per consentire la disponibilita', al Ministero della difesa, dei beni necessari per la realizzazione dei prodotti dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della citata legge n. 140 del 1999, mediante assegnazione in comodato dei beni stessi a qualificati operatori del settore, in modo da costituire presso di essi la base produttiva necessaria per ogni caso di emergenza della difesa nazionale.
4. L'ammontare degli interventi di cui all'articolo 6, commi 7, 8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, volti a favorire la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento, e' determinato come segue:
a) per i programmi di investimento autonomamente gestiti dalle imprese richiedenti, nella misura fino al 70 per cento dei costi agevolabili;
b) per gli accordi di programma, nella misura fino al 35 per cento dei costi agevolabili.



Note all'art. 10:
- La legge 24 dicembre 1985, n. 808, reca: "Interventi
per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle
industrie operanti nel settore aeronautico".
- Il decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 reca:
"Disposizioni urgenti per le attivita' produttive". L'art.
5 cosi' recita:
"Art. 5 (Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel
settore aeronautico). - 1. Per le finalita' di cui all'art.
3, comma primo, lettera a), della legge 24 dicembre 1985,
n. 808, secondo i criteri e le modalita' di cui all'art. 2,
comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
1994, n. 644, ed altresi' onde consentire una prima
attuazione dei piu' urgenti interventi relativi ai
programmi per la difesa da definire mediante apposite
convenzioni fra il Ministero della difesa ed i Ministeri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
tesoro ai sensi delle procedure attuative dell'art. 2-ter
del richiamato decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
1994, n. 644, sono autorizzati, con effetto dal 1995, gli
ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi
per l'anno 1995, di lire 220 miliardi per l'anno 1996, di
lire 100 miliardi per l'anno 1997, di lire 100 miliardi per
l'anno 1998.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a lire 30 miliardi per l'anno 1995, lire 250 miliardi
per l'anno 1996, lire 350 miliardi per l'anno 1997 e lire
450 miliardi per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire
30 miliardi per l'anno 1995, a carico dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire
250 miliardi per l'anno 1996, a lire 350 miliardi per
l'anno 1997 e a lire 450 miliardi per l'anno 1998, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.".
- La legge 11 maggio 1999, n. 140 reca: "Norme in
materia di attivita' produttive". Gli articoli 1 e 2 cosi'
recitano:
"Art. 1 (Interventi per il settore aeronautico). - 1.
Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale
ad alta tecnologia, assicurando altresi' la qualificata
integrazione dell'industria aeronautica italiana nel quadro
giuridico ed economico dell'Unione europea, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e'
autorizzato ad effettuare interventi riguardanti:
a) la realizzazione da parte di imprese italiane,
anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni
internazionali, di progetti e programmi ad elevato
contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e
nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia
suscettibili di impiego duale;
b) la partecipazione di imprese italiane del settore
aeronautico al capitale di rischio di societa',
preferibilmente costituenti le strutture di cooperazione
europea.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), da
attuare anche secondo i criteri e le modalita' recati
dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994,
n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 novembre 1994, n. 644, sono deliberati, previo parere
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla
base di parere espresso dal comitato di cui all'art. 2
della legge 24 dicembre 1985, n. 808, che viene
tempestivamente inviato per informazione alle competenti
commissioni parlamentari, in merito:
a) alla rilevanza, qualitativa e quantitativa, della
partecipazione italiana in funzione della partecipazione
societaria da realizzare;
b) all'accrescimento dell'autonomia tecnologica
dell'industria nazionale in relazione allo sviluppo dei
maggiori sistemi aeronautici;
c) alle capacita' di ampliamento dell'occupazione
qualificata, con particolare riferimento alle aree depresse
del Paese;
d) al miglioramento delle condizioni di
competitivita' delle industrie italiane in campo
internazionale.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con riferimento ai sistemi aeronautici
complessi e limitatamente ai programmi avviati nel 1998,
sosterra', nei modi e nei limiti disposti dall'art. 5 del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, ed a
valere sui fondi di cui al medesimo articolo, l'onere per
le spese di attrezzamento, acquisizione di macchinari e
delle tecnologie produttive necessarie a consentire la
disponibilita' da parte del Ministero della difesa di
quanto necessario ad integrare i piani di acquisizione dei
velivoli militari da trasporto. I beni acquisiti ai sensi
del presente comma verranno utilizzati mediante
assegnazione in comodato a qualificati operatori del
settore che dovranno impegnarsi ad assicurarne la
disponibilita' per la difesa nazionale e in ogni caso di
emergenza.
4. Per consentire l'avvio di un primo programma di cui
al comma 2, sono autorizzati i limiti di impegno
quindicennali di lire 64.200 milioni a decorrere dall'anno
1999 e di lire 99.700 milioni a decorrere dall'anno 2000.
Art. 2 (Programmi dei settori aerospaziale e
duale). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma
1, lettera a), sono considerati preminenti i progetti e i
programmi idonei a favorire il rafforzamento della
competitivita' internazionale sia in settori sistemistici
che specialistici, la collaborazione tra industria e
comunita' scientifica nazionale, la valorizzazione delle
piccole e medie aziende ad alta tecnologia, la
partecipazione con ruoli adeguati alle collaborazioni
internazionali, specialmente nell'ambito dell'Unione
europea.
2. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a) sono disciplinati con regolamento, da emanare, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il parere
sullo schema di regolamento e' espresso dalle Commissioni
parlamentari entro trenta giorni, con indicazione delle
eventuali disposizioni non rispondenti ai principi e
criteri direttivi di cui al comma 3. Il Governo, esaminato
il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, il testo alle Commissioni per il
parere definitivo. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di
quest'ultimo parere, il regolamento puo' comunque essere
emanato.
3. Il regolamento di cui al comma 2 si conformera' ai
seguenti criteri e principi direttivi:
a) promuovere nei settori di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), progetti o programmi per la realizzazione di
nuovi prodotti o il sostanziale miglioramento di prodotti
esistenti, comprese le fasi di studio, progettazione,
realizzazione di prototipi e prove, tramite la concessione
di finanziamenti e contributi in conto capitale o in conto
interessi;
b) promuovere un adeguato utilizzo industriale e
commerciale dei prodotti di cui alla lettera a),
intervenendo con contributi in conto interessi per un
massimo di dieci anni su mutui concessi da istituti di
credito alle imprese impegnate nella realizzazione di
progetti o programmi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)
relativamente a dilazioni di pagamento nei confronti di
clienti finali;
c) concorrere, tramite finanziamenti da restituire, a
porre le imprese italiane del settore spaziale e del
settore elettronico ad alta tecnologia per impiego duale in
grado di svolgere ruoli attivi, in linea con le esperienze
ed esigenze caratteristiche dei relativi comparti, per la
costituzione ed operativita' di societa', anche di diritto
estero, finalizzate alla realizzazione e gestione di
sistemi applicativi, a tal fine partecipando al capitale di
rischio delle stesse;
d) consentire, per i fini indicati alle lettere a) e
c) e in alternativa ai finanziamenti diretti dello Stato,
l'utilizzo delle risorse del sistema del credito, tramite
l'assunzione da parte del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di impegni pluriennali
corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui
contratti dalle imprese;
e) assicurare che gli interventi di cui al presente
articolo non siano cumulabili con i benefici eventualmente
concessi in relazione alle stesse attivita' in base a
normative agevolative nazionali e comunitarie;
f) assicurare il coordinamento degli interventi di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), individuando modelli
organizzatori che consentano la rappresentanza delle
amministrazioni interessate e, ove necessario, il ricorso
ad esperti di alta qualificazione in settori di cui alla
medesima lettera, evitando situazioni di incompatibilita'
con particolare riguardo ai rapporti di lavoro o di
consulenza con le imprese e le societa' operanti nei
medesimi settori, determinando altresi' il compenso degli
esperti, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Al relativo
onere si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa
di cui all'art. 3.
4. Tutti gli interventi di cui all'art. 1, comma 1,
della presente legge sono soggetti alle procedure di
valutazione previste dall'art. 1 della legge 7 agosto 1997,
n. 266.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo,
eccettuate quelle di cui alla lettera f) del comma 3, sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 64.100
milioni, di lire 84.800 milioni e di lire 35.000 milioni,
rispettivamente con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal
2001.".
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)". L'art.
144, comma 3, cosi' recita:
"3. Per le finalita' di sviluppo da parte
dell'industria a tecnologia avanzata, ai sensi dell'art. 5
del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, di
sistemi ad architettura complessa, ritenuti
tecnologicamente prioritari dal Comitato di cui all'art. 2
della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e per l'acquisizione
degli stessi al Ministero della difesa secondo le procedure
di cui all'art. 2-ter del decreto-legge 23 settembre 1994,
n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati limiti di
impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere
dall'anno 2002 e di lire 42 miliardi a decorrere dall'anno
2003.".
- L'art. 80 della Costituzione cosi' recita:
"Art. 80. - Le Camere autorizzano con legge la ratifica
dei trattati internazionali che sono di natura politica, o
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di leggi.".
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: "Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio". L'art. 11, comma 3, lettera c), cosi'
recita:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) - b) (Omissis).
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati.".
- Si riporta il testo dell'art. 6, commi 7, 8 e 8-bis,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237
(Interventi urgenti in favore dell'economia):
"7. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentite le regioni maggiormente
interessate e avvalendosi anche dell'Ufficio di
coordinamento della produzione di materiali di armamento,
istituito dall'art. 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185
definisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le aree del territorio nazionale
caratterizzate da elevata incidenza delle attivita' di
produzione e di manutenzione di materiali di armamento. Per
favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la
riconversione produttiva nel campo civile e duale delle
imprese operanti nel settore della produzione di materiali
di armamento nelle aree individuate ai sensi del presente
comma, e' autorizzata la complessiva spesa quinquennale di
lire 500 miliardi.
8. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato stabilisce modalita' e criteri per
l'attuazione del comma 7, con riferimento anche alla
concessione di contributi e alla restituzione allo Stato a
valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti
interessati, dei contributi medesimi.
8-bis. Per accedere ai contributi di cui al comma 8
possono essere conclusi accordi di programma tra soggetti
pubblici e privati operanti nelle aree individuate ai sensi
del comma 7 e il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che dovranno tra l'altro prevedere:
a) l'utilizzo coordinato delle risorse finanziarie
pubbliche e private nonche' di quelle eventualmente
provenienti dalla Comunita' economica europea;
b) l'individuazione, ai sensi dell'art. 6 della legge
7 agosto 1990 n. 241 di un responsabile dell'attuazione
dell'accordo, che e' nominato con decreto deI Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) i tempi di attuazione degli interventi previsti;
d) le modalita' di controllo e di verifica
dell'attuazione dell'accordo.".



 
Art. 11.
(Disposizioni in materia di piani degli insediamenti produttivi)
1. Il comma 64 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
"64. I comuni possono cedere in proprieta' le aree gia' concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e' determinato con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprieta' e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma. La proprieta' delle suddette aree non puo' essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto".
2. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' differito al 31 dicembre 2002. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di 20.000.000 di euro e sono erogate con le modalita' previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997. A tal fine e' corrispondentemente ridotto l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994.



Note all'art. 11:
- La legge 22 ottobre 1971, n. 865, reca: "Programmi e
coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme
sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed
integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge
18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n. 847; ed
autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel
settore dell'edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata". L'art. 27 cosi' recita:
"Art. 27. - I comuni dotati di piano regolatore
generale o di programma di fabbricazione approvati possono
formare, previa autorizzazione della Regione, un piano
delle aree da destinare a insediamenti produttivi.
Le aree da comprendere nel piano sono delimitate,
nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi
dai piani regolatori generali o dai programmi di
fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio
comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli
elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del
comune per la durata di venti giorni, e' approvata con
decreto del presidente della giunta.
Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha
efficacia per dieci anni dalla data del decreto di
approvazione ed ha valore di piano particolareggiato
d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
e successive modificazioni.
Per quanto non diversamente disposto dalla presente
legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al
decreto del presidente della giunta regionale si applicano,
in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962,
n. 167, e successive modificazioni.
Le aree comprese nel piano approvato a norma del
presente articolo sono espropriate dai comuni o loro
consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in
materia di espropriazione per pubblica utilita'.
Il comune utilizza le aree espropriate per la
realizzazione di impianti produttivi di carattere
industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante
la cessione in proprieta' o la concessione del diritto di
superficie sulle aree medesime. Tra piu' istanze
concorrenti e' data la preferenza a quelle presentate da
enti pubblici e aziende a partecipazione statale
nell'ambito di programmi gia' approvati dal CIPE.
La concessione del diritto di superficie ad enti
pubblici per la realizzazione di impianti e servizi
pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, e' a
tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata
non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove
anni.
Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di
cessione della proprieta' dell'area, tra il comune da una
parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene
stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale
vengono disciplinati gli oneri posti a carico del
concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro
inosservanza".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo
1994) reca: "Attuazione del piano di disinquinamento del
territorio del Sulcis-Iglesiente". L'art. 8, comma 3, cosi'
recita:
"3. Per gli stessi impianti saranno altresi' concesse
agevolazioni finanziarie nel limite di lire 185 miliardi di
Equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) secondo i criteri e
le modalita' della delibera CIPI del 22 aprile 1993, previa
revoca dei finanziamenti di cui alla delibera CIPI del 31
gennaio 1992.".
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449 reca: "Misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica". L'art. 57 cosi'
recita:
"Art. 57 (Miniere del Sulcis). - La gestione temporanea
delle miniere carbonifere del Sulcis affidata alla
"Carbosulcis S.p.a. viene mantenuta fino alla presa in
consegna delle strutture da parte del concessionario di cui
all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 marzo 1994, n. 56, e comunque non oltre il 31 dicembre
1998.
2. Nelle more della presa in consegna delle strutture
minerarie da parte del concessionario le agevolazioni
finanziarie di cui al comma 3 dell'art. 8 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994,
possono essere destinate alla "Carbosulcis S.p.a. per la
gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis,
nel limite di 25 miliardi di lire.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede a stabilire, previa
formale rinuncia da parte del concessionario, le modalita'
per il trasferimento dei fondi per la gestione temporanea
alla "Carbosulcis S.p.a. e le modalita' per l'utilizzo e la
rendicontazione delle stesse.".



 
Art. 12.
(Incentivi per il settore delle fonderie)
1. Ai fini della realizzazione di un programma di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio e' autorizzato lo stanziamento di 11.900.000 euro per l'anno 2002 e di 13.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. Il programma di cui al comma 1 e' diretto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al perseguimento delle seguenti finalita':
a) promuovere una migliore qualificazione della produzione, anche attraverso la riorganizzazione della capacita' produttiva e lo sviluppo di condizioni favorevoli alla sua concentrazione nelle imprese che presentano piu' elevati livelli di competitivita';
b) favorire migliori forme di collegamento fra la domanda e l'offerta;
c) favorire la rilocalizzazione delle imprese per le quali sussistano problemi di compatibilita' ambientale con il territorio in cui sono situati i loro stabilimenti, in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
d) favorire l'innovazione tecnologica volta alla riduzione delle fonti inquinanti e all'aumento del risparmio energetico.
3. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalita' e i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, come determinato dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive.



Nota all'art. 12:
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 reca:
"Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento". Tale
direttiva e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 ottobre 1996, n.
L 257. Entrata in vigore il 30 ottobre 1996.



 
Art. 13.
(Interventi in favore delle produzioni
di ceramiche artistiche e di qualita)
1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualita', in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e' autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. I criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro delle attivita' produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.033.000 euro per l'anno 2002 e 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



Nota all'art. 13:
- La legge 9 luglio 1990, n. 188 reca: "Tutela della
ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana
di qualita'". L'art. 4 cosi' recita:
"Art. 4 (Istituzione e compiti del Consiglio nazionale
ceramico). - 1. E' istituito il Consiglio nazionale
ceramico con il compito di tutelare la ceramica artistica e
tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e
culturale tradizionale nonche' i modelli e i decori tipici,
e la ceramica di qualita'.
2. Il Consiglio:
a) individua e delimita, entro un anno dal suo
insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli
enti interessati, le zone del territorio nazionale nelle
quali e' in atto una affermata produzione di ceramica
artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi - in
caso di comprovate e storiche situazioni - anche quelle
aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per
tipologie, caratteri e qualita' sia ad essa riconducibile;
b) definisce e approva il disciplinare di produzione
della ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona
individuata, indicando il comune presso il quale avra' sede
il comitato di disciplinare;
c) definisce e approva il disciplinare di produzione
della ceramica di qualita';
d) designa, sentite le organizzazioni dei produttori
piu' rappresentative e la regione interessata i suoi
rappresentanti nei comitati di disciplinare di cui all'art.
7;
e) apporta, quando ne riscontri l'opportunita', le
variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di
produzione con la procedura adottata per la formazione
degli stessi;
f) esamina i ricorsi di cui all'art. 7, comma 7, e
adotta le decisioni ritenute opportune;
g) vigila sull'applicazione della presente legge e
sull'osservanza dei disciplinari di produzione;
h) collabora alle iniziative di studio e di
promozione dirette a conseguire la valorizzazione delle
produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con le
regioni e i comuni interessati, promuove l'istituzione di
una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana,
con manifestazioni divulgative, culturali e di
commercializzazione da tenersi alternativamente in una
localita' ceramica del Mezzogiorno e in una dell'Italia
centro-settentrionale;
i) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la
ceramica artistica e tradizionale italiana nonche' quella
di qualita', coordinando la propria attivita' con le
regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni altro
ente od organismo interessato;
l) puo' svolgere gli altri compiti che vengano ad
esso affidati per il migliore raggiungimento delle sue
finalita' istituzionali.
3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il
Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi
compresa l'audizione degli interessati e dei rispettivi
consulenti tecnici.".



 
Art. 14.
(Accelerazione delle procedure per il rilascio di visti turistici)
1. Per accelerare le procedure di rilascio dei visti turistici, da parte delle sedi diplomatiche italiane all'estero, e' autorizzato a favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 
Art. 15
Delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni in materia di proprieta' industriale

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprieta' industriale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento,
formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire
coerenza giuridica, logica e sistematica; b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e
comunitaria intervenuta; c) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore
sui disegni e modelli con la tutela della proprieta' industriale,
con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa e'
concessa, alla sua estensione e alle procedure per il
riconoscimento della sussistenza dei requisiti; d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche; e) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta
alla gestione della normativa, con previsione dell'estensione
della competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui
disegni e modelli, anche con attribuzione di autonomia
amministrativa, finanziaria e gestionale; f) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione
degli adempimenti amministrativi; g) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della
disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. h) previsione che la rivelazione o l'impiego di conoscenze ed
esperienze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente
accessibili agli esperti e operatori del settore, non
costituiscono violazioni di segreto aziendale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. In deroga all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito il parere del Consiglio di Stato.
3. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Note all'art. 15:
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
L'art. 20 cosi' recita:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma,
della Costituzione, i regolamenti di delegificazione
trovano applicazione solo fino a quando la regione non
provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della
presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui
all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al
comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai
successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri". L'art. 14 cosi' recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - I decreti legislativi
adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della
Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica
con la denominazione di "decreto legislativo e con
l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione,
della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli
altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge
di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".



 
Art. 16.
(Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali
specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi diretti ad assicurare una piu' rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varieta' vegetali, modelli di utilita', disegni e modelli e diritto d'autore nonche' di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprieta' industriale e intellettuale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituire presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate a composizione collegiale per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche;
b) prevedere altresi' che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale e al presidente della corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche;
c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la pertinente competenza territoriale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avra' cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare un decreto legislativo volto a rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate di cui alla lettera a) del comma 1 in conseguenza della rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza delle modalita' e dei principi e criteri direttivi indicati nei commi 1 e 2.
 
Art. 17. (Operabilita' del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, la denuncia di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 633 del 1941 deve essere effettuata contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o modello, o comunque prima del rilascio della registrazione.
2. Per le registrazioni gia' concesse e non ancora scadute, la denuncia di cui al comma 1 deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I diritti di utilizzazione economica del disegno o modello protetto dal diritto d'autore durano fino al termine del venticinquesimo anno dopo la morte dell'autore.



Note all'art. 17:
- La legge 22 aprile 1941, n. 633 reca: "Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio". Gli articoli 2, numero 10) e 28 cosi' recitano:
"Art. 2. - In particolare sono comprese nella
protezione:
1) - 9) (omissis);
10) Le opere del disegno industriale che presentino
di per se' carattere creativo e valore artistico.".
"Art. 28. - Per acquistare il beneficio della durata
normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica,
la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia
all'ufficio della proprieta' letteraria, scientifica ed
artistica presso il Ministero della cultura popolare (ora
Presidenza del Consiglio dei Ministri), secondo le
disposizioni stabilite nel regolamento.
La denuncia di rivelazione e' pubblicata nelle forme
stabilite da dette disposizioni ed ha effetto, a partire
dalla data del deposito della denuncia, di fronte ai terzi
che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o
pseudonima.".



 
Art. 18.
(Intervento a sostegno del settore della proprieta' industriale)
1. Al fine di fare fronte alle esigenze relative all'attivita' amministrativa in materia di proprieta' industriale, con particolare riguardo all'evoluzione del sistema nazionale e internazionale di tutela, nonche' alle programmate modifiche del riassetto organizzativo, e' autorizzata la spesa di 4.015.000 euro per l'anno 2002 e di 1.135.000 euro per l'anno 2003.
2. I criteri per l'utilizzo delle somme di cui al comma 1 sono determinati con direttive del Ministro delle attivita' produttive.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive.
 
Art. 19.
(Premi con franchigia)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti dalle imprese di assicurazione, non corrisposti dall'assicurato".
2. Al fine di garantire il recupero delle somme della franchigia di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977, introdotta dal comma 1 del presente articolo, le compagnie possono pattuire con l'assicurato idonee forme di garanzia senza costi aggiuntivi.
3. Il comma 2-bis dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' abrogato.



Note all'art. 19:
- Il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1977, n. 39, reca: "Modifica della disciplina
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti". L'art. 2, come modificato dalla legge qui
pubblicata, cosi' recita:
"Art. 2. - 1. In occasione di ciascuna scadenza annuale
dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai
veicoli a motore di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, le imprese debbono rilasciare al contraente
un'attestazione che indichi:
a) la data di scadenza per la quale l'attestazione
stessa viene rilasciata;
b) la formula tariffaria in base alla quale e' stato
stipulato il contratto ai sensi dell'art. 12 della legge
24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni;
c) il numero dei sinistri eventualmente verificatisi
nel corso degli ultimi cinque anni, secondo modalita'
indicate dall'ISVAP;
d) la classe di merito di provenienza e quella di
assegnazione del contratto per l'annualita' successiva, nel
caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di
clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la
variazione in aumento od in diminuzione del premio
applicato all'atto della stipulazione in relazione al
verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo
periodo di tempo.
d-bis) gli eventuali importi delle franchigie,
richiesti dalle imprese di assicurazione, non corrisposti
dall'assicurato.
2. L'attestazione deve essere consegnata dal contraente
all'assicuratore nel caso in cui lo stesso stipuli altro
contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce
l'attestato medesimo.
3. Il mancato rilascio da parte dell'impresa della
predetta attestazione importa la irrogazione di una
sanzione pecuniaria nella misura di lire un milione per
ogni attestazione non rilasciata. Per l'applicazione della
sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza per le
irrogazioni delle sanzioni e' degli Uffici provinciali per
l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano
l'importo alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.a., gestione autonoma del "Fondo di garanzia
per le vittime della strada .
4. L'obbligo di cui al comma 1, lettera c), entrera' in
vigore gradualmente giungendo a regime alla data del
31 dicembre 1998.".
- La legge 24 dicembre 1969, n. 990 reca:
"Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti". L'art. 12, come modificato dalla legge qui
pubblicata, cosi' recita:
"Art. 12. - 1. Per le autovetture e per altre categorie
di veicoli a motore che potranno essere individuate con
provvedimento dell'ISVAP, i contratti di assicurazione
debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza
che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in
aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto
della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di
sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in
base a clausole di "franchigia che prevedano un contributo
dell'assicurato al risarcimento del danno.
2. L'ISVAP procede all'individuazione delle categorie
di veicoli di cui al comma 1, tenendo conto delle esigenze
di prevenzione.
2-bis. (Comma abrogato).".



 
Art. 20.
(Attuario incaricato)

1. Per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche relativi al ramo RC auto, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), l'assicuratore individua un attuario incaricato.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attivita' produttive ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito l'ISVAP, e' regolamentata l'attivita' dell'attuario incaricato.



Nota all'art. 20:
- Per la legge 23 agosto 1988, n. 400 vedi note
all'art. 15. L'art. 17 cosi' recita:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".



 
Art. 21.
(Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi assicurativi nel settore della RC auto)

1. Al fine di consentire la realizzazione dei compiti attribuiti al Ministero delle attivita' produttive, l'ISVAP e' tenuto a comunicare su richiesta dello stesso Ministero e in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con il compito di osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolamentati la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non possono essere attribuiti alcuna indennita' o emolumento comunque denominato.
3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. Il comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, come modificato dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e' sostituito dal seguente:
"5-quater. Allo scopo di rendere piu' efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, e' istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia e' tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo apposite modalita' stabilite dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorita' di controllo dei vari Stati membri dell'Unione europea. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP".
5. All'articolo 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: "con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro delle attivita' produttive".
6. Il comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e' abrogato. Eventuali atti procedimentali adottati dall'ISVAP, ai sensi della disposizione predetta, sono da considerare privi di efficacia.



Note all'art. 21:
- La legge 12 agosto 1982, n. 576, reca: "Riforma della
vigilanza sulle assicurazioni". L'art. 5, secondo comma,
cosi' recita:
"I dati, le notizie e le informazioni acquisiti
dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni sono
tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle
pubbliche amministrazioni. La Banca d'Italia, la Consob,
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non possono
opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio. Il segreto
d'ufficio non puo' essere opposto altresi' nei confronti
dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le
notizie e le informazioni secondo le competenze e le
modalita' stabilite nei rispettivi regolamenti. La Banca
d'Italia, la Consob e l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato non possono opporre all'ISVAP il segreto
d'ufficio.".
- Il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 reca:
"Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte
inflazionistiche". L'art. 2, come modificato dalla legge
qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 2 (Misure per il contenimento dell'inflazione nel
settore assicurativo). - 1. (Soppresso).
2. Per i contratti dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, rinnovati entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto nelle
formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in
relazione al verificarsi o meno di sinistri, le imprese di
assicurazione non possono applicare nessun aumento di
tariffa ai contraenti a carico dei quali non risultino
nell'ultimo periodo di osservazione sinistri provocati dai
conducenti. Per i contratti stipulati entro un anno da tale
data nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del
premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri si
applicano le tariffe esistenti alla medesima data.
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche ai contratti di assicurazione per
autoveicoli, ciclomotori e motocicli relativi alle formule
tariffarie di cui all'art. 12 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, nonche' ai contratti offerti per telefono o per via
telematica e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo
o disdettati dall'impresa, qualora riproposti allo stesso
assicuratore.
3. Le imprese di assicurazione non possono modificare
il numero delle classi di merito, i coefficienti di
determinazione del premio, nonche' le relative regole
evolutive delle proprie formule tariffarie che prevedono
variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di
sinistri, per il periodo di un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
4. (Il presente comma, come modificato dalla legge di
conversione 26 maggio 2000, n. 137, aggiunge il comma 2-bis
all'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990).
5. Cessati gli effetti delle disposizioni di cui ai
commi 2 e 3, in caso di incrementi tariffari, esclusi
quelli connessi all'applicazione di regole evolutive nelle
varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di
inflazione, l'assicurato puo' risolvere il contratto
mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telefax, inviati alla
sede dell'impresa o all'agenzia presso la quale e' stata
stipulata la polizza. In questo caso non si applica a
favore dell'assicurato il termine di tolleranza previsto
dall'art. 1901, secondo comma, del codice civile.
5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP) vigila ai fini
dell'osservanza, da parte delle imprese di assicurazione,
di quanto disposto dal presente articolo.
5-ter. (Comma abrogato).
5-quater. Allo scopo di rendere piu' efficace la
prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel
settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a
motore immatricolati in Italia, e' istituita presso l'ISVAP
una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende
pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1
gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia e' tenuta a
comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei
propri assicurati, secondo apposite modalita' stabilite
dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie
di assicurazione che operano nel territorio della
Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in
regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle
rispettive autorita' di controllo dei vari Stati membri
dell'Unione europea. I costi di gestione della banca dati
sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli
stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza
deIl'ISVAP.
5-quinquies. L'inosservanza degli obblighi di
comunicazione all'ISVAP dei dati richiesti comporta
l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) da lire due milioni a lire sei milioni in caso di
mancato invio dei dati;
b) da lire un milione a lire tre milioni in caso di
ritardo o incompletezza dei dati inviati. Le predette
sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci per
cento, in ogni caso di reiterazione dell'inosservanza dei
suddetti obblighi.".
- La legge 5 marzo 2001, n. 57 reca: "Disposizioni in
materia di apertura e regolazione dei mercati". L'art. 5,
come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 5 (Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977).
- 1. (Sostituisce, con cinque commi, gli originari commi
primo, secondo e terzo dell'art. 3, del decreto-legge
23 dicembre 1976, n. 857).
2. In attesa di una disciplina organica sul danno
biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve
entita', derivanti da sinistri conseguenti alla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' effettuato secondo i criteri e le misure
seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente e'
liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9
per cento un importo crescente in misura piu' che
proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di
invalidita'; tale importo e' calcolato in base
all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita'
del relativo coefficiente di cui all'allegato A annesso
alla presente legge. L'importo cosi' determinato si riduce
con il crescere dell'eta' del soggetto in ragione dello 0,5
per cento per ogni anno di eta' a partire dall'undicesimo
anno di eta'. Il valore del primo punto e' pari a lire un
milione duecentomila;
b) a titolo di danno biologico temporaneo e'
liquidato un importo di lire settantamila per ogni giorno
di inabilita' assoluta; in caso di inabilita' temporanea
inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in
misura corrispondente alla percentuale di inabilita'
riconosciuta per ciascun giorno.
3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico
si intende la lesione all'integrita' psicofisica della
persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il
danno biologico e' risarcibile indipendentemente dalla sua
incidenza sulla capacita' di produzione di reddito del
danneggiato.
4. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi
del comma 2 puo' essere aumentato dal giudice in misura non
superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento
delle condizioni soggettive del danneggiato.
5. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, si provvede alla predisposizione di una
specifica tabella delle menomazioni alla integrita'
psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'.
6. Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati
annualmente con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, in misura corrispondente alla variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
7. (Sostituisce con cinque commi, l'originario ottavo
comma dell'art. 3, decreto-legge 23 dicembre 1976, n.
857).".



 
Art. 22.
(Disposizioni per la trasparenza dei servizi
assicurativi per i veicoli a motore)

1. L'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12-bis. - 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialita' delle offerte dei servizi assicurativi, nonche' un'adeguata informazione agli utenti, le imprese che esercitano il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti rendono pubblici i premi e le condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio della Repubblica.
2. I premi praticati su determinazione di ciascuna impresa di assicurazione agli assicurati inseriti nella classe di merito di massimo sconto nell'ultimo biennio sono uniformi sull'intero territorio nazionale.
3. La pubblicita' dei premi e delle condizioni di polizza di cui al comma 1 e' attuata presso ogni punto di vendita dell'impresa, nonche' mediante siti INTERNET che permettono agli utenti di calcolare premi e prendere visione delle condizioni di polizza per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da assicurare.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge e' inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.
5. L'erroneita' o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 10.300 euro. In caso di omissione o ritardo superiore a trenta giorni la sanzione e' raddoppiata".
2. I primi due periodi dell'articolo 2, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono soppressi.
3. All'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12-bis della citata legge n. 990 del 1969, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 22:
- Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990 vedi note
all'art. 19.
- Per il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, vedi note
all'art. 21.
- Per la legge 5 marzo 2001, n. 57, vedi note all'art.
21. L'art. 2, come modificato dalla legge qui pubblicata,
cosi' recita:
"Art. 2 (Funzioni di vigilanza dell'ISVAP). - 1. Le
funzioni di vigilanza assegnate all'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP) dall'art. 4 della legge 12 agosto 1982,
n. 576, e successive modificazioni, sono estese, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, alle
disposizioni contenute nell'art. 1 nonche' nel presente
articolo.
2. La violazione della disposizione di cui all'art.
12-quater, comma 3, della citata legge n. 990 del 1969,
introdotto dall'art. 4 della presente legge, comporta
l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da
lire tre milioni a lire nove milioni in relazione a ciascun
illecito, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2
del medesimo art. 12-quater.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione
agli utenti e della realizzazione di un sistema di
monitoraggio permanente sui premi relativi
all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU)
istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e'
autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) e a cofinanziare, secondo
modalita' e criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, programmi
di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei
servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei
consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilita'
finanziarie assegnate al CNCU stesso dalla legge 30 luglio
1998, n. 281, e senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
4. All'art. 2, comma 5-quater, del decreto-legge
28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000, n. 137, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: "con cadenza
trimestrale sono soppresse;
b) il quarto periodo e' soppresso.
5. (Aggiunge il comma 5-quater all'art. 2 decreto-legge
28 marzo 2000, n. 70).".



 
Art. 23.
(Modalita' di risarcimento del danno)

1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni a persona.
2. All'articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo l'ottavo comma e' inserito il seguente:
"Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo e' tenuto a trasmettere all'assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 642 del codice penale. Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura e' sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione".
3. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e' sostituito dal seguente:
"4. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2 puo' essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato".
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio dello Stato:
a) delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 10 e 100 punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidita' comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso.



Note all'art. 23:
- Per il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1977, n. 39, vedi note all'art. 19. Gli articoli 5 e 3,
cosi' recitano:
"Art. 5. - Nel caso di scontro tra veicoli a motore per
i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei
veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il
sinistro avvalendosi del modulo fornito dall'impresa, il
cui modello e' approvato con decreto del Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato da emanarsi entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi
i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova
contraria da parte dell'assicuratore, che il sinistro si
sia verificato nelle circostanze, con le modalita' e con le
conseguenze risultanti dal modulo stesso.".
"Art. 3. - Per i sinistri con soli danni a cose la
richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalita'
indicate nell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
e successive modificazioni, deve essere corredata dalla
denuncia secondo il modulo di cui all'art. 5 del presente
decreto-legge e recare l'indicazione del codice fiscale
degli aventi diritto e del luogo, dei giorni e delle ore in
cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione
diretta ad accertare l'entita' del danno. Entro sessanta
giorni dalla ricezione di tale documentazione,
l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per
il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non
ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e'
ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato
sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta
per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i
motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste
anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali
o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere
presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le
modalita' indicate al primo comma. La richiesta deve
contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi
diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze
nelle quali si e' verificato il sinistro ed essere
accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione
del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi
all'eta', all'attivita' del danneggiato, al suo reddito,
all'entita' delle lesioni subite, da attestazione medica
comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi
permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte.
L'assicuratore e' tenuto a provvedere all'adempimento del
predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di
tale documentazione.
Il danneggiato non puo' rifiutare gli accertamenti
strettamente necessari alla valutazione del danno alla
persona da parte dell'impresa.
L'assicuratore e' tenuto al rispetto dei diversi
termini stabiliti dai commi primo e secondo anche in caso
di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che
lesioni personali o il decesso.
In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove
non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta
di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta
giorni dalla ricezione della stessa le necessarie
integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e
secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei
dati o dei documenti integrativi.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma
offertagli, l'impresa deve provvedere al pagamento entro
quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
Entro ugual termine l'impresa deve corrispondere la
somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non
accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta e'
imputata nella liquidazione definitiva del danno.
Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che
l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta,
l'impresa deve corrispondere al danneggiato la somma
offerta con le stesse modalita' ed effetti.
Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei
danni subiti dal veicolo e' tenuto a trasmettere
all'assicuratore la fattura, o documento fiscale
equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti
entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il
danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha
diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato
a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la
disposizione di cui all'art. 642 del codice penale. Nel
caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione
della fattura e' sostituito dall'obbligo di presentazione
della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione.
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di
cui ai precedenti commi l'assicuratore non puo' opporre al
danneggiato l'eventuale inadempimento da parte
dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui
all'art. 1913 del codice civile.
L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei
termini prescritti dal presente articolo comporta:
a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione
della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione
pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;
b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta,
all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o
all'omessa corresponsione della somma offerta, che si
protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile
finale:
1) la sanzione da lire dieci milioni a lire
sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni
guaribili entro quaranta giorni;
2) la sanzione da lire quindici, milioni a lire
duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone
guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.
La comunicazione dei motivi della mancata offerta
effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del
termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a
lire nove milioni. La formulazione dell'offerta o la
corresponsione della stessa effettuate entro centoventi
giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al
pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti
sanzioni:
a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata
con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un
limite minimo di lire ottocentomila;
b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o
pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di
ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire
due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire
cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a
persone guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento
milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero
lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal
sinistro.
Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma
provveda contestualmente al pagamento della stessa, si
applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite
del 40 per cento.
L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva o
stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al
presente articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di
cui ai commi ottavo, nono e decimo.
L'impresa che corrisponda compensi professionali per
l'eventuale assistenza prestata da professionisti e' tenuta
ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla
prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo
separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza
di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto
direttamente al pagamento dei compensi dovuti al
professionista, deve darne comunicazione al danneggiato,
indicando l'importo corrisposto.
In caso di sentenza a favore del danneggiato il
giudice, quando vi sia una notevole sproporzione fra la
somma liquidata e quella offerta dall'impresa di
assicurazione e accerti che la sproporzione e' dovuta a
dolo o colpa grave dell'impresa stessa, d'ufficio condanna
l'impresa a pagare alla Consap - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del "Fondo
di garanzia per le vittime della strada , una somma non
superiore alla differenza fra l'offerta e il liquidato al
netto di rivalutazione e interessi. Copia della sentenza e'
comunicata dalla cancelleria del giudice che l'ha
pronunciata alla Consap - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del "fondo
di garanzia per le vittime della strada .
Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si
osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n.
706.
La competenza per l'irrogazione delle sanzioni e' degli
uffici provinciali per l'industria, il commercio e
l'artigianato che ne versano l'importo alla Consap -
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.,
gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime
della strada .
L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della
responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti puo' essere
revocata, oltre che nei casi previsti dall'art. 16 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, anche nel caso di ripetuta
violazione da parte dell'impresa delle disposizioni
stabilite dal presente articolo.".
- Per il nuovo testo dell'art. 642 del codice penale di
veda l'art. 24 della legge qui pubblicata.



 
Art. 24.
(Modifica dell'articolo 642 del codice penale)
1. L'articolo 642 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 642. - (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona). - Chiunque, al fine di conseguire per se' o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprieta', falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena e' aumentata. Si procede a querela di parte.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto e' commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attivita' nel territorio dello Stato. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa".
 
Art. 25.
(Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, nella formazione delle tariffe le imprese calcolano distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, le imprese possono fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato. Qualora l'ISVAP accerti l'elusione dell'obbligo a contrarre attuata, con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati, si applica una sanzione pecuniaria pari al 3 per cento dei premi per responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli risultanti dall'ultimo bilancio approvato, con un minimo di 1 milione di euro e fino ad un massimo di 5 milioni di euro. In caso di reiterata elusione dell'obbligo a contrarre, l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli puo' essere revocata".



Nota all'art. 25:
- Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi note
all'art. 22. L'art. 11, come modificato dalla legge qui
pubblicata, cosi' recita:
"Art. 11. - 1. Le imprese sono tenute ad accettare,
secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno
l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che
sono loro presentate.
1-bis. - Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui
al comma 1, nella formazione delle tariffe le imprese
calcolano distintamente i premi puri ed i caricamenti in
coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente
ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi
non siano disponibili, le imprese possono fare ricorso a
rilevazioni statistiche di mercato. Qualora l'ISVAP accerti
l'elusione dell'obbligo a contrarre attuata, con
riferimento a determinate zone territoriali o a singole
categorie di assicurati, si applica una sanzione pecuniaria
pari al 3 per cento dei premi per responsabilita' civile
per i danni causati dalla circolazione dei veicoli
risultanti dall'ultimo bilancio approvato, con un minimo di
un milione di euro e fino ad un massimo di 5 milioni di
euro. In caso di reiterata elusione dell'obbligo a
contrarre, l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione
della responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli puo' essere revocata.
2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non
possono essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite
dall'impresa, l'impresa stessa puo' avvalersi, ai fini
della conoscenza degli elementi statistici necessari per la
determinazione del premio puro, delle informazioni in
possesso di uno o piu' organismi costituiti tra le imprese
esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali
sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche
per i rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva
od oggettiva, carattere di particolarita' o di
eccezionalita' rispetto a quelli stabiliti dall'impresa.
4. Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per
la determinazione del premio puro per i rischi di cui ai
commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli
organismi indicati nello stesso comma 2.".



 
Art. 26.
(Disposizioni per la banca dati sinistri)

1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni, dopo le parole "e recare l'indicazione" sono inserite le seguenti: "del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e".
2. Al terzo periodo del secondo comma dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, dopo le parole "La richiesta deve contenere" sono inserite le seguenti: "l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e".



Nota all'art. 26:
- Per il testo dell'art. 3 del decreto 23 dicembre
1976, n. 857, come modificato dalla legge qui pubblicata,
vedi note all'art. 23.



 
Art. 27.
(Potenziamento delle infrastrutture
internazionali di approvvigionamento di gas naturale)
1. Per garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture internazionali lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico, sono concessi contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna, per la realizzazione di terminali di rigassificazione e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal Nord Africa all'Italia.
2. I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti di importazione di gas naturale, di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale hanno diritto di allocare, in regime di accesso di cui alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, una quota pari all'80 per cento delle nuove capacita' realizzate, per un periodo pari a venti anni.
3. Il finanziamento degli interventi e' approvato con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle attivita' produttive.
4. Per gli interventi di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 18.000.000 di euro per l'anno 2002, di 79.519.000 euro per l'anno 2003 e di 136.051.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Minstero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero delle attivita' produttive, quanto a 9.000.000 di euro per l'anno 2002, a 34.519.000 euro per l'anno 2003 e a 59.051.000 euro per l'anno 2004, ed al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 9.000.000 di euro per l'anno 2002, a 45.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 77.000.000 di euro per l'anno 2004.



Nota all'art. 27:
- La direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998 e' pubblicata nella G.U.C.E.
21 luglio 1998, n. L 204. Entrata in vigore il 10 agosto
1998.



 
Art. 28
Misure per incrementare l'utilizzo
del metano e del GPL in autotrazione

1. Per le finalita' previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, e' autorizzata la spesa, in aggiunta a quella prevista dall'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonche' per l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, in conformita' delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive.



Note all'art. 28:
- Il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1997, n. 403, reca: "Ulteriori interventi in materia di
incentivi per la rottamazione". L'art. 1 cosi' recita:
"Art. 1 (Incentivi per la rottamazione). - 1. Il
contributo agli acquisti dei veicoli di cui all'art. 29 del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e'
riconosciuto, fino a lire unmilionecinquecentomila, per
quelli effettuati tra il 1 ottobre 1997 e il 31 gennaio
1998. Tale contributo, ferme restando le disposizioni
previste dal predetto art. 29, commi 2, 3, 4 e 5, viene
corrisposto ai soggetti indicati al comma 2, lettera b),
del medesimo articolo purche' risultino intestatari del
veicolo da rottamare da data anteriore al 31 marzo 1997.
Per gli acquisti di veicoli effettuati tra il 1 febbraio
1998 e il 31 luglio 1998 il predetto contributo e'
commisurato al consumo di carburante, certificato per cento
chilometri, nei limiti che seguono:
a) fino a lire un milione per consumi compresi tra 7
e 9 litri;
b) fino a lire unmilioneduecentocinquantamila per
consumi inferiori a 7 litri.
2. A decorrere dal 1 ottobre 1997, il contributo per
gli acquisti di cui all'art. 29 del citato decreto-legge n.
669 del 1996 e' riconosciuto, per gli autoveicoli con
trazione elettrica, fino all'importo massimo di L.
3.500.000. Nei limiti di importo di lire 30 miliardi a
valere sulle disponibilita' finanziarie di cui al comma 3,
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorita',
criteri, modalita', durata ed entita' delle agevolazioni a
partire dal 1 agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a
metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL). Tale decreto
dovra' determinare altresi' agevolazioni per
l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a
GPL effettuata entro l'anno successivo alla data di
immatricolazione dell'autoveicolo purche' quest'ultima
abbia avuto luogo a partire dal 1 agosto 1997.
3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente
articolo, valutato in lire 75 miliardi per il 1997, in lire
170 miliardi per il 1998 ed in lire 5 miliardi a decorrere
dal 1999, si provvede, per l'anno 1997, mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dall'art. 29 del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1997, n. 30, e, per
gli anni 1998 e 1999, mediante utilizzo delle proiezioni
per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo n. 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il
predetto importo e' iscritto ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero delle finanze per il
successivo riversamento agli appropriati capitoli
dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione
di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da
finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori
entrate accertate in connessione con le maggiori vendite
realizzate per effetto delle disposizioni di cui al
presente articolo potranno, in deroga alla vigente
normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del
predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)". L'art.
145, comma 6, cosi' recita:
"6. Per le finalita' previste dall'art. 1 del
decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403,
concernenti la concessione di contributi per la
rottamazione degli autoveicoli, e' autorizzata la spesa di
lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003,
finalizzata all'acquisto o alla trasformazione di
autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici, a metano e
a GPL, di biciclette a pedalata assistita, nonche'
all'istallazione sui veicoli a benzina esistenti di un
impianto di alimentazione a metano o GPL secondo
definizioni adottate con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2001,
reca: "Contributi diretti ai cittadini per l'acquisto di
veicoli elettrici, a metano e GPL e per l'installazione di
impianti a metano e GPL.".



 
Art. 29.
(Fondo per la razionalizzazione della rete
di distribuzione dei carburanti)
1. Il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e' integrato, per l'anno 2002, fermo restando quanto previsto all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1999, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalita' e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 29:
- Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 reca:
"Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei
carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59" L'art. 6 cosi' recita:
"Art. 6 (Fondo per la razionalizzazione della
rete). - 1. E' costituito presso la cassa conguaglio GPL il
Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione
dei carburanti nel quale confluiscono i fondi residui
disponibili nel conto economico avente la medesima
denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n.
18 del 12 settembre 1989 e successive integrazioni e
modificazioni. Tale Fondo sara' integrato, per gli anni
1998, 1999 e 2000, attraverso un contributo calcolato su
ogni litro di carburante per autotrazione (benzine,
gasolio, GPL e metano) venduto negli impianti di
distribuzione, pari a lire tre a carico dei titolari di
concessione o autorizzazione e una lira a carico dei
gestori. Tali disponibilita' sono utilizzate per la
concessione di indennizzi, per la chiusura di impianti, ai
gestori e ai titolari di autorizzazione o concessione,
secondo le condizioni, le modalita' e i termini stabiliti
dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato con proprio decreto, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.".
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 24 febbraio 1999 reca: "Fondo per la
razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti,
attuativo dell'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32". L'art. 2 cosi' recita:
"Art. 2. - 1. Il Fondo ha la finalita' di corrispondere
ai gestori di impianti stradali di distribuzione di
carburante, anche se titolari della relativa
autorizzazione, gli indennizzi per la chiusura degli
impianti per i quali, a seguito di cessazione
dell'attivita' per ristrutturazione della rete, sia venuta
meno la titolarita' della gestione.
2. Gli indennizzi sono altresi' corrisposti ai soggetti
titolari di autorizzazione con non piu' di cinque impianti
al 31 dicembre 1996 a fronte della chiusura di tali
impianti dovute a ristrutturazione della rete.
3. L'indennizzo puo' essere concesso una sola volta per
ciascun gestore. Qualora il medesimo gestore abbia in
gestione piu' impianti, l'indennizzo puo' essere concesso
con riferimento ad uno solo degli impianti chiusi, purche'
il soggetto sia fuoriuscito dalla gestione anche degli
altri. Nel caso di soggetti titolari sia della gestione che
della autorizzazione, l'indennizzo di cui al comma 1 non e'
cumulabile con quello di cui al comma 2 del presente
articolo.".



 
Art. 30.
(Gasdotti internazionali di importazione)
1. Per i gasdotti sottomarini di importazione di gas naturale da Stati non appartenenti all'Unione europea ubicati nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, le modalita' di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono demandate ad accordi tra lo Stato italiano e gli altri Stati interessati, comunque nel rispetto della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sentite le imprese di trasporto interessate. Conseguentemente, a decorrere dall'anno termico 1º ottobre 2002-30 settembre 2003, le tariffe di trasporto determinate ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto legislativo per la rete nazionale dei gasdotti non si applicano alla parte di tali gasdotti ubicata entro il mare territoriale italiano.
2. Le imprese di trasporto operanti nel territorio nazionale sono autorizzate ad effettuare le eventuali compensazioni tra i soggetti interessati, al fine di conseguire quanto disposto dal comma 1 per l'anno termico 1º ottobre 2001-30 settembre 2002.



Nota all'art. 30:
- Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 reca:
"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme
comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. l44. Per la
direttiva n. 98/30/CE vedi note all'art. 27. L'art. 23
cosi' recita:
"Art. 23 (Tariffe). - 1. Sono fatte salve le funzioni
di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le
attribuzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, con particolare riferimento all'art. 2, comma 12,
della legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
determina le tariffe per la vendita ai clienti non idonei
in modo da realizzare una adeguata ripartizione dei
benefici tra clienti ed imprese e da assicurare a queste
ultime una congrua remunerazione del capitale investito.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina
inoltre, entro il 1 gennaio 2001, le tariffe per il
trasporto e dispacciamento, per lo stoccaggio minerario,
strategico e di modulazione, per l'utilizzo dei terminali
di GNL e per la distribuzione, in modo da assicurare una
congrua remunerazione del capitale investito.
3. Le tariffe per il trasporto e il dispacciamento e le
tariffe per lo stoccaggio tengono conto della necessita' di
non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni
infrastrutturali, ed in particolare le aree del
Mezzogiorno. In particolare, le tariffe per lo stoccaggio e
per l'utilizzo dei terminali di GNL devono permettere il
loro sviluppo, incentivando gli investimenti per il
potenziamento delle rispettive capacita', tenendo conto,
relativamente allo stoccaggio, del particolare rischio
associato alle attivita' minerarie e della immobilizzazione
del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta.
Le tariffe di trasporto tengono conto in primo luogo della
capacita' impegnata e della distanza di trasporto, e in
secondo luogo della quantita' trasportata indipendentemente
dalla distanza; le tariffe relative al trasporto sulla rete
nazionale di gasdotti sono determinate in relazione ai
punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto
della distanza di trasporto in misura equilibrata, al fine
di attenuare le penalizzazioni territoriali.
4. Le tariffe per la distribuzione tengono conto della
necessita' di remunerare iniziative volte ad innalzare
l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso
delle fonti rinnovabili, la qualita', la ricerca e
l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di
non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle
con elevati costi unitari; a tal fine dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' disporre, anche
transitoriamente, appositi strumenti di perequazione.
5. Fino al 31 dicembre 2000 le imprese che svolgono
attivita' di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio
determinano transitoriamente e pubblicano le tariffe
applicate. Successivamente alla pubblicazione delle tariffe
determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, esse procedono a compensazione nei confronti degli
utenti interessati, con riferimento al periodo di
applicazione della tariffa transitoria.".



 
Art. 31.
(Contributo straordinario all'ENEA)
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: "Per le finalita' di cui al comma 1, e' assegnato all'ENEA un contributo straordinario nella misura di 25.822.844 euro per l'anno 2002 e di 20.658.275 euro per l'anno 2003 da impiegare, in misura pari almeno ad un terzo, per la realizzazione degli interventi nel settore dell'uso efficiente dell'energia, definiti da un apposito accordo di programma tra il Ministro delle attivita' produttive e l'ENEA.
2. L'erogazione della quota prevista per l'anno 2002 avviene su presentazione della relazione di cui al comma 3 del citato articolo 111 della legge n. 388 del 2000, nella quale sono indicati lo sviluppo della ricerca e lo stato di avanzamento della realizzazione del progetto dimostrativo di potenza nel campo del solare termico e delle celle combustibili rispetto al semestre precedente.
3. Il Ministro delle attivita' produttive valuta, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'ambiente e della tutela del territorio, la relazione e le successive fasi di realizzazione del programma e dispone la liquidazione del contributo per l'intero o per la quota riferita allo stato di avanzamento.
4. Nella fase di realizzazione del progetto dimostrativo di potenza devono essere previamente indicati i soggetti con i quali e' realizzato l'impianto e il relativo impegno finanziario.



Nota all'art. 31:
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388 reca: "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)". L'art. 111, come
modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 111 (Contributo straordinario all'ENEA). - L'Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA),
anche in cooperazione con altri soggetti, attua un
programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa
alla scala industriale di energia elettrica a partire
dall'energia solare utilizzata come sorgente di calore ad
alta temperatura. L'ENEA attua altresi' un programma di
ricerca per lo sviluppo delle tecnologie delle celle
combustibili ad alto rendimento, al fine di sviluppare e di
sperimentare, in collaborazione con produttori di impianti,
con produttori di energia e con soggetti utilizzatori della
stessa, prototipi a scala industriale e per le applicazioni
stazionarie.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' assegnato
all'ENEA un contributo straordinario nella misura di
Euro 25.822.844 per l'anno 2002 e di Euro 20.658.275 per
l'anno 2003 da impiegare, in misura pari almeno ad un
terzo, per la realizzazione degli interventi nel settore
dell'uso efficiente dell'energia, definiti da un apposito
accordo di programma tra il Ministro delle attivita'
produttive e l'ENEA. Il programma puo' beneficiare degli
incentivi previsti dalla legislazione vigente in materia di
ricerca scientifica e tecnologica e di produzione di
energia rinnovabile. Il costo complessivo degli
investimenti realizzati nell'ambito del programma puo'
essere coperto sino e non oltre il 40 per cento con il
contributo di cui al presente comma. L'ENEA presenta entro
il 31 agosto 2001 al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato il progetto di massima che
definisce le caratteristiche tecniche dell'impianto, la
localizzazione e la stima dei costi di realizzazione e di
gestione dello stesso impianto e indica, altresi', i
soggetti con i quali sara' sviluppato il programma.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Ministro dell'ambiente. valuta
il progetto di massima, liquida l'importo di 30 miliardi di
lire quale corrispettivo per il progetto di massima e
liquida il contributo residuo entro il 30 settembre per
l'anno 2001 ed entro il 31 luglio per gli anni 2002 e 2003.
L'ENEA presenta ogni sei mesi una relazione sull'andamento
delle attivita' di ricerca, sperimentazione, progettazione,
esecuzione del progetto e profittabilita' della gestione.
4. L'ENEA e' tenuto a predisporre un piano di
ristrutturazione della propria organizzazione e della
propria attivita' finalizzato alla concentrazione su un
numero limitato di rilevanti progetti di ricerca, di
sviluppo tecnologico e di trasferimento dell'innovazione.".



 
Art. 32.
(Elenco dei prodotti esplodenti)
1. L'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego per attivita' estrattive di cui all'articolo 299 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, avviene a seguito di pagamento di un canone annuo, da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive. Tale somma e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura del 50 per cento al fondo da istituire nell'ambito di apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive.
2. Il Ministero delle attivita' produttive provvede alle spese per la ricerca scientifica relativa alla valutazione della sicurezza nell'impiego di prodotti esplodenti, alle spese per l'aggiornamento dell'elenco e per l'acquisto, la costruzione e la gestione di apparecchiature di prova di prodotti esplodenti, nei limiti del fondo di cui al comma 1.



Nota all'art. 32:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
1959, n. 128 reca: "Norme di polizia delle miniere e delle
cave". L'art. 299 cosi' recita:
"Art. 299. - E' istituito presso il Ministero
dell'industria e del commercio l'elenco degli esplosivi,
degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione
riconosciuti idonei per l'impiego minerario dallo stesso
Ministero.
Nell'elenco sono indicate le denominazioni degli
esplosivi, accessori detonanti e mezzi di accensione
nonche' i nomi delle rispettive ditte produttrici.
L'elenco e' approvato con decreto da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale.". (Con decreto ministeriale 21 aprile
1979, e' stato approvato l'elenco di cui al primo comma del
presente articolo).



 
Art. 33.
(Disposizioni per lo sviluppo delle tecnologie
di utilizzo pulito del carbone)
1. Al fine di garantire le disponibilita' finanziarie necessarie all'attuazione da parte della Sotacarbo spa del piano di attivita' di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 11 maggio 1999, n. 140, i soci della medesima societa' sono tenuti al versamento delle quote di capitale non ancora conferite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e hanno facolta' di recesso previa rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio della societa' e previo conferimento delle quote ancora dovute. Le dichiarazioni di recesso gia' comunicate alla Sotacarbo spa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della citata legge n. 140 del 1999, possono essere revocate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, il recesso si intende perfezionato con piena accettazione da parte del socio recedente delle condizioni sopra precisate.



Nota all'art. 33:
- La legge 11 maggio 1999, n. 140 reca: "Norme in
materia di attivita' produttive". L'art. 7, commi 4 e 5,
cosi' recita:
"4. L'ENI e l'ENEL sono autorizzati a recedere dalla
societa' per azioni prevista dall'art. 5, comma 1, della
legge 27 giugno 1985, n. 351, costituita allo scopo di
sviluppare tecnologie innovative ed avanzate
nell'utilizzazione del carbone estratto dal bacino
carbonifero del Sulcis, previo versamento delle quote a
loro carico non ancora conferite.
5. La societa' di cui al comma 4 e' tenuta a
presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un nuovo piano di attivita'
per il perseguimento delle finalita' ivi indicate.".



 
Art. 34.
(Semplificazione di oneri burocratici
in materia di fonti rinnovabili)
1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole da: "entro un anno dalla data" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per gli impianti non ancora entrati in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al primo periodo per l'ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime".



Nota all'art. 34:
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 reca:
"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica. L'art. 15,
come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 15 (Norme transitorie in materia di fonti
rinnovabili). - La decorrenza delle incentivazioni
concernenti i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 7,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, e improrogabilmente
stabilita nelle convenzioni stipulate con l'ENEL S.p.a.
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
I soggetti che non rispettino la data di entrata in
esercizio dell'impianto indicata nella convenzione, fatto
salvo ogni onere ivi previsto, sono considerati
rinunciatari. In caso di motivato ritardo rispetto alla
data predetta il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ferma rimanendo la decorrenza delle
incentivazioni, puo' concedere una proroga non superiore a
due anni a fronte di un coerente piano di realizzazione.
2. Al fine di definire un quadro temporale certo delle
realizzazioni, e' fatto obbligo ai soggetti beneficiari
delle suddette incentivazioni di presentare all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, per gli impianti non
ancora entrati in esercizio entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni
necessarie alla costruzione degli impianti medesimi,
rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando il
termine ultimo di cui al primo periodo per l'ottenimento
delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo
entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni
diritto alle incentivazioni medesime.
3. Su motivata richiesta dei soggetti di cui al comma
1, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere favorevole degli enti
locali competenti, la localizzazione degli impianti
previsti nelle convenzioni di cui al medesimo comma puo'
essere modificata a condizione che la funzionalita' della
rete elettrica nella nuova area interessata non risulti
pregiudicata. La richiesta non sospende alcuno dei termini
di cui ai commi 1 e 2 e, nel caso di rinuncia a ogni
incentivo pubblico, e' accolta, anche in assenza di
motivazioni, e comunicata all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, a condizione che siano stati espressi i
pareri favorevoli dei predetti enti locali.
4. I soggetti di cui al comma 1 che, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
rinunciano espressamente alle facolta' e agli obblighi
sottoscritti negli atti di convenzione non sono soggetti ad
alcuna sanzione.
5. Fatte salve le disposizioni che disciplinano la
localizzazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di
recupero di rifiuti, per gli stessi impianti la
localizzazione prevista nelle convenzioni di cui al comma 1
puo' essere modificata previa comunicazione dei soggetti
interessati al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e previo parere favorevole degli enti
locali competenti per territorio. Con le stesse modalita' i
produttori che, per documentati motivi tecnici, non
soddisfino i limiti di potenza dedicata stabiliti in tali
convenzioni possono trasferire in altro sito le quote di
potenza elettrica non producibili nel sito originario. La
comunicazione non sospende alcuno dei termini di cui ai
commi 1 e 2.".



 
Art. 35.
(Disposizioni in materia di importazione
e fornitura di energia elettrica)
1. Fatta salva la capacita' impegnata per i contratti esistenti nonche' per l'importazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, in presenza di capacita' di trasporto disponibile insufficiente rispetto alla domanda, hanno diritto ad un'assegnazione prioritaria della medesima capacita', sulla base di bande di capacita' di dimensione non inferiore a 10 MW, i clienti idonei direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale nonche' i clienti idonei dotati, in ogni singolo sito, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal gestore della rete di trasmissione nazionale, che siano in grado di assicurare il servizio di interrompibilita' istantanea del carico per la potenza richiesta, ovvero i clienti idonei o finali ed i consorzi di clienti finali in grado di assicurare il completo utilizzo della capacita' assegnata, sulla base anche di contratti pluriennali di fornitura, per almeno l'80 per cento delle ore annue. Il Ministro delle attivita' produttive definisce con propri provvedimenti le quote di capacita' riservate per le assegnazioni prioritarie di cui al presente comma.
2. I contratti di fornitura stipulati dai clienti idonei aventi i requisiti indicati al comma 1 non sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e ad essi non si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 3, del medesimo decreto.



Nota all'art. 35:
- Per il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 vedi
note all'art. 34. L'art. 6, commi 2 e 3, recita:
"2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere
condizionata o negata solo per motivi di incompatibilita'
delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'art.
3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando
tali contratti pregiudichino gravemente la concorrenza o la
sicurezza ed efficienza del servizio elettrico. I
provvedimenti negativi, corredati delle relative
motivazioni, sono comunicati alla Commissione europea.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
sentito il gestore della rete, per i contratti bilaterali
autorizzati in deroga al sistema delle offerte di cui
all'art. 5, determina, entro trenta giorni dalla richiesta
dei soggetti interessati, sulla base di criteri oggettivi,
trasparenti e non discriminatori, che tengano conto anche
dei conseguenti vincoli di rete e di mercato, uno specifico
corrispettivo, aggiuntivo a quello di cui all'art. 3,
comma 10, che i produttori, i venditori e i fornitori di
servizi sono tenuti a versare al gestore della rete
medesimo ovvero ai distributori interessati, in misura
proporzionale ai vincoli imposti alle reti di rispettiva
competenza. Detto corrispettivo, dovra' essere corrisposto
dal momento in cui viene applicato il dispacciamento di
merito economico di cui all'art. 5, comma 2.".



 
Art. 36.
(Misure per il controllo della destinazione
d'uso di materie prime e semilavorati)
1. Per l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e di semilavorati il cui impiego e' soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela della salute e della sicurezza, le amministrazioni dello Stato interessate possono avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza competenti per materia, previa intesa con i Ministeri dai quali dipendono funzionalmente i predetti reparti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i reparti di cui al medesimo comma 1 hanno diritto di accesso e di verifica, secondo le disposizioni vigenti, presso i produttori, gli importatori, i distributori e gli utilizzatori dei prodotti di cui al citato comma 1, da individuare con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate.
 
Art. 37.
(Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448)
1. All'articolo 49, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) attribuire all'autorita' amministrativa il potere di disporre, anche d'ufficio, la distruzione della merce contraffatta sequestrata nelle vendite abusive su aree pubbliche, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, salva la conservazione di campioni da utilizzarsi a fini giudiziari e ferma restando la possibilita' degli interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento, nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e prevedendo che il termine per ricorrere decorra dalla data di notificazione del provvedimento che dispone la distruzione della merce sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale".



Note all'art. 37:
- La legge 28 dicembre 2001, n. 448 reca: "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002)". L'art. 49, come modificato
dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 49 (Beni mobili registrati sequestrati e
confiscati). - Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, e' emanato, previ pareri
del consiglio di Stato e delle competenti Commissioni
parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
che provvede a:
a) determinare le ipotesi, derivanti da circostanze o
eventi eccezionali, in cui, nei procedimenti di sequestro
amministrativo e confisca dei beni mobili registrati, si
procede direttamente alla vendita anche prima del
provvedimento definitivo di confisca;
b) stabilire modalita' alternative alla restituzione
del bene al proprietario;
c) semplificare il procedimento di sequestro
amministrativo, nonche' il procedimento di alienazione o
distruzione dei veicoli confiscati;
d) Attribuire all'autorita' amministrativa il potere
di disporre, anche d'ufficio, la distribuzione della merce
contrafatta sequestrata nelle vendite abusive su aree
pubbliche, decorso il termine di tre mesi dalla data del
sequestro, salva la conservazione di campioni da
utilizzarsi ai fini giudiziari e ferma restando la
possibilita' degli interessati di proporre opposizione
avverso tale provvedimento, nelle forme di cui agli
articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, e prevedendo che il termine per
ricorrere decorre dalla data di notificazione del
provvedimento che dispone la distruzione della merce
sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione,
per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e' emanato, previo parere del
Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni
parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
che provvede a semplificare ed uniformare il procedimento
sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione
stradale e, in particolare, quello di cui all'art. 21,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e agli
articoli 193 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, prevedendo, altresi',
che i veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative
accessorie della confisca e del fermo vengano affidati, in
via esclusiva, al trasgressore o agli altri soggetti
obbligati in solido, nonche' la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 1.549,37 a Euro 6.197,48 e
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da uno a tre mesi nei confronti di chiunque,
durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto al
sequestro o al fermo, circola abusivamente con il veicolo
stesso, e nei confronti del proprietario o conducente che
rifiutano di custodire, a proprie spese, il veicolo
sequestrato o fermato. In questo caso si procede
direttamente alla vendita del veicolo secondo le modalita'
di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e
confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta
pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il
ricavato, al netto delle somme di euro 77,50 milioni per
l'anno 2002, 129,10 milioni per l'anno 2003 e 232,40
milioni a decorrere dall'anno 2004, e' utilizzato per
l'acquisto di attrezzature necessarie all'ammodernamento
tecnologico e strumentale degli uffici della Polizia, dei
Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia
penitenziaria, previa deduzione delle spese procedurali.
Restano ferme le disposizioni vigenti che consentono
l'affidamento e l'assegnazione dei beni mobili registrati
sequestrati e confiscati alle Forze di polizia che ne
facciano richiesta per l'impiego in attivita'
istituzionali.".
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca: "Modifiche al
sistema penale". Gli articoli 22 e 23 cosi' recitano:
"Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). -
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro
l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati
possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo
in cui e' stata commessa la violazione individuato a norma
dell'art. 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento.
Il termine e' di sessanta giorni se l'interessato
risiede all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale e'
allegata l'ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente
non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di
residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha
sede il giudice adito.
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la
dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le
notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante
deposito in cancelleria.
Quando e' stato nominato un procuratore, le
notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento
sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalita'
stabilite dal codice di procedura civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi
motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
Art. 23 (Giudizio di opposizione). - Il giudice, se il
ricorso e' proposto oltre il termine previsto dal primo
comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilita' con
ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il ricorso e' tempestivamente proposto, il giudice
fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce
al ricorso, ordinando all'autorita' che ha emesso il
provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con
gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla
contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso
ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria,
all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo
procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di
comparizione devono intercorrere i termini previsti
dall'art. 163-bis del codice di procedura civile.
L'opponente e l'autorita' che ha emesso l'ordinanza
possono stare in giudizio personalmente; l'autorita' che ha
emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di funzionari
appositamente delegati.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore
non si presentano senza addurre alcun legittimo
impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per
cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a
carico dell'opponente anche le spese successive
all'opposizione.
Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche
d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e puo'
disporre la citazione di testimoni anche senza la
formulazione di capitoli.
Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le
parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella
stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando
subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo.
Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il
giudice, se necessario, concede alle parti un termine non
superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive
e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva
alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia
della sentenza.
Il guidice puo' anche redigere e leggere, unitamente al
dispositivo, la motivazione della sentenza, che e' subito
dopo depositata in cancelleria.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si
provvede d'ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da
ogni tassa e imposta.
Con sentenza il giudice puo' rigettare l'opposizione,
ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o
accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o
modificandola anche limitatamente all'entita' della
sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al
giudice di pace non si applica l'art. 113, secondo comma,
del codice civile.
Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono
prove sufficenti della responsabilita' dell'opponente.
La sentenza e' inappellabile ma e' ricorribile per
cassazione.



 
Art. 38.
(Misure concernenti le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura)
1. In caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di dare continuita' alla attivita' degli organi, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i consigli continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2003, il trattamento economico del personale gia' appartenente ai ruoli di cui alla tabella C allegata alla legge 23 febbraio 1968, n. 125, e a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, in servizio presso il Ministero delle attivita' produttive, pari a 2.580.000 euro annui, attualmente sostenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' posto a carico del bilancio di detto Ministero e il relativo trattamento previdenziale e assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 2.580.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2003, il trattamento economico del personale di cui al comma 2, in posizione di comando presso altre amministrazioni, e' posto a carico di queste ultime e il relativo trattamento previdenziale e assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.
5. Con decorrenza 1º gennaio 2003, il personale di cui al comma 2 e' disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Ministeri, fatto salvo, sotto forma di assegno personale non riassorbibile, il maggiore trattamento economico in godimento alla stessa data. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 44.415 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive.



Note all'art. 38:
- La legge 23 febbraio 1968, n. 125 reca: "Nuove norme
concernenti il personale delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura". La tabella C e'
cosi' formulata:
"Tabella C RUOLO STATALE DEGLI ISPETTORI E DEI DIRETTORI DEGLI UFFICI
PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Qualifiche Ex coefficente Numero posti
- - - Ispettore generale.... 670 11 Direttore capo.... 500 43 Direttore.... 402 46
---
100

Gli ispettori generali prestano la loro opera presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per il servizio ispettivo sugli uffici provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.".
- Il regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, reca:
"Approvazione dei ruoli organici del personale degli uffici
provinciali dell'economia corporativa.".
- La legge 25 luglio 1971, n. 557, reca: "Norme
integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125,
concernente il personale statale delle camere di commercio,
industria e agricoltura e degli uffici provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato". Gli
articoli 2, primo comma, e 3 cosi' recitano:
"Art. 2. - Il personale di cui al precedente articolo,
comunque in servizio all'entrata in vigore della legge
23 febbraio 1968, n. 125, fruisce del trattamento
economico, previdenziale ed assistenziale stabilito per
quello dei ruoli di cui alla tabella B della legge
precitata.
Art. 3. - Il trattamento economico del personale dei
ruoli di cui ai precedenti articoli, il quale e' assegnato
al servizio centrale delle camere di commercio, industria,
agricoltura e artigianato e degli uffici provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, istituito
dall'art. 23 del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, e'
anticipato dalla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Roma.
Con proprio decreto, il Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato, provvede a disciplinare i
versamenti alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura di Roma delle quote di riparto gravanti sulle
singole camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, comprese le relative spese di amministrazione
e di funzionamento del servizio centrale delle camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura e degli
uffici provinciali dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.".



 
Art. 39.
(Istituzione del punto di contatto OCSE)
1. Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE del giugno 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza, da parte delle imprese multinazionali, di un codice di comportamento comune, e' istituito, presso il Ministero delle attivita' produttive, un Punto di contatto nazionale (PCN).
2. Per garantire l'operativita' del PCN di cui al comma 1, il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a richiedere in comando da altre amministrazioni personale dotato delle qualifiche professionali richieste fino ad un massimo di dieci unita'. A tale personale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Al fine di garantire il funzionamento del PCN e' autorizzata la spesa di 285.000 euro nell'anno 2003 e di 720.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive.



Nota all'art. 39:
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo". L'art. 17,
comma 14, cosi' recita:
"14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.".



 
Art. 40.
(Disposizioni transitorie per l'iscrizione al ruolo
degli agenti di affari in mediazione)
1. Coloro che abbiano iniziato la frequenza di corsi di formazione per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificato dall'articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57, prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 57 del 2001, hanno diritto all'iscrizione nel ruolo medesimo, anche se privi del titolo di studio richiesto dalla lettera e) del comma 3 del citato articolo 2 della legge n. 39 del 1989, come sostituita dall'articolo 18 della legge n. 57 del 2001, a condizione che:
a) abbiano superato gli esami di idoneita' relativi al corso frequentato, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57;
b) siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla previgente normativa;
c) siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.



Nota all'art. 40:
- La legge 3 febbraio 1989, n. 39 reca: "Modifiche ed
integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente
la disciplina della professione di mediatore". L'art. 2,
come modificato dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n.
57, cosi' recita:
"Art. 2. - 1. Presso ciascuna camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e' istituito un ruolo
degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono
iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere
l'attivita' di mediazione, anche se esercitata in modo
discontinuo o occasionale.
2. Il ruolo e' distinto in tre sezioni: una per gli
agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una
per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo
ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attivita'
di mediazione da stabilire con il regolamento di cui
all'art. 11.
3. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati
devono:
a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli
Stati membri della Comunita' economica europea, ovvero
stranieri residenti nel territorio della Repubblica
italiana e avere raggiunto la maggiore eta';
b) avere il godimento dei diritti civili;
c) risiedere nella circoscrizione della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui
ruolo intendono iscriversi;
d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme
relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della
loro eta' scolare;
e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria
di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione
ed avere superato un esame diretto ad accertare
l'attitudine e la capacita' professionale dell'aspirante in
relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere
conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado
ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici
mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno
specifico corso di formazione professionale. Le modalita' e
le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e
quelle della tenuta del registro dei praticanti sono
determinate con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione
non essere stati sottoposti a misure di prevenzione,
divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956,
n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575,
13 settembre 1982, n. 646; non essere incorsi in reati
puniti con la reclusione ai sensi dell'art. 116 del regio
decreto 21 dicembre 1933, numero 1736, e successive
modificazioni; non essere interdetti o inabilitati,
falliti, condannati per delitti contro la pubblica
amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede
pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il
commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario,
furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita,
ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro
delitto non colposo per il quale la legge commini la pena
della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e,
nel massimo, a cinque anni.
4. L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se
l'attivita' viene esercitata in modo occasionale o
discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo
oneroso, attivita' per la conclusione di affari relativi ad
immobili od aziende.".



 
Art. 41.
(Modifica all'articolo 4 della legge
28 ottobre 1999, n. 410)
1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle attivita' produttive".
2. I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa nominati ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i dieci giorni successivi il Ministro delle attivita' produttive provvede alla ricostituzione degli organi tenendo conto delle opportune professionalita' tecniche ed amministrative.



Note all'art. 41:
- La legge 28 ottobre 1999, n. 410 reca: "Nuovo
ordinamento dei consorzi agrari". L'art. 4, come modificato
della legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 4 (Vigilanza). - I consorzi agrari sono
sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 1 e seguenti del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
nonche' alla certificazione di bilancio qualora ricorrano
le condizioni di cui all'art. 15 della legge 31 gennaio
1992, n. 59. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e' tenuto ad inviare una informativa semestrale al
Ministero delle politiche agricole e forestali sulla
gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'art.
11.
2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543,
2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero
delle attivita' produttive.".
- Gli articoli 2540, 2543, 2544 e 3545 del codice
civile cosi' recitano:
"Art. 2540 (Insolvenza). - Qualora le attivita' della
societa', anche se questa e' in liquidazione, risultino
insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorita'
governativa alla quale spetta il controllo sulla societa'
puo' disporre la liquidazione coatta amministrativa [disp.
att. c.c. 105].
Sono tuttavia soggette al fallimento le societa'
cooperative che hanno per oggetto un'attivita' commerciale
[c.c. 2195], salve le disposizioni delle leggi speciali.".
"Art. 2543 (Gestione commissariale). - In caso di
irregolare funzionamento delle societa' cooperative,
l'autorita' governativa puo' revocare gli amministratori e
i sindaci, e affidare la gestione della societa' a un
commissario governativo, determinandone i poteri e la
durata. Ove l'importanza della societa' cooperativa lo
richieda, l'autorita' governativa puo' nominare un vice
commissario che collabora con il commissario e lo
sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario governativo possono essere conferiti per
determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le
relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione
dell'autorita' governativa [c.c. 2542].
Art. 2544 (Scioglimento per atto dell'autorita). - Le
societa' cooperative, che a giudizio dell'autorita'
governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi
per cui sono state costituite, o che per due anni
consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale [c.c.
2516], o non hanno compiuto atti di gestione, possono
essere sciolte con provvedimento dell'autorita'
governativa, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese [c.c.
2188, 2511]. Le societa' cooperative edilizie di abitazione
e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei
termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni
sono sciolti di diritto e perdono la personalita'
giuridica.
Se vi e' luogo a liquidazione, con lo stesso
provvedimento sono nominati uno o piu' commissari
liquidatori [c.c. 2542].
Art. 2545 (Sostituzione dei liquidatori). - In caso
d'irregolarita' o di eccessivo ritardo nello svolgimento
della liquidazione ordinaria di una societa' cooperativa,
l'autorita' governativa puo' sostituire i liquidatori o, se
questi sono stati nominati dall'autorita' giudiziaria, puo'
chiederne la sostituzione al tribunale [c.c. 2516, 2542].".
- Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 reca:
"Ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione
italiana dei consorzi agrari.".
- La legge 17 aprile 1956, n. 561 reca: "Ratifica ai
sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal
Governo durante il periodo della Costituente.".



 
Art. 42.
(Modifica all'articolo 15 della legge
31 gennaio 1992, n. 59)
1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e' sostituito dai seguenti: "In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento e' effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista, si applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione e' elevata al 15 per cento. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo".



Nota all'art. 42:
- La legge 31 gennaio 1992, n. 59 reca: "Nuove norme in
materia di societa' cooperative". L'art. 15, come
modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 15 (Vigilanza). - Sono assoggettati ad ispezione
ordinaria annuale le societa' cooperative e i loro consorzi
che abbiano un fatturato superiore a lire trenta miliardi,
ovvero che detengano partecipazioni di controllo in
societa' a responsabilita' limitata, nonche' le societa'
cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi
iscritti all'albo di cui all'art. 13.
2. Le societa' cooperative e i loro consorzi che
abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o
che detengano partecipazioni di controllo in societa' per
azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a
lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti
di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre
che alla ispezione ordinaria annuale di cui al comma 1,
sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da
parte di una societa' di revisione iscritta all'albo
speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da parte di una
societa' di revisione autorizzata dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi
della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che siano
convenzionate con l'associazione riconosciuta di cui
all'art. 11, comma 1, primo periodo, della presente legge,
alla quale le societa' cooperative o i loro consorzi
aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per le
societa' cooperative e i loro consorzi non aderenti ad
alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del
bilancio viene effettuata da una delle societa' di
revisione iscritte in un apposito elenco formato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale; per le
societa' cooperative e i loro consorzi sottoposti alla
vigilanza delle regioni a statuto speciale, la
certificazione del bilancio viene effettuata da una delle
societa' di revisione iscritte negli elenchi formati dalle
regioni stesse.
3. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso
la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un
estratto del processo verbale relativo alla piu' recente
revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a
consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni
dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta
consegna deve risultare da apposito documento. Gli
incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tali
disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo
alla revisione cooperativa o ispezione straordinaria
successiva.
4. Il contributo per le spese relative alle ispezioni
ordinarie, di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modificazioni, e' determinato in relazione ai
parametri del fatturato, del numero dei soci e del capitale
sociale, anche in concorso tra loro, nella misura e con le
modalita' che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
5. In caso di ritardato od omesso pagamento del
contributo, se detto pagamento e' effettuato entro trenta
giorni dalla scadenza prevista, si applica una sanzione
pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti
effettuati successivamente, tale sanzione e' elevata al 15
per cento. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi
legali maturati nel periodo. In caso di omesso pagamento
del contributo oltre il biennio di riferimento di cui al
quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, la societa' cooperativa o il
consorzio possono essere cancellati dal registro
prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su iniziativa del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e con la procedura di cui all'art.
26, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
8 maggio 1987, n. 266, si procedera' all'individuazione di
un profilo professionale, e del relativo contenuto, per
l'esercizio dell'attivita' di vigilanza sulle societa'
cooperative e sui loro consorzi.
7. Gli enti mutualistici di cui all'art. 2512 del
codice civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, salvo quanto
disposto da leggi speciali. Tale vigilanza si esercita
secondo le modalita' previste per le societa' cooperative.
8. Le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 esercitate
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono
riservate alle regioni a statuto speciale nell'ambito del
rispettivo territorio e della rispettiva competenza.".



 
Art. 43.
(Modifiche all'articolo 3 della legge
11 gennaio 2001, n. 7)
1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
"b-bis) le esposizioni, a scopo dimostrativo o promozionale, realizzate nell'ambito di congressi o convegni scientifici, a condizione che non superino i duemilacinquecento metri quadrati di superficie netta e che il momento congressuale sia nettamente prevalente;
b-ter) le esposizioni, a scopo dimostrativo, promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali di carattere politico, sociale, sindacale, di rappresentanza di categorie imprenditoriali o associativo, a condizione che non superino i mille metri quadrati di superficie netta e che il momento politico, sociale, sindacale o associativo sia nettamente prevalente".



Nota all'art. 43:
- La legge 11 gennaio 2001, n. 7 reca: "Legge quadro
sul settore fieristico". L'art. 3, come modificato dalla
legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 3 (Ambito di applicazione). - Le esposizioni
universali restano disciplinate dalla Convenzione sulle
esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre
1928, come da ultimo modificata dal Protocollo
internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno
1978, n. 314.
Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente
legge:
a) le esposizioni di beni e servizi, permanenti
oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a
scopo promozionale e rivolte alla clientela;
b) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita,
realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni
culturali, purche' non superino i cinquecento metri
quadrati di superficie netta;
b-bis) le esposizioni, a scopo dimostrativo o
promozionale, realizzate nell'ambito di congressi o
convegni scientifici, a condizione che non superino i
duemilacinquecento metri quadrati di superficie netta e che
il momento congressuale sia nettamente prevalente;
b-ter) le esposizioni, a scopo dimostrativo,
promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di
convegni o manifestazioni culturali di carattere politico,
sociale, sindacale, di rappresentanza di categorie
imprenditoriali o associativo, a condizione che non
superino i mille metri quadrati di superficie netta e che
il momento politico, sociale, sindacale o associativo sia
nettamente prevalente.
c) le attivita' di vendita di beni e servizi
disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e
sul commercio al dettaglio in aree pubbliche.".



 
Art. 44.
(Modifica all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580)

1. Al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".
2. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 18 della citata legge n. 580 del 1993, e successive modificazioni, si applicano per gli anni 2003, 2004 e 2005.



Note all'art. 44:
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive
modificazioni reca: "Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura". L'art.
18, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi'
recita:
"Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). -
Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si
provvede mediante:
a) i contributi a carico del bilancio dello Stato
quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di
interesse generale svolte per conto della pubblica
amministrazione;
b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei
commi 3, 4 e 5;
c) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale;
d) le entrate e i contributi derivanti da leggi
statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in
relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
e) i diritti di segreteria sull'attivita'
certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni
di cittadini o di enti pubblici e privati;
g) altre entrate e altri contributi.
2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di
cui alla lettera e) del comma 1 sono modificati e
aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di
fornitura dei relativi servizi.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, determina ed
aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre
dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad
ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa
iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8, da
applicare secondo le modalita' di cui al comma 4, ivi
compresi gli importi minimi, che comunque non possono
essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa
vigente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e quelli massimi, nonche' gli importi del
diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono
altresi' determinati gli importi del diritto applicabili
alle unita' locali, nonche' le modalita' e i termini di
liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di
tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione
amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento
dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni
in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
4. Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato
in base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per
l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di
commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio
nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed
economiche di cui all'art. 2, nonche' a quelle attribuite
dallo Stato e dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a)
di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale
di efficienza del sistema delle camere di commercio
nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita
l'Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali
fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni
speciali del registro delle imprese, e mediante
applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
d) nei primi due anni di applicazione l'importo non
potra' comunque essere superiore del 20 per cento rispetto
al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una
quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di
perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche'
criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere
di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il
territorio nazionale l'espletamento delle funzioni
amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema
delle camere di commercio.
6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per
scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle
condizioni economiche della circoscrizione territoriale di
competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni
di categoria maggiormente rappresentative a livello
provinciale, possono aumentare per gli esercizi di
riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo
del 20 per cento.".
- La legge 24 novembre 1981, reca: "Modifiche al
sistema penale".
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 reca:
"Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'art. 3, comma 133, della legge 3 dicembre 1996,
n. 662".
Note all'art. 45, comma 1:
- Il regio decreto l4 dicembre 1933, n. 1669, reca:
"Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia
cambiario". Gli articoli 1, 30 e 100, come modificati dalla
legge qui pubblicata, cosi' recitano:
"Art. 1. - La cambiale contiene:
1) la denominazione di cambiale inserita nel contesto
del titolo ed espressa nella lingua in cui esso e' redatto;
2) l'ordine incondizionato di pagare una somma
determinata;
3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il
codice fiscale di chi e' designato a pagare (trattario);
4) l'indicazione della scadenza;
5) l'indicazione del luogo di pagamento;
6) il nome di colui al quale o all'ordine del quale
deve farsi il pagamento;
7) l'indicazione della data e del luogo dove la
cambiale e' emessa;
8) la sottoscrizione di colui che emette la cambiale
(traente).".
"Art. 30. - L'accettazione e' scritta sulla cambiale.
E' espressa colla parola "accettato , "visto o con altre
equivalenti; e' sottoscritta dal trattario; il trattario
indica il luogo e la data di nascita ovvero il codice
fiscale. La semplice sottoscrizione del trattario; il
trattario indica il luogo e la data di nascita ovvero il
codice fiscale sulla faccia anteriore della cambiale vale
accettazione. Cio' vale anche per la cambiale a certo tempo
vista.
Se la cambiale e' pagabile a certo tempo vista o, in
virtu' di clausola speciale, deve essere presentata per
l'accettazione entro un termine stabilito, l'accettazione
deve portare la data del giorno in cui e' fatta a meno che
il portatore non esiga che vi sia apposta la data della
presentazione. Se manca la data, il portatore, per
conservare il regresso contro i giranti e contro il
traente, deve far constatare la mancanza con protesto
levato in tempo utile.".
"Art. 100. - Il vaglia cambiario contiene:
1) la denominazione del titolo inserita nel contesto
ed espressa nella lingua in cui esso e' redatto;
2) la promessa incondizionata di pagare una somma
determinata;
3) l'indicazione della scadenza;
4) l'indicazione del luogo di pagamento;
5) il nome di colui al quale o all'ordine del quale
deve farsi il pagamento;
6) l'indicazione della data e del luogo in cui il
vaglia e' emesso;
7) la sottoscrizione di colui che emette il titolo
(emittente);
7-bis) l'indicazione del luogo e della data di
nascita ovvero del codice fiscale dell'emittente.
Il vaglia cambiario puo' anche denominarsi "paghero'
cambiario o "cambiale .".
- La legge 12 febbraio 1955, n. 77 reca: "Pubblicazione
degli elenchi dei protesti cambiari". L'art. 4, come
modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 4. - Il debitore che, entro il termine di dodici
mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della
cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli
interessi maturati come dovuti ed alle spese per il
protesto, per il precetto e per il processo esecutivo
eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la
cancellazione del proprio nome dal registro informatico di
cui all'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n.
381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
1995, n. 480. Il debitore che provveda al pagamento oltre
il predetto termine, puo' chiederne l'annotazione sul
citato registro informatico. A tale fine l'interessato
presenta al presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio la relativa formale istanza, compilata secondo
il modello allegato alla presente legge, corredata del
titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della
dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonche' della
quietanza relativa al versamento del diritto di cui al
comma 5.
2. Istanza analoga a quella di cui. al comma 1 puo'
essere presentata da chiunque dimostri di aver subito
levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od
erroneamente, nonche' dai pubblici ufficiali incaricati
della levata del protesto o dalle aziende di credito,
quando si e' proceduto illegittimamente od erroneamente
alla levata del protesto.
3. Il responsabile dirigente dell'ufficio protesti
provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni
dalla data di presentazione della stessa. Sulla base
dell'accertamento della regolarita' dell'adempimento o
della sussistenza della illegittimita' o dell'errore del
protesto, il responsabile dirigente dell'ufficio protesti
accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone la
cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale
responsabilita' l'esecuzione del provvedimento, da
effettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello
stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro
dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti
gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta
la reiezione dell'istanza.
4. In caso di reiezione dell'istanza o di mancata
decisione sulla stessa, da parte del responsabile dirigente
dell'ufficio protesti, entro il termine di cui al comma 3,
l'interessato puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria
ordinaria. Il giudice competente e' il giudice di pace del
luogo in cui risiede il debitore protestato. Per il
procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme
di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura
civile.
5. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1
e' dovuto alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura un diritto pari, per ogni protesto, a L.
15.000 per il primo anno successivo alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, rivalutato annualmente,
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in base agli indici ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.".
- La legge 7 marzo 1996, n. 108, reca: "Disposizioni in
materia di usura". L'art. 17, come modificato dalla legge
qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 17. - Il debitore protestato che abbia adempiuto
all'obbligazione per la quale il protesto e' stato levato e
non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere,
trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.
2. La riabilitazione e' accordata con decreto del
presidente del tribunale su istanza dell'interessato
corredata dai documenti giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore
puo' proporre reclamo, entro dieci giorni dalla
comunicazione, alla corte di appello che decide in camera
di consiglio.
4. Il decreto di riabilitazione e' pubblicato nel
Bollettino dei protesti cambiari ed e' reclamabile ai sensi
del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci
giorni dalla pubblicazione.
5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 e' pubblicato
il provvedimento della corte di appello che accoglie il
reclamo.
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si
considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto
di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi
al protesto anche dal registro informatico di cui all'art.
3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto e'
disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti
competente per territorio non oltre il termine di venti
giorni dalla data di presentazione della relativa istanza,
corredata del provvedimento di riabilitazione.".



 
Art. 45.
(Modifiche alle norme sulla cambiale, sul vaglia cambiario
e sui protesti cambiari)
1. Alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il numero 3) e' sostituito dal seguente:
"3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi e' designato a pagare (trattario)";
b) all'articolo 30, primo comma, dopo le parole: "e' sottoscritta dal trattario" sono inserite le seguenti: "; il trattario indica il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale";
c) all'articolo 100, primo comma, e' aggiunto il seguente numero:
"7-bis) l'indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell'emittente".
2. All'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, nel primo periodo, le parole: "Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "Il responsabile dirigente dell'ufficio protesti"; nel secondo periodo, le parole: "il presidente" sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile dirigente dell'ufficio protesti";
b) al comma 4, le parole: "del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "del responsabile dirigente dell'ufficio protesti".
3. All'articolo 17, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: "dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti".
 
Art. 46.
(Fondi rotativi)
1. Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a costituire, ai sensi e per le finalita' di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nella Repubblica Federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2031):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro delle attivita' produttive
(Marzano) il 28 novembre 2001.
Assegnato alla X Commissione (Attivita' produttive,
commercio e turismo), in sede referente, in data
19 dicembre 2001, con pareri delle commissioni I, II, III,
IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla X Commissione il 22, 23, 24, 25, 30,
31 gennaio; 4 e 7 febbraio 2002.
Relazione scritta presentata il 7 febbraio 2002 (atto
n. 2031/A).
Esaminato in aula l'11 e 12 febbraio 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2031-bis):
Stralcio degli articoli da 1 a 5 e da 7 a 25 deliberato
dall'Assemblea il 12 febbraio 2002.
Esaminato e approvato dall'aula il 13 febbraio 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1149):
Assegnato alla 10a commissione (Industria, commercio,
turismo), in sede referente, in data 20 febbraio 2002, con
pareri delle commissioni 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a,
9a, 11a, 13a, della Giunta per gli affari delle Comunita'
europee e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla commissione il 13, 19 marzo; 16,
17 aprile; 14, 15, 28, 29, 30 maggio; 5, 11, 12, 18, 20 e
25 giugno 2002.
Esaminato in aula il 9 luglio; 26 settembre; 1o e
2 ottobre 2002 e approvato, con modificazioni, il 3 ottobre
2002.
Camera dei deputati (atto n. 2031-bis-B):
Assegnato alla commissione (Attivita' produttive,
commercio e turismo), in sede referente in data 9 ottobre
2002 con pareri delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII,
IX, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla commissione il 16, 17, 22, 23, 24,
30 ottobre; 4, 5 e 21 novembre 2002.
Esaminato in aula il 25 e 26 novembre 2002, approvato
il 27 novembre 2002.



Nota all'art. 46:
- La legge 24 aprile 1990, n. 100, reca: "Norme sulla
promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste
all'estero".



 
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