Gazzetta n. 292 del 13 dicembre 2002 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERAZIONE 4 dicembre 2002 |
Modifiche e integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998. (Deliberazione n. 13858). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213; Vista la propria delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, modificata con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001 e n. 13659 del 10 luglio 2002, concernente il regolamento di attuazione dei citati decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58 e 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati; Ritenuta l'opportunita' di modificare e integrare le disposizioni del citato regolamento; Preso atto dell'intesa comunicata dalla Banca d'Italia il 2 dicembre 2002; Delibera: I. Il regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successivamente modificato con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001 e n. 13659 del 10 luglio 2002, e' modificato e integrato come segue: la lettera c) del comma 1 dell'art. 14 (Definizioni) e' sostituita dalla seguente: c) "aderente": il soggetto partecipante ai sistemi di garanzia basati su controparte centrale, di cui all'art. 1, lettera n) della disciplina dei sistemi di garanzia; la lettera e) del comma 1 dell'art. 14 (Definizioni) e' sostituita dalla seguente: e) "sistemi di garanzia della liquidazione": i sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni, di cui all'art. 69, comma 2, del testo unico; la lettera f) del comma 1 dell'art. 14 (Definizioni) e' sostituita dalla seguente: f) "gestori dei servizi di mercato": le societa' di gestione dei mercati regolamentati di cui all'art. 61 del testo unico e i soggetti di cui esse hanno eventualmente appaltato lo svolgimento di servizi, i gestori dei fondi di garanzia dei contratti, i gestori dei servizi di compensazione e liquidazione di cui all'art. 69, comma 1, del testo unico, i gestori dei sistemi di garanzia della liquidazione, le controparti centrali e i soggetti che svolgono la gestione accentrata di strumenti finanziari di cui al titolo II della parte III del testo unico; all'art. 14 (Definizioni) sono aggiunte le seguenti lettere: i) "Disciplina dei sistemi di garanzia": il provvedimento recante la disciplina dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari emanata in attuazione degli articoli 68, 69, comma 2, e 70 del testo unico; j) "Fondi di garanzia dei contratti": i fondi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, di cui all'art. 68 del testo unico; la lettera c) del comma 2 dell'art. 16 (Accertamento dell'insolvenza di mercato) e' sostituita dal seguente: c) nel caso di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), la controparte centrale comunica alla Consob il mancato versamento dei margini entro gli orari previsti indicando i provvedimenti di trasferimento o di chiusura delle posizioni contrattuali dell'inadempiente adottati in conformita' con quanto previsto dalla disciplina dei sistemi di garanzia; il comma 1 dell'art. 17 (Liquidazione dell'insolvenza di mercato) e' sostituito dal seguente: 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera c), il commissario nominato ai sensi dell'art. 72, comma 3, del testo unico procede alla liquidazione dell'insolvenza di mercato con le seguenti modalita': (omissis); la lettera c) del comma 1 dell'art. 17 (Liquidazione dell'insolvenza di mercato) e' sostituita dal seguente: c) successivamente alla chiusura del procedimento di compensazione e liquidazione delle operazioni realizzato mediante l'intervento degli eventuali sistemi di garanzia della liquidazione, annulla le disposizioni e i compensi dati e ricevuti dall'insolvente e i contratti di riporto in accensione; il numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'art. 17 (Liquidazione dell'insolvenza di mercato) e' sostituita dal seguente: 1) per le operazioni diverse dai contratti a premio, calcola la posizione netta di ciascuna controparte nei confronti dell'insolvente, per singolo strumento finanziario e per gli euro, distinguendo i contratti assistiti dai sistemi di garanzia di cui all'art. 68 del testo unico da quelli non garantiti, e dispone che le controparti dell'insolvente provvedano ad acquistare o vendere sul mercato gli strumenti finanziari non compensati, che avrebbero dovuto ricevere o consegnare all'insolvente, indicando il mercato e i termini di esecuzione dell'operazione; il numero 1) della lettera f) del comma 1 dell'art. 17 (Liquidazione dell'insolvenza di mercato) e' sostituita dal seguente: 1) in favore dei sistemi di garanzia della liquidazione per un importo pari alle somme impiegate dal sistema stesso per l'intervento, rettificate degli importi a suo debito e credito derivanti dall'annullamento delle disposizioni e dei compensi e dall'inefficacia dei contratti di riporto, dedotte le disponibilita' liquide e il ricavato della vendita degli strumenti finanziari di cui il sistema abbia acquisito la titolarita' a norma delle disposizioni che lo regolano, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza; il numero 2) della lettera f) del comma 1 dell'art. 17 (Liquidazione dell'insolvenza di mercato) e' sostituita dal seguente: 2) in favore delle controparti dell'insolvente per un importo pari alle differenze in euro a loro credito per ciascuna operazione eseguita, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza; il comma 3 dell'art. 17 (Liquidazione dell'insolvenza di mercato) e' sostituito dal seguente: 3. Il commissario, inoltre, nel caso di insolvenza di un liquidatore che partecipa al servizio per conto di negoziatori, per consentire nei giorni successivi a quello in cui si e' verificata l'insolvenza il regolamento, attraverso le procedure di liquidazione, dei saldi delle partite di pertinenza dei negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, verifica con i soggetti interessati la possibilita' di trasferire ad altro liquidatore detti saldi e le disponibilita' in titoli e in euro da essi costituite presso l'insolvente medesimo. Ove tale trasferimento non possa essere effettuato, provvede ad escludere dai sistemi RRG le operazioni stipulate dai negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, destinate ad essere regolate nelle liquidazioni successive a quella in cui si e' verificata l'insolvenza. Il regolamento di tali operazioni avviene direttamente fra le parti interessate. II. La presente delibera, pubblicata anche nel bollettino della Consob, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 4 dicembre 2002 Il presidente: Spaventa |
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