Gazzetta n. 292 del 13 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 25 novembre 2002
Autorizzazione concessa all'organismo "SGS Italia S.r.l." ad effettuare i controlli sulla denominazione "Fior di latte Appennino meridionale", protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 1 marzo 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Visto il decreto ministeriale 1 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 19 marzo 2002, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione "Fior di latte Appennino meridionale", trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 che ha sostituito l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;
Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 53, come sostituito, relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97;
Visto il comma 1 del suddetto art. 53, come sostituito, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 29 aprile 2002 di autorizzazione dell'organismo SGS ICS S.r.l. ad effettuare i controlli sulla denominazione "Fior di latte Appennino meridionale";
Visto il decreto 25 novembre 2002, con il quale l'organismo SGS ICS S.r.l. e' stato cancellato dall'elenco degli organismi privati di cui al comma 1, dell'art. 53, come sostituito, ed e' stato revocato il provvedimento autorizzatorio rilasciato all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione "Fior di latte Appennino meridionale";
Visto il decreto 22 novembre 2002, con il quale l'organismo "S.G.S. Italia S.r.l." e' stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificita' (S.T.G.), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 53, comma 7, come sostituito;
Vista l'indicazione espressa dal Comitato promotore della registrazione della D.O.P. "Fior di latte Appennino meridionale", quale associazione richiedente la registrazione, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo SGS ICS S.r.l. e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto di segnalare l'organismo SGS Italia S.r.l., con sede in Milano, via Gaspare Gozzi, 1/a, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 22 novembre 2002 in precedenza richiamato;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Considerata la necessita' di assicurare continuita' alle attivita' di controllo svolte sulla denominazione "Fior di latte Appennino meridionale" gia' espletate dall'organismo SGS ICS S.r.l informandone il consumatore;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53, come sostituito, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del citato comma 1 dell'art. 53, come sostituito;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo di certificazione "SGS Italia S.r.l.", iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (D.O.P.), la indicazione geografica protetta (I.G.P.) e l'attestazione di specificita' (S.T.G.), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 53, comma 7, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999, e' autorizzato, ai sensi del citato art. 53, come sostituito, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione "Fior di latte Appennino meridionale", protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 1 marzo 2002.
 
Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo "S.G.S. Italia S.r.l." del rispetto e delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3.
1. L'organismo privato autorizzato "S.G.S. Italia S.r.l." non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualita', le procedure di controllo cosi' come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorita' nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorita' nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorita' nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantita' di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione "Fior di latte Appennino meridionale".
2. L'organismo autorizzato "S.G.S. Italia S.r.l." dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione "Fior di latte Appennino meridionale" venga apposta la dicitura "garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del reg. (CEE) n. 2081/92".
3. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio possono comportare la revoca dello stesso.
 
Art. 4.
L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito alla domanda di registrazione comunitaria in argomento. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "S.G.S. Italia S.r.l." e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 
Art. 5.
L'organismo autorizzato "S.G.S. Italia S.r.l." comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione "Fior di latte Appennino meridionale" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 6.
L'organismo autorizzato "S.G.S. Italia S.r.l." immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione "Fior di latte Appennino meridionale" rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione "Fior di latte Appennino meridionale".
 
Art. 7.
L'organismo autorizzato "S.G.S. Italia S.r.l." e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione "Fior di latte Appennino meridionale", ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
Il presente decreto, i cui effetti si producono alla data della sua emanazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 2002
Il direttore generale: Abate
 
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