Gazzetta n. 292 del 13 dicembre 2002 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 29 novembre 2002 |
Modalita' per l'aggiornamento della parte relativa al costo della materia prima delle tariffe del gas in attuazione della legge 28 ottobre 2002, n. 238, e modificazione di deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. (Deliberazione n. 195/02). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 29 novembre 2002; Premesso che: in data 4 settembre 2002, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il decreto-legge n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 207 del 4 settembre 2002 (di seguito: decreto-legge n. 193/2002), che dispone che siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri criteri generali integrativi per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) e che, in attesa dell'adozione di tale decreto e comunque fino al 30 novembre 2002, si applicano le tariffe determinate anteriormente al 1 agosto 2002; l'art. 1 del decreto-legge n. 193/2002 ha protratto l'efficacia delle determinazioni tariffarie adottate dall'Autorita' anteriormente al 1 agosto 2002, fino all'adozione, da parte del Governo, di criteri generali integrativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge n. 481/1995 e, da parte dell'Autorita', delle conseguenti determinazioni attuative; il decreto-legge n. 193/2002 e' stato convertito, senza modificazioni, con legge 28 ottobre 2002, n. 238; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 recante criteri integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricita' e del gas da parte dell'Autorita' (di seguito: criteri integrativi), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002 (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002); Visti: la legge n. 481/1995; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; il decreto-legge n. 193/2002, convertito con legge 28 ottobre 2002, n. 238; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002; Viste: la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e integrata dall'Autorita' con: deliberazione 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1 luglio 1999, deliberazione 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, deliberazione 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n. 199/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2, deliberazione 20 febbraio 2001, n. 28/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2001, deliberazione 26 aprile 2001, n. 91/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 2001, deliberazione 27 giugno 2001, n. 147/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001, deliberazione 29 agosto 2001, n. 190/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 13 settembre 2001, deliberazione 30 ottobre 2001, n. 243/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001, deliberazione 27 dicembre 2001, n. 320/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002, deliberazione 27 febbraio 2002, n. 25/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 63 del 15 marzo 2002, deliberazione 23 aprile 2002, n. 70/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 103 del 4 maggio 2002 (di seguito: deliberazione n. 70/02) e la deliberazione 26 giugno 2002, n. 121/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 10 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 121/02); la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 e successive modificazioni e integrazioni; la comunicazione 29 ottobre 2002 recante "Chiarimenti in ordine all'applicazione del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193/02", con la quale l'Autorita' ha precisato che l'art. 1 del decreto-legge n. 193/2002 ha protratto l'efficacia delle determinazioni tariffarie adottate anteriormente al 1 agosto 2002, fino all'adozione, da parte del Governo, di criteri generali integrativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge n. 481/1995 e, da parte dell'Autorita', delle conseguenti determinazioni attuative; Considerato che: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 nel fissare i criteri integrativi prevede, all'art. 1, comma 1, lettera a), che l'Autorita' provveda a definire, calcolare e aggiornare le tariffe relative all'elettricita' e gas, anche successivamente all'apertura dei mercati ai clienti idonei, al fine di consentire un ordinato e graduale passaggio al mercato liberalizzato da parte degli utenti finali che si trovano nella condizione di cliente vincolato; il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 prevede all'art. 1, comma 1, lettera b), che l'Autorita' definisca metodologie di aggiornamento delle tariffe in relazione alla componente dei costi variabili che minimizzino l'impatto inflazionistico, in particolare prevedendo frequenze di aggiornamento congrue con l'obiettivo di ridurre gli impulsi inflazionistici dei prezzi dell'energia, sotto il vincolo di tutelare la piena economicita' delle imprese produttrici di energia, nel piu' generale rispetto degli obiettivi di competitivita' del sistema produttivo; quanto sopra determina l'urgenza di introdurre, senza dar corso al procedimento di cui all'art. 5 della delibera dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97, tali metodologie di aggiornamento delle tariffe; Considerato inoltre che: la diminuzione della frequenza di aggiornamento delle tariffe del gas consente di ridurre il fermento inflazionistico derivante dalle aspettative di aggiornamento, nonche' di ritardare lo svolgersi degli effetti inflazionistici derivanti da aumenti dei prezzi della materia prima; l'estensione del periodo di riferimento per la rilevazione dei prezzi dei combustibili sui mercati internazionali utilizzati per l'indice di aggiornamento delle tariffe consente di smorzare l'effetto di eventuali picchi nei prezzi delle medesime materie prime sulle tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato del gas, contenendo di conseguenza l'impatto inflativo di tali variazioni; Ritenuto che sia opportuno: adottare una periodicita' di aggiornamento trimestrale, anziche' bimestrale, delle tariffe del gas, per la parte relativa al costo della materia prima del gas; prevedere una cadenza temporale di aggiornamento delle tariffe che coincida con l'anno solare, con inizio dei trimestri il 1 gennaio; mantenere scadenze di aggiornamento identiche a quelle del gas naturale anche per l'aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri tipi di gas di cui all'art. 2 della deliberazione n. 52/99 (di seguito: gas di petrolio liquefatti); estendere il periodo di riferimento per la rilevazione delle variazioni dei prezzi dei combustibili sui mercati internazionali all'arco temporale compreso tra il decimo e il penultimo mese precedente la data di aggiornamento delle tariffe del gas naturale; estendere il periodo di riferimento per la rilevazione delle variazioni dei prezzi dei combustibili sui mercati internazionali all'arco temporale compreso tra il terzultimo e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti; Ritenuto inoltre che: le determinazioni attuative dei criteri integrativi di cui all' art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, debbano applicarsi anche con riferimento al mese di dicembre 2002; per effetto di tali determinazioni, per il trimestre ottobre-dicembre 2002 non si abbia alcuna variazione della tariffa del gas naturale e delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti; Ritenuto che le modalita' adottate per l'aggiornamento delle tariffe del gas tutelino la piena economicita' delle imprese produttrici, nel piu' generale rispetto degli obiettivi di competitivita' del sistema produttivo; Delibera: Art. 1. Modificazioni in materia di indicizzazione delle tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato del gas naturale, per la parte relativa al costo della materia prima 1.1. L'art. 1, comma 1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 52/99), e' sostituito dal seguente comma: "Le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato di gas naturale sono aggiornate il primo giorno di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri il 1 gennaio di ciascun anno, al verificarsi delle condizioni previste nei seguenti commi.". 1.2. L'art. 1, comma 2, della deliberazione n. 52/99 e' sostituito dal seguente comma: "Ai fini dell'aggiornamento di cui al precedente comma, viene calcolato l'indice dei prezzi di riferimento I in base t composto da: I in base t = a GASOLIO in base t/GASOLIO in base o + b BTZ in base t/BTZ in base 0 + c GREGGIO in base t /GREGGIO in base o dove: a) a e' il peso attribuito all'indice del prezzo del gasolio, pari a 0,49; b) GASOLIO in base t, e' la media, riferita al periodo intercorrente tra il decimo e il penultimo mese precedente la data di aggiornamento delle tariffe, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis del gasolio 0.2, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in euro/kg considerando la media mensile dei valori del cambio euro/dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi; c) GASOLIO in base o e' il valore base di GASOLIO, relativo al periodo compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a 21,9137 centesimi di euro/kg; d) b e' il peso attribuito all'indice del prezzo dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pari a 0,38; e) BTZ in base t e' la media, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in euro/kg, considerando la media mensile dei valori del cambio euro/dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi; f) BTZ in base o e' il valore base di BTZ relativo al periodo compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a 14,1070 centesimi di euro/kg; g) c e' il peso attribuito all'indice del prezzo del greggio, pari a 0,13; h) GREGGIO in base t e' la media, riferita al periodo intercorrente tra il decimo e il penultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni FOB breakeven prices dei greggi Arab Light, Iranian Light, Kirkuk, Kuwait, Murban, Saharan Blend, Zuetina e Brass Blend pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per barile e trasformate in euro/kg sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, considerando la media mensile dei valori del cambio euro/dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi. Le quotazioni dei greggi denominati Kirkuk, Murban, Saharan Blend, Zuetina e Brass Blend sono rappresentate dalla media aritmetica delle quotazioni dei tre greggi denominati Arabian Light, Iranian Light e Kuwait e quotati Fob Breakeven Price, in US$/barile, a Rotterdam, moltiplicata rispettivamente per i seguenti fattori: Kirkuk: 1,035; Murban: 1,045; Saharan Blend: 1,112; Zuetina: 1,115; Brass Blend: 1,138; i) GREGGIO in base o e' il valore base di GREGGIO relativo al periodo compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a 18,4792 centesimi di euro/kg". 1.3. L'art. 1, comma 3, della deliberazione n. 52/99 e' sostituito dal seguente comma: "Nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice I in base t , in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento (I in base t-1), ossia se: |I in base t - I in base t-1| |---------------------------| > 0,05 | I in base t-1 |
le tariffe sono aggiornate apportando una variazione delta T, positiva o negativa, calcolata mediante la seguente formula: delta T=QE in base 0 x (I in base t - I in base t-1) centesimi di euro/MJ dove QE in base 0 e' la quota a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale riconosciuta nell'ambito della tariffa di fornitura ai clienti del mercato vincolato di cui all'art. 9, comma 3, della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), pari a 0,3151 centesimi di euro/MJ per il quarto bimestre (luglio-agosto) 2002". |
| Art. 2. Modificazioni in materia di indicizzazione delle tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato dei gas di petrolio liquefatti e di altri gas, per la parte relativa al costo della materia prima 2.1. L'art. 2, comma 1, della deliberazione dell'Autorita' n. 52/99, e' sostituito dal seguente comma: "Le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato dei gas di petrolio liquefatti e di altri gas sono aggiornate il primo giorno di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri il 1 gennaio di ciascun anno, al verificarsi delle condizioni previste nei seguenti commi.". 2.2. L'art. 2, comma 2, della deliberazione n. 52/99 e' sostituito dal seguente comma: "Con riferimento ai gas di petrolio liquefatti, ai fini dell'aggiornamento di cui al precedente comma viene calcolato l'indice dei prezzi di riferimento Jt' composto da: PROPANO in base t J in base t = ------------------- PROPANO in base o
dove: a) PROPANO in base t e' la media riferita al periodo intercorrente tra il terzultimo e l'ultimo mese precedente la data dell'aggiornamento delle quotazioni mensili del propano pubblicate da Platt's LP Gaswire nel paragrafo postings/contracts alle voci FOB N Sea: BPAP, FOB Algeria, FOB S Arabia, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in euro/kg considerando la media, dal giorno 15 del quartultimo mese al giorno 14 dell'ultimo mese precedente la data dell'aggiornamento delle tariffe, dei valori giornalieri del cambio euro/dollaro rilevati dall'Ufficio italiano cambi, considerando i soli giorni di quotazione del dato; b) PROPANO in base o e' il valore base di PROPANO relativo al periodo febbraio-aprile 2002, pari a 22,6643 centesimi di euro/kg. 2.3. L'art. 2, comma 3, della deliberazione n. 52/99 e' sostituito dal seguente comma: "Nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice J in base t in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento (J in base t-1), ossia se: |I in base t - I in base t-1| |---------------------------| > 0,05 | I in base t-1 |
le tariffe sono aggiornate apportando una variazione delta T, positiva o negativa, calcolata mediante la seguente formula: delta T=QEPROPMC in base o x (J in base t - J in base t-1) centesimi di euro/MJ dove QEPROPMC in base o e' la quota a copertura dei costi di approvvigionamento di gas di petrolio liquefatti e di altri gas distribuiti a mezzo rete urbana riconosciuta nell'ambito della tariffa di fornitura ai clienti del mercato vincolato di cui all'art. 9, comma 3, della deliberazione n. 237/00, pari a 0,4484 centesimi di euro/MJ per il terzo bimestre (maggio-giugno) 2002". |
| Art. 3. Disposizioni per il mese di dicembre 2002 3.1. Per il mese di dicembre 2002: a) sono confermate le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato del gas naturale di cui all'art. 1, comma 1, della deliberazione n. 52/99, come aggiornate ai sensi dell'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2002, n. 121/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 10 luglio 2002; b) sono confermate le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato dei gas di petrolio liquefatti di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione n. 52/99, come aggiornate ai sensi dell'art. 2 della deliberazione della medesima Autorita' 23 aprile 2002, n. 70/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 103 del 4 maggio 2002. |
| Art. 4. Disposizioni finali 4.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www. autorita.energia.it), ha effetto a decorrere dal 1 dicembre 2002. Milano, 29 novembre 2002 Il presidente: Ranci |
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