Gazzetta n. 291 del 12 dicembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 21 novembre 2002 |
Riconoscimento dell'acqua di sorgente "Sorgente del Bucaneve", in Scorze', al fine dell'imbottigliamento e della vendita. |
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IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione Vista la domanda in data 5 febbraio 2002 con la quale la societa' acqua minerale San Benedetto S.p.a. con sede in Scorze', viale Kennedy n. 65, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua di sorgente denominata "Sorgente del Bucaneve" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Fonte di San Benedetto" sita nel comune di Scorze' (Venezia) al fine dell'imbottigliamento e della vendita; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espressi nelle sedute del 24 maggio 2002 e del 24 ottobre 2002; Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217; Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto 30 maggio 2002 del direttore generale della direzione generale della prevenzione del Ministero della salute; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta come acqua di sorgente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata "Sorgente del Bucaneve" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Fonte di San Benedetto" sita nel comune di Scorze' (Venezia). |
| Art. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 3. Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per il territorio per i provvedimenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 339/1999. Roma, 21 novembre 2002 p. Il direttore generale: Filippetti |
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