Gazzetta n. 291 del 12 dicembre 2002 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2002, n. 271
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi medici, in attuazione delle direttive 2000/70/CE e 2001/104/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici, e successive modificazioni;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 2001, ed in particolare gli articoli 1 e 2;
Vista la direttiva 2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano;
Vista la direttiva 2001/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, relativa ai dispositivi medici;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2002;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. I dispositivi comprendenti come parte integrante una sostanza, la quale, qualora utilizzata separatamente, puo' essere considerata un costituente di un medicinale o un medicinale derivato dal sangue o dal plasma umano ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, e puo' avere un effetto sul corpo umano con un'azione accessoria a quella del dispositivo, in seguito denominata "derivato del sangue umano , devono essere valutati e autorizzati in conformita' al presente decreto.";
b) al comma 3 la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) ai medicinali, ivi compresi quelli derivati dal sangue umano, soggetti al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni;";
c) al comma 3 la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) al sangue umano, ai prodotti derivati dal sangue umano, al plasma umano o alle cellule ematiche di origine umana, o ai dispositivi che, al momento dell'immissione in commercio, contengono simili prodotti derivati dal sangue, dal plasma o dalle cellule ematiche, ad eccezione dei dispositivi di cui al comma 2-bis;".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, reca:
"Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i
dispositivi medici".
- La direttiva 93/42/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 169
del 12 luglio 1993.
- La legge 1 marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2001.". Gli articoli 1 e 2 cosi' recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per
le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora
in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma.".
"Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291
euro e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in
via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In
tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro sara'
prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o
alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
caso saranno previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni che siano omogenee e di pari offensivita'
rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali potranno essere
previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in
quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a
norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n.
183, osservando altresi' il disposto dell'art. 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto
legislativo si procedera', se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso
che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
disciplina disposta sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individueranno, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le
competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili.".
- La direttiva 2000/70/CE e' pubblicata in GUCE n. L
313 del 13 dicembre 2000.
- La direttiva 2001/104/CE e' pubblicata in GUCE n. L
006 del 10 gennaio 2002.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche
al sistema penale".
Nota all'art. 1:
- Per l'argomento del decreto legislativo 24 febbraio
1997, n. 46, vedi note alle premesse. Il testo vigente
dell'art. 2, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
"Art. 2 (Campo di applicazione). - 1. Qualsiasi
dispositivo destinato a somministrare una sostanza
considerata un medicinale ai sensi dell'art. 1 del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
modificazioni, e' soggetto al presente decreto, fatte salve
le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178 del
1991 e successive modificazioni, relativamente al
medicinale. Se tuttavia un dispositivo di questo tipo viene
immesso in commercio in modo che il dispositivo ed il
medicinale siano integralmente uniti in un solo prodotto
destinato ad essere utilizzato esclusivamente in tale
associazione e non puo' essere altrimenti utilizzato, tale
prodotto e' disciplinato dal decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e successive modificazioni. I requisiti
essenziali di cui all'allegato I del presente decreto si
applicano per quanto attiene alla sicurezza e all'efficacia
del dispositivo.
2. I dispositivi comprendenti come parte integrante una
sostanza la quale, qualora utilizzata separatamente, possa
esser considerata un medicinale ai sensi del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
modificazioni, e possa avere un effetto sul corpo umano con
un azione accessoria a quella del dispositivo devono essere
valutati ed autorizzati in conformita' del presente
decreto.
2-bis. I dispositivi comprendenti come parte integrante
una sostanza, la quale, qualora utilizzata separatamente,
puo' essere considerata un costituente di un medicinale o
un medicinale derivato dal sangue o dal plasma umano ai
sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, e successive modificazioni, e puo' avere un effetto
sul corpo umano con un'azione accessoria a quella del
dispositivo, in seguito denominata "derivato del sangue
umano , devono essere valutati e autorizzati in conformita'
al presente decreto.
3. Il presente decreto non si applica:
a) ai dispositivi destinati alla diagnosi in vitro;
b) ai dispositivi impiantabili attivi disciplinati
dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e
successive modificazioni;
c) ai medicinali, ivi compresi quelli derivati dal
sangue umano, soggetti al decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e successive modificazioni;
d) ai prodotti cosmetici disciplinati dal decreto
11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni;
e) al sangue umano, ai prodotti derivati dal sangue
umano, al plasma umano o alle cellule ematiche di origine
umana, o ai dispositivi che, al momento dell'immissione in
commercio, contengono simili prodotti derivati dal sangue,
dal plasma o dalle cellule ematiche, ad eccezione dei
dispositivi di cui al comma 2-bis;
f) a organi, tessuti o cellule di origine umana ed a
prodotti comprendenti o derivati da tessuti o cellule di
origine umana;
g) a organi, tessuti o cellule di origine animale,
salvo che il dispositivo non sia fabbricato utilizzando
tessuto animale reso non vitale o prodotti non vitali
derivati da tessuto animale.".



 
Art. 2.
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
"12-bis. Per i dispositivi medici di cui all'articolo 2, comma 2-bis, gli organismi notificati ad attestare la conformita', a norma dell'articolo 15, devono valutare la conformita' dei dispositivi stessi tenendo conto di ogni informazione utile riguardante le caratteristiche e le prestazioni di tali dispositivi, compresi in particolare i risultati di eventuali prove e verifiche sui dispositivi gia' svolte sulla base di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali preesistenti.".



Nota all'art. 2:
- Per l'argomento del decreto legislativo 24 febbraio
1997, vedi note alle premesse. Il testo vigente dell'art.
11, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi'
recita:
"Art. 11 (Valutazione della conformita). - 1. Per i
dispositivi appartenenti alla classe III, ad esclusione dei
dispositivi su misura e dei dispositivi destinati ad
indagini cliniche, il fabbricante deve, ai fini
dell'apposizione della marcatura CE:
a) seguire la procedura per la dichiarazione di
conformita' CE (sistema completo di assicurazione di
qualita) di cui all'allegato II, oppure,
b) seguire la procedura relativa alla certificazione
CE di conformita' del tipo di cui all'allegato III,
unitamente:
1) alla procedura relativa alla verifica CE di cui
all'allegato IV, oppure,
2) alla procedura relativa alla dichiarazione di
conformita' CE (garanzia di qualita' della produzione) di
cui all'allegato V.
2. Per i dispositivi appartenenti alla classe IIa, ad
esclusione dei dispositivi su misura e dei dispositivi
destinati ad indagini cliniche, il fabbricante deve, ai
fini dell'apposizione della marcatura CE, seguire la
procedura per la dichiarazione di conformita' CE di cui
all'allegato VII unitamente:
a) alla procedura relativa alla verifica CE di cui
all'allegato IV, oppure,
b) alla procedura relativa alla dichiarazione di
conformita' CE (garanzia di qualita' della produzione) di
cui all'allegato V, oppure,
c) alla procedura relativa alla dichiarazione di
conformita' CE (garanzia di qualita' del prodotto) di cui
all'allegato VI.
3. In sostituzione delle procedure di cui al comma 2 il
fabbricante puo' seguire la procedura prevista al comma 4,
lettera a).
4. Per i dispositivi appartenenti alla classe IIb,
diversi dai dispositivi su misura e dai dispositivi
destinati ad indagini cliniche, il fabbricante deve
seguire, ai fini dell'apposizione della marcatura CE:
a) la procedura relativa alla dichiarazione di
conformita' CE (sistema completo di garanzia di qualita) di
cui all'allegato II; in tal caso non si applica il punto 4
dell'allegato II, oppure,
b) la procedura relativa alla certificazione CE di
cui all'allegato III unitamente:
1) alla procedura relativa alla verifica CE di cui
all'allegato IV, oppure,
2) alla procedura relativa alla dichiarazione di
conformita' CE (garanzia di qualita' della produzione) di
cui all'allegato V, oppure,
3) alla procedura relativa alla dichiarazione di
conformita' CE (garanzia di qualita' del prodotto) di cui
all'allegato VI.
5. Per i dispositivi appartenenti alla classe I, ad
esclusione dei dispositivi su misura e di quelli destinati
ad indagini cliniche, il fabbricante ai fini
dell'apposizione della marcatura CE, si attiene alla
procedura prevista all'allegato VII e redige, prima
dell'immissione in commercio, la dichiarazione di
conformita' CE.
6. Chiunque mette in commercio sul territorio nazionale
dispositivi "su misura" ha l'obbligo di comunicare l'elenco
di detti dispositivi al Ministero della sanita'. Detto
elenco deve essere aggiornato ogni sei mesi a partire dalla
data di prima notifica. Ai fini di tale aggiornamento, e'
necessario inviare al Ministero della sanita' una
dichiarazione solo in caso di variazione; per variazione si
intende, in particolare, qualsiasi modifica sostanziale
relativa alle tipologie di dispositivi prodotti e gia'
comunicati al Ministero della sanita'.
6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, per i dispositivi su misura il
fabbricante deve attenersi alla procedura prevista
dall'allegato VIII e redigere, prima della immissione in
commercio di ciascun dispositivo, la dichiarazione prevista
in tale allegato.
7. Il fabbricante di dispositivi su misura o il
rappresentante autorizzato deve essere iscritto presso il
Ministero della sanita' e deve presentare, oltre
all'elenco, una descrizione dei dispositivi ed il recapito
della societa' al fine di rendere possibile la formazione
di una banca dati dei produttori legittimamente operanti in
Italia per gli adempimenti di cui al presente decreto senza
oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. Nel procedimento di valutazione della conformita'
del dispositivo, il fabbricante e l'organismo designato
tengono conto di tutti i risultati disponibili delle
operazioni di valutazione e di verifica eventualmente
svolte, secondo il presente decreto anche in una fase
intermedia della fabbricazione.
9. Il fabbricante puo' incaricare il mandatario
stabilito nella Comunita' di avviare i procedimenti
previsti agli allegati III, IV, VII e VIII.
10. Se il procedimento di valutazione della conformita'
presuppone l'intervento di un organismo designato, il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'
puo' rivolgersi ad un organismo di sua scelta nell'ambito
delle competenze per le quali l'organismo stesso e' stato
designato.
11. L'organismo designato puo' esigere, giustificando
debitamente la richiesta, le informazioni o i dati
necessari a mantenere il certificato di conformita' ai fini
della procedura scelta. Copia dei certificati CE di
conformita' emessi dagli organismi designati, deve essere
inviata ai Ministeri della sanita' e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato a cura degli stessi.
11-bis. Il Ministero della sanita' e il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono
richiedere agli organismi designati italiani tutte le
informazioni pertinenti relative alle autorizzazioni ed ai
certificati rilasciati o rifiutati.
12. La decisione dell'organismo designato presa in base
agli allegati II e III ha validita' massima di cinque anni
e puo' essere prorogata per periodi successivi di cinque
anni, su richiesta presentata entro il termine convenuto
nel contratto firmato fra le due parti.
12-bis. Per i dispositivi medici di cui all'art. 2,
comma 2-bis, gli organismi notificati ad attestare la
conformita', a norma dell'art. 15, devono valutare la
conformita' dei dispositivi stessi tenendo conto di ogni
informazione utile riguardante le caratteristiche e le
prestazioni di tali dispositivi, compresi in particolare i
risultati di eventuali prove e verifiche sui dispositivi
gia' svolte sul!a base di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative nazionali preesistenti.
13. La documentazione e la corrispondenza relativa ai
procedimenti previsti dai commi da 1 a 6 e' redatta in
lingua italiana o in un'altra lingua comunitaria accettata
dall'organismo designato.
14. Il Ministero della sanita' puo' autorizzare, su
richiesta motivata, l'immissione in commercio e la messa in
servizio, nel territorio nazionale, di singoli dispositivi
per i quali le procedure di cui ai commi da 1 a 6 non sono
state espletate o completate, il cui impiego e'
nell'interesse della protezione della salute. La domanda di
autorizzazione deve contenere la descrizione del
dispositivo, dell'azione principale cui e' destinato e dei
motivi per i quali la domanda e' stata presentata. Il
Ministero della sanita' comunica, entro trenta giorni, il
provvedimento in merito all'autorizzazione.".



 
Art. 3.
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento del Ministero della salute di accoglimento o di diniego della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta; in tale caso, nel messaggio pubblicitario devono essere indicati gli estremi della domanda di autorizzazione.".



Note all'art. 3:
- Per l'argomento del decreto legislativo 24 febbraio
1997, n. 46, vedi note alla premesse. Il testo vigente
dell'art. 21, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
"Art. 21 (Pubblicita). - 1. E' vietata la pubblicita'
verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni
adottate con decreto del Ministro della sanita', possono
essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere
impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di
altro professionista sanitario.
2. La pubblicita' presso il pubblico dei dispositivi
diversi da quelli di cui al comma 1 e' soggetta ad
autorizzazione del Ministero della sanita'. Sulle domande
di autorizzazione esprime parere la commissione prevista
dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 541, che a tal fine e' integrata da un
rappresentante del Dipartimento del Ministero della sanita'
competente in materia di dispositivi medici e da uno del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2-bis. Decorsi quarantacinque giorni dalla
presentazione della domanda di cui al comma 2, la mancata
comunicazione all'interessato del provvedimento del
Ministero della salute di accoglimento o di diniego della
domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio
dell'autorizzazione richiesta; in tale caso, nel messaggio
pubblicitario devono essere indicati gli estremi della
domanda di autorizzazione.".



 
Art. 4.
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: "da lire un milione a lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro cinquecentosedici/46 a euro cinquemilacentosessantaquattro/57";
b) il comma 2 e' sostituito con il seguente:
"2. Colui il quale effettua pubblicita' di dispositivi medici in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1, 2 e 2-bis e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.";
c) al comma 3 le parole: "da lire trenta milioni a lire centottanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro quindicimilaquattrocentonovantatre/71 a euro novantaduemilanovecentosessantadue/24";
d) al comma 4 le parole: "da lire cinque milioni a lire trenta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro duemilacinquecentottantadue/28 a euro quindicimilaquattrocentonovantatre/71".
2. Nell'articolo 201, quinto comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, le parole: "da lire cinque milioni a trenta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 2.582,28 ad euro 15.493,71".



Note all'art. 4:
- Per l'argomento del decreto legislativo 24 febbraio
1997, n. 46, vedi note alle premesse. Il testo vigente
dell'art. 23, cosi' modificato dal decreto qui pubblicato,
cosi' recita:
"Art. 23 (Sanzioni). - 1. I legali rappresentanti delle
strutture sanitarie pubbliche e private, gli operatori
sanitari pubblici e privati, i fabbricanti o loro mandatari
che omettono di comunicare le informazioni di cui all'art.
10, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e
con l'ammenda da euro cinquecentosedici/46 a euro
cinquemilacentosessantaquattro/57.
2. Colui il quale effettua pubblicita' di dispositivi
medici in violazione delle disposizioni di cui all'art. 21,
commi 1, 2 e 2-bis e' soggetto alle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dall'art. 201 del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, e successive modificazioni.
3. Chiunque immette in commercio o mette in servizio
dispositivi medici privi della marcatura CE o
dell'attestato di conformita' e' punito, salvo che il fatto
sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro
quindicimilaquattrocentonovantatre/71 a euro
novantaduemilanovecentosessantadue/24.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli
9, comma 1; 10, comma 3; 11, commi 6, 6-bis, 7 e 11; 12,
commi 2 e 5; 13, comma 2, e 17, comma 5 e' punito, salvo
che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro duemilacinquecentoottantadue/28 a euro
quindicimilaquat-trocentonovantatre/71".
- Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, reca:
"Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie". Il
testo vigente dell'art. 201, cosi' come modificato dal
decreto qui pubblicato, cosi' recita:
"Art. 201. - E' necessaria la licenza del prefetto, per
la pubblicita' a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo,
concernente ambulatori o case o istituti di cura
medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o
pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici;
idroterapici e fisioterapici.
Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto
sentira' l'associazione sindacale dei medici giuridicamente
riconosciuta competente per territorio.
E' necessaria la licenza del Ministro per l'interno per
la pubblicita' a mezzo della stampa o in qualsiasi altro
modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle
malattie, specialita' medicinali, presidii
medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali
naturali od artificiali.
La licenza e' rilasciata sentito il parere di una
speciale commissione di esperti, nominata dal Ministro per
l'interno.
Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo
e terzo comma e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.582,28 ad euro 15.493,71.".



 
Art. 5.
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Fino al 12 dicembre 2006, e' consentita l'immissione in commercio dei dispositivi incorporanti derivati del sangue, conformi alle disposizioni vigenti alla data del 13 dicembre 2001; per un ulteriore periodo di due anni, detti dispositivi possono ancora essere messi in servizio.".



Note all'art. 5:
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,
vedi note alle premesse. Il testo vigente dell'art. 24,
cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi'
recita:
"Art. 24 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. I
dispositivi immessi in commercio fino al 14 giugno 1998
conformemente alla normativa vigente alla data del
31 dicembre 1994 possono essere messi in servizio sino alla
data del 30 giugno 2001.
2. Fino al 30 giugno 2004 sono consentite l'immissione
in commercio e la messa in servizio dei termometri clinici
di vetro a mercurio del tipo a massima che hanno gia'
ottenuto alla data di entrata in vigore del presente
decreto, un'approvazione CE di modello secondo quanto
previsto dalla legge del 27 giugno 1990, n. 171.
3. Il Ministero della sanita' puo' chiedere al
fabbricante o al suo mandatario o al responsabile
dell'immissione in commercio di fornire, per i dispositivi
di cui al comma 1, informazioni sui requisiti essenziali,
la destinazione e le prestazioni del dispositivo nonche'
idonea documentazione scientifica atta a dimostrare
l'azione principale del dispositivo e la inesistenza di
rischi per la sicurezza e la salute degli utenti. In caso
di inadempimento entro il termine prefissato, il Ministero
della sanita' puo' disporre il ritiro dal mercato del
prodotto con spese a carico del fabbricante o del suo
mandatario o del responsabile dell'immissione in commercio.
4. Il fabbricante, il suo mandatario o in mancanza il
responsabile dell'immissione in commercio in Italia, dei
dispositivi di cui al comma 1 e' tenuto a comunicare al
Ministero della sanita', entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'elenco e la
descrizione generale di tutti i dispositivi immessi in
commercio e messi in servizio in Italia alla data di
entrata in vigore del decreto stesso.
4-bis. Fino al 12 dicembre 2006, e' consentita
l'immissione in commercio dei dispositivi incorporanti
derivati del sangue, conformi alle disposizioni vigenti
alla data del 13 dicembre 2001; per un ulteriore periodo di
due anni, detti dispositivi possono ancora essere messi in
servizio.".



 
Art. 6.
1. All'allegato I del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 7.4, sono aggiunti i seguenti periodi:
"Se un dispositivo incorpora, come parte integrante, un derivato del sangue umano di cui all'articolo 2, comma 2-bis, l'organismo notificato deve chiedere all'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) un parere scientifico sulla qualita' e sulla sicurezza di tale derivato e deve tener conto delle disposizioni comunitarie in materia, nonche' delle disposizioni di recepimento della direttiva 2001/83/CE previste per casi analoghi; l'utilita' di tale derivato, in quanto parte integrante del dispositivo medico, deve essere verificata alla luce della destinazione del dispositivo.
Ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, un campione di ogni lotto del prodotto allo stato sfuso o del prodotto finito del derivato del sangue umano e' sottoposto al controllo dell'Istituto superiore di sanita'.".
b) al punto 13.3, e' aggiunta la seguente lettera:
"n) nel caso di un dispositivo di cui all'articolo 2, comma 2-bis, una menzione indicante che il dispositivo incorpora, come parte integrante, un derivato del sangue umano.".



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dei punti 7.4 e 13.3
dell'allegato I del decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 46, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"7.4. Se un dispositivo comprende come parte integrante
una sostanza la quale, se utilizzata separatamente, puo'
essere considerata una specialita' medicinale, ai sensi
dell'art. 1 della direttiva 65/65/CEE, e puo' agire sul
corpo umano in modo accessorio all'azione del dispositivo,
e' necessario verificarne la sicurezza, la quantita' e
l'utilita', tenendo conto della destinazione del
dispositivo, in analogia con i metodi opportuni previsti
dalla direttiva 75/318/CEE.
Se un dispositivo incorpora, come parte integrante, un
derivato del sangue umano di cui all'art. 2, comma 2-bis,
l'organismo notificato deve chiedere all'Agenzia europea
per la valutazione dei medicinali (EMEA) un parere
scientifico sulla qualita' e sulla sicurezza di tale
derivato e deve tener conto delle disposizioni comunitarie
in materia, nonche' delle disposizioni di recepimento della
direttiva 2001/1983/CE previste per casi analoghi;
l'utilita' di tale derivato, in quanto parte integrante del
dispositivo medico, deve essere verificata alla luce della
destinazione del dispositivo.
Ai sensi dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo
29 maggio 1991, n. 178, campione di ogni lotto del prodotto
allo stato sfuso o del prodotto finito del derivato del
sangue umano e' sottoposto al controllo dell'Istituto
superiore di sanita'.
(Omissis).".
"13.3. L'etichettatura deve contenere le informazioni
seguenti:
a) nome o ragione sociale e indirizzo del
fabbricante. Per i dispositivi importati nella comunita' al
fine di esservi distribuiti, l'etichettatura o
l'imballaggio oppure le istruzioni per l'uso contengono,
inoltre, il nome e l'indirizzo della persona responsabile
di cui all'art. 13, comma 2 o del mandatario del
fabbricante stabilito nella comunita' oppure, se del caso,
dell'importazione stabilito nella Comunita';
b) le indicazioni strettamente necessarie per
consentire all'utilizzatore di identificare il dispositivo
e il contenuto della confezione;
c) se del caso, la parola "STERILE";
d) se del caso, il numero di codice del lotto
preceduto dalla parola "LOTTO" o il numero di serie;
e) se del caso, l'indicazione della data entro cui il
dispositivo dovrebbe esser utilizzato, in condizioni di
sicurezza, espressa in anno/mese;
f) se del caso, l'indicazione che il dispositivo e'
monouso;
g) per i dispositivi su misura, l'indicazione
"dispositivo su misura";
h) per i dispositivi destinati ad indagini cliniche,
l'indicazione "destinato esclusivamente ad indagini
cliniche";
i) le condizioni specifiche di conservazione e/o di
manipolazione;
j) eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione;
k) avvertenze e/o precauzioni da prendere;
l) l'anno di fabbricazione per i dispositivi attivi
diversi da quelli di cui alla lettera e).
Questa indicazione puo' essere inserita nel numero di
lotto o di serie;
m) il metodo di sterilizzazione, se del caso;
n) nel caso di un dispositivo di cui all'art. 2,
comma 2-bis, una menzione indicante che il dispositivo
incorpora, come parte integrante, un derivato del sangue
umano.".
- Il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, reca:
"Recepimento delle direttive della Comunita' economica
europea in materia di specialita' medicinali". L'art. 22,
comma 5, cosi' recita:
"5. Con decreto del Ministro della sanita', sentiti
l'Istituto superiore di sanita' e il Consiglio superiore di
sanita', i medicinali derivati dal sangue o dal plasma
umani, allo stato sfuso o gia' pronti per l'uso, possono
essere sottoposti a controllo di stato, con le tariffe di
cui all'art. 3, comma secondo, della legge 7 agosto 1973,
n. 519, e successive modificazioni ed integrazioni; con la
stessa procedura sono dettate prescrizioni e modalita' per
l'effettuazione di tale controllo, che deve essere
completato entro sessanta giorni dalla ricezione dei
campioni.".



 
Art. 7.
1. All'allegato II del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 3.2, lettera c), il quinto trattino, primo periodo, e' sostituito dal seguente:
" - una dichiarazione che indichi se il dispositivo incorpora o meno, come parte integrante, un derivato del sangue umano o una sostanza che puo' essere considerata una specialita' medicinale di cui all'allegato I, punto 7.4, nonche' i dati relativi alle prove svolte in proposito necessarie a valutare la sicurezza, la qualita' e l'utilita' di tale derivato del sangue umano o di tale sostanza, tenendo conto della destinazione del dispositivo;";
b) al punto 4.3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
"Nel caso di dispositivi di cui al primo periodo del punto 7.4 dell'allegato I, prima di prendere una decisione l'organismo notificato consulta il Ministero della salute - Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, per quanto riguarda gli aspetti contemplati in tale punto. Quando adotta la decisione, l'organismo notificato tiene in debito conto i pareri espressi nel corso di tale consultazione e trasmette la decisione finale al Ministero della salute - Ufficio dispositivi medici.
Nel caso di dispositivi di cui al secondo periodo del punto 7.4 dell'allegato I, il parere scientifico dell'EMEA deve essere inserito nella documentazione concernente il dispositivo. Quando adotta la decisione, l'organismo notificato tiene in debito conto il parere espresso dall'EMEA. L'organismo notificato non puo' rilasciare il certificato se il parere scientifico dell'EMEA e' sfavorevole. Esso provvede a informare l'EMEA della sua decisione finale.";
c) dopo il punto 7 sono aggiunti i seguenti:
"8. Applicazione ai dispositivi di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
8.1. Al termine della fabbricazione di ogni lotto di dispositivi di cui all'articolo 2, comma 2-bis, il fabbricante informa l'organismo notificato del rilascio di tale lotto di dispositivi e gli trasmette il certificato ufficiale di rilascio del lotto del derivato del sangue umano utilizzato in questo dispositivo emesso dall'Istituto superiore di sanita'.".



Note all'art. 7:
- Per l'argomento del decreto legislativo 24 febbraio
1997, n. 46, vedi note alle premesse. Il testo vigente
dell'allegato II, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
"Allegato II
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
(sistema completo di garanzia di qualita)
1. Il fabbricante si' accerta che sia applicato il
sistema di qualita' approvato per la progettazione, la
fabbricazione e il controllo finale del prodotto in
questione, secondo quanto stabilito al punto 3 ed e'
soggetto all'ispezione di cui al punto 3.3 e 4 e alla
sorveglianza CE secondo quanto stabilito al punto 5.
2. La dichiarazione di conformita' e' la procedura in
base alla quale il fabbricante che soddisfa gli obblighi di
cui al punto 1 garantisce e dichiara che i prodotti in
questione si attengono alle disposizioni applicabili della
presente direttiva.
Il fabbricante appone la marcatura CE secondo quanto
stabilito dall'art. 16 e redige una dichiarazione scritta
di conformita'. Detta dichiarazione riguarda un dato numero
di prodotti fabbricati ed e' conservata dal fabbricante.
3. Sistema di qualita'.
3.1. Il fabbricante presenta all'organismo notificato
una domanda di valutazione del sistema di qualita'.
La domanda contiene le informazioni seguenti:
- nome e indirizzo del fabbricante, nonche' ogni
altro luogo di fabbricazione coperto dal sistema di
qualita';
- tutte le informazioni necessarie riguardanti i
prodotti o la categoria di prodotti oggetto della
procedura;
- una dichiarazione scritta che non e' stata
presentata ad un altro organismo notificato una domanda per
lo stesso sistema di qualita' relativo al prodotto;
- la documentazione del sistema di qualita';
- l'impegno ad attenersi agli obblighi derivanti dal
sistema di qualita' approvato;
- l'impegno a garantire un funzionamento adeguato ed
efficace del sistema di qualita' approvato;
- l'impegno del fabbricante ad istituire e ad
aggiornare regolarmente una procedura sistematica atta a
valutare l'esperienza acquisita nell'uso dei dispositivi
nella fase successiva alla produzione nonche' a prevedere
un sistema appropriato cui ricorrere per applicare le
misure correttive eventualmente necessarie, in particolare
nel caso degli incidenti seguenti. Detto impegno comprende
per il fabbricante l'obbligo di informare le autorita'
competenti, non appena egli ne venga a conoscenza, circa
gli incidenti seguenti:
i) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle
caratteristiche e/o delle prestazioni, nonche' qualsiasi
carenza delle istruzioni per l'uso di un dispositivo che
possano causare o aver causato la morte o un peggioramento
greve dello stato di salute del paziente o di un
utilizzatore;
ii) i motivi di ordine tecnico o sanitario connessi
con le caratteristiche o le prestazioni di un dispositivo
per i motivi elencati al punto i), che hanno portato al
ritiro sistematico dal mercato da parte del fabbricante dei
dispositivi appartenenti allo stesso tipo.
3.2. L'applicazione del sistema di qualita' deve
garantire la conformita' dei prodotti alle disposizioni
loro applicabili della presente direttiva in tutte le fasi,
dalla progettazione al controllo finale. Tutti gli
elementi, requisiti e disposizioni utilizzati dal
fabbricante per garantire il sistema di qualita' devono
figurare in una documentazione aggiornata sistematicamente
e ordinata sotto forma di strategie e di procedure scritte,
quali programmi, piani, manuali e registrazioni riguardanti
la qualita'.
Essa comprende un'adeguata descrizione dei seguenti
elementi:
a) gli obbiettivi di qualita' del fabbricante;
b) l'organizzazione dell'azienda, in particolare:
- le strutture organizzative, le responsabilita'
dei dirigenti e la loro autorita' organizzativa in materia
di qualita' della progettazione e della fabbricazione dei
prodotti;
- gli strumenti di controllo del funzionamento
efficace del sistema di qualita', in particolare la
capacita' dell'azienda di produrre la qualita' prevista
nella progettazione dei prodotti, compresa la sorveglianza
dei prodotti non conformi;
c) le procedure di sorveglianza e di controllo della
progettazione dei prodotti, in particolare:
- la descrizione generale del prodotto, comprese le
varianti previste;
- le specifiche di progettazione, comprese le norme
applicate e i risultati delle analisi dei rischi nonche' la
descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i
requisiti essenziali applicabili ai prodotti, qualora non
siano applicate interamente le norme previste all'art. 6;
- le tecniche di controllo e di verifica della
progettazione, dei procedimenti e degli interventi
sistematici utilizzati nella progettazione dei prodotti;
- la prova che, se un dispositivo deve essere
collegato con un altro dispositivo per funzionare secondo
la destinazione prevista, la conformita' del primo
dispositivo ai relativi requisiti essenziali e' stata
dimostrata collegandolo ad un dispositivo, rappresentativo
della categoria dei dispositivi con i quali sara'
collegato, avente le caratteristiche indicate dal
fabbricante;
- una dichiarazione che indichi se il dispositivo
incorpora o meno, come parte integrante, un derivato del
sangue umano o una sostanza che puo' essere considerata una
specialita' medicinale di cui all'allegato I, punto 7.4,
nonche' i dati relativi alle prove svolte in proposito
necessarie a valutare la sicurezza, la qualita' e
l'utilita' di tale derivato del sangue umano o di tale
sostanza, tenendo conto della destinazione del dispositivo;
- i dati clinici di cui all'allegato X;
- il progetto di etichettatura ed eventualmente di
istruzioni per l'uso;
d) le tecniche di controllo e di garanzia della
qualita' a livello di fabbricazione, in particolare:
- i procedimenti e le procedure utilizzate, in
particolare per la sterilizzazione, gli acquisti e i
documenti necessari;
- le procedure di identificazione del prodotto,
predisposte e aggiornate sulla base di schemi, specifiche
applicabili o altri documenti pertinenti, in tutte le fasi
della fabbricazione;
e) gli esami e le prove svolti prima, durante e dopo
la fabbricazione, la frequenza di tali esami e prove e gli
strumenti di prove utilizzati; la calibratura degli
strumenti di prova deve essere fatta in modo da presentare
una rintracciabilita' adeguata.
3.3. L'organismo designato esegue una revisione del
sistema di qualita' per stabilire se esso risponde ai
requisiti previsti al punto 3.2. Esso presuppone la
conformita' ai requisiti per i sistemi di qualita' che
applicano le norme armonizzate corrispondenti.
Il gruppo incaricato della valutazione comprende almeno
una persona che possieda un'esperienza di valutazione della
tecnologia in questione. La procedura di valutazione
comprende una visita presso la sede del fabbricante e, in
casi debitamente giustificati, presso la sede dei fornitori
del fabbricante e/o dei subappaltatori, per controllare i
procedimenti di fabbricazione.
La decisione e' comunicata al fabbricante. Essa
contiene le conclusioni del controllo e una valutazione
motivata.
3.4. Il fabbricante comunica all'organismo designato
che ha approvato il sistema di qualita' ogni eventuale
progetto di adeguamento importante del sistema di qualita'
o della gamma di prodotti contemplati. L'organismo
designato valuta le modifiche proposte e verifica se il
sistema di qualita' modificato risponde ai requisiti
stabiliti al punto 3.2; esso comunica la decisione al
fabbricante. Detta decisione contiene le conclusioni del
controllo e una valutazione motivata.
4. Esame della progettazione del prodotto.
4.1. Oltre agli obblighi previsti al punto 3, il
fabbricante deve presentare all'organismo designato una
domanda di esame del fascicolo di progettazione del
prodotto che sara' fabbricato e che rientra nella categoria
di cui al punto 3.1.
4.2. La domanda contiene una descrizione della
progettazione, della fabbricazione e delle prestazioni del
prodotto. Essa comprende i documenti necessari previsti al
punto 3.2, lettera c) che consentono di valutare la
conformita' del prodotto ai requisiti della presente
direttiva.
4.3. L'organismo designato esamina la domanda e, se il
prodotto e' conforme alle disposizioni ad esso applicabili
del presente decreto esso rilascia al richiedente un
certificato di esame CE della progettazione.
Nel caso di dispositivi di cui al primo periodo del
punto 7.4 dell'allegato I, prima di prendere una decisione
l'organismo notificato consulta il Ministero della salute -
Direzione generale della valutazione dei medicinali e della
farmacovigilanza, ai sensi del decreto legislativo
29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, per
quanto riguarda gli aspetti contemplati un tale punto.
Quando adotta la decisione, l'organismo notificato tiene in
debito conto i pareri espressi nel corso di tale
consultazione e trasmette la decisione finale al Ministero
della salute - Ufficio dispositivi medici.
Nel caso di dispositivi di cui al secondo periodo del
punto 7.4 dell'allegato I, il parere scientifico dell'EMEA
deve essere inserito nella documentazione concernente il
dispositivo. Quando adotta la decisione, l'organismo
notificato tiene in debito conto il parere espresso
dall'EMEA. L'organismo notificato non puo' rilasciare il
certificato se il parere scientifico dell'EMEA e'
sfavorevole. Esso provvede a informare l'EMEA della sua
decisione finale.
Per i dispositivi di cui al punto 7.4 dell'allegato I,
prima di prendere una decisione, l'organismo designato
consulta una delle autorita' competenti designate dagli
Stati membri ai sensi della direttiva 65/65/CEE per quanto
riguarda gli aspetti contemplati in detto paragrafo.
Nell'adottare una decisione l'organismo designato tiene
nel debito conto le opinioni in occasione di tale
consultazione e trasmette la decisione finale al Ministero
della sanita'.
4.4. Le modifiche della progettazione approvata sono
soggette ad un'approvazione complementare da parte
dell'organismo designato che ha rilasciato il certificato
di esame CE della progettazione, qualora dette modifiche
possano influire sulla conformita' ai requisiti essenziali
della presente direttiva o sulle condizioni stabilite per
l'utilizzazione del prodotto. Il richiedente comunica
all'organismo notificato che ha rilasciato il certificato
di esame CE della progettazione ogni eventuale modifica
della progettazione approvate. L'approvazione complementare
e' rilasciata sotto forma di aggiunta al certificato di
esame CE della progettazione.
5. Sorveglianza.
5.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema
di qualita' approvato.
5.2. Il fabbricante autorizza l'organismo notificato a
svolgere tutte le ispezioni necessarie e gli mette a
disposizione tutte le informazioni utili, in particolare:
- la documentazione del sistema di qualita';
- i dati previsti nella parte del sistema di qualita'
relativa alla progettazione, quali risultati di analisi,
prove di calcolo, ecc.;
- i dati previsti nella parte del sistema di qualita'
relativa alla fabbricazione, quali relazioni di ispezioni,
prove, tarature e qualifica del personale impiegato, ecc.
5.3. L'organismo notificato svolge periodicamente
ispezioni e valutazioni per accertarsi che il fabbricante
applichi il sistema di qualita' approvato e presenta al
fabbricante una relazione di valutazione.
5.4. L'organismo notificato puo' inoltre recarsi presso
il fabbricante per una visita imprevista.
In occasione di tali visite, l'organismo notificato
puo' svolgere o fare svolgere delle prove per accertarsi
del buon funzionamento del sistema di qualita'. Esso
presenta al fabbricante una relazione di ispezione e, se vi
e' stata prova, una relazione di prova.
6. Disposizioni amministrative.
6.1. Il fabbricante tiene a disposizione delle
autorita' nazionali, per almeno cinque anni dalla data
dell'ultima fabbricazione del prodotto, i seguenti
documenti:
- la dichiarazione di conformita';
- la documentazione prevista al punto 3.1, quarto
trattino;
- gli adeguamenti previsti al punto 3.4;
- la documentazione prevista al punto 4.2;
- le decisioni e le relazioni dell'organismo
designato previste ai punti 3.3, 4.3, 4.4, 5.3 e 5.4.
6.2. [L'organismo designato mette a disposizione degli
altri organismi designati e del Ministero della sanita', su
richiesta, le informazioni necessarie riguardanti le
approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate, rifiutate
o ritirate].
6.3. Per quanto riguarda i dispositivi soggetti alla
procedura di cui alla precedente sezione 4, qualora ne' il
fabbricante ne' il suo rappresentante autorizzato siano
stabiliti nella Comunita', l'obbligo di tener a
disposizione la documentazione tecnica spetta al
responsabile dell'immissione in commercio del dispositivo
nella Comunita' oppure all'importatore di cui all'allegato
I, punto 13.3, lettera a).
7. Applicazione ai dispositivi appartenenti alle classi
IIa e IIb.
Il presente allegato puo' applicarsi, secondo il
disposto dell'art. 11, paragrafi 2 e 3, ai prodotti
appartenenti alle classi IIa e IIb. Il punto 4 non si
applica ai prodotti appartenenti alle classi IIa e IIb.
8. Applicazione ai dispositivi di cui all'art. 2, comma
2-bis.
8.1. Al termine della fabbricazione di ogni lotto di
dispositivi di cui all'art. 2, comma 2-bis, il fabbricante
informa l'organismo notificato del rilascio di tale lotto
di dispositivi e gli trasmette il certificato ufficiale di
rilascio del lotto del derivato del sangue umano utilizzato
in questo dispositivo emesso dall'Istituto superiore di
sanita'.".



 
Art. 8.
1. All'allegato III del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 3 il sesto trattino e' sostituito dal seguente:
" - una dichiarazione che indichi se il dispositivo incorpora o meno, come parte integrante, un derivato del sangue umano o una sostanza che puo' essere considerata una specialita' medicinale di cui al punto 7.4 dell'allegato I, nonche' i dati relativi alle prove svolte in proposito necessarie a valutare la sicurezza, la qualita' e l'utilita' di tale derivato del sangue umano o di tale sostanza, tenendo conto della destinazione del dispositivo;";
b) al punto 5 il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
"Nel caso di dispositivi di cui al primo periodo del punto 7.4 dell'allegato I, prima di prendere una decisione, l'organismo notificato consulta il Ministero della salute - Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, per quanto riguarda gli aspetti contemplati in tale punto. Quando adotta la decisione, l'organismo notificato tiene in debito conto i pareri espressi nel corso di tale consultazione. Esso provvede a informare il Ministero della salute - Ufficio dispositivi medici, della sua decisione finale.
Nel caso di dispositivi di cui al secondo periodo del punto 7.4 dell'allegato I, il parere scientifico dell'EMEA deve essere inserito nella documentazione concernente il dispositivo. Quando adotta la decisione, l'organismo notificato tiene in debito conto il parere espresso dall'EMEA. L'organismo notificato non puo' rilasciare il certificato se il parere scientifico dell'EMEA e' sfavorevole. Esso provvede ad informare l'EMEA della sua decisione finale.".



Note all'art. 8:
- Per l'argomento del decreto legislativo 24 febbraio
1997, n. 46, vedi note alle premesse. Il testo vigente
dell'allegato III, cosi' come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Allegato III
CERTIFICAZIONE CE
1. La procedura in base alla quale un organismo
designato constata e certifica che un esemplare
rappresentativo di una determinata produzione soddisfa le
disposizioni in materia del presente decreto e' definita
"certificazione CE .
2. La domanda contiene i dati seguenti:
- nome e indirizzo del fabbricante, nonche' nome e
indirizzo del mandatario qualora la domanda sia presentata
da quest'ultimo;
- la documentazione prevista al punto 3, necessaria
ai fini della valutazione della conformita' dell'esemplare
rappresentativo della produzione prevista, qui di seguito
denominato "tipo", ai requisiti del presente decreto. Il
richiedente mette a disposizione dell'organismo designato
un "tipo". L'organismo designato puo' chiedere, ove
necessario, altri esemplari;
- una dichiarazione scritta che non e' stata
presentata ad un altro organismo notificato una domanda per
il medesimo tipo.
3. La documentazione fornita deve consentire di
valutare la progettazione, la fabbricazione e le
prestazioni del prodotto. La documentazione consta in
particolare degli elementi seguenti:
- una descrizione generale del tipo, comprese le
varianti previste;
- gli schemi di progettazione, i metodi di
fabbricazione previsti, in particolare quelli relativi alla
sterilizzazione, gli schemi delle parti, pezzi, circuiti
ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per
interpretare gli schemi e disegni summenzionati e per
valutare altresi' il funzionamento del prodotto;
- un elenco delle norme previste all'art. 5,
applicate interamente o parzialmente, nonche' la
descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i
requisiti essenziali quando le norme previste all'art. 5
non siano state applicate interamente;
- i risultati dei calcoli di progettazione,
dell'analisi dei rischi, degli esami e delle prove tecniche
svolte ecc.;
- una dichiarazione che indichi se il dispositivo
incorpora o meno, come parte integrante, un derivato del
sangue umano o una sostanza che puo' essere considerata una
specialita' medicinale di cui al punto 7.4 dell'allegato I,
nonche' i dati relativi alle prove svolte in proposito
necessarie a valutare la sicurezza, la qualita' e
l'utilita' di tale derivato del sangue umano o di tale
sostanza, tenendo conto della destinazione del dispositivo;
- i dati clinici previsti all'allegato X;
- se necessario, il progetto di etichettatura e, se
del caso, di istruzioni per l'uso.
4. L'organismo designato.
4.1. Esamina e valuta la documentazione, verifica che
il tipo sia stato fabbricato secondo detta documentazione,
controlla anche gli elementi progettati secondo le
disposizioni applicabili delle norme previste all'art. 5,
nonche' gli elementi la cui progettazione non e' basata
sulle disposizioni pertinenti di dette norme.
4.2. Svolge o fa svolgere i controlli del caso e le
prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate
dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali del
presente decreto, qualora non siano state applicate le
norme previste all'art. 5; se un dispositivo deve essere
collegato con un altro dispositivo per funzionare secondo
la destinazione conferitagli, deve essere verificata la
conformita' dal primo dispositivo ai requisiti essenziali,
grazie ad un dispositivo rappresentativo da collegare, che
possieda le caratteristiche indicate dal fabbricante.
4.3. svolge o fa svolgere i controlli del caso e le
prove necessarie per verificare che, qualora il fabbricante
abbia optato per la fabbricazione secondo le norme
pertinenti, queste ultime siano state effettivamente
applicate.
4.4. stabilisce insieme al richiedente il luogo nel
quale saranno svolti i controlli e le prove necessarie.
5. Se il tipo soddisfa le disposizioni del presente
decreto l'organismo designato rilascia al richiedente un
attestato di certificazione CE.
Nel caso di dispositivi di cui al primo periodo del
punto 7.4 dell'allegato I, prima di prendere una decisione,
l'organismo notificato consulta il Ministero della salute -
Direzione generale della valutazione dei medicinali e della
farmacovigilanza, per quanto riguarda gli aspetti
contemplati in tale punto. Quando adotta la decisione,
l'organismo notificato tiene in debito conto i pareri
espressi nel corso di tale consultazione. Esso provvede a
informare il Ministero della salute - Ufficio dispositivi
medici, della sua decisione finale.
Nel caso di dispositivi di cui al secondo periodo del
punto 7.4 dell'allegato I, il parere scientifico dell'EMEA
deve essere inserito nella documentazione concernente il
dispositivo. Quando adotta la decisione, l'organismo
notificato tiene in debito conto il parere espresso
dall'EMEA. L'organismo notificato non puo' rilasciare il
certificato se il parere scientifico dell'EMEA e'
sfavorevole. Esso provvede ad informare l'EMEA della sua
decisione finale.
Per i dispositivi di cui al punto 7.4 dell'allegato I,
prima di prendere una decisione, l'organismo designato
consulta una delle autorita' competenti designate dagli
Stati membri ai sensi della direttiva 65/65/CEE per quanto
riguarda gli aspetti contemplati in detto paragrafo.
Nell'adottare una decisione l'organismo designato tiene
nel debito conto le opinioni espresse in occasione di tale
consultazione e trasmettere la decisione finale al
Ministero della sanita'.
6. Il richiedente comunica all'organismo designato che
ha rilasciato l'attestato di certificazione CE ogni
eventuale importante modifica del prodotto approvato.
Le modifiche del prodotto approvato devono formare
oggetto di una nuova approvazione da parte dell'organismo
designato che ha rilasciato l'attestato di certificazione
CE, qualora esse possono influire sulla conformita' ai
requisiti essenziali o sulle condizioni di utilizzazione
previste per il prodotto. La nuova approvazione e'
rilasciata eventualmente sotto forma di completamento
all'attestato iniziale di certificazione CE.
7. Disposizioni amministrative.
7.1. [Tutti gli organismi designati mettono a
disposizione degli altri organismi designati su richiesta,
le informazioni necessarie relative agli attestati di
certificazione CE e ai complementi rilasciati, rifiutati o
ritirati.
7.2. Gli altri organismi designati possono farsi
rilasciare copia degli attestati di certificazione CE e/o
dei rispettivi complementi. Gli allegati degli attestati
sono tenuti a disposizione degli altri organismi designati
su domanda debitamente motivata e dopo averne informato il
fabbricante.
7.3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva,
insieme con la documentazione tecnica, copia degli
attestati di certificazione CE e dei loro complementi per
almeno cinque anni dall'ultima data di fabbricazione del
dispositivo.
7.4. Qualora ne' il fabbricante ne' il suo
rappresentante autorizzato siano stabiliti nella Comunita',
l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione
tecnica spetta al responsabile dell'immissione in commercio
del dispositivo nella Comunita' oppure all'importatore di
cui all'allegato I, punto 13.3, lettera a).".



 
Art. 9.
1. All'allegato IV del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, dopo il punto 8.2 sono aggiunti i seguenti:
"9. Applicazione ai dispositivi di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
9.1. Nel caso previsto al punto 5, al termine della fabbricazione di ogni lotto di dispositivi di cui all'articolo 2, comma 2-bis e, nel caso della verifica prevista al punto 6, il fabbricante informa l'organismo notificato del rilascio di tale lotto di dispositivi e gli trasmette il certificato ufficiale di rilascio del lotto di derivato del sangue umano utilizzato in questo dispositivo, emesso dall'Istituto superiore di sanita'.".



Note all'art. 9:
- Per l'argomento del decreto legislativo 24 febbraio
1997, n. 46, vedi note alle premesse. Il testo vigente
dell'allegato IV, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
"Allegato IV
VERIFICA CE
1. La verifica CE e la procedura con la quale il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'
garantisce e dichiara che i prodotti soggetti alle
disposizioni del punto 4 sono conformi al tipo descritto
nell'attestato di certificazione CE e rispondono ai
requisiti applicabili del presente decreto.
2. Il fabbricante prende le misure necessarie affinche'
il procedimento di fabbricazione garantisca la conformita'
dei prodotti al tipo descritto nell'attestato di
certificazione CE e ai requisiti applicabili del presente
decreto. Prima della fabbricazione egli predispone una
documentazione che definisce i processi di fabbricazione,
se del caso i processi di sterilizzazione, nonche' tutte le
disposizioni gia' prestabilite e sistematiche che saranno
attuate per garantire l'omogeneita' della produzione ed
eventualmente la conformita' dei prodotti al tipo descritto
nell'attestato di certificazione CE e ai requisiti
applicabili del presente decreto. Egli appone il marchio CE
secondo quanto stabilito all'art. 7 e predispone una
dichiarazione di conformita'.
Inoltre, per i prodotti commercializzati allo stato
sterile e per i soli aspetti della fabbricazione che
riguardano il raggiungimento di tale stato ed il relativo
mantenimento, il fabbricante applica le disposizioni
dell'allegato V, punti 3 e 4.
3. Il fabbricante s'impegna ad istituire e ad
aggiornare regolarmente una procedura sistematica atta a
valutare l'esperienza acquisita nell'uso di dispositivi
nella fase successiva alla produzione nonche' a prevedere
un sistema appropriato cui ricorrere per applicare le
misure correttive eventualmente necessarie, in particolare
nel caso degli incidenti seguenti. Detto impegno comprende
per il fabbricante l'obbligo di informare il Ministero
della sanita' non appena egli ne venga a conoscenza, circa
gli incidenti seguenti:
i) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle
caratteristiche e/o delle prestazioni, nonche' carenze
dell'etichettatura o delle istruzioni per l'uso di un
dispositivo che possono causare o avere causato la morte o
un grave peggioramento dello stato di salute del paziente o
di un utilizzatore;
ii) i motivi di ordine tecnico o sanitario connessi
con le caratteristiche o le prestazioni di un dispositivo
per i motivi elencati al punto i), che hanno portato al
ritiro sistematico dal mercato da parte del fabbricante dei
dispositivi appartenenti allo stesso tipo.
4. L'organismo designato svolge gli esami e le prove
necessarie per verificare la conformita' del prodotto ai
requisiti del presente decreto, sia mediante controllo e
prova di ogni prodotto come specificato al punto 5, sia
mediante prova dei prodotti su base statistica come
specificato al punto 6, a scelta del fabbricante.
Le verifiche summenzionate non si applicano agli
aspetti della fabbricazione che riguardano il
raggiungimento dello stato sterile.
5. Verifica per controllo e prova di ogni prodotto.
5.1. Tutti i prodotti sono esaminati singolarmente e
vengono eseguite le prove necessarie, definite nella o
nelle norme applicabili dell'art. 6, oppure prove
equivalenti, per verificarne la conformita', se del caso,
al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e ai
requisiti applicabili del presente decreto.
5.2. L'organismo designato appone o fa apporre il
numero di identificazione su ogni prodotto approvato e
redige un certificato scritto di conformita' per le prove
svolte.
6. Verifica statistica.
6.1. Il fabbricante presenta i prodotti fabbricati
sotto forma di lotti omogenei.
6.2. Da ogni lotto viene prelevato un campione a caso.
I prodotti che formano il campione sono esaminati
singolarmente e sono svolte le prove definite nella o nelle
norme applicabili previste all'art. 6, oppure prove
equivalenti, per verificare la conformita' dei campioni, se
del caso, al tipo descritto nell'attestato di
certificazione CE e ai requisiti applicabili al presente
decreto in modo da stabilire l'accettazione o il rifiuto
del lotto.
6.3. Il controllo statistico del prodotto e' fatto
mediante attribuzioni che prevedono un piano di
campionamento che garantisca una qualita' limite
corrispondente ad una probabilita' di accettazione del 5%
con una percentuale di non conformita' compresa tra 3 e 7%.
Il metodo di campionamento e' definito dalle norme
armonizzate previste all'art. 5, tenuto conto delle
caratteristiche specifiche delle categorie dei prodotti in
questione.
6.4. L'organismo designato appone il numero di
identificazione su ogni prodotto dei lotti accertati e
redige un certificato scritto di conformita' relativo alle
prove svolte. Tutti i prodotti del lotto possono essere
immessi in commercio, ad eccezione dei prodotti del
campione per i quali sia stato constatato che non erano
conformi.
Qualora un lotto sia respinto, l'organismo designato
competente prende le misure necessarie per evitarne
l'immissione in commercio. In caso di frequente rifiuto dei
lotti, l'organismo designato puo' sospendere la verifica
statistica.
Sotto la responsabilita' dell'organismo designato il
fabbricante puo' apporre il numero di identificazione di
quest'ultimo nel corso del processo di fabbricazione.
7. Disposizioni amministrative.
Il fabbricante o il suo mandatario tiene a disposizione
delle autorita' nazionali, per almeno cinque anni
dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:
- la dichiarazione di conformita';
- la documentazione prevista al punto 2;
- i certificati previsti ai punti 5.2 e 6.4;
- se del caso, l'attestato di certificazione CE di
cui all'allegato III.
8. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla classe
IIa secondo quanto stabilito all'art. 11, paragrafo 2, il
presente allegato puo' applicarsi ai prodotti appartenenti
alla classe IIa, fatte salve le deroghe seguenti.
8.1. In deroga ai punti 1 e 2 il fabbricante garantisce
e dichiara con la dichiarazione di conformita' che i
prodotti appartenenti alla classe IIa sono fabbricati
secondo la documentazione tecnica prevista al punto 3
dell'allegato VII e rispondono ai requisiti applicabili del
presente decreto.
8.2. In deroga ai punti 1, 2, 5 e 6 le verifiche svolte
dall'organismo designato riguardano la conformita' dei
prodotti appartenenti alla classe IIa alla documentazione
tecnica prevista al punto 3 dell'allegato VII.
9. Applicazione ai dispositivi di cui all'art. 2, comma
2-bis.
9.1. Nel caso previsto al punto 5, al termine della
fabbricazione di ogni lotto di dispositivi di cui all'art.
2, comma 2-bis e, nel caso della verifica prevista al punto
6, il fabbricante informa l'organismo notificato del
rilascio di tale lotto di dispositivi e gli trasmette il
certificato ufficiale di rilascio del lotto di derivato del
sangue umano utilizzato in questo dispositivo, emesso
dall'Istituto superiore di sanita'.".



 
Art. 10.
1. All'allegato V del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, dopo il punto 6.1 sono aggiunti i seguenti:
"7. Applicazione ai dispositivi di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
7.1. Al termine della fabbricazione di ogni lotto di dispositivi di cui all'articolo 2, comma 2-bis, il fabbricante informa l'organismo notificato del rilascio di tale lotto di dispositivi e gli trasmette il certificato ufficiale di rilascio del lotto di derivato del sangue umano utilizzato in questo dispositivo, emesso dall'Istituto superiore di sanita'.".



Note all'art. 10:
- Per l'argomento del decreto legislativo 24 febbraio
1997, n. 46, vedi note alle premesse. Il testo vigente
dell'allegato V, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
"Allegato V
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE
(Garanzia di qualita' della produzione)
1. Il fabbricante verifica che sia applicato il sistema
di qualita' approvato per la fabbricazione e svolge
l'ispezione finale dei prodotti come specificato al punto
3; egli e' inoltre soggetto alla sorveglianza CE come
specificato al punto 4.
2. La dichiarazione di conformita' e' l'elemento
procedurale con il quale il fabbricante, che soddisfa gli
obblighi specificati al punto 1, garantisce e dichiara che
i prodotti in questione sono conformi al tipo descritto
nell'attestato di certificazione CE e soddisfano le
disposizioni applicabili della presente direttiva.
Il fabbricante appone la marcatura CE secondo quanto
specificato all'art. 16 e redige una dichiarazione scritta
di conformita'. Tale dichiarazione riguarda un dato numero
di esemplari identificati di prodotti fabbricati ed e'
conservata dal fabbricante.
3. Sistema di qualita'.
3.1. Il fabbricante presenta all'organismo designato
una domanda di valutazione del sistema di qualita'.
La domanda contiene le seguenti informazioni:
- nome e indirizzo del fabbricante;
- tutte le informazioni necessarie relative ai
prodotti o alla categoria di prodotti oggetto della
procedura;
- una dichiarazione scritta secondo cui non e' stata
presentata ad un altro organismo designato una domanda per
i medesimi prodotti;
- la documentazione del sistema di qualita';
- l'impegno ad attenersi agli obblighi previsti dal
sistema di qualita' approvato;
- l'impegno a mantenere un funzionamento adeguato ed
efficace del sistema di qualita' approvato;
- ove necessario, la documentazione tecnica per i
tipi approvati e una copia degli attestati di
certificazione CE;
- l'impegno del fabbricante di istituire ed
aggiornare regolarmente una procedura sistematica atta a
valutare l'esperienza acquisita nell'uso dei dispositivi
nella fase successiva alla produzione nonche' a prevedere
un sistema appropriato cui ricorrere per applicare le
misure correttive eventualmente necessarie, in particolare
nel caso degli incidenti seguenti. Detto impegno comprende
per il fabbricante l'obbligo di informare il Ministero
della sanita' non appena egli ne venga a conoscenza, circa
gli incidenti seguenti:
i) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle
caratteristiche e/o delle prestazioni, nonche' qualsiasi
carenza dell'etichettatura o delle istruzioni per l'uso di
un dispositivo che possano causare o che hanno causato la
morte o un grave peggioramento dello stato di salute del
paziente o di un utilizzatore;
ii) tutti i motivi di ordine tecnico o sanitario
connessi con le caratteristiche o le prestazioni di un
dispositivo per i motivi elencati al punto i) che inducono
il fabbricante a ritirare sistematicamente dal mercato i
dispositivi appartenenti allo stesso tipo.
3.2. L'applicazione del sistema di qualita' deve
garantire la conformita' dei prodotti al tipo descritto
nell'attestato di certificazione CE.
Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati
dal fabbricante per il sistema di qualita' devono figurare
in una documentazione classificata in maniera sistematica
ed ordinata sotto forma di strategie e procedure scritte.
La documentazione del sistema di qualita' deve consentire
un'interpretazione uniforme delle strategie e procedure
seguite in materia di qualita', per esempio i programmi,
piani e manuali e registrazioni relative alla qualita'.
Essa comprende una descrizione adeguata degli elementi
seguenti:
a) gli obiettivi di qualita' del fabbricante;
b) l'organizzazione dell'azienda, e in particolare:
- le strutture organizzative, le responsabilita'
dei dirigenti e la loro autorita' organizzativa in materia
di fabbricazione dei prodotti;
- gli strumenti di controllo del funzionamento
efficace del sistema di qualita', in particolare la
capacita' dell'azienda di ottenere la qualita' prevista dei
prodotti, compresa la sorveglianza dei prodotti non
conformi;
c) le tecniche di controllo e di garanzia di qualita'
a livello della fabbricazione, in particolare:
- i procedimenti e le procedure utilizzate per la
sterilizzazione, gli acquisti ed i documenti relativi;
- le procedure di identificazione del prodotto,
predisposte e aggiornate sulla base di schemi, specifiche
applicabili o altri documenti pertinenti, in tutte le fasi
della fabbricazione;
d) gli adeguati esami e prove che saranno svolti
prima, durante e dopo la fabbricazione, la frequenza di
tali esami e gli impianti di prova utilizzati; la
calibratura degli apparecchi di prova deve essere fatta in
modo da presentare una rintracciabilita' adeguata.
3.3. L'organismo designato esegue una revisione del
sistema di qualita' per stabilire se esso risponde ai
requisiti specificati al punto 3.2. Esso presume la
conformita' ai requisiti per i sistemi di qualita' che
attuano le norme armonizzate corrispondenti.
Il gruppo incaricato della valutazione comprende almeno
una persona che possieda gia' un'esperienza di valutazione
della tecnologia in questione. La procedura di valutazione
comprende una visita presso la sede del fabbricante e, in
casi debitamente giustificati, presso la sede dei fornitori
del fabbricante, per controllare i procedimenti di
fabbricazione.
Dopo la visita finale la decisione e' comunicata al
fabbricante. Essa contiene le conclusioni del controllo e
una valutazione motivata.
3.4. Il fabbricante comunica all'organismo designato
che ha approvato il sistema di qualita' ogni eventuale
progetto di adeguamento importante del sistema di qualita'.
L'organismo designato valuta le modifiche proposte e
verifica se il sistema di qualita' modificato risponde ai
requisiti specificati al punto 3.2.
Dopo ricevimento delle informazioni summenzionate la
decisione viene comunicata al fabbricante. Essa contiene le
conclusioni del controllo ed una valutazione motivata.
4. Sorveglianza.
4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dai sistema
di qualita' approvato.
4.2. Il fabbricante autorizza l'organismo designato a
svolgere tutte le ispezioni necessarie e gli mette a
disposizione tutte le informazioni utili, e in particolare:
- la documentazione del sistema di qualita';
- i dati previsti nella parte del sistema di qualita'
che riguardano la fabbricazione, per esempio le relazioni
di ispezioni, prove, tarature, qualifica del personale
interessato, ecc.
4.3. L'organismo designato svolge periodicamente
ispezioni e valutazioni per accertarsi che il fabbricante
applichi il sistema di qualita' approvato e presenta al
fabbricante una relazione di valutazione.
4.4. L'organismo designato puo' inoltre recarsi presso
il fabbricante per visite impreviste. In occasione di tali
visite, l'organismo designato puo' se necessario svolgere o
fare svolgere delle prove per accertarsi del buon
funzionamento del sistema di qualita'. Esso presenta al
fabbricante una relazione di visita e, se vi e' stata
prova, una relazione delle prove.
5. Disposizioni amministrative.
5.1. Il fabbricante tiene a disposizione delle
autorita' nazionali, per almeno cinque anni dall'ultima
data di fabbricazione del prodotto, i documenti seguenti:
- la dichiarazione di conformita';
- la documentazione specificata al punto 3.1, quarto
trattino;
- gli adeguamenti previsti al punto 3.4;
- la documentazione prevista al punto 3.1, settimo
trattino;
- le decisioni e le relazioni dell'organismo
designato previste ai punti 4.3 e 4.4;
- se del caso, l'attestato di certificazione di cui
all'allegato III.
5.2. [L'organismo designato mette a disposizione degli
altri organismi designati su richiesta, le informazioni
necessarie relative alle approvazioni di sistemi di
qualita' rilasciate, rifiutate o ritirate].
6. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla classe
IIa. Secondo quanto stabilito all'art. 11, paragrafo 2, il
presente allegato puo' applicarsi ai prodotti appartenenti
alla classe IIa, fatta salva la deroga seguente.
6.1. In deroga ai punti 2, 3.1 e 3.2, il fabbricante
garantisce e dichiara nella dichiarazione di conformita'
che i prodotti appartenenti alla classe IIa sono fabbricati
secondo la documentazione tecnica prevista al punto 3
dell'allegato VII e rispondono ai requisiti applicabili
della presente direttiva.
7. Applicazione ai dispositivi di cui all'art. 2, comma
2-bis.
7.1. Al termine della fabbricazione di ogni lotto di
dispositivi di cui all'art. 2, comma 2-bis, il fabbricante
informa l'organismo notificato del rilascio di tale lotto
di dispositivi e gli trasmette il certificato ufficiale di
rilascio del lotto di derivato del sangue umano utilizzato
in questo dispositivo, emesso dall'Istituto superiore di
sanita'.".



 
Art. 11.
1. All'allegato IX del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, alla sezione III, punto 4.1, e' aggiunto il seguente periodo:
"Tutti i dispositivi che incorporano, come parte integrante, un derivato del sangue umano rientrano nella classe III.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 11:
- Per l'argomento del decreto legislativo 24 febbraio
1997, n. 46, vedi note alle premesse. Il testo vigente
dell'allegato IX, Sezione III, cosi' come modificato dal
decreto qui pubblicato, cosi' recita:
"III. Classificazione
1. Dispositivi non invasivi.
1.1. Regola 1.
Tutti i dispositivi non invasivi rientrano nella classe
I, a meno che non sia d'applicazione una delle regole
seguenti.
1.2. Regola 2.
Tutti i dispositivi non invasivi destinati alla
canalizzazione o alla conservazione di sangue, liquidi o
tessuti corporei, liquidi o gas destinati ad una
trasfusione, somministrazione o introduzione nel corpo,
rientrano nella classe IIa, quando:
- possono essere collegati con un dispositivo medico
attivo appartenente alla classe IIa o ad una classe
superiore;
- sono destinati ad essere utilizzati per la
conservazione o la canalizzazione di sangue o di altri
liquidi o la conservazione di organi, di parti di organi o
di tessuti corporei.
In tutti gli altri casi, essi rientrano nella classe I.
1.3. Regola 3.
Tutti i dispositivi non invasivi intesi a modificare la
composizione biologica o chimica del sangue, di altri
liquidi corporei o di altri liquidi destinati a trasfusione
nel corpo rientrano nella classe IIb, a meno che il
trattamento non consista in filtraggio, centrifugazione o
scambi di gas, di calore, nel qual caso essi rientrano
nella classe IIa.
1.4. Regola 4.
Tutti i dispositivi non invasivi in contatto con la
pelle lesa:
- rientrano nella classe I se sono destinati ad
essere utilizzati come barriera meccanica per la
compressione, per l'assorbimento degli essudati;
- rientrano nella classe IIb se sono destinati ad
essere utilizzati principalmente con ferite che hanno leso
il derma e che possono cicatrizzare solo per seconda
intenzione;
- rientrano nella classe IIa in tutti gli altri casi,
ivi compresi i dispositivi destinati principalmente a
tenere sotto controllo il microambiente di una ferita.
2. Dispositivi invasivi.
2.1. Regola 5.
Tutti i dispositivi invasivi in relazione con gli
orifizi dei corpo, diversi dai dispositivi invasivi di tipo
chirurgico, che non sono destinati ad essere allacciati ad
un dispositivo medico attivo;
- rientrano nella classe I se sono destinati ad un
uso temporaneo;
- rientrano nella classe IIa se sono destinati ad un
uso a breve termine, a meno che non vengano utilizzati
nella cavita' orale fino alla faringe, in un canale
dell'orecchio fino al timpano o in una cavita' nasale, nel
qual caso essi rientrano nella classe I;
- rientrano nella classe IIb se sono destinati ad un
uso a lungo termine, a meno che non vengano utilizzati
nella cavita' orale fino alla faringe, in un canale
dell'orecchio fino al timpano o in una cavita' nasale e che
non rischino di essere assorbiti dalla membrana mucosa, nel
qual caso essi rientrano nella classe IIa. Tutti i
dispositivi invasivi in relazione con gli orifizi del
corpo, diversi dai dispositivi invasivi di tipo chirurgico,
destinati ad essere connessi ad un dispositivo medico
attivo appartenente alla classe IIa o ad una classe
superiore, rientrano nella classe IIa.
2.2. Regola 6.
Tutti i dispositivi invasivi di tipo chirurgico
destinati ad un uso temporaneo rientrano nella classe IIa,
a meno che essi non siano:
- destinati specificamente a diagnosticare,
sorvegliare o correggere difetti del cuore o del sistema
circolatorio centrale attraverso contatto diretto con dette
parti del corpo, nel qual caso essi rientrano nella classe
III;
- strumenti chirurgici riutilizzabili, nel qual caso
essi rientrano nella classe I;
- destinati a rilasciare energia sotto forma di
radiazioni ionizzanti, nel qual caso essi rientrano nella
classe IIb;
- destinati ad avere un effetto biologico o ad essere
interamente o principalmente assorbiti, nel quel caso essi
rientrano nella classe IIb;
- destinati a somministrare specialita' medicinali
mediante un sistema di trasmissione, se cio' avviene in
forma potenzialmente rischiosa tenuto conto del modo di
applicazione, nel qual caso essi rientrano nella classe
IIb.
2.3. Regola 7.
Tutti i dispositivi invasivi di tipo chirurgico
destinati ad un uso a breve termine rientrano nella classe
IIa, a meno che essi non siano destinati:
- specificamente a diagnosticare, sorvegliare o
correggere un difetto del cuore o del sistema circolatorio
centrale attraverso contatto diretto con dette parti del
corpo, nel qual caso essi rientrano nella classe III;
- specificamente ad essere utilizzati in contatto
diretto con il sistema nervoso centrale, nel quale caso
essi rientrano nella classe III;
- a rilasciare energia sotto forma di radiazioni
ionizzanti, nel quel caso essi rientrano nella classe IIb;
- ad avere un effetto biologico o ad essere
interamente o principalmente assorbiti, nel qual caso essi
rientrano nella classe III;
- a subire una modifica chimica nel corpo, a meno che
non siano posti nei denti, o a somministrare specialita'
medicinali, nel qual caso essi rientrano nella classe IIb.
2.4. Regola 8.
Tutti i dispositivi impiantabili e i dispositivi
invasivi a lungo termine di tipo chirurgico rientrano nella
classe IIb a meno che essi non siano destinati a:
- essere posti nei denti, nel qual caso rientrano
nella classe IIa;
- essere utilizzati a contatto diretto con il cuore,
il sistema circolatorio centrale o il sistema nervoso
centrale, nel qual caso rientrano nella classe III;
- avere un effetto biologico o essere interamente o
principalmente assorbiti, nel qual caso rientrano nella
classe III;
- subire una modifica chimica nel corpo, a meno che
non siano posti nei denti, o a somministrare specialita'
medicinali, nel qual caso essi rientrano nella classe III.
3. Regole aggiuntive applicabili ai dispositivi attivi.
3.1. Regola 9.
Tutti i dispositivi attivi terapeutici destinati a
rilasciare o a scambiare energia rientrano nella classe IIa
a meno che le loro caratteristiche siano tali da permettere
loro di rilasciare energia al corpo umano o scambiare
energia con il corpo umano in forma potenzialmente
pericolosa, tenuto conto della natura, della densita' e
della parte in cui e' applicata l'energia, nel qual caso
essi rientrano nella classe IIb.
Tutti i dispositivi attivi destinati a controllare o a
sorvegliare le prestazioni di dispositivi attivi
terapeutici appartenenti alla classe IIb, o destinati ad
influenzare direttamente la prestazione di tali
dispositivi, rientrano nella classe IIb.
3.2. Regola 10.
I dispositivi attivi destinati alla diagnosi rientrano
nella classe IIa se:
- sono destinati a rilasciare energia che sara'
assorbita dal corpo umano, ad esclusione dei dispositivi
utilizzati per illuminare il corpo del paziente nello
spettro visibile; sono destinati a visualizzare in vivo la
distribuzione di radiofarmaci in vivo;
- sono destinati a consentire una diagnosi diretta o
un controllo dei processi fisiologici vitali, a meno che
siano specificamente destinati a controllare i parametri
fisiologici vitali, ove la natura delle variazioni e' tale
da poter creare un pericolo immediato per il paziente, per
esempio le variazioni delle funzioni cardiache, della
respirazione o dell'attivita' del sistema nervoso centrale,
nel qual caso essi rientrano nella classe IIb.
I dispositivi attivi destinati ad emettere radiazioni
ionizzanti e destinati alla diagnosi, alla radioterapia o
alla radiologia d'intervento, compresi i dispositivi che li
controllano o che influenzano direttamente la loro
prestazione, rientrano nella classe IIb.
Regola 11.
Tutti i dispositivi attivi destinati a somministrare
e/o a sottrarre medicinali, liquidi corporei o altre
sostanze dal corpo rientrano nella classe IIa, a meno che
cio' sia effettuato in una forma:
- potenzialmente pericolosa, tenuto conto della
natura delle sostanze in questione, della parte del corpo
interessata e del modo di applicazione, nel qual caso essi
rientrano nella classe IIb.
3.3. Regola 12.
Tutti gli altri dispositivi attivi rientrano nella
classe 1.
4. Regole speciali.
4.1. Regola 13.
Tutti i dispositivi che comprendono come parte
integrante una sostanza la quale, qualora utilizzata
separatamente, possa essere considerata un medicinale ai
sensi dell'art. 1 della direttiva 65/65/CEE e che possa
avere un effetto sul corpo umano con un'azione accessoria a
quella del dispositivo, rientrano nella classe III.
Tutti i dispositivi che incorporano, come parte
integrante, un derivato del sangue umano rientrano nella
classe III.
4.2. Regola 14.
Tutti i dispositivi usati per la contraccezione o per
la prevenzione della trasmissione di malattie trasmissibili
per contatto sessuale rientrano nella classe IIb, a meno
che siano dispositivi impiantabili o dispositivi invasivi a
lungo termine, nel qual caso essi rientrano nella classe
III.
4.3. Regola 15.
Tutti i dispositivi destinati specificamente ad essere
utilizzati per disinfettare, pulire, sciacquare o se
necessario idratare le lenti a contatto rientrano nella
classe IIb.
Tutti i dispositivi destinati specificamente ad essere
utilizzati per disinfettare i dispositivi medici rientrano
nella classe IIa.
Questa regola non si applica ai prodotti destinati a
pulire i dispositivi medici diversi dalle lenti a contatto
mediante un'azione fisica.
4.4. Regola 16.
I dispositivi non attivi destinati specificamente a
registrare le immagini diagnostiche ottenute con raggi X
rientrano nella classe IIa.
4.5. Regola 17.
Tutti i dispositivi fabbricati utilizzando tessuti
animali o loro derivati resi non vitali appartengono alla
classe III a meno che detti dispositivi non siano destinati
a entrare in contatto solo con pelle intatta.
5. Regola 18.
In deroga alle altre regole, le sacche per sangue
rientrano nella classe IIb.".



 
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