Gazzetta n. 291 del 12 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 19 settembre 2002, n. 272
Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
i Ministri della giustizia, dell'economia
e delle finanze, della difesa
e delle attivita' produttive
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, di recepimento della direttiva 93/15/CEE, "relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile";
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi";
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la "Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998";
Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante "Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati";
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare gli articoli 2 e 4 della stessa legge;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno";
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante la "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Ritenuto che occorre dare attuazione all'articolo 4, comma 3, ed all'articolo 14, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;
Sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive e infiammabili, espresso nelle sedute del 21 maggio 2002 e 20 giugno 2002;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 2778/02, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 52-1/A-30 (4593), del 10 settembre 2002;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto concerne l'immissione sul mercato degli esplosivi per uso civile che abbiano superato le procedure di valutazione di conformita' di cui agli articoli seguenti e provvede:
a) a disciplinare il procedimento di autorizzazione dell'Organismo notificato, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, d'ora in avanti indicato come decreto legislativo n. 7;
b) a disciplinare, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 7, le modalita' di esecuzione delle verifiche tecniche e degli esami necessari all'accertamento da parte degli Organismi notificati della sussistenza dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al predetto decreto legislativo n. 7;
c) ad individuare le modalita' di convocazione e di funzionamento del Comitato tecnico, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 7;
d) ad adeguare, ai soli fini del libero scambio in ambito europeo degli esplosivi per uso civile, le disposizioni regolamentari vigenti alle categorie di rischio, alle definizioni ed ai criteri di classificazione degli esplosivi previsti dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose, fermo restando il regime autorizzatorio per la fabbricazione, il deposito, la detenzione, la cessione ed il trasporto dei medesimi esplosivi e le misure di sicurezza per le attivita' di fabbricazione e di deposito degli stessi, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
e) a fissare principi e criteri direttivi per adeguare alle disposizioni internazionali, in conformita' a quanto previsto dall'allegato I al decreto legislativo n. 7, i manufatti pirotecnici riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 14, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (Recepimento della
direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle
disposizioni in materia di immissione sul mercato e
controllo degli esplosivi per uso civile):
"Art. 14. - 1. Con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle
finanze, della difesa e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' adottato
il regolamento di esecuzione, recante in particolare
l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti alle
categorie di rischio, alle definizioni e ai criteri di
classificazione degli esplosivi previsti dalle
raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto
delle merci pericolose.
2. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalita'
di esecuzione delle verifiche tecniche e degli esami
necessari all'accertamento, da parte degli organismi
notificati, della sussistenza dei requisiti di sicurezza di
cui all'allegato II.".
- Per il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi
nelle presenti note), vedasi nelle note all'art. 1.
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca:
"Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza".
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, reca:
"Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza".
- La legge 18 aprile 1975, n. 110, reca: "Norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi".
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca: "Procedura
d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 luglio 1998".
- La legge 21 febbraio 1990, n. 36, reca: "Nuove norme
sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli
esplosivi e dei congegni assimilati".
- La legge 9 luglio 1990, n. 185, reca: "Nuove norme
sul controllo dell'esportazione, importazione e transito
dei materiali di armamento".
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui
esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.".
"Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.".
- Il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993,
n. 284, reca: "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e
4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini
di completamento ed i responsabili dei procedimenti
imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione
centrale e periferica dell'interno.".
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1994.".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4, del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse):
"Art. 3. - 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione
dell'Unione europea e alle autorita' competenti degli altri
Stati membri gli organismi, d'ora in avanti denominati
"organismi notificati , autorizzati ad espletare le
procedure di valutazione della conformita' di cui al
presente decreto, i compiti specifici per i quali ciascuno
di essi e' stato autorizzato, nonche' il numero di
identificazione attribuito dalla medesima Commissione.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello
Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati,
aventi i requisiti di cui all'allegato III. Il medesimo
decreto autorizza ciascun organismo al rilascio
dell'attestato di esame "CE del tipo e all'espletamento di
tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui
all'allegato V, lettere B), C), D), E) ed F). La relativa
istanza e' presentata al Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza, corredata dalla
documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli
oneri di cui all'art. 47, comma 2, della legge 6 febbraio
1996, n. 52.
Art. 4. - 1. Il Ministero dell'interno si avvale di un
comitato tecnico per vigilare sull'attivita' degli
organismi notificati.
2. Il comitato, istituito presso il Ministero
dell'interno e' composto da: un presidente, con qualifica
non inferiore a prefetto o a dirigente generale di pubblica
sicurezza, due rappresentanti del Ministero dell'interno,
due rappresentanti del Ministero della difesa, due
rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e tre esperti in materia di esplosivi,
anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti
appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati
dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli
ufficiali di qualifica non superiore a dirigente superiore
o grado corrispondente.
3. Il presidente e i componenti del comitato sono
nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in
carica cinque anni e possono essere riconfermati non piu'
di una volta. Per ciascun componente effettivo e' nominato
un supplente. Le modalita' di convocazione e di
funzionamento del comitato sono stabilite con il
regolamento di esecuzione di cui all'art. 14.
4. Salvi gli ulteriori adempimenti previsti per
ciascuna procedura di valutazione della conformita', il
comitato puo' richiedere ad ogni organismo notificato copia
della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti ed
ogni ulteriore notizia o informazione occorrente.
5. Il comitato, nel riscontrare che l'organismo
notificato non soddisfa piu' i requisiti richiesti o
nell'accertare gravi irregolarita' nello svolgimento delle
procedure di valutazione di conformita' degli esplosivi, ne
informa il Ministro dell'interno, il quale provvede con
proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ritiro
dell'autorizzazione a svolgere i compiti di organismo
notificato e puo' disporre, con propria ordinanza, la
sospensione immediata delle procedure di valutazione di
conformita' per le quali l'organismo era stato autorizzato.
Del ritiro o della sospensione dell'autorizzazione viene
data immediata notizia agli altri Stati membri ed alla
Commissione dell'Unione europea.".
- Per il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, vedasi nelle note alle
premesse.
- Per la rubrica degli allegati I e II, del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.
- Per l'argomento del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, vedasi nelle note alle premesse.
- Per l'argomento del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, vedasi nelle note alle premesse.
- Il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973,
reca: "Modifiche all'allegato A al regolamento delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635.".



 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per allegato I, II, III, IV, V, i corrispondenti allegati al decreto legislativo n. 7;
b) per "Organismo notificato" i centri ed i laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca ovvero a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato III, autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformita' di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 7;
c) per "Comitato" (Comitato tecnico), il Comitato tecnico di vigilanza sull'attivita' degli "Organismi notificati", istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 7;
d) per attestato di esame "CE del tipo" la certificazione rilasciata da un Organismo notificato dalla quale risulti l'accertamento della conformita' di un campione rappresentativo della produzione di un prodotto esplosivo, ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza indicati nell'allegato II al decreto legislativo n. 7;
e) per "verifica della conformita' al tipo" lo svolgimento delle procedure relative alla certificazione di conformita' degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza indicati nell'allegato II al decreto legislativo n. 7;
f) per "garanzia di qualita' della tecnologia produttiva" lo svolgimento delle procedure relative alla certificazione della conformita' degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, in base ad un sistema di controllo della qualita' della tecnologia produttiva, eseguito in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto;
g) per "garanzia di qualita' del prodotto" la certificazione di conformita' dei prodotti esplosivi fabbricati in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, in base ad un sistema di controllo della qualita' del prodotto eseguita in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto;
h) per "verifica sul prodotto" la certificazione di conformita' dei prodotti esplosivi fabbricati in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, mediante controllo e prova di ogni prodotto esplosivo, eseguito in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto;
i) per "verifica di un unico prodotto" la certificazione di conformita' dei prodotti esplosivi fabbricati in un unico esemplare ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, eseguita in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto.



Note all'art. 2:
- Si riporta la rubrica degli allegati I, II, III, IV e
V, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per
l'argomento vedasi nelle note alle premesse):
"Allegato I (Elenco delle materie e degli oggetti
esplodenti).
Allegato II (Requisiti essenziali in materia di
sicurezza).
Allegato III (Principi e criteri per la determinazione
dei requisiti dei centri e dei laboratori di cui all'art. 3
del decreto).
Allegato IV (Marcatura di conformita).
Allegato V:
A) Procedura per il rilascio dell'attestato "CE del
tipo e delle sue integrazioni;
B) Procedura per la verifica della conformita' al
tipo;
C) Procedura di garanzia di qualita' della tecnologia
produttiva;
D) Procedura di garanzia di qualita' del prodotto;
E) Procedura per la verifica su prodotto;
F) Procedura per la verifica di un unico prodotto.".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse):
"3. Le procedure di valutazione di conformita' degli
esplosivi sono:
a) per gli esplosivi prodotti in serie, l'esame "CE
del tipo effettuato con le modalita' indicate nell'allegato
V, lettera A), nonche' la valutazione della conformita' al
tipo oggetto di tale esame, secondo una delle procedure, a
scelta del fabbricante o dell'importatore da uno Stato non
appartenente all'Unione europea, tra quelle indicate alle
lettere B), C), D) ed E) dell'allegato V;
b) per gli esplosivi da realizzare in produzione
unica, la verifica effettuata con le modalita' indicate
nell'allegato V, lettera F).".
- Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
2 gennaio 1997, n. 7, vedasi nelle note all'art. 1.



 
Art. 3.
Organismi notificati aventi sede in altro Paese
1. Per "Organismo notificato" si intende anche il centro o il laboratorio avente sede in un altro Paese membro dell'Unione europea, autorizzato ad espletare le procedure di valutazione di conformita' previste dalla direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, secondo la normativa vigente nel Paese di appartenenza.
2. Gli "Organismi notificati" di cui al comma 1, possono, in ogni caso, ottenere anche l'autorizzazione italiana, secondo le disposizioni del Capo II.



Nota all'art. 3:
- La direttiva 93/15/CEE, del Consiglio del 5 aprile
1993, reca: "Armonizzazione delle disposizioni concernenti
l'immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per
uso civile.".



 
Art. 4.
Presentazione delle istanze
1. Possono ottenere l'autorizzazione ad espletare le procedure di valutazione di conformita' di cui al decreto legislativo n. 7, le amministrazioni dello Stato, gli istituti universitari e di ricerca ed i privati che dispongano di una idonea struttura e siano in possesso dei requisiti indicati nel presente regolamento.
2. Il titolare dell'Organismo, se organizzato come ditta individuale, il legale rappresentante, per le societa', ovvero, se trattasi di una amministrazione dello Stato o di istituto universitario e di ricerca il dirigente competente secondo i rispettivi ordinamenti, chiede l'autorizzazione al rilascio dell'attestato di esame "CE del tipo" ed all'espletamento di tutte o solo di alcune delle altre procedure di valutazione, indicate nell'allegato V al decreto legislativo n. 7.
3. L'istanza e' presentata a mano, a mezzo raccomandata postale, ovvero per via informatica o telematica al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, che rilascia all'interessato una ricevuta, contenente le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284. Per le istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso di ricevimento; per le istanze inviate per via informatica si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
4. L'istanza, oltre all'esatta denominazione dell'ente, della ditta o della societa' ed all'oggetto sociale o all'oggetto dell'impresa, quali risultano dai pubblici registri, deve contenere o essere corredata da apposita documentazione concernente:
a) le indicazioni relative all'ubicazione ed alla sede dell'Organismo;
b) le generalita' complete del direttore del centro e dei laboratori, nonche' quelle del responsabile o dei responsabili delle operazioni di verifica, del personale incaricato delle operazioni di verifica od impiegato in compiti tecnici connessi alla esecuzione delle verifiche sugli esplosivi con l'indicazione analitica, per ciascuno, delle qualifiche, dei titoli di studio e professionali delle abilitazioni all'esercizio della professione ove richieste, nonche' delle esperienze professionali maturate in materia di esplosivi nel settore pubblico o privato;
c) le indicazioni relative all'ubicazione ed alla superficie dei laboratori, con l'illustrazione delle tecnologie impiegate, corredata da una relazione redatta da un professionista abilitato, nella quale vengono descritte le attrezzature e le apparecchiature disponibili per l'esame degli esplosivi;
d) l'idoneita' del centro o del laboratorio all'effettuazione delle procedure di valutazione per le quali viene chiesta l'autorizzazione; tale idoneita' deve essere certificata da apposito ente a cio' abilitato avente sede in un Paese appartenente all'Unione europea, come dall'allegato I al presente regolamento dove sono riportati quelli attualmente operanti;
e) l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Gli Organismi che non dispongono di propri laboratori, oltre alla documentazione di cui al precedente comma 4, debbono fornire adeguata dimostrazione del rapporto esistente tra l'Organismo e la struttura ad esso esterna, la quale dovra' formalmente impegnarsi a corrispondere, con immediatezza e tempestivita', alle richieste di esecuzione delle procedure di esame sugli esplosivi che devono essere oggetto di valutazione di conformita'.
6. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; sono, comunque, richieste la relazione prevista dalla lettera c), la certificazione prevista dalla lettera d) e la ricevuta dei pagamenti di cui alla lettera e) del comma 4 del presente articolo.
7. Le istanze e la documentazione redatte in lingua diversa da quella italiana devono essere accompagnate da traduzione giurata.



Note all'art. 4:
- Per la rubrica dell'allegato V, del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (per l'argomento vedasi nelle note alle
premesse):
"Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia
dell'avvio del procedimento mediante comunicazione
personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli
atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione e' prevista.".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284 (per
l'argomento vedasi nelle note alle premesse):
"Art. 3 (Decorrenza del termine iniziale per i
procedimenti ad iniziativa di parte). - 1. Per i
procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale
decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza,
ovvero dalla data di ricezione di documento che costituisca
presupposto essenziale del provvedimento e debba pervenire
da altra amministrazione.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme
e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati
e portati a conoscenza degli amministrati, e deve essere
corredata della prevista documentazione, dalla quale
risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni
richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del
provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda e'
rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove
possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge
7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque
fornite all'atto della comunicazione dell'avviso del
procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 ed
all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o
istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e'
costituita dall'avviso stesso.
4. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di
legge, ove la domanda dell'interessato sia ritenuta
irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento
ne da' comunicazione all'istante entro sessanta giorni,
indicando le cause della irregolarita' o della
incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre
dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il
dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti
rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, nonche' il disposto di cui all'art. 18 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.".
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
"Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
- 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.".
"Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.".
- Per il testo dell'art. 47, comma 2, della legge
6 febbraio 1996, n. 52 (per l'argomento vedasi nelle note
alle premesse), vedasi nelle note all'art. 10.



 
Art. 5.
Requisiti e presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 7, puo' essere rilasciata agli Organismi che:
a) affidano la direzione a persona in possesso di laurea specialistica in ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria dell'ambiente, chimica, chimica industriale, come determinate in attuazione del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero della laurea in ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria mineraria, ingegneria dell'ambiente e territorio, chimica e chimica industriale, rilasciate dagli atenei in applicazione degli ordinamenti didattici antecedenti al citato decreto 28 novembre 2000, con esperienza di almeno due anni nel campo della produzione o controllo di esplosivi e manufatti esplosivi civili o militari;
b) affidano la direzione dei laboratori chimici a personale in possesso di laurea in chimica, conseguita ai sensi del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero di laurea in chimica o chimica industriale, rilasciata dagli atenei in applicazione degli ordinamenti didattici antecedenti al citato decreto 4 agosto 2000, che abbia svolto, per almeno due anni, l'incarico di direttore di laboratorio chimico o equivalente adibito prioritariamente agli esami su esplosivi e su manufatti esplosivi civili o militari;
c) affidano la direzione dei laboratori tecnologici a personale in possesso di laurea in chimica, ingegneria chimica o scienze e tecnologie fisiche, conseguita ai sensi del citato decreto 4 agosto 2000, ovvero di laurea in chimica, chimica industriale, ingegneria chimica, fisica, rilasciata dagli atenei in applicazione degli ordinamenti didattici antecedenti al citato decreto 4 agosto 2000, che abbia svolto, per almeno due anni, l'incarico di direttore di laboratorio per test tecnologici balistici su esplosivi e manufatti esplosivi civili o militari;
d) affidano la direzione delle unita' organizzative preposte alla verifica ed alla conformita' dei sistemi di qualita' a laureati in una delle discipline di cui alle lettere precedenti che abbiano svolto, negli ultimi cinque anni, almeno due incarichi di responsabile dell'assicurazione di qualita' (QAR), secondo le procedure NATO AQAP, presso l'industria privata o uno stabilimento dell'area tecnico industriale del Ministero della difesa, o abbiano frequentato un corso di almeno quaranta ore presso l'Associazione italiana controllo qualita' (SINAL, UNI od altri enti equivalenti) relativo alla conduzione delle verifiche ispettive, portando a compimento almeno cinque verifiche ispettive documentate;
e) dispongono di personale addetto ai laboratori chimici e tecnologici, incaricato delle operazioni di verifica, in possesso di diploma di maturita' tecnica, e che abbia svolto, per almeno due anni, le mansioni di capo tecnico o equivalente nel settore degli accertamenti tecnici per la produzione di esplosivi e/o manufatti esplosivi civili o militari;
f) dispongono di personale impiegato come operatore a supporto delle attivita' connesse con le verifiche sugli esplosivi, in possesso di adeguata esperienza nello specifico settore, che deve essere comprovata da apposita certificazione, sottoscritta dal direttore dell'organismo notificato; di tale personale almeno una unita' deve essere in possesso della abilitazione per l'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 302, ovvero della qualifica professionale di artificiere. Sono ammessi i titoli di studio equipollenti, conseguiti in un altro Paese membro dell'Unione europea.
2. In mancanza dei requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione puo' essere concessa, su motivata proposta del Comitato tecnico di vigilanza sull'attivita' degli Organismi notificati di cui all'articolo 9 del presente regolamento, qualora l'Organismo disponga, comunque, di personale di provata professionalita' acquisita nel campo della produzione, del controllo degli esami, o delle verifiche sugli esplosivi.
3. Ai fini di cui al precedente comma 2, per le funzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo, il Comitato tecnico valuta le esperienze professionali maturate nel settore pubblico o privato, con adeguato livello di responsabilita', presso strutture che svolgono attivita' di produzione o controllo su esplosivi e manufatti esplosivi civili o militari ovvero attivita' di laboratorio per esami o test tecnologici balistici su esplosivi o su manufatti esplosivi civili o militari. Per le funzioni di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo, il Comitato tecnico prende in considerazione le esperienze professionali maturate nel settore pubblico o privato presso strutture che svolgono attivita' nel settore del controllo della qualita' degli esplosivi secondo le procedure ISO o NATO AQAP vigenti. Per le funzioni di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo, il Comitato tecnico valuta le professionalita' acquisite presso strutture pubbliche o private nel settore degli accertamenti tecnici per la produzione di esplosivi o manufatti esplosivi civili o militari.
4. Per le valutazioni di cui ai commi 2 e 3 il Comitato tecnico puo' fare riferimento alla presenza dei requisiti previsti dalle norme serie EN 45.000.
5. Fermo restando il rapporto di impiego o di dipendenza, la presente disposizione si applica anche nei confronti del personale che svolge la propria attivita' presso laboratori non facenti parte dell'Organismo notificato, dei quali l'Organismo si avvale anche solo per l'esecuzione di particolari prove.



Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 1.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, reca:
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche".
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, reca:
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie.".
- Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di
prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di
quelle generali emanate con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547):
"Art. 27 (Licenza per il mestiere del fochino). - Le
operazioni di:
a) disgelamento delle dinamiti;
b) confezionamento ed innesco delle cariche e
caricamento dei fori da mina;
c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
d) eliminazione delle cariche inesplose,
devono essere effettuate esclusivamente da personale munito
di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole
della commissione tecnica provinciale per gli esplosivi,
dal prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti
soggettivi di idoneita' da parte del richiedente
all'esercizio del predetto mestiere.
La commissione, di cui al comma precedente, e'
integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato
in ingegneria e uno in medicina.
La commissione deve accertare nel candidato il
possesso:
a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito,
funzionalita' degli arti);
b) della capacita' intellettuale e della cultura
generale indispensabili;
c) delle cognizioni proprie del mestiere;
d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di
legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da
mina.
Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla
Prefettura competente, una domanda in carta libera
specificante l'oggetto della richiesta, le generalita' del
richiedente, il domicilio o recapito.
All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di
lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.
A datare dal 1 luglio 1958 potranno essere incaricati
delle mansioni indicate nel primo comma del presente
articolo soltanto i fochini muniti di licenza.
Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver
esercitato il mestiere ininterrottamente da tre anni,
possono ottenere la licenza senza esame.".



 
Art. 6.
Istruttoria delle istanze di autorizzazione
ed adozione del provvedimento finale
1. L'Ufficio per gli affari della polizia aministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ricevuta l'istanza la trasmette, senza ritardo, al Comitato tecnico di vigilanza sull'attivita' degli Organismi notificati; se la domanda e' ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio ne da' comunicazione all'interessato, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza.
2. Il Comitato tecnico di vigilanza sull'attivita' degli Organismi notificati, se ritiene sufficiente la documentazione prodotta dagli interessati, esprime il proprio motivato parere in ordine al rilascio, ovvero al diniego dell'autorizzazione, nel termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza. E' comunque in facolta' del Comitato convocare il titolare dell'Organismo per l'acquisizione di ogni elemento utile, nonche' di disporre verifiche e sopralluoghi che devono essere svolti collegialmente da almeno tre componenti del Comitato medesimo. In tali ipotesi il termine e' sospeso per il tempo strettamente necessario alla convocazione dell'interessato, ovvero allo svolgimento del sopralluogo presso le strutture dell'Organismo.
3. Il procedimento deve comunque concludersi con provvedimento espresso, da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, nel termine complessivo di centocinquanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve le ipotesi di sospensione del termine di cui al precedente comma 2. Con lo stesso provvedimento ciascun Organismo e' autorizzato al rilascio dell'attestato di esame "CE del tipo" ed all'espletamento di tutte o di quelle procedure di valutazione, di cui all'allegato V, al decreto legislativo n. 7, lettere B), C), D), E) ed F), richieste nella domanda.
4. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione dell'Unione europea ed alle autorita' competenti degli altri Stati membri gli Organismi autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' di cui al presente decreto, i compiti specifici per i quali ciascuno di essi e' stato autorizzato, nonche' il numero di identificazione attribuito dalla medesima Commissione.
5. L'autorizzazione rilasciata all'Organismo notificato tiene luogo della licenza prevista dall'articolo 99 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
6. I termini di cui ai commi precedenti possono essere modificati con le modalita' previste dal secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, come modificato ed integrato dai decreti del Ministro dell'interno 19 ottobre 1996, n. 702, e 18 aprile 2000, n. 142.



Note all'art. 6:
- Per la rubrica dell'allegato V, del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 99 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle note
alle premesse):
"Art. 99. - E' in facolta' del Ministro per l'interno
di accordare, sotto l'osservanza di speciali norme e
cautele, e sentito il parere della commissione centrale
consultiva di cui all'art. 84, licenze per la
fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l'impiego a
scopo di studio o di esperimento, di esplosivi anche non
classificati, nonche' di bombe, macchine ed altri congegni
micidiali o incendiari.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 12, secondo
comma, del decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio
1993, n. 284 (per l'argomento vedasi nelle note alle
premesse):
"Art. 12 (Integrazioni e modificazioni del presente
regolamento). - 1. I termini e i responsabili dei
procedimenti amministrativi individuati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento
saranno disciplinati, ove non provveda la legge che li
prevede, con apposito regolamento integrativo.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, e successivamente ogni tre anni,
l'Amministrazione dell'interno verifica lo stato di
attuazione dello stesso apportandovi, nelle prescritte
forme, le modificazioni ritenute necessarie.".



 
Art. 7.
Sospensione, revoca e ritiro dell'autorizzazione
rilasciata all'Organismo notificato
1. Ai fini dell'adozione dell'ordinanza di sospensione immediata di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 7, costituiscono, in ogni caso, ipotesi di particolare gravita':
a) il rilascio dell'attestato di esame "CE del tipo", ovvero delle altre certificazioni di conformita' di cui all'articolo 8 del presente regolamento in violazione delle procedure prescritte;
b) la violazione delle prescrizioni di cui ai punti 1 e 5 dell'allegato III al decreto legislativo n. 7;
c) il mancato adempimento degli obblighi di documentazione di cui all'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 7.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), non si procede al ritiro dell'autorizzazione qualora l'Organismo notificato abbia provveduto, durante il periodo di sospensione, a rimuovere le cause che l'hanno determinata.
3. Le autorizzazioni rilasciate agli Organismi notificati, che tengono luogo anche della licenza prevista dall'articolo 99 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono, inoltre, sospese o revocate negli stessi casi in cui le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento di esecuzione prevedono la sospensione o la revoca della medesima licenza di cui al citato articolo 99.
4. Dei provvedimenti di sospensione, di revoca o di ritiro dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione alla Commissione dell'Unione europea ed alle competenti autorita' degli altri Stati membri, a cura dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza.



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 4, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi
nelle presenti note), vedasi nelle note all'art. 1.
- Per la rubrica dell'allegato III, del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 99 del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle note alle
premesse), vedasi nelle note all'art. 6.



 
Art. 8.
Attivita' degli Organismi notificati
e modalita' di esecuzione delle verifiche tecniche
1. Gli Organismi notificati provvedono all'espletamento della procedura relativa al rilascio dell'attestato "CE del tipo". Essi, inoltre, in relazione ai compiti specifici per i quali sono stati autorizzati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 7, provvedono a tutte o a quelle procedure di valutazione, di cui all'allegato V, al decreto legislativo n. 7 lettere B), C), D), E) ed F), richieste nella domanda, finalizzate alla:
verifica della conformita' al tipo;
garanzia della qualita' della tecnologia produttiva;
garanzia della qualita' del prodotto;
verifica sul prodotto;
verifica di un unico prodotto.
2. Le verifiche tecniche e gli esami di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 7 sono effettuati in conformita' alle norme italiane che recepiscono norme armonizzate comunitarie.
3. In mancanza delle norme tecniche di cui al comma 2, gli Organismi notificati impiegano i metodi di prova ritenuti idonei ad accertare la conformita' dei prodotti ai requisiti essenziali di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, codificati da enti di unificazione di Stati della Unione europea o aderenti alla NATO.
4. Sulla base dei dati dichiarati dal fabbricante ed eventualmente verificati, gli Organismi notificati possono rilasciare attestati di "esame CE del tipo" anche per estensione di attestati precedentemente rilasciati per esplosivi similari al medesimo fabbricante o importatore.
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 7, la scelta della procedura per le verifiche previste alle lettere B), C), D), E) ed F) dell'allegato V al decreto legislativo n. 7, compete al fabbricante o all'importatore per materiali prodotti in Stati non appartenenti all'Unione europea. Nello svolgimento di tali procedure gli Organismi notificati si attengono a quanto previsto dalle prescrizioni concernenti "l'assicurazione di qualita' ISO 9000" e successivi aggiornamenti e modifiche, o dalle corrispondenti norme UNI. In alternativa, ove il fabbricante o l'importatore ne facciano richiesta, gli Organismi notificati possono applicare i criteri previsti dalle norme piu' aggiornate di assicurazione della qualita' NATO-AQAP.
6. Gli Organismi notificati comunicano al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale ed al Comitato tecnico di vigilanza di cui al successivo articolo 9, senza ritardo e comunque almeno bimestralmente, le procedure di valutazione di conformita' degli esplosivi effettuate, gli attestati "CE del tipo" e le altre certificazioni di conformita' rilasciate, fornendo una descrizione completa degli esplosivi e dei mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite.
7. Qualora i produttori o gli importatori che intendano immettere sul mercato interno un esplosivo abbiano ottenuto da uno degli Organismi notificati di altro Stato dell'Unione europea l'attestato di esame "CE del tipo" o altra certificazione di conformita' secondo una delle procedure di cui all'allegato V al decreto legislativo n. 7, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Ministero dell'interno, con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento, in data antecedente alla fabbricazione od alla immissione dell'esplosivo sul territorio nazionale. La comunicazione deve fornire una descrizione completa dell'esplosivo ed i mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite.



Note all'art. 8:
- Per il testo degli articoli 3, comma 2 e 14, comma 2,
del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per
l'argomento vedasi nelle presenti note), vedasi,
rispettivamente, nelle note all'art. 1 e alle premesse.
- Per la rubrica degli allegati II e V, del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b),
del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per
l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle
note all'art. 2.



 
Art. 9.
Comitato tecnico di vigilanza
sull'attivita' degli Organismi notificati
1. Il presidente del Comitato tecnico di vigilanza sull'attivita' degli Organismi notificati, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 7 ha il compito di:
a) formare il calendario delle riunioni e determinare l'ordine del giorno;
b) convocare il comitato e dirigerne i lavori;
c) designare il componente delegato a sostituirlo come presidente nelle sedute in caso di assenza od impedimento;
d) adottare ogni iniziativa ritenuta necessaria per il miglior andamento dei lavori del comitato;
e) designare delegazioni del Comitato per l'effettuazione di controlli presso gli Organismi notificati per verificare la regolarita' delle procedure e per svolgere ogni accertamento utile;
f) richiedere ad ogni Organismo notificato copia della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti ed ogni ulteriore notizia od informazione occorrente;
g) ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 7, comunicare al Ministro dell'interno i risultati degli accertamenti svolti dal Comitato a norma del comma 8, del presente articolo.
2. Il Comitato e' convocato dal presidente mediante tempestivo avviso scritto ai componenti, recante l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Il Comitato si riunisce, di regola, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Il presidente ha facolta' di riunire il Comitato in altre sedi qualora lo ritenga necessario.
4. Le sedute del Comitato sono valide quando intervengano, oltre al presidente, almeno i due terzi dei componenti, sostituibili dai rispettivi supplenti.
5. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
6. Il presidente, ove ne ravvisi l'opportunita', di propria iniziativa o su proposta dei componenti del Comitato, ha facolta' di fare intervenire alle riunioni appartenenti agli Organismi notificati, ovvero di richiedere, anche durante la fase istruttoria, ulteriori elementi documentali, notizie od informazioni necessarie per la valutazione dell'idoneita' dell'Organismo notificato.
7. Ove sia ritenuto necessario eseguire accertamenti tecnici, sperimentali o prove in centri specializzati, il presidente puo' disporne l'effettuazione, designando i componenti incaricati di assistervi.
8. Il Comitato riceve le segnalazioni concernenti i fatti di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 7 e svolge gli accertamenti occorrenti. A tal fine puo' effettuare, conformemente alle modalita' operative stabilite dal Comitato stesso, visite di controllo presso le strutture dell'Organismo in corso di valutazione o presso quelle esterne di cui l'Organismo notificato si avvale.
9. Svolge le funzioni di segretario un funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in servizio presso l'Ufficio per l'amministrazione generale - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza.
10. Agli esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione, componenti del Comitato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 7, non sono corrisposti compensi per l'attivita' professionale prestata per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Comitato medesimo.



Nota all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle presenti
note), vedasi nelle note all'art. 1.



 
Art. 10.
Disposizioni finanziarie
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le tariffe a copertura delle spese relative all'attuazione delle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 7 e dal presente regolamento.
2. L'entrata in vigore del decreto sulle tariffe di cui al comma 1 e' condizione per l'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 47 della legge
6 febbraio 1996, n. 52 (per l'argomento vedasi nelle note
alle premesse):
"Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione
finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
procedure di certificazione e/o attestazione per
l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa
comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di
riesame delle istanze presentate per le stesse finalita',
sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante
stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative alle procedure finalizzate
all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le
procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi
autorizzati sono a carico di tutti gli organismi
autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I
controlli possono avvenire anche mediante l'esame a
campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o
periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei
servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli
successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle
autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a
titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i
distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei
proventi a copertura delle spese relative ai controlli di
cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi'
determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
in base alla vigente normativa, al personale
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato
addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2,
nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini
dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul
mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
presente articolo, sono abrogate le disposizioni
incompatibili emanate in attuazione di direttive
comunitarie in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono
l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine,
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; le
amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati
di rispettiva competenza.".
- Per l'argomento del decreto legislativo 2 gennaio
1997, n. 7, vedasi nelle note alle premesse.



 
Art. 11.
Modifica dell'articolo 81
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. All'articolo 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' aggiunto il seguente comma:
"Sono altresi' soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge i prodotti esplodenti indicati nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 83".



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo integrale dell'art. 81 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle
note alle premesse), come modificato dal presente
regolamento:
"Art. 81. - Sono soggetti alle disposizioni degli
articoli 46 e 57 della legge tutti i prodotti esplodenti,
comunque composti, sia che possano agire da soli od uniti
ad altre sostanze, sia che possano essere impiegati in
macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o
adoperati.
Sono altresi' soggetti alle disposizioni degli articoli
46 e 57 della legge i prodotti esplodenti indicati
nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.
7, e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo
quanto previsto dal successivo art. 83.".



 
Art. 12.
Modifica dell'articolo 82
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. All'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' aggiunto il seguente comma:
"La categoria 5) "munizioni di sicurezza e giocattoli pirici di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi:
Gruppo A:
1) bossoli innescati per artiglieria;
2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
5) cartucce per armi comuni e da guerra;
Gruppo B:
1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
3) accenditori elettrici;
4) accenditori di sicurezza;
Gruppo C:
1) giocattoli pirici;
Gruppo D:
1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonche' quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi;
4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;
Gruppo E:
1) munizioni giocattolo;
2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;
3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);
6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita".



Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo integrale dell'art. 82 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle
note alle premesse), come modificato dal presente
regolamento:
"Art. 82. - I prodotti esplosivi, di cui al precedente
articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:
1) polveri e prodotti affini negli effetti
esplodenti;
2) dinamiti e prodotti affini negli effetti
esplodenti;
3) detonanti e prodotti affini negli effetti
esplodenti;
4) artifici e prodotti affini negli effetti
esplodenti;
5) munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.
La categoria 5) "munizioni di sicurezza e giocattoli
pirici di cui al comma precedente si articola nei seguenti
gruppi:
Gruppo A:
1) bossoli innescati per artiglieria;
2) spolette a percussione con innesco amovibile o
interno;
3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
5) cartucce per armi comuni e da guerra.
Gruppo B:
1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
3) accenditori elettrici;
4) accenditori di sicurezza.
Gruppo C:
1) giocattoli pirici.
Gruppo D:
1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto
illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in
mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la
sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonche'
quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze
armate e ai Corpi armati dello Stato;
2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto
sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati
dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di
apparecchiature per l'estinzione di incendi;
4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto
di scoppio e/o ad effetto luminoso.
Gruppo E:
1) munizioni giocattolo;
2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza
e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi
nell'allegato "I" al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.
7, e successive modificazioni e aggiornamenti;
3) bossoli innescati per munizioni per armi di
piccolo calibro;
4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro
e per cartucce industriali;
5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti
tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e
cementeria);
6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di
libera vendita.".



 
Art. 13.
Modifica dell'articolo 83
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. All'articolo 83 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 della legge, nonche' i prodotti esplodenti muniti dell'attestato di esame "CE del tipo e della valutazione di conformita' di cui all'allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, certificati dagli "Organismi notificati sono indicati nell'allegato A al presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti d'ufficio nell'allegato A al presente regolamento, ai soli fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attivita' di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell'allegato B al presente regolamento.".
b) Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalita' per il rilascio delle relative licenze.".



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo integrale dell'art. 83 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle
note alle premesse), come modificato dal presente
regolamento:
"Art. 83. - I prodotti esplodenti riconosciuti e
classificati ai sensi dell'art. 53 della legge, nonche' i
prodotti esplodenti muniti dell'attestato di esame "CE del
tipo e della valutazione di conformita' di cui all'allegato
V al decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 7, certificati
dagli "Organismi notificati sono indicati nell'allegato A
al presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE
sono classificati a seconda della loro tipologia nelle
categorie di cui al precedente art. 82 ed iscritti
d'ufficio nell'allegato A al presente regolamento, ai soli
fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla
sicurezza nell'attivita' di fabbricazione e di deposito di
esplosivi contenute nell'allegato B al presente
regolamento.
L'allegato B contiene le norme per l'impianto delle
fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni
categoria, nonche' le norme per l'impianto dei cantieri
civili di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili
e per la lavorazione di materiale da guerra.
L'allegato C determina le norme per il trasporto degli
esplosivi e le modalita' per il rilascio delle relative
licenze.
L'allegato D contiene le norme per la protezione contro
le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si
lavorano, si manipolano o si conservano sostanze
infiammabili o esplosive.
Il Ministro dell'interno, sentito il parere della
commissione consultiva per le sostanze esplosive e
infiammabili, ha facolta' di apportare variazioni od
aggiunte agli allegati stessi.".



 
Art. 14.
Modifica dell'articolo 97
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. Al primo comma dell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonche' detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantita' illimitata.".



Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo integrale dell'art. 97 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle
note alle premesse), come modificato dal presente
regolamento:
"Art. 97. - Possono tenersi in deposito o trasportarsi
nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in
quantita' non superiore a cinque chilogrammi di peso netto,
od artifici in quantita' non superiore a chilogrammi
venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un
numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia
caricate a polvere, nonche' duecento cartucce cariche per
pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli
innescati e di micce di sicurezza. Possono essere
acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonche'
detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'art. 38
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti
esplodenti della categoria 5), gruppo D, fino a 5 kg netti
e della categoria 5), gruppo E, in quantita' illimitata.
Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere
condizionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in
pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B
al presente regolamento.
Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi
della prima categoria o cartucce cariche in quantita'
superiore a quella indicata, occorre la licenza del
Prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.
Agli effetti dell'art. 50 della legge, il prefetto e'
autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il
trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in
quantita' non superiore a cinque chilogrammi per gli
esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta
detonanti.".



 
Art. 15.
Modifica dell'articolo 98
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. L'articolo 98 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' sostituito dal seguente:
"Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo B e gruppo C, e' richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n. 3, dell'allegato C al presente regolamento.
Per la fabbricazione ed il deposito dei prodotti esplodenti della categoria 5) gruppo D, si applicano rispettivamente le prescrizioni di cui ai capitoli II e IV dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attivita' di detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed impiego degli stessi prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.
Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V categoria, gruppo E, fatta eccezione per i manufatti pirotecnici, le cartucce per strumenti tecnici e industriali, le cartucce a salve e gli inneschi, si applicano le prescrizioni di cui al capitolo II dell'allegato B al presente regolamento. Per la fabbricazione dei manufatti pirotecnici, delle cartucce per strumenti tecnici e industriali, delle cartucce a salve e degli inneschi, comunque appartenenti alla categoria 5), gruppo E, si applicano le prescrizioni del capitolo III dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attivita' di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, impiego dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo E, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.
Non e' richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'articolo 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato B al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purche' contenuti nelle loro confezioni originali.".



Nota all'art. 15:
- Per l'argomento del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, vedasi nelle note alle premesse.



 
Art. 16.
Modifiche all'allegato B
al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
Al Capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1, comma 1, e' sostituito dal seguente:
"1. Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti si possono tenere e vendere:
a) polveri della I categoria;
b) cartucce per armi comuni della V categoria, gruppo A;
c) manufatti della IV e V categoria.
Negli esercizi di minuta vendita e' altresi' consentito, in aggiunta a quanto indicato al comma 4 del presente articolo, detenere e vendere nelle loro confezioni originali, anche nei locali dove e' consentito l'accesso al pubblico, fino a complessivi kg 50 netti di manufatti classificati nella V categoria, gruppo D e, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, manufatti classificati nella V categoria, gruppo E, in quantitativo illimitato.
Tali disposizioni non si applicano ai depositi di fabbrica o di consumo permanente.
Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite e' posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli inerti.";
b) l'articolo 2, comma 1, ultimo capoverso, e' soppresso;
c) l'articolo 2, comma 2, terzo capoverso, e' sostituito dal seguente:
"Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria gruppo A devono essere custodite in locale (o locali) distinto, anche se contiguo a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di IV e di V categoria. E' vietato l'accesso al pubblico nel locale (o nei locali) ove vengono custoditi i manufatti di IV e di V categoria.";
d) l'articolo 2, comma 2, settimo capoverso, e' sostituito dal seguente:
"Negli ambienti in cui e' ammesso il pubblico sono consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere collocati: polveri di I categoria, cartucce di V categoria, gruppo A per armi lunghe, manufatti di IV e V categoria inertizzati e/o loro simulacri, nonche' manufatti della V categoria, gruppo D e gruppo E.".



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo integrale degli articoli 1 e 2
del capitolo VI dell'allegato B, del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle note alle
premesse), come modificati dal presente regolamento:
"Capitolo VI
Esercizi di minuta vendita
Art. 1 (Generalita). - 1. Negli esercizi di minuta
vendita di prodotti esplodenti si possono tenere e vendere:
a) polveri della I categoria;
b) cartucce per armi comuni della V categoria gruppo
A;
c) manufatti della IV e V categoria.
Negli esercizi di minuta vendita e' altresi'
consentito, in aggiunta a quanto indicato al comma 4 del
presente articolo, detenere e vendere nelle loro confezioni
originali, anche nei locali dove e' consentito l'accesso al
pubblico, fino a complessivi kg 50 netti di manufatti
classificati nella V categoria, gruppo D e, fatte salve le
disposizioni in materia di prevenzione incendi, manufatti
classificati nella V categoria, gruppo E, in quantitativo
illimitato.
Tali disposizioni non si applicano ai depositi di
fabbrica o di consumo permanente.
Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite
e' posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti
di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli
inerti.
2. La vendita delle polveri deve essere fatta per
recipienti interi, originali di fabbrica, dal contenuto
massimo di 1 kg netto. E' vietato tenere nell'esercizio e
vendere recipienti di polvere aperti.
I manufatti della IV e della V categoria devono essere
approvvigionati nei loro imballaggi di fabbrica sigillati.
Possono essere commercializzati solo se racchiusi nelle
proprie confezioni originali sigillate, singole o multiple
in ragione delle dimensioni del manufatto.
3. Le indicazioni sulla massa (come definita nel
decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.
802 "Attuazione della direttiva CEE 80/181 relativa alle
unita' di misura ) fornite al successivo art. 3 si
riferiscono alla massa netta dei prodotti attivi (sono
prodotti attivi quelli esplosivi, incendivi, coloranti,
fumogeni ed illuminanti); la massa netta di prodotti attivi
deve essere indicata sul singolo manufatto di IV e di V
categoria e/o sulla confezione, in conformita' a quanto
riportato nel relativo decreto di riconoscimento e
classificazione.
La massa degli involucri e di quant'altro formi la
struttura dei manufatti, ancorche' costituita da materiale
combustibile, quale carta, legno, polimeri, ecc., e'
esclusa dal computo della massa dei prodotti attivi.
4. Negli esercizi di minuta vendita si possono tenere e
vendere fino a complessivi kg 200 netti di prodotti
esplodenti. Oltre tale limite trova applicazione il
capitolo IV del presente allegato.
5. Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli
esercizi di minuta vendita il prefetto acquisira' il parere
della commissione tecnica provinciale.".
"Art. 2 (Prescrizioni sui locali). - 1. I locali degli
esercizi di minuta vendita non devono essere interrati o
seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a
locali di lavorazione o deposito di materie facilmente
combustibili o infiammabili; non devono inoltre avere
comunicazione diretta con abitazioni e con ambienti che non
abbiano attinenza con l'attivita' dell'esercizio stesso,
fatta eccezione per i locali di servizio.
Non devono essere ubicati in edifici nei quali vi siano
anche asili, scuole, case di cura, comunita' religiose,
alberghi, grandi magazzini, luoghi di culto, di pubblico
spettacolo e simili.
Negli esercizi di minuta vendita non devono essere
tenute ne' poste in vendita materie infiammabili, come tali
individuate dalla circolare Ministero dell'interno n.
2452/4179 del 3 maggio 1979.
Deroghe a tali divieti possono essere consentite previo
parere favorevole della commissione tecnica provinciale,
che potra' prescrivere le cautele ritenute opportune nei
singoli casi per la tutela dell'incolumita' pubblica.
Negli ambienti in cui e' ammesso il pubblico potranno
essere tenuti, come mostra, manufatti della IV e della V
categoria inertizzati (privi di prodotti attivi) e/o
simulacri; le operazioni di inertizzazione dei manufatti
devono essere compiute da soggetto legittimato alla
fabbricazione dei manufatti stessi.
2. Il carico complessivo di prodotti esplodenti sara'
fissato in accordo con gli articoli 1 e 3 e in funzione dei
limiti derivanti dalle dimensioni del locale (o dei
locali), come di seguito specificato.
Ogni locale in cui sono tenuti prodotti esplodenti deve
avere una altezza non inferiore a m 2,40, una superficie
non inferiore a mq 6 e una cubatura non inferiore a mc 18;
inoltre la cubatura non deve essere inferiore a mc 1 per
ogni chilogrammo netto di polveri di I categoria, a mc 1
per ogni chilogrammo netto di manufatti di IV e di V
categoria e a mc 1 per ogni 3,5 kg netti di polvere sotto
forma di cartucce, in accordo alle equivalenze indicate
all'art. 3, lettera b).
Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria,
gruppo A, devono essere custodite in locale (o locali)
distinto, anche se contiguo a quello (o a quelli) nel quale
sono custoditi i manufatti di IV e di V categoria. E'
vietato l'accesso al pubblico nel locale (o nei locali) ove
vengono custoditi i manufatti di IV e di V categoria.
I prodotti esplodenti devono essere collocati su
scaffali metallici o di legno ignifugato, di adeguata
resistenza meccanica, alti non oltre m 2,10, chiusi
eventualmente solo ai lati, ed ancorati in modo da
garantirne la stabilita'; gli scaffali metallici devono
essere collegati a dispersori di terra.
I prodotti esplodenti possono altresi' essere
conservati su pallets; tra pallets e scaffali deve restare
una luce libera non inferiore a m 1,20. In relazione alle
dimensioni del locale (o dei locali) e' ammessa la presenza
di un massimo di 5 pallets; oltre tale limite i pallets
devono essere realizzati con materiale ignifugo o reso
tale.
Le munizioni per armi corte devono essere custodite in
armadi metallici con sportelli dotati di serratura di
sicurezza.
Negli ambienti in cui e' ammesso il pubblico sono
consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere
collocati: polveri di I categoria, cartucce di V categoria,
gruppo A, per armi lunghe, manufatti di IV e V categoria
inertizzati e/o loro simulacri, nonche' manufatti della V
categoria, gruppo D e gruppo E.
Negli esercizi isolati si puo' concedere licenza per
tenere e vendere prodotti esplodenti della I, IV e V
categoria in quantitativi elevabili fino al triplo di
quanto stabilito nell'art. 3, fermi restando i limiti di
cubatura anzi indicati.
Qualora, per cause sopravvenute, l'esercizio non si
trovi piu' in condizioni tali da poter essere considerato
isolato, dovranno in esso limitarsi la detenzione dei
prodotti esplodenti e il caricamento delle cartucce secondo
le norme che regolano gli esercizi di minuta vendita
nell'abitato.
3. I muri perimetrali degli ambienti dell'esercizio in
cui sono tenuti prodotti esplodenti devono essere in
mattoni pieni da almeno due teste o in altra struttura
muraria di resistenza equivalente (REI 120), con pareti
interne intonacate. Sono ammesse anche strutture non
murarie di resistenza equivalente.
I solai di copertura e di calpestio devono essere in
cemento armato con soletta di spessore non inferiore a cm 7
o realizzati con altra struttura di resistenza equivalente,
con caratteristiche REI 120; tale prescrizione non si
applica nel caso in cui la soletta di calpestio sia posta a
diretto contatto col terreno sottostante il fabbricato.
I serramenti possono essere di metallo o di legno; in
quest'ultimo caso devono essere trattati con prodotti
vernicianti omologati di classe "1 di reazione al fuoco,
secondo le modalita' e le indicazioni contenute nel decreto
ministeriale 6 marzo 1992. In ogni caso devono avere
caratteristiche REI 120. Qualora muniti di vetri, questi
devono essere infrangibili o retinati o altrimenti protetti
per evitare l'eventuale proiezione di schegge verso
l'esterno in caso di esplosione all'interno.
Il locale (o i locali) in cui sono posti i manufatti di
IV e di V categoria deve (o devono) essere separato dagli
altri mediante porta con apertura verso l'esterno, con
caratteristiche REI 120.
L'impianto elettrico deve essere realizzato in
conformita' alla legge 10 marzo 1968, n. 186. La
rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le
procedure di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e relativo
regolamento di attuazione (decreto del Presidente della
Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.)
L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato con
generatori di calore collocati in ambiente isolato dai
locali dell'esercizio, eseguiti a regola d'arte in
conformita' alle vigenti disposizioni (UNI-CIG 7129 ovvero
dal decreto ministeriale 12 aprile 1996 qualora gli
apparecchi abbiano potenza superiore a 34,8 Kw); non sono
ammessi caminetti, stufe ed apparecchi a focolare diretto
in genere.
La dotazione di mezzi antincendio dell'esercizio deve
risultare dal certificato di prevenzione incendi rilasciato
dal comando provinciale dei vigili del fuoco a mente del
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37. In ogni caso all'ingresso del locale (o dei locali) in
cui sono custoditi manufatti della IV e della V categoria
dovranno essere installati non meno di due estintori
portatili di tipo approvato ai sensi del decreto
ministeriale 20 dicembre 1982, con capacita' estinguente
non inferiore a 21A 89BC.
(Omissis).".



 
Art. 17.
Modifiche all'allegato C
al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. Il capitolo II dell'allegato C al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' sostituito dal seguente:
"Capitolo II (Norme generali da osservarsi "per il trasporto di esplosivi). - Per il trasporto degli esplosivi si applicano le disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose su strada "A.D.R. , per ferrovia "R.I.D. , per via aerea "I.C.A.O. , per mare "I.M.O e nelle acque interne "ADNR .".



Nota all'art. 17:
- Per l'argomento del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, vedasi nelle note alle premesse



 
Art. 18. Adeguamento dell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.
7, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto
legislativo.
1. L'allegato II al presente regolamento costituisce adeguamento dell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, in conformita' delle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.



Nota all'art. 18:
- Per la rubrica dell'allegato I, del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.



 
Art. 19.
Sostituzione dell'allegato A
al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. L'allegato A al presente regolamento contiene l'indicazione delle materie e degli oggetti esplodenti di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 7, integrato con l'indicazione, per ciascun prodotto, della categoria di classificazione di cui all'articolo 82 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. L'allegato A al presente regolamento sostituisce l'allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. L'adeguamento dell'allegato I al decreto legislativo n. 7 determina l'automatico adeguamento dell'allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; per l'attribuzione delle categorie di classificazione si provvede ai sensi dell'articolo 83, comma 5, del citato regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutti i prodotti esplodenti devono essere iscritti nell'allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635:
a) d'ufficio, successivamente alla comunicazione dell'Organismo notificato, dell'importatore o del fabbricante, per i prodotti esplodenti muniti dell'attestato "CE del tipo";
b) su domanda dell'interessato per i prodotti esplodenti esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 7, a conclusione del procedimento di riconoscimento e classificazione, di cui all'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.



Note all'art. 19:
- Per la rubrica dell'allegato I, del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.
- Per il testo vigente degli articoli 82 e 83, comma 5,
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento
vedasi nelle note alle premesse), vedasi, rispettivamente,
nelle note agli articoli 12 e 13.
- La rubrica dell'allegato A del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle note alle
premesse), reca: "Elenco e classificazione dei prodotti
esplosivi riconosciuti".
- Si riporta il testo dell'art. 53 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (per l'argomento vedasi nelle note
alle premesse):
"Art. 53. - E' vietato fabbricare, tenere in casa o
altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti,
laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti
esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati
dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una
commissione tecnica.
Nel regolamento saranno classificate tutte le materie
esplosive, secondo la loro natura, composizione ed
efficacia esplosiva.
L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha
luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del
Ministro dell'interno.".



 
Art. 20.
Sostituzione del decreto
del Ministro dell'interno 4 aprile 1973
1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede d'ufficio alla classificazione provvisoria nella categoria 5), gruppo D e gruppo E, dei manufatti pirotecnici gia' riconosciuti ai sensi del medesimo articolo 53, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 si provvede altresi':
a) a determinare le procedure e le modalita' per la classificazione definitiva dei manufatti pirotecnici di cui al comma 1, nonche' ad individuare le caratteristiche tecnico-costrittive, ai fini della sicurezza nell'impiego, da accertarsi anche mediante l'esecuzione di prove tecniche a cura del fabbricante o dell'importatore, che i manufatti pirotecnici devono possedere per la loro classificazione nella categoria 5), gruppo D e gruppo E;
b) a disporre che lo smaltimento delle giacenze dei manufatti pirotecnici gia' riconosciuti ai sensi del citato articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973 avvenga non oltre il 31 dicembre 2003, continuando ad applicare le disposizioni relative ai locali di minuta vendita di esplosivi, vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. Le scorte non smaltite entro tale data, per essere reimmesse sul mercato, devono recare l'etichettatura relativa alla classificazione attribuita, apposta dal fabbricante o dall'importatore.
3. Il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 120 del 10 maggio 1973, cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.



Note all'art. 20:
- Per il testo dell'art. 53 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (per l'argomento vedasi nelle note alle
premesse), vedasi nelle note all'art. 19.
- Per l'argomento del decreto del Ministro dell'interno
4 aprile 1973, vedasi nelle note all'art. 1.



 
Art. 21.
Disposizioni transitorie
1. I decreti di riconoscimento e classificazione adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad avere effetto, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 2.
2. A decorrere dalla data del 1 gennaio 2003 non e' consentita la produzione, la detenzione, l'utilizzazione, la vendita o cessione a qualsiasi titolo, il trasporto, l'importazione o l'esportazione degli esplosivi per uso civile rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 7, anche se riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che non sono muniti della marcatura "CE del tipo" e che non hanno superato la valutazione di conformita' di cui all'allegato V del medesimo decreto legislativo n. 7.
3. Relativamente agli esplosivi prodotti ed importati nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, riconosciuti e classificati sulla base delle norme anteriormente vigenti, e' consentito lo smaltimento delle giacenze entro il 31 dicembre 2005, limitatamente al mercato interno ed a quello estero escluso dall'applicazione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, "relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato ed al controllo degli esplosivi per uso civile". Le giacenze non smaltite entro la data del 31 dicembre 2005 debbono essere distrutte. Fermo restando l'obbligo delle relative autorizzazioni, sono consentite le attivita' di detenzione, utilizzazione, vendita o cessione a qualsiasi titolo, trasporto ed esportazione dei predetti esplosivi per uso civile, per le finalita' e nel termine indicato nel presente comma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 settembre 2002
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro della giustizia
Castelli
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro della difesa
Martino
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 13 Giustizia, foglio n. 52



Note all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 53 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (per l'argomento vedasi nelle note alle
premesse), vedasi nelle note all'art. 19.
- Per la rubrica dell'allegato V del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.
- Per l'argomento della direttiva 93/15/CEE del
Consiglio del 5 aprile 1993, vedasi nelle note all'art. 3.



 
Allegato I

----> Vedere allegato alle pagg. 14 - 15 <----
 
Allegato II

----> Vedere allegato da pag. 16 a pag. 25 <----
 
Allegato A

----> Vedere allegato da pag. 26 a pag. 34 <----
 
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