Gazzetta n. 290 del 11 dicembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2002
Proroga dello stato di emergenza nella citta' di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2001, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nella citta' di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare;
Vista la richiesta del sindaco di Venezia - commissario delegato per l'emergenza determinatasi nella citta' di Venezia e nella laguna compresi i canali marittimi pervenuta con nota n. 419831 de1 5 novembre 2002;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensita' ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerato che gli interventi di carattere strutturale di riorganizzazione della logistica all'interno della laguna adottati per effetto delle ordinanze sopra citate sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non puo' ritenersi conclusa;
Acquisita l'intesa della regione Veneto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 novembre 2002;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio della citta' di Venezia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2002
Il Presidente: Berlusconi
 
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