Gazzetta n. 290 del 11 dicembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 29 novembre 2002 |
Fissazione dei termini per la presentazione da parte delle regioni e delle province autonome dei programmi regionali per l'attuazione di iniziative di formazione imprenditoriale, di assistenza e consulenza tecnica e di informazione per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il "Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile" (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997); Visto l'art. 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, ai sensi del quale le regioni e le province autonome possono predisporre programmi per l'attuazione di iniziative di formazione imprenditoriale, di assistenza e consulenza tecnica e di informazione per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne, per la realizzazione dei quali e' concesso un contributo pari al 50% delle spese previste dai programmi medesimi; Visto l'art. 22, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del quale il Ministro delle attivita' produttive fissa, una volta l'anno, i termini per la presentazione da parte delle regioni e delle province autonome dei programmi previsti dall'art. 21 del medesimo decreto; Visto il decreto ministeriale dell'11 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2002, con il quale, ai sensi degli articoli 11 e 21, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, sono state ripartite tra le regioni e le province autonome le risorse finanziarie statali relative all'esercizio 2002 e disponibili per il predetto intervento ammontanti a complessivi 7,8 Meuro; Ritenuto opportuno provvedere alla fissazione del termine iniziale per la presentazione dei predetti programmi, per consentire alle regioni e province autonome interessate, anche in considerazione dell'imminente apertura del 5o bando della legge n. 215/1992 per le agevolazioni alle imprese, la relativa predisposizione e l'avvio dell'attivita'; Decreta: Art. 1. 1. Il termine iniziale per la presentazione, da parte delle regioni e delle province autonome, dei programmi regionali di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, e' fissato al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. 2. Il termine finale per la presentazione dei programmi regionali e' fissato al centoventesimo giorno successivo al termine iniziale di cui al comma 1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 novembre 2002 Il Ministro: Marzano |
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