Gazzetta n. 290 del 11 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 novembre 2002
Attuazione dell'art. 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 dell'8 aprile 1998. Istituzione di scommesse assimilabili alla Tris.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 58 e successive modificazioni, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del citato decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e l'esercizio dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservati ai Ministeri delle finanze e delle politiche agricole e forestali;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi;
Visto l'articolo 4, comma 5, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, secondo il quale con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono istituite le tipologie delle scommesse assimilabili alla scommessa "Tris" sotto il profilo delle modalita' di accettazione e di totalizzazione;
Visto l'articolo 4, comma 6, del citato decreto presidenziale n. 169 del 1998 il quale dispone che le disposizioni regolamentari dello stesso decreto riguardanti la scommessa "Tris" si applicano anche alle scommesse alla stessa assimilabili sotto i profili delle modalita' di accettazione e di totalizzazione;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 12, comma 1, della legge 18 dicembre 2001, n. 383, secondo il quale le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con regolamento governativo secondo il criterio dell'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria, da individuare in un organismo esistente ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, recante il regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della legge 18 dicembre 2001, n. 383;
Visto il regolamento ufficiale della scommessa "Tris" allegato al regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli approvato dall'U.N.I.R.E.;
Considerato che occorre procedere all'individuazione ed alla disciplina generale delle caratteristiche e delle modalita' gestionali delle scommesse assimilabili alla scommessa "Tris";
Decreta:
Art. 1.
Istituzione di scommesse assimilabili alla Tris
1. Sono istituite, ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, le tipologie di scommesse denominate "Tris trio" e "Top 6" assimilabili alla scommessa "Tris" sotto il profilo delle modalita' di accettazione e di totalizzazione.
 
Art. 2.
Riserva di legge e affidamento delle scommesse
1. L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse di cui all'articolo 1 sono riservati al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 e del provvedimento di cui all'art. 5.
2. La gestione dei servizi relativi alle scommesse di cui all'art. 1 e' affidata al concessionario della scommessa denominata "Tris".
 
Art. 3.
Disciplina generale della scommessa Top 6
1. La scommessa denominata "Top 6" consiste nell'individuare i cavalli arrivati al primo posto su sei corse prestabilite, disputate in ippodromi diversi, che si svolgono tutte nello stesso giorno e nella stessa fascia oraria. I cavalli dichiarati partenti, per ciascuna corsa, devono essere almeno otto.
2. Possono essere previste due categorie di premi: la prima e' quella dei vincitori con sei punti ai quali spetta il 60% del disponibile a vincite; la seconda e' quella dei vincitori che hanno realizzato cinque punti ai quali spetta il restante 40%.
 
Art. 4.
Disciplina generale della scommessa Tris trio
1. La scommessa denominata "Tris trio" ha per oggetto, oltre ai cavalli classificati ai primi tre posti dell'ordine di arrivo di una corsa Tris prestabilita, anche i cavalli estratti con apposita apparecchiatura ed in base ad un adeguato programma garantito dal concessionario della scommessa "Tris" che assicuri la casualita' dell'estrazione.
2. Possono essere previste due categorie di vincitori:
a) la prima per le scommesse che indicano nella identica successione dell' ordine di arrivo i cavalli classificati ai primi tre posti della corsa designata (quota Tris);
b) la seconda, riservata alle sole scommesse che, avendo dato luogo alla vincita di prima categoria, indicano anche gli altri tre cavalli estratti con le modalita' di cui al comma l (quota Tris-trio).
 
Art. 5.
Disciplina tecnica delle scommesse
1. Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, sono approvate le disposizioni attuative del gioco concernenti le modalita' della partecipazione alle scommesse, le modalita' della raccolta delle giocate, da effettuare anche con mezzi telefonici e telematici, la determinazione delle quote e la loro corresponsione, nonche' ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' emanato nel rispetto dei principi direttivi della sicurezza e della trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli scommettitori, dell'utilizzo di sistemi informatici per il controllo centralizzato in tempo reale del gioco e dei relativi flussi finanziari.
 
Art. 6.
Unita' di gioco e montepremi
1. L'unita' di scommessa, ai fini delle formazioni della quota, e' stabilita nell'unita' della moneta circolante. L'importo base per ogni tipo di scommessa ed il minimo scommettibile sono stabiliti con il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 5.
2. Il disponibile a vincite e' costituito dall'ammontare delle scommesse totalizzate, al netto degli annulli e dei rimborsi, dedotta la quota di prelievo stabilita con decreto interministeriale.
 
Art. 7.
Imposta unica e quota di prelievo
1. L'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' calcolata sul prelievo lordo di cui al comma 2 dell'art. 6.
2. La quota di prelievo destinata all'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E., e' pari all'ammontare dell'aliquota di prelievo di cui all'art. 6, comma 2, al netto dell'imposta unica e dell'aggio spettante al concessionario.
 
Art. 8.
Pubblicita'
1. Il presente regolamento ed il provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, sono esposti in ciascun luogo in cui si effettua la raccolta del gioco, in modo da consentire al pubblico di prenderne visione.
2. Di ogni comunicato relativo allo svolgimento delle scommesse e' data notizia agli interessati mediante affissione a norma del comma 1.
Roma, 6 novembre 2002

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
 
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