Gazzetta n. 289 del 10 dicembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |
DECRETO 13 novembre 2002 |
Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera b) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. |
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IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2, commi 19 e 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 28 marzo 1997, concernente le tariffe per la spedizione di libri e di stampe in abbonamento postale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito nell'ordinamento interno la direttiva 97/67/CE in materia di servizi postali; Visto l'art. 4, comma 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463; Ritenuta l'opportunita' di aggiornare, ai fini del recupero dell'inflazione maturata dal 1997 al 2001, la misura delle tariffe agevolate per la spedizione di libri, di pubblicazione quotidiane e di riviste; Decreta: Art. 1. 1. Le tariffe relative agli invii di libri per l'interno mediante pieghi sono stabilite nell'allegato A dal presente decreto. |
| Art. 2. 1. Le tariffe delle stampe in abbonamento postale indirizzate all'interno per le categorie di invii di cui alla lettera b) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono indicate negli allegati B e C annessi al presente decreto. Alle pubblicazioni quotidiane, o con un minimo di due pubblicazioni a settimana, sono applicati sconti in relazione alla quantita' di oggetti spediti ed al tipo di decentramento effettuato (regionale, provinciale ed intraprovinciale) di cui all'allegato B. Alle pubblicazioni aventi altra periodicita' (settimanale, quindicinale, mensile, ecc.) sono applicati sconti in relazione alla quantita' di oggetti spediti (allegato C). Per le sole copie impostate in ognuno dei 16 centri comprensoriali e limitatamente alle copie dirette nelle rispettive province di competenza (allegato 1) sono applicate le tariffe per decentramento (allegato C). Sono, in ogni caso, soppressi gli sconti riguardanti i decentramenti per spedizioni inferiori a 2.000 pezzi. |
| Art. 3. 1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i programmi di abbonamento inviati dai soggetti di cui alla lettera b) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. |
| Art. 4. 1. Alle pubblicazioni la cui tiratura, per ogni singolo numero, non superi le 20.000 copie si applica, indipendentemente dal numero di oggetti spediti, la stessa tariffa delle spedizioni oltre le 20.000 copie. |
| Art. 5. 1. Le tariffe di cui al presente decreto, che e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, si applicano dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; dalla medesima data e' abrogato il decreto ministeriale 28 marzo 1997, citato nelle premesse. Roma, 13 novembre 2002
Il Ministro delle comunicazioni Gasparri Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
| Allegati A, B e C
----> Vedere allegati da pag. 14 a pag. 17 <---- |
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