Gazzetta n. 288 del 9 dicembre 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2002 |
Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza determinatasi nella citta' di Palermo a causa del superamento delle soglie di attenzione dell'inquinamento atmosferico con conseguenti, gravi ripercussioni nel settore del traffico e della mobilita'. (Ordinanza n. 3255). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale determinatosi nella citta' di Palermo nel settore del traffico e della mobilita', fino al 31 dicembre 2003; Visto il Piano integrato del trasporto pubblico di massa a guida vincolata approvato dal Consiglio comunale di Palermo nella seduta del 30 maggio 2002, e il piano urbano dei parcheggi, approvato dal consiglio comunale di Palermo nella seduta del 31 gennaio 2000; Considerato che il livello di rischio al quale sono esposti i cittadini di Palermo durante gli spostamenti quotidiani nel territorio della citta' di Palermo ha raggiunto valori altissimi per l'incolumita' pubblica a causa dei sempre piu' numerosi incidenti stradali e dei lunghi tempi di percorrenza; Considerato che il degrado ambientale derivante dall'inquinamento acustico ed atmosferico determina gravi disturbi alla salute con relativo incremento dei costi sociali ai medesimi connessi; Considerato che il traffico urbano complessivo e' insostenibile rispetto al sistema delle infrastrutture di trasporto esistente; Considerato inoltre, che nella citta' di Palermo deve essere accelerato l'avvio del sistema di trasporto pubblico di massa a guida vincolata, in superficie e in sotterraneo; Atteso che la realizzazione di tale sistema di trasporto pubblico e' indispensabile per risolvere la grave carenza infrastrutturale, considerando che non e' attualmente fruibile un sistema di parcheggi anche di interscambio che consenta di offrire un servizio direttamente fruibile ai residenti ed ai titolari di esercizi commerciali e di azienda; Considerato, altresi', che l'attuale precario assetto della mobilita' costituisce la causa principale dell'elevato livello di inquinamento atmosferico ed acustico, nonche' dell'alto tasso di incidentalita'; Ravvisata la necessita' di dare immediata attuazione agli interventi volti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nella citta' di Palermo anche mediante l'utilizzo degli strumenti individuati nell'ambito del sistema integrato di infrastrutture per la mobilita' urbana; Considerato che la situazione di pregiudizio per i cittadini e' tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza. Acquisita l'intesa della regione Siciliana; Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dispone: Art. 1. 1. Il Sindaco di Palermo e' nominato Commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nella citta' di Palermo in relazione alla situazione del traffico e della mobilita'. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede alla definizione ed alla esecuzione di tutti gli interventi necessari, con particolare riferimento alla realizzazione dei parcheggi e delle infrastrutture viarie e di trasporto pubblico di massa, anche a guida vincolata, all'identificazione di idonee soluzioni volte al miglioramento della circolazione stradale nonche' all'individuazione ed all'adozione di misure di contrasto dell'emergenza abitativa. 3. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, anche avvalendosi di altri soggetti individuati dal Commissario stesso, cui potra' affidare specifici compiti attuativi, provvede allo svolgimento dei seguenti compiti: a) disporre, in deroga alla normativa indicata nel successivo art. 2, misure rivolte alla realizzazione di una disciplina del traffico e della mobilita' urbana: a.1) istituendo parcheggi, aree pedonali e zone a traffico limitato; a.2) individuando idonee soluzioni per la gestione della sosta tariffata che prevedano l'affidamento delle concessioni, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, e del piano tariffario; a.3) conferendo, nel territorio comunale, ai volontari aderenti ad associazioni di volontariato iscritte ai registri generali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le funzioni ed i poteri di cui all'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo modalita' e limiti stabiliti con proprio provvedimento, nonche' i poteri per l'utilizzo del segnale distintivo, di cui all'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. I volontari cosi' individuati dovranno seguire un periodo di addestramento mediante la frequenza ed il superamento di corsi specifici. Le funzioni in esame potranno essere conferite, con apposite determinazioni commissariali, limitatamente ad attivita' da esplicarsi in prossimita' di strutture scolastiche, di parchi e giardini e, in ausilio ai vigili urbani, in prossimita' di punti critici della rete stradale urbana, previamente individuati nella determinazione commissariale medesima; b) progettare e realizzare marciapiedi che, pur essendo conformi alle esigenze dei disabili, abbiano una larghezza inferiore ai limiti fissati dal Codice della Strada ed in particolare dalle norme emanate in attuazione dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992; c) disporre, avvalendosi delle deroghe autorizzate con il successivo art. 2, il completamento della dotazione organica del corpo di Polizia Municipale utilizzando le graduatorie dei concorsi gia' espletati ed ancora in corso di validita'; d) individuare, progettare e realizzare, se del caso assumendo il ruolo di stazione appaltante, un programma straordinario di opere e di interventi, diretto tra l'altro alla realizzazione urgente di parcheggi pubblici, anche di interscambio, e volto, altresi', ad integrare e completare strutture ed impianti gia' esistenti o in corso di costruzione, anche mediante il ricorso alla trattativa privata e sempreche' la particolare urgenza non consenta l'espletamento dei procedimenti di gara; e) procedere alla localizzazione di aree edificabili e disporre la relativa urbanizzazione per un sviluppo coordinato e funzionale della citta' in relazione alla necessita' di soddisfare le esigenze alloggiative e di adeguata mobilita'; f) individuare, progettare ed eseguire, anche eventualmente assumendo il ruolo di stazione appaltante, un programma straordinario di opere e di interventi, anche attuativo del piano urbano dei parcheggi, diretti alla realizzazione urgente di un idoneo ed efficiente sistema di trasporto pubblico di massa, anche a guida vincolata, volto a consentire, tra l'altro, l'utilizzo della metropolitana leggera automatica e la chiusura dell'anello ferroviario in ambito urbano, altresi' realizzando un sistema di tre linee tranviarie, infrastrutture viarie principali e parcheggi pubblici volti ad integrare e completare strutture ed impianti gia' esistenti od in corso di costruzione. Il piano in esame potra' trovare esecuzione anche attraverso il ricorso alla trattativa privata, sempreche' la particolare urgenza non consenta l'espletamento dei procedimenti di gara. Tale procedura potra' essere adottata anche per accelerare la realizzazione di progetti inerenti alla mobilita' urbana oggetto di eventuali protocolli di intesa o accordi di programma. 4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato e' adottata indipendentemente dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti alla meta'. La predetta approvazione sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali; inoltre costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 5. Per i progetti degli interventi e delle opere per cui e' prevista dalla vigente disciplina la procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale o relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Commissario delegato procede all'approvazione di cui al comma 4 previa convocazione di un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro trenta giorni dalla indizione. Qualora entro tale termine le amministrazioni partecipanti alla conferenza non si siano utilmente espresse, i pareri, autorizzazioni, visti, nulla osta di loro competenza si intendono acquisiti con esito positivo. In caso di motivato dissenso espresso in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente della regione Siciliana, sentiti gli assessori regionali al territorio ed all'ambiente e ai Beni culturali e architettonici, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come aggiunto dall'art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e poi sostituito dall'art. 12 della legge 24 novembre 2000 n. 340 i cui termini sono ridotti alla meta'. 6. Per i progetti di interventi ed opere per cui e' prevista dalla vigente disciplina la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale; nel caso di motivato dissenso sul progetto espresso da un organo preposto alla tutela paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, il Commissario delegato puo' richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente della regione Siciliana, previa deliberazione della Giunta Regionale, che deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti dal progetto, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla Conferenza di servizi, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1987, n. 127, ed all'art. 19 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 devono essere resi dalle Amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta, e, qualora non siano resi entro tale termine, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 7. Il Commissario delegato svolge, altresi', eventualmente avvalendosi di soggetti attuatori, tutte le attivita' strumentali che si rendano necessarie per la compiuta e tempestiva attuazione dei compiti di cui alla presente ordinanza. 8. Il Commissario delegato cura l'attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti e delle opere, cosi' realizzati, al Comune o agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli interventi. |
| Art. 2. 1. Il Commissario delegato, nei limiti necessari per la realizzazione urgente degli interventi di emergenza di cui alla presente ordinanza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e' autorizzato a derogare alle seguenti norme: regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, articoli 3, 11, 16, 19 e successive modifiche e integrazioni; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119 e successive modifiche e integrazioni; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 art. 7, comma 1, lettera f) e comma 9, art. 11, art. 12, comma 5, art. 45, comma 6, art. 103, 159, 195, 200, 215; legge 24 marzo 1989, n. 122, articoli 3, 5 e 9; regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, art. 1136; legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18; legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20; legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 21 comma 1 e 2, art. 22 comma 1 e 2, articoli 23, 24, 25, 26, 28, 49, 151, 153; legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 2, 3, 4, comma 17, 6, 7, 8, 9, 12, commi 5 e 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-bis, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies, 37-sexies, 37-nonies e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n 554 strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 e successive modifiche e integrazioni; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater; decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17 e successive modifiche e integrazioni; decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, articoli 182, 183, 184, 185, 186, 216, 217 e 218; decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1, comma 6, 6-bis e 7; legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 19; legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, art. 9; legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e successive modifiche e integrazioni; legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, articoli 7 e 16, e successive modifiche e integrazioni; legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, art. 33, cosi' come sostituito dall'art. 23 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25; legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, articoli 8, 9, 10, 11, 19, e successive modifiche e integrazioni; legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, articoli 32 e 53, e successive modifiche e integrazioni; legge regionale 2 agosto 2002 n. 7, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38; legge regionale 13 settembre 1999 n. 20, art. 21; legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, articoli 23, 28 e successive modifiche e integrazioni; legge regionale 2 settembre 1998, n. 21; legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, art. 2; legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, art. 2 e successive modifiche e integrazioni; legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, art. 5, e successive modifiche e integrazioni; legge regionale 13 maggio 1987, n. 22, articoli 1, 2, 3, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 8 e successive modifiche e integrazioni. 2. Alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le deroghe alle disposizioni di cui agli articoli 4, 17 e 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo. |
| Art. 3. 1. Per l'esecuzione dei propri compiti il Commissario delegato si avvale, oltre che dei soggetti attuatori di cui all'art. 1 della presente ordinanza, di un ufficio costituito da dieci unita' di personale, anche con qualifica dirigenziale ed equiparata, appartenente ad amministrazioni ed enti pubblici, nonche' a societa' nel cui capitale vi e' la partecipazione dell'amministrazione comunale. 2. Per la valutazione dei progetti, e per ogni esigenza di supporto tecnico, il Commissario delegato si avvale di un comitato tecnico-scientifico composto da funzionari pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione altamente qualificati in numero non superiore a sei unita', nominati dal Commissario stesso. 3. Per le medesime finalita' il Commissario delegato puo' conferire incarichi specifici a professionisti esperti nelle materie tecniche, giuridiche e amministrative nel limite di tre unita'. 4. I compensi spettanti ai soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 3 ed ai componenti del Comitato di cui al comma 2, sono stabiliti dal Commissario delegato all'atto della nomina o dell'incarico e gravano sulle risorse attribuite per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza. 5. Il Commissario delegato e' autorizzato a corrispondere al personale dell'ufficio di cui al comma 1, compensi per prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 70 ore mensili, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale ed equiparata, un compenso non superiore al 30% dell'indennita' di retribuzione di posizione in godimento, a valere sulle risorse attribuite per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza. 6. Il Commissario delegato e', inoltre, autorizzato ad avvalersi dei servizi e delle prestazioni delle societa' di cui al comma 1. |
| Art. 4. 1. Il Commissario delegato dispone, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, per l'esecuzione dell'incarico conferito, delle risorse finanziarie, comunque assegnate e destinate alla realizzazione degli interventi e dei compiti di cui alla presente ordinanza, predisponendo tutti gli atti necessari per l'acquisizione e l'impiego dei relativi fondi. 2. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attivita' di cui alla presente ordinanza secondo le modalita' previste dalla vigente normativa in materia di contabilita' di stato. |
| Art. 5. 1. Il Commissario delegato riferisce trimestralmente al Dipartimento della protezione civile sulle iniziative intraprese e sul relativo stato di attuazione. |
| Art. 6. 1. Con successivo provvedimento da adottarsi da parte del Capo del Dipartimento della protezione civile verra' istituito un "Comitato di rientro nell'ordinario", con compiti propulsivi e di vigilanza sull'operato dei soggetti preposti al superamento dell'emergenza. |
| Art. 7. 1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenzioso sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con mezzi propri. La presente ordinanza verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 novembre 2002 Il Presidente: Berlusconi |
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