Gazzetta n. 288 del 9 dicembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 26 novembre 2002 |
Autorizzazione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'iscrizione in soprannumero al 2o anno della SSIS di coloro che sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attivita' di sostegno, nonche' del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, per il conseguimento del diploma di specializzazione abilitante. |
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IL MINISTRO Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998 ed in particolare l'art. 4 comma 6; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, art. 6; Visto il decreto ministeriale 25 giugno 2002; Visto il disegno di legge approvato dal Senato il 13 novembre 2002, ed in particolare l'art. 5 comma 3; Vista la risoluzione n. 8-00023, approvata dalla VII Commissione della camera dei deputati in data 17 luglio 2002; Valutata la necessita' di consentire a coloro che, sprovvisti della abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attivita' di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonche' del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o di Istituto musicale pareggiato, di conseguire il diploma di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria, previa iscrizione in soprannumero al secondo anno di corso della scuola stessa, mediante riconoscimento di crediti didattici; Vista la nota del Presidente della CODISSIS in data 18 novembre 2002; Decreta: Art. 1. 1. In deroga al decreto ministeriale 25 giugno 2002 di cui alle premesse che ha fissato per ciascuna Scuola di specializzazione il numero dei posti disponibili per l'a.a. 2002/2003, le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario anche in collaborazione con le Direzioni Scolastiche Regionali, sono autorizzate ad ammettere in soprannumero al secondo anno di corso, previo riconoscimento di crediti didattici coloro che, sprovvisti della abilitazione all'insegnamento secondario sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attivita' di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonche' del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o di Istituto musicale pareggiato, al fine di consentire loro il conseguimento del diploma di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria, con valore abilitante. 2. Le attivita' didattiche, relative al secondo anno di corso di cui al comma 1, sono prevalentemente volte a completare il curriculum studiorum degli allievi, comprensivo di competenze sociologiche, psicologiche, educative e di esperienze di tirocinio, con contenuti storico-epistemiologici, didattico-disciplinari e attivita' di laboratorio. 3. Le attivita' didattiche di cui al comma 2 hanno inizio nel mese di gennaio 2003 e si concludono non oltre la data del 25 luglio 2003. 4. Il numero dei posti e' determinato da ciascuna Scuola di specializzazione compatibilmente con le strutture a disposizione ed il personale docente disponibile. Nell'accesso hanno priorita' i docenti che abbiano almeno 180 giorni di servizio. |
| Art. 2. Per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dall'organizzazione delle attivita' didattiche aggiuntive e complementari, correlate al funzionamento dei Corsi di specializzazione di cui all'art. 1, con successivo provvedimento si provvedera' ad erogare alle Universita', sedi delle scuole di specializzazione, la somma complessiva di Euro 800.000,00 (ottocentomila) quale cofinanziamento sul fondo integrativo per l'incentivazione dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999 n. 370, per l'esercizio finanziario 2003. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 novembre 2002 Il Ministro: Moratti |
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