Gazzetta n. 288 del 9 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 14 novembre 2002
Riconoscimento alla sig.ra Negrete Gonzalez Maria del Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
Vista l'istanza della sig.ra Negrete Gonzalez Maria del Carmen, nata a Siviglia (Spagna) il 12 ottobre 1970, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di "psicologa" conseguito in Spagna ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di "psicologa";
Rilevato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico "Licenciada en Filosofia y Ciencias de la Educacion - Seccion de Psicologia" conseguito presso l'"Universitad de Sevilla" in data 19 novembre 1993;
Ritenuto pertanto che - ai sensi degli articoli 1 lett. a) 3o trattino e 3 lett. a) della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2 lett. a) del decreto legislativo n. 115/1992 - e' in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di "psicologa" in Spagna;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 25 ottobre 2002;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "psicologo" e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Negrete Gonzalez Maria del Carmen, nata a Siviglia (Spagna) il 12 ottobre 1970, cittadina spagnola, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "psicologi" - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie:
a) teoria e tecnica dei tests;
b) psicologia clinica.
La prova, da svolgersi in lingua italiana, consiste in un esame orale.
Roma, 14 novembre 2002
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi.
a) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' del biologo tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un biologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.
 
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