Gazzetta n. 288 del 9 dicembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 25 luglio 2002 |
Piano obbligatorio di dismissione e riconversione delle unita' autorizzate alla pesca con reti da posta derivante. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca e l'acquacoltura Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca e successive modificazioni, con particolare riferimento al decreto ministeriale 22 novembre 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1997); Visto il regolamento (CE) n. 1239/1998 del Consiglio dell'8 giugno 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee dell'8 giugno 1998, n. L 171/2), che modifica il regolamento (CE) n. 894/1997 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca; Visto il decreto legge n. 85 del 7 maggio 2002, convertito in legge 6 luglio 2002, n. 134 con il quale, per l'adozione del Piano di dismissione e riconversione delle rimanenti unita' autorizzate alle reti da posta derivanti e' stata istituita per l'anno 2002, nel limite di 5 milioni di euro, una misura di riconversione in favore dei proprietari e degli equipaggi delle predette imbarcazioni che, per le finalita' cui e' destinata, non costituisce reddito per gli aventi diritto; Vista la circolare n. 230319 del 5 luglio 2002 che ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di contributo per la misura arresto definitivo, secondo le priorita' ivi indicate; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora; Ravvisato che il divieto di utilizzo del sistema rete da posta derivante dal 1 gennaio 2002, disposto dal regolamento (CE) n. 1239/98 del Consiglio dell'8 giugno 1998, determina una significativa perdita di reddito per gli operatori del settore, tale da rendere necessaria la corresponsione delle misure stanziate con la citata legge n. 134 del 2002 e l'aggiunta, solo per le imbarcazioni abilitate a due sistemi di pesca, di un altro sistema sulla licenza di pesca ovvero concedendo la priorita' al contributo SFOP per l'arresto definitivo; Considerato che le misure in questione riguardano le sole unita' per le quali l'autorizzazione delle reti da posta derivanti non e' oggetto di giudizio pendente, le eventuali situazioni giuridiche, che risulteranno attive in seguito a sentenza definitiva, saranno oggetto di apposito successivo provvedimento; Considerato che, al fine del mantenimento dei livelli occupazionali in aree gia' fortemente provate dall'emergenza lavorativa, e' stato proposto alla Commissione europea il cofinanziamento delle misure che, qualora accordato, sara' recepito in apposito provvedimento integrativo del presente decreto unitamente agli eventuali interventi socio economici aggiuntivi da parte delle regioni; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, nella seduta del 30 maggio 2002, ha espresso parere favorevole; Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 10 luglio 2002, hanno reso parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. In attuazione dell'art. 2 della legge 6 luglio 2002, n. 134 e' emanato il Piano obbligatorio di dismissione e riconversione delle unita' autorizzate alla pesca con reti da posta derivante, con l'applicazione delle misure ivi previste per i proprietari e i componenti l'equipaggio di tutte le unita' indicate nell'allegato A. |
| Art. 2. 1. In relazione alle unita' in allegato A, il 50% dello stanziamento previsto dalla citata legge n. 134 del 2002 e' destinato alla copertura delle misure per gli equipaggi e il restante 50% alla copertura delle misure per i proprietari. 2. L'importo destinato alle misure per gli equipaggi e' ripartito in quote individuali di euro 7.500,00 per ciascun marittimo imbarcato sulle unita' di cui all'allegato A alla data del 22 luglio 2001 ovvero imbarcati nel corso dell'ultima campagna di pesca del pesce spada con reti da posta derivanti. 3. Nel caso in cui risulta cambiato il proprietario dell'unita' da pesca in data successiva al 31 dicembre 2001, ferma restando la misura per il relativo equipaggio, non e' corrisposta alcuna misura ne' al proprietario precedente ne' al subentrante. |
| Art. 3. 1. Ai proprietari delle unita' indicate nell'allegato A, previo esito positivo dell'istruttoria condotta dall'Autorita' competente di cui all'art. 4, e' erogato la corrispondente misura ivi indicata. 2. L'importo della misura spettante ai proprietari di cui al comma 1 e' commisurato allo sforzo di pesca, espresso in tonnellate di stazza lorda, e ponderato, in misura inversamente proporzionale al numero dei sistemi di pesca, in base ai coefficienti indicati nell'allegato A. 3. Alle unita' indicate nell'allegato B, che rimangono autorizzate ad un solo sistema a seguito del ritiro dell'autorizzazione delle reti da posta derivanti, oltre alla applicazione delle misure per i proprietari e per l'equipaggio, e' altresi' consentita l'aggiunta di un sistema di pesca a scelta, con le modalita' di cui all'art. 4, comma 2, tra "attrezzi da posta" e "lenze", come definiti dall'art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ovvero "circuizione per piccoli pelagici", come definita dal decreto ministeriale 22 novembre 1996. 4. Le imprese di pesca delle unita' autorizzate alla pesca con reti da posta derivanti, che intendono cessare l'attivita' di pesca, possono usufruire della priorita' al contributo per la misura di arresto definitivo di cui alla circolare n. 230319 del 5 luglio 2002 in premessa citata. |
| Art. 4. 1. L'Autorita' marittima dell'Ufficio di iscrizione delle unita' indicate nell'allegato A provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al ritiro delle relative licenze di pesca ed al contestuale rilascio di un'autorizzazione provvisoria per l'uso dei sistemi gia' autorizzati sulla licenza ritirata, ad esclusione delle reti derivanti. 2. Le imprese di pesca delle unita' indicate nell'allegato B comunicano per iscritto la scelta del sistema aggiuntivo di cui all'art. 3, comma 4, contestualmente alla consegna della licenza, all'Autorita' marittima di cui al comma 1 che provvede al rilascio dell'autorizzazione provvisoria comprensiva del sistema aggiuntivo e priva del sistema reti derivanti. 3. Al fine dell'aggiornamento dell'archivio centrale informatico e del rilascio della nuova licenza di pesca, l'Autorita' marittima competente inoltra alla Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura le licenze ritirate, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1. |
| Art. 5. 1. L'attivita' istruttoria per le finalita' del presente decreto e' effettuata dall'Autorita' marittima dell'Ufficio di iscrizione che ne comunica l'esito al Capo del compartimento marittimo competente. 2. Il Capo del compartimento marittimo competente, sulla base degli esiti istruttori di cui al precedente comma, provvede a richiedere alla Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura l'accreditamento finanziario necessario alla successiva diretta liquidazione delle misure al singolo avente diritto. 3. Le misure previste nel presente decreto ministeriale attuativo dell'art. 2 della legge 6 luglio 2002, n. 134 non costituiscono reddito. Il presente decreto, trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2002 Il Sottosegretario di Stato delegato per la pesca e l'acquacoltura Scarpa Bonazza Buora Registrato alla Corte di conti il 28 ottobre 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio n. 91 |
| Allegato
----> Vedere allegato alle pagg. 28 - 29 <---- |
| Allegato
----> Vedere allegato di pag. 30 <---- |
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