IL RETTORE Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Foggia, approvato con decreto rettorale del 28 novembre 2001 e pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2001; Vista la delibera del consiglio della facolta' di agraria dell'11 settembre 2002; Vista la delibera del 18 e 23 settembre 2002 del senato accademico con la quale e' stata approvata la modifica del comma 4 dell'art. 53 dello statuto dell'Universita' degli studi di Foggia; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 24 settembre 2002; Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca non ha effettuato alcun rilievo di legittimita' e di merito, come da nota prot. n. 2642 del 7 novembre 2002; Decreta: Il comma 4 dell'art. 53 dello statuto dell'Universita' degli studi di Foggia e' cosi' modificato: 4. Il direttore e' eletto, secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo, fra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento ed e' nominato con decreto rettorale. Qualora manchi o vi sia indisponibilita' motivata di un professore di ruolo di I fascia a tempo pieno, puo' essere eletto un professore di ruolo di II fascia a tempo pieno. In mancanza o in caso di indisponibilita' motivata di professori di ruolo di I o di II fascia a tempo pieno, puo' essere eletto un professore di ruolo di I fascia a tempo definito. L'elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento, nonche' ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei dottorandi di ricerca nel consiglio di Dipartimento. Il direttore dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Foggia, 18 novembre 2002 Il rettore: Muscio |