Gazzetta n. 287 del 7 dicembre 2002 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 21 novembre 2002
Designazione delle imprese incaricate della liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di garanzia per le vittime della caccia. (Provvedimento n. 2128).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 499 e le successive disposizioni modificative e integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
Visto il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, con legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha disposto, tra l'altro, la trasformazione dell'ente pubblico Istituto nazionale delle assicurazioni, in societa' per azioni, I.N.A. S.p.a. e l'attribuzione alla stessa societa', a titolo di concessione, delle finzioni a carattere "pubblicistico", gia' esercitate in forza di leggi dall'Istituto nazionale delle assicurazioni;
Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;
Visti, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto 22 giugno 1993, n. 346, il quale prevede che, con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, vengono designate le imprese di assicurazione che provvedono a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri di cui all'art. 25 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157 nonche' l'art. 7 che prevede che ciascuna delle imprese designate dovra' provvedere a quanto dovuto per i sinistri verificatisi nel territorio di sua competenza entro tre anni dalla data di pubblicazione della designazione e fino alla pubblicazione del provvedimento che designi altre imprese;
Visto l'atto stipulato in data 24 settembre 1993, con il quale, in esecuzione della delibera assembleare straordinaria degli azionisti dell'I.N.A. S.p.a. si e' provveduto alla scissione delle attivita' e delle finzioni di interesse pubblico gia' facenti capo all'ente di diritto pubblico Istituto nazionale delle assicurazioni, ora attribuite alla Concessione servizi assicurativi pubblici - Consap - S.p.a.;
Visto il disciplinare della concessione alla predetta Consap S.p.a., della gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, approvato con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1994;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385 "Regolamento recante semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato";
Visto il provvedimento dell'ISVAP n. 979 in data 14 settembre 1998 con il quale sono state designate le imprese per il triennio decorrente dalla data di pubblicazione del predetto provvedimento nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la lettera in data 30 ottobre 2002 con la quale la concessionaria dei servizi assicurativi pubblici - Consap S.p.a. - ha espresso il proprio parere acche' vengano designate per il prossimo triennio le imprese di assicurazioni di cui trattasi;
Dispone:
Sono designate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, a provvedere, per il triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla liquidazione agli aventi diritto delle somme loro dovute per sinistri di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le seguenti imprese, per la regione o gruppo di regioni del territorio nazionale a fianco di ciascuna impresa indicata:

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Impresa designata Sede Regione o gruppo
di regioni --------------------------------------------------------------------- La Fondiaria Assicurazioni S.p.a. Firenze Toscana
Umbria

Assicurazioni Generali S.p.a. Trieste Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Lombardia
Trentito Alto Adige
Campania

Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a. Genova Liguria

Riunione Adriatica di Sicurta' Milano Marche
S.p.a. Basilicata
Puglia

S.A.I. - Societa' Assicuratrice Torino Emilia-Romagna
Industriale S.p.a. - ovvero SAI Abruzzo
Molise
Sicilia
Calabria
Territorio Repubblica
San Marino

Sara Assicurazioni S.p.a. Roma Lazio

Societa' Reale Mutua di Torino Piemonte
Assicurazioni Valle D'Aosta

Toro Assicurazioni S.p.a. Torino Sardegna

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2002
Il presidente: Giannini
 
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