Gazzetta n. 286 del 6 dicembre 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2002 |
Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area. (Ordinanza n. 3254). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area; Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile"; Visto, in particolare l'art. 2, comma 2, del predetto decreto-legge n. 245 del 2002, con il quale si rinvia la disciplina e la definizione delle modalita' degli interventi di emergenza ad ordinanze di protezione civile; Considerato che i predetti eventi sismici hanno reso totalmente o parzialmente inagibili numerosi edifici pubblici, privati, di interesse storico ed artistico, di culto, nonche' strutture viarie; Considerato, altresi', che la situazione emergenziale incide gravemente sulle attivita' economiche e sulla regolarita' dei servizi pubblici essenziali; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto, in deroga alla vigente normativa; Vista la delibera della giunta regionale della regione siciliana n. 337 del 29 ottobre 2002, nonche' le comunicazioni del sindaco e del prefetto di Catania; D'intesa con la regione siciliana; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002 esercita le proprie competenze, anche con riferimento alle previsioni di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, nei territori dei comuni della provincia di Catania interessati dalla eruzione del vulcano Etna, ed in quelli in cui, in relazione agli eventi sismici verificatisi nello stesso periodo, siano state segnalate situazioni di danneggiamento con riscontrate compromissioni totali o parziali degli immobili. 2. Il commissario delegato e i sindaci dei comuni di cui al comma 1 provvedono ad assicurare gli interventi necessari a rimuovere ogni situazione di pericolo per l'incolumita' pubblica e privata nonche' quelli finalizzati alla primaria assistenza e sistemazione delle popolazioni colpite. 3. Il commissario delegato ed i sindaci, in presenza di riscontrate compromissioni totali o parziali degli immobili, sono autorizzati ad individuare spazi da adibire ad attivita' scolastiche o ad altre finalita' pubbliche, provvedendo ad ogni ulteriore iniziativa volta al relativo attrezzamento, anche ai fini della sistemazione di strutture prefabbricate o di tensostrutture. |
| Art. 2. 1. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1 sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte e rispetto alla quale sia stata adottata ordinanza sindacale di sgombero, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. I predetti importi sono maggiorati di Euro 100,00 in presenza di portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' superiore al 67%, ovvero di persone di eta' superiore a sessantacinque anni. I predetti contributi hanno decorrenza dalla data dell'ordinanza di sgombero dell'immobile. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, i sindaci sono autorizzati ad erogare i contributi anche in misura diversa, nel limite massimo di Euro 500,00. 2. I sindaci sono autorizzati, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari ed in alternativa alla concessione dei contributi di cui al comma 1, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa. 3. I sindaci sono altresi' autorizzati a concedere un contributo in favore dei proprietari degli immobili la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti danneggiata a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di Euro 10.000,00, per gli interventi di riparazione finalizzati a restituire la necessaria funzionalita' agli immobili stessi, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovra' essere considerato un'anticipazione. Fino al completamento di detti interventi, in favore dei nuclei familiari dei citati proprietari continuano a trovare applicazione i benefici di cui al presente articolo. 4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e fintanto che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'. |
| Art. 3. 1. I sindaci sono altresi' autorizzati ad erogare: a) un contributo a favore dei titolari di attivita' commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche i cui locali siano stati sgomberati. L'ammontare del contributo e' correlato alla durata della sospensione dell'attivita' e quantificato nella misura dei redditi prodotti dall'attivita' nell'anno 2001, quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2002, in ragione del periodo di tempo interessato. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza corredata da autocertificazione attestante i danni subiti e il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attivita' sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2001, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per importi superiori ad Euro 15.000, ovvero per attivita' avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso e' determinato sulla base di perizia giurata; b) un contributo a favore dei soggetti di cui alla lettera a), i cui locali non siano stati sgomberati per i quali venga accertata la sospensione delle attivita' a causa degli eventi in questione. Il predetto contributo e' pari all'ammontare dei mancati introiti, per un periodo massimo di due mesi, parametrato sulla base dei redditi prodotti nell'anno 2001 quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2002. A tal fine gli interessati allegano alla domanda di contributo copia della predetta dichiarazione, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per attivita' avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata, redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso e' determinato sulla base di perizia giurata; c) un contributo a favore dei titolari degli esercizi commerciali pari al 70% del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o distrutte a causa degli eventi sismici e non utilizzate, ne' piu' utilizzabili. A tal fine gli interessati allegano alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalla quale risulti la tipologia, la quantita' ed il prezzo di acquisto delle merci in questione, accompagnata dalle fatture aventi ad oggetto, sia pure in parte, le merci stesse; d) un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attivita' lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di Euro 5.000. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa; e) un contributo a favore dei proprietari di beni mobili registrati e di quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di detti beni pari al 40% del valore del danno subito, al netto degli eventuali indennizzi assicurativi, accertato con apposita perizia giurata; per i danni fino a Euro 2.500,00 si provvede sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Ove del caso, nei limiti di cui sopra, puo' essere ammesso a contributo l'importo del premio assicurativo pagato. 2. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |
| Art. 4. 1. In applicazione dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 245 del 2002, i cittadini soggetti agli obblighi di leva, residenti nei comuni di cui all'art. 1, possono chiedere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la sospensione dal servizio di leva al competente distretto militare, ovvero all'Ufficio nazionale per il servizio civile che la concedono entro sette giorni. 2. I soggetti residenti nei comuni di cui all'art. 1 alla data degli eventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa, possono, qualora gia' arruolati, previa presentazione di apposita richiesta, essere impiegati, ove cio' risulti assolutamente necessario, per l'intera durata dello stato di emergenza, alle dipendenze degli enti locali territoriali interessati dagli eventi calamitosi, per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza. Le istanze sono presentate ai rispettivi comandi di Corpo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'assegnazione viene concessa entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza. Per coloro che non sono ancora incorporati le domande di utilizzo presso gli enti locali territoriali sono presentate, prima della chiamata alle armi ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari sulla base delle esigenze rappresentate dalle regioni, provvedono all'assegnazione tenendo conto delle professionalita' e delle attitudini individuali. |
| Art. 5. 1. Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa nel territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002 sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonche' di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra. 2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverra' mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa. 3. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, residenti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi oggetto della presente ordinanza, e' corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, con decorrenza dalla data degli eventi sismici e comunque non oltre il 31 marzo 2003, un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione d'orario, nonche' l'assegno per il nucleo familiare ove spettante. 4. L'indennita' di cui al comma 3 e' riconosciuta anche a favore dei lavoratori, residenti nei comuni di cui al comma 1, che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia. Tale indennita' e' proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti. 5. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento, adottati a seguito degli eventi oggetto della presente ordinanza, e' sospesa fino al 31 marzo 2003, ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al comma 3. Le relative indennita' sono erogate, a richiesta del lavoratore, dall'INPS. 6. Le indennita' di cui ai commi 3 e 4 vengono corrisposte dall'INPS secondo le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilita' di quest'ultimo, dal lavoratore interessato. Per i periodi di paga gia' scaduti la richiesta dovra' essere prodotta entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 7. Per i datori di lavoro privati, operanti nei territori dei comuni di cui comma 1, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia. 8. Le istanze di cassa integrazione straordinaria conseguenti agli effetti prodotti dagli eventi oggetto della presente ordinanza, presentate in base alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e debitamente motivate in relazione agli eventi stessi, non sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e possono beneficiare di specifici criteri di ammissibilita'. 9. I lavoratori residenti nei comuni di cui al comma 1, iscritti nelle liste di mobilita' di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 1991 e all'art. 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 31 marzo 2003. 10. I sindaci dei comuni di cui al comma 1 possono richiedere con decorrenza dalla data degli eventi sismici l'esenzione, per un periodo massimo di sessanta giorni, dal rendere prestazioni lavorative presso i propri datori di lavoro e possono, altresi', disporre affinche' gli amministratori locali, cosi' come individuati dall'art. 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano parimenti esentati, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 81. Ai predetti sindaci ed amministratori locali si applicano le disposizioni di cui al comma 4. 11. Ai sindaci dei comuni di cui al comma 1 possono essere, altresi', concessi, su richiesta, fino al 31 dicembre 2002 permessi aggiuntivi retribuiti, in deroga all'art. 4, comma 3, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, per un massimo di 72 ore lavorative mensili. Le richieste sono indirizzate al commissario delegato, che provvede a rimborsare ai comuni le relative spese. 12. I benefici di cui ai commi 3 e 4, non sono cumulabili tra loro. |
| Art. 6. 1. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1 in cui sia stata rilevata una intensita' pari o superiore al quinto della scala MCS ovvero i cui territori siano stati interessati dalla colata lavica sono autorizzati ad assumere, con contratto a tempo determinato, correlato alla durata dello stato di emergenza, personale, nel limite di quattro unita', da adibire ad attivita' anche amministrative, nonche' a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per la necessaria attivita' di consulenza specialistica in deroga alle norme di cui all'art. 13. 2. I medesimi sindaci possono inoltre avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite di cinque unita' che viene posto in posizione di comando o di distacco presso i comuni richiedenti, previo assenso degli interessati, in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita', anche regionale. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in deroga alle norme di cui all'art. 13 della presente ordinanza. |
| Art. 7. 1. Per la realizzazione di un piano d'interventi urgenti relativi agli eventi oggetto della presente ordinanza, per onere, lavori, acquisizione di mezzi e servizi per fronteggiare e superare l'emergenza ivi compresi quelli diretti a contrastare gli effetti della caduta di cenere vulcanica, il Dipartimento della protezione civile trasferisce alla regione siciliana la somma di Euro 10.385.946,94 a valere sulla dotazione per l'anno 2002 del Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. La regione siciliana, nell'utilizzo dei fondi assegnati dall''Unione europea, puo' riconoscere priorita' a progetti da realizzare nei territori colpiti dagli eventi oggetto della presente ordinanza. 3. Gli Istituti autonomi case popolari di Catania ed Acireale provvedono, a proprio carico, alla realizzazione degli interventi di somma urgenza sul proprio patrimonio abitativo, utilizzando le deroghe alla vigente normativa indicate all'art. 13. 4. I piani degli interventi disposti dalla giunta regionale siciliana con la deliberazione n. 358 del 1 novembre 2002, in quanto riconducibili alle finalita' di cui al decreto-legge n. 245/2002 ed alla presente ordinanza rientrano nell'ambito di quelli previsti dall'art. 1, dell'ordinanza stessa, con oneri a carico delle provviste indicate nella suddetta delibera regionale. |
| Art. 8. 1. Il presidente della provincia regionale di Catania e' autorizzato a realizzare, con risorse tratte dal proprio bilancio e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 13, un sistema di elisuperfici destinate ad attivita' di prevenzione dei rischi, di soccorso e di supporto logistico in caso di emergenza. |
| Art. 9. 1. Gli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, nonche' di cui agli interventi ed all'acquisizione di beni e servizi, anche mediante affidamenti diretti a trattativa privata ed in deroga alla normativa indicata all'art. 13, dagli uffici del Dipartimento della protezione civile e dalle strutture costituite in loco sotto la direzione del Dipartimento stesso, nonche' dai sindaci, per fronteggiare l'emergenza, sono a carico dei fondi di cui all'art. 15. |
| Art. 10. 1. L'ufficio territoriale del Governo di Catania provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi sismici e vulcanici di cui in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettuate. |
| Art. 11. 1. Per i comuni il cui territorio sia stato interessato dalla situazione di emergenza, in deroga a quanto disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini in materia di programmazione e di bilancio sono differiti di tre mesi. |
| Art. 12. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore dei liberi professionisti, iscritti ai relativi albi e collegi, che svolgano operazioni tecnico-scientifiche in osservanza di quanto disposto, relativamente al concorso alle attivita' di protezione civile degli ordini e dei collegi professionali, dall'art. 6, comma 2, della legge n. 225 del 24 febbraio 1992. 2. Ai predetti professionisti impiegati nell'attivita' emergenziale, e' riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, debitamente documentate, in misura corrispondente al trattamento di missione del personale statale appartenente all'area C del comparto Ministeri. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', ai professionisti dipendenti dalle regioni e dagli altri enti e amministrazioni pubbliche impiegati nelle attivita' di protezione civile. |
| Art. 13. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alla seguente normativa: legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f, art. 378; legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive modifiche ed integrazioni; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42,117 e 119; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56; legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20; legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3 e successive modifiche ed integrazioni; legge 8 agosto 1985, n. 431; legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative regionali in materia di valutazione di impatto ambientale; legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 16; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 e 19, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12; legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies e 37-sexies, nonche' delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25; decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999; decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10; legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 14; decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, articoli 1, 2, 3 e 4; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, capo II, sezione I ed articoli 151 e 156; decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articoli 8 e 9; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999; legge della regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15, art. 6; decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 4, 5, 7, 8, 80 e 84; legge della regione siciliana 3 dicembre 1991, n. 44, art. 24; decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 31, 32, 33, 41 e 45; legge 23 dicembre 1999, n. 488, articoli 26 e 27; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999; legge della regione siciliana 15 maggio 2000, n. 10, articoli 9, 12, 13 e relativi decreti applicativi; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 16; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche articoli 7, 24, 35 e 36; legge regionale 22 giugno 2001, n. 10; contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001, art. 14; contratto collettivo di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 5 ottobre 2001; decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 81 e 151; legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 33, 34 e 35; leggi regionali strettamente connesse all'attuazione degli interventi previsti nella presente ordinanza. |
| Art. 14. 1. In favore del personale dell'ufficio territoriale del Governo di Catania, direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, nel limite massimo di trenta unita', e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 80 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede il prefetto di Catania. 2. L'Ispettore regionale dei vigili del fuoco, in relazione alla situazione emergenziale in atto, provvede al potenziamento delle attivita' di servizio. A tal fine puo' autorizzare il personale dipendente ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Per il personale dirigente, direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, puo' essere autorizzata la corresponsione di una retribuzione aggiuntiva pari al 10% delle retribuzioni di posizione in godimento, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001. 3. In favore del personale delle Forze di polizia, direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, puo' essere autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico dei pertinenti capitoli del Dipartimento della pubblica sicurezza. 4. In favore del personale appartenente alle Forze armate direttamente impegnato nell'attivita' di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. 5. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nei territori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, e' riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco una speciale indennita' operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego. 6. In favore del personale appartenente all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania impegnato nell'attivita' di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 e' autorizzata la corresponsione di compensi di lavoro straordinario, nel limite massimo di 80 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. 7. In favore del personale dei comuni di cui all'art. 1, della provincia regionale di Catania e della regione siciliana, direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 80 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione anche regionale. |
| Art. 15. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, fatto salvo quanto diversamente previsto in via specifica nelle singole disposizioni, si provvede, nel limite di 10 milioni di euro, a carico del Fondo della protezione civile, nonche' utilizzando le ulteriori provviste che saranno definite nelle successive ordinanze di protezione civile, anche relative alla fase della ricostruzione. |
| Art. 16. 1. Le disposizioni della presente ordinanza, nonche' i benefici recati dalla medesima, trovano applicazione limitatamente al periodo di vigenza della dichiarazione di stato di emergenza di cui in premessa. |
| Art. 17. 1. E' fatta salva, anche successivamente alla data di emanazione della presente ordinanza, l'efficacia dei provvedimenti gia' adottati dal commissario delegato e dalle autorita' locali. |
| Art. 18. 1. Il commissario delegato definisce procedure operative finalizzate al conseguimento di un compiuto monitoraggio da parte delle forze dell'ordine delle imprese impegnate nella realizzazione delle opere e degli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, e della presente ordinanza, disponendo per la tempestiva comunicazione alle stesse forze dell'ordine di elementi informativi significativi. A tale scopo, secondo dette procedure operative, e' fatto carico ai soggetti committenti di comunicare la ragione sociale dell'impresa affidataria, i nominativi dei relativi titolari e degli amministratori, l'eventuale utilizzo di imprese sub-contraenti, con specificazione degli stessi elementi informativi, nonche' le generalita' complete di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissionati. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 novembre 2002 Il Presidente: Berlusconi |
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