IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992; Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata; Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero; Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica Vista la comunicazione della Commissione sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (Gazzetta ufficiale della Comunita' europea n. C/107 del 7 aprile 1998), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica, Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo; Vista la nota della Commissione europea 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87. 3. a. del trattato C.E.; Vista la nota della Commissione europea 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti di programmazione negoziata; Vista la decisione della Commissione europea 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87. 3. c. del Trattato C.E.; Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse di cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000); Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato e integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997 concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 febbraio 2001, e successive modifiche, sulle ulteriori attivita' ammissibili di cui al punto 7 del citato testo unico e sulle priorita' regionali di cui all'art. 6-bis del citato decreto ministeriale n. 527/1995 Vista la circolare esplicativa 13 dicembre 2000, n. 900516, concernente le sopra indicate modalita' e procedure nel "settore turistico-alberghiero" nelle aree depresse del paese e successivi aggiornamenti; Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), concernente la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della propria delibera 21 marzo 1997, (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della propria delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999); Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, n. 138 (Gazzetta Ufficiale n. 30/2001) concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2001-2003, che al punto 3.1 destina 309.874 migliaia di euro al finanziamento di contratti di programma; Vista la nota 16 maggio 2002, n. 900206, con la quale il Ministero delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di stipula del contratto di programma con il piano progettuale presentato dalla societa' CIT Compagnia italiana turismo S.p.a., riguardante la creazione di un "Polo turistico religioso Pietrelcina", con investimenti da realizzarsi nel comune di Pietrelcina (Benevento), area obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87. 3. a. del trattato C.E.; Tenuto conto che con verbale 25 ottobre 2001 sono state definite le modalita' di trasferimento delle attivita' in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attivita' produttive; Considerato che la regione Campania, con deliberazione n. 1882 del 10 maggio 2002, ha espresso il proprio parere favorevole all'attuazione del contratto di programma proposto e ne ha riconosciuto la coerenza con il POR Campania; Considerato che la regione Campania, in conformita' con la citata deliberazione n. 1882, ha deliberato il finanziamento del contratto di programma proposto, ritenendo altresi' di sostenere l'esigenza di un concorso partecipativo da parte dell'amministrazione centrale per la realizzazione degli investimenti imprenditoriali; Considerato che le iniziative proposte determineranno positive ricadute sull'occupazione e sul reddito dell'area interessata e dei comuni limitrofi; Ritenuto di concedere il cofinanziamento nella misura del 28% delle agevolazioni spettanti, fermi restando i limiti dei massimali di intensita' degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria, Su proposta del Ministro delle attivita' produttive; Delibera: 1. Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a stipulare con la societa' CIT Compagnia italiana turismo S.p.a., entro sei mesi dalla data della presente deliberazione, il contratto di programma per la realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali per la creazione del "Polo turistico religioso Pietrelcina" attraverso la realizzazione di investimenti imprenditoriali, interventi di riqualificazione e recupero dei siti religiosi, opere infrastrutturali e servizi, nel comune di Pietrelcina (Benevento), area coperta da deroga ai sensi dell'art. 87.3.a) del trattato CE. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verra' trasmesso in copia alla segreteria di questo comitato entro trenta giorni dalla stipula. 1.1. Gli investimenti ammessi sono pari a 76.461 migliaia di euro. Prevedono cinque iniziative imprenditoriali, realizzate da CIT Italia S.p.a. e da specifiche Societa' progetto di nuova costituzione, tutte facenti capo alla CIT Compagnia italiana turismo S.p.a., come specificato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera. 1.2. Le agevolazioni finanziarie - in conformita' a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa - per gli investimenti industriali sono calcolate nella misura del 28% del contributo massimo ammissibile (35% E.S.N.) nei limiti di quanto previsto dalla decisione comunitaria citata in premessa. 1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui sopra e' determinato complessivamente in 35.822.190 euro. L'onere massimo a carico dello Stato e' determinato in 10.030.213 euro. La restante somma di 25.791.977 euro, sara' a carico della regione Campania. Il finanziamento sara' erogato in tre annualita' di 11.940.730 euro per ciascun anno, a partire dal 2002. 1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati al precedente punto 1.3. 1.5. Gli investimenti imprenditoriali previsti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2004. 1.6. Le iniziative dovranno realizzare, a regime, un'occupazione incrementale non inferiore a n. 256 addetti diretti. 1.7. Il Ministero delle attivita' produttive curera', ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari. 2. Per la realizzazione del contratto di cui al punto 1., e' approvato il finanziamento di 10.030.213 euro a valere sull'assegnazione di cui alla citata delibera n. 138/2000. Roma, 14 giugno 2002
Il Presidente delegato Tremonti Il segretario del CIPE Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2002 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 308 |