Gazzetta n. 286 del 6 dicembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 22 novembre 2002 |
Riconoscimento di titolo accademico professionale austriaco alla sig.ra Oberhofer Sara, quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti" Vista l'istanza della sig.ra Oberhofer Sara, nata a Brunico, il 21 marzo 1974, cittadina italiana diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di psicologa, conseguito in Austria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo; Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di "Magistra der Naturwissenschaften-Studienrichtung: psychologie" presso la "Leopold-Franzens-Universitat" di Innsbruck in data 2 luglio 1999; Considerato che il titolo accademico predetto e' stato riconosciuto equipollente alla laurea in psicologia indirizzo psicologia clinica e di comunita' con decreto n. 46/2000 del 16 agosto 2000, della Libera Universita' di Bolzano; Considerato che la richiedente e' iscritta nella "liste der Gesundheitspsychologen" di Vienna in qualita' di "Gesundheitspsychologin" come attestato in data 28 settembre 2001 dal Bundesministerium fur Soziale Sicherheit und Generationen"; Ritenuto che la richiedente e' in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 ottobre 2002; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Decreta: Alla sig.ra Oberhofer Sara, nata a Brunico il 21 marzo 1974, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quale titoli validi per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A) e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 22 novembre 2002 Il direttore generale: Mele |
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