Gazzetta n. 285 del 5 dicembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
DECRETO 7 agosto 2002 |
Istituzione del Parco sommerso ubicato nelle acque di Gaiola, nel golfo di Napoli. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con I MINISTRI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI e d'intesa con LA REGIONE CAMPANIA
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, in particolare, l'art. 114, comma 10 il quale prevede, al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalita' sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, l'istituzione del Parco sommerso ubicato nelle acque di Gaiola nel golfo di Napoli; Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394; Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambente; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per la riforma dell'organizzazione del Governo; Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la segreteria tecnica per le aree protette marine; Ritenuto pertanto di avvalersi per l'istruttoria istitutiva del Parco sommerso in argomento della predetta segreteria tecnica, alla luce della particolare competenza in materia di specificazione di siti marini d'interesse ambientale e apposizione di misure di tutela; Vista l'istruttoria preliminare per l'istituzione del Parco sommerso di Gaiola svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione del 14 marzo 2001; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352; Vista l'istruttoria per l'istituzione del Museo sommerso di Gaiola svolta dalla Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta riportata nella relazione del 20 marzo 2001 (prot. n. 8342); e la nota integrativa, in data 13 aprile 2001 (prot. n. 10700), relativa alla vincolistica delle aree in esame; Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 27 marzo 2001, n. 178, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; Visto il decreto n. 506/2/2001 del 31 dicembre 2001 relativo all'impegno sul cap. 3961 E.F. 2001 della somma di L. 2.000.000.000 pari ad Euro 1.032.913,80 in favore del Ministero per i beni e le attivita' culturali, Direzione generale per i beni archeologici; Ravvisata la necessita' di provvedere all'istituzione del Parco sommerso di Gaiola; Decreta: Art. 1. 1. E' istituito, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, e d'intesa con la regione Campania, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Parco sommerso di Gaiola. |
| Art. 2. 1. Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, il Parco sommerso di Gaiola interessa il tratto di mare antistante il promontorio di Posillipo e gli isolotti della Gaiola, delimitato dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:
===================================================================== Punto |Latitudine |Longitudine ===================================================================== E 1 |40° 47' 44 N |014° 11' 36,5 E F |40° 47' 08 N |014° 11' 19 E G 1 |40° 47' 42 N |014° 10' 56 E
2. I provvedimenti relativi all'utilizzazione e all'amministrazione del demanio ricompreso all'interno del Parco sommerso di Gaiola sono adottati dall'amministrazione competente, sentito l'Ente preposto alla gestione del medesimo Parco, individuato ai sensi dell'art. 5 del presente decreto. |
| Art. 3. 1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 114, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Parco sommerso di Gaiola, in particolare, persegue: a) la tutela ambientale e archeologica dell'area interessata; b) la valorizzazione, anche per finalita' sociali e occupazionali, delle risorse ambientali, storiche, archeologiche e culturali della zona; c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri e del patrimonio archeologico sommerso dell'area; d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia, della biologia marina e dell'archeologia; e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina, della tutela ambientale e dell'archeologia al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area; f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con le rilevanze storico-naturalistico-paesaggistiche dell'area, anche privilegiando attivita' tradizionali locali gia' presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalita', la disciplina delle attivita' relative alla canalizzazione dei flussi turistici, alle visite guidate e ai mezzi di trasporto collettivi, potra' prevedere che le predette attivita' vengano svolte prioritariamente dai cittadini residenti e da imprese avente sede nei comuni ricadenti nell'area. |
| Art. 4. 1. All'interno del Parco sommerso di Gaiola, come individuato e delimitato all'art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente consentito dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attivita' che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente e/o dei beni archeologici oggetto della protezione, nonche' le finalita' istitutive del Parco medesimo, ai sensi dall'art. 114, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In particolare, sono vietate: a) l'asportazione, la manomissione ed il danneggiamento anche parziale dei reperti archeologici e di formazioni geologiche e minerali; b) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa l'immissione di specie estranee; c) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino e/o dei reperti archeologici sommersi; d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o inquinanti; e) le attivita' che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca da attuarsi nell'area. 2. Nell'ambito del Parco sommerso di Gaiola, individuato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto la zona A di riserva integrale comprende il tratto di mare prospiciente Posillipo e gli isolotti della Gaiola, cosi' come riportato nella cartografia allegata al presente decreto e delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
===================================================================== Punto |Latitudine |Longitudine ===================================================================== A 1 |40° 47' 38 N |014° 11' 22 E B |40° 47' 38 N |014° 11' 27 E C 1 |40° 47' 27 N |014° 11' 16,5 E D 1 |40° 47' 43,5 N |014° 11' 04,5 E
3. Nella zona A, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, e' vietato: a) la balneazione; b) le immersioni subacquee con o senza apparecchi respiratori, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettere a) e b); c) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettere a) e c); d) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettera a); e) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettera a); f) la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettera d); g) la pesca subacquea. 4. Nella zona A e' invece consentito: a) la navigazione e la sosta alle unita' navali di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalita' e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dall'Ente gestore; b) le visite guidate anche subacquee autorizzate, contingentate e disciplinate dall'Ente gestore, di cui al successivo art. 5, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e dei reperti archeologici; c) le visite a mezzo di unita' navali aventi un pescaggio non superiore a 2,50 mt, specificamente autorizzate, contingentate e disciplinate dall'Ente gestore, di cui all'art. 5 del presente decreto; d) la pesca sportiva con lenza o canna da terra riservata ai residenti nei comuni ricadenti nel Parco sommerso, autorizzata, contingentata e disciplinata, anche nei modi e nei luoghi, dall'Ente gestore, di cui all'art. 5 del presente decreto. 5. Nell'ambito del Parco sommerso di Gaiola, individuato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto la zona B di riserva generale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro del Parco sommerso, riportato nella cartografia allegata al presente decreto, come delimitato nell precedente art. 2. 6. Nella zona B, oltre a quanto indicato dal comma 1 del presente articolo, sono vietati: a) la navigazione libera, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera a) e dal successivo comma 7, lettere b) e c); b) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera a) e dal successivo comma 7, lettera d) del presente articolo; c) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera a) e dal successivo comma 7, lettera e) del presente articolo; d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, lettera f) del presente articolo; e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, lettera g) del presente articolo; f) la pesca subacquea. 7. Nella zona B, oltre a quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo, sono, invece, consentiti: a) la balneazione e le immersioni in apnea; b) la navigazione a motore ai natanti e imbarcazioni, come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, autorizzata e disciplinata dall'Ente gestore, di cui al successivo art. 5, comunque a velocita' non superiore a cinque nodi, nonche' la navigazione a vela e a remi; c) la navigazione a motore per le visite e il trasporto collettivi, autorizzata e disciplinata dall'Ente gestore di cui al successivo art. 5; d) l'ancoraggio come disciplinato dall'Ente gestore, di cui al successivo art. 5, in zone appositamente individuate, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; e) l'ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi predisposti e/o disciplinati dall'Ente gestore di cui al successivo art. 5; f) l'esercizio della pesca professionale, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'Ente gestore di cui al successivo art. 5, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art. 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 26 luglio 1995, e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nei Comuni ricadenti nel Parco sommerso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; g) la pesca sportiva con lenze e canna riservata ai residenti nei comuni ricadenti nel Parco sommerso, autorizzata, contingentata e disciplinata anche nei modi e nei luoghi dall'Ente gestore di cui al successivo art. 5. |
| Art. 5. 1. La gestione del Parco sommerso di Gaiola e' affidata, ai sensi dell'art. 114 della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Sino all'affidamento in gestione di cui al precedente comma 1, il Parco sommerso di Gaiola e' affidato provvisoriamente in gestione alla Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta che si avvale per la sorveglianza della Capitaneria di Porto di Napoli e dai Carabinieri del Nucleo per la tutela dei Beni Archeologici. |
| Art. 6. 1. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione del Parco sommerso di Gaiola, in particolare per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione del Parco sommerso e della sua ripartizione, nonche' di quanto possa promuovere la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri e del patrimonio archeologico dell'area, anche per finalita' sociali e occupazionali, si fara' fronte, con la somma di L. 1.000.000.000 pari a Euro 516.456,90, impegnata sul capitolo 3961 dell'U.P.B. 8.1.2.1 "Difesa del mare" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'esercizio finanziario 2001, di cui al citato decreto n. 506/2/2001 del 31 dicembre 2001 e con la somma di Euro 516.457 da imputare sul capitolo 2760 dell'U.P.B. 5.1.2.1 "Difesa del mare" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'esercizio finanziario 2002. 2. Successivamente si provvedera' ad effettuare le assegnazioni, per i seguenti esercizi finanziari, tenendo presenti gli stanziamenti di bilancio sul medesimo capitolo 2760 dell'unita' previsionale di base 5.1.2.1 "Difesa del mare", ai sensi dell'art. 114 della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388. |
| Art. 7. 1. La sorveglianza nel Parco sommerso di Gaiola, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' effettuata dalla Capitaneria di Porto competente e dai Carabinieri del Nucleo per la tutela dei beni archeologici. |
| Art. 8. 1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle misure indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche, di tutela e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico, volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate. |
| Art. 9. 1. Alle violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Roma, 7 agosto 2002
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Urbani
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi
Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2002 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 155 |
| Allegato
----> vedere Planimetria a pag. 32 della G.U. <---- |
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