Gazzetta n. 285 del 5 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 22 novembre 2002
Modalita' per la vendita sul mercato, per l'anno 2003, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'E.N.E.L. S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 gennaio 2000, concernente l'assunzione della titolarita' e delle funzioni da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. a decorrere dal 1 aprile 2000;
Visti altresi' gli articoli 1, comma 2, e 3, commi 2 e 4 del citato decreto legislativo n. 79/99, che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. sono definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 12, del citato decreto legislativo n. 79/99, concernente la cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'E.n.e.l S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., come integrato e modificato dal decreto del Ministro delle attivita' produttive del 10 dicembre 2001;
Considerata l'opportunita' di emanare disposizioni per il collocamento sul mercato nell'anno 2003 dal parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica ritirata ai sensi dei decreti ministeriali sopra indicati, mediante procedure concorsuali, ad un prezzo base che rifletta il costo di produzione dell'energia elettrica e valorizzando eventuali disponibilita' della domanda a contribuire, attraverso l'interrompibilita' o la modulabilita' dei carichi, alla sicurezza del sistema elettrico nazionale:
Considerato che l'autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna, con proprie delibere, il costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali;
Considerato che, nell'anno 2001, il rapporto tra la produzione netta di origine termoelettrica e la disponibilita' totale per il sistema elettrico nazionale pari alla produzione netta piu' le importazioni nette e' risultato uguale al 65,9%;
Considerato che valori di riferimento per i costi di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, nonche' per il costo di impianto, sono definiti al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, e sono aggiornati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico con cadenza annuale;
Ritenuto opportuno prevedere analoghe modalita' di attuazione per quanto previsto dallo stesso art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 relativamente alla cessione, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., dell'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonche' di quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici ai sensi del titolo IV, lettera b) del provvedimento CIP n. 6/1992, ceduta al Gestore medesimo previa definizione di specifiche convenzioni autorizzate dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;
Viste le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della protezione civile n. 3060 del 12 giugno 2000 e n. 3062 del 6 luglio 2000;
Considerato che, per effetto della prossima conclusione delle procedure di cessione, da parte dell'Enel Spa, della capacita' produttiva di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si ridurra' a 0,1 GWh il livello di consumo minimo necessario per il diritto alla qualifica di cliente idoneo, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5-bis, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 10 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Ritenuto opportuno far salva la possibilita' di emanare con successivi provvedimenti disposizioni per la vendita dell'energia elettrica di cui al presente decreto, nell'ambito di una quota attribuibile su base non annuale, per favorire una sperimentazione iniziale, anche in relazione agli eventuali ulteriori gradi di apertura del mercato;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, integrate dai seguenti commi.
2. Assegnatario e' il soggetto che acquisisce la disponibilita' di una quota parte della capacita' produttiva disponibile.
3. Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.
4. Banda e' una quota parte della capacita' produttiva assegnabile, di durata annuale o mensile.
5. Capacita' produttiva assegnabile e' la capacita' complessiva di produzione di energia elettrica nella disponibilita' del Gestore della rete ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, al netto della parte non programmabile neppure su base statistica.
6. Decreto legislativo n. 79/1999 e' il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
7. Gestore della rete e' la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999.
8. Punto di prelievo e' il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.
 
Art. 2.
Procedure concorsuali
1. Per l'anno 2003, il Gestore della rete cede l'energia elettrica acquisita ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000, mediante procedure concorsuali, disciplinate dall'autorita', secondo le disposizioni del presente decreto e comunque con modalita' comunicate al Ministero delle attivita' produttive.
2. L'Autorita' provvede a disciplinare le procedure concorsuali di cui al comma 1 secondo criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione, anche promuovendo la concorrenza e la pluralita' degli assegnatari, indicando altresi' modalita' e condizioni di assegnazione compatibili con il quadro normativo riferito al sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999.
3. Le procedure concorsuali sono effettuate, sulla base delle bande di capacita' come definite all'art. 3, comma 2, per forniture mensili o bimestrali per una capacita' di almeno 200 MW e per forniture annuali per la capacita' rimanente.
4. Alle procedure concorsuali possono partecipare i clienti idonei inclusi nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione dell'autorita' n. 91/1999 nonche' l'acquirente unico a partire dalla data di assunzione della funzione di garante della fornitura per i clienti vincolati.
5. Fino alla data di assunzione della funzione di garante della fornitura per i clienti vincolati da parte dell'acquirente unico, l'energia non collocata in esito alle procedure concorsuali e' destinata al mercato vincolato, secondo modalita' e condizioni definite dall'autorita'.
 
Art. 3.
Capacita' produttiva assegnabile
1. Il Gestore della rete, sulla base degli impegni assunti dai produttori e su base statistica prudenziale per la produzione da fonti non programmabili, definisce la capacita' produttiva assegnabile con continuita' per l'anno 2003, arrotondando il risultato ai 10 MW inferiori.
2. Al fine dell'assegnazione, il Gestore della rete suddivide la capacita' produttiva assegnabile in bande di ampiezza fissa di 10 MW in ciascuna ora.
3. Una quota pari a 1000 MW della capacita' annuale, di cui al comma 2, e' assegnata a clienti idonei disponibili a distacchi di carico realizzabili con preavviso definito dal Gestore della rete, e comunque inferiore a ventiquattro ore. Tali clienti devono attestare il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere clienti finali affinche' l'assunzione di responsabilita' derivante dall'interrompibilita' sia diretta tra il Gestore della rete ed ogni singola controparte;
b) certificare che tale distacco non comporti, in nessun caso, rischio alle maestranze, all'ambiente ed agli impianti produttivi;
c) essere utenze alimentate in alta tensione, per garantire l'efficacia dell'interruzione;
d) certificare di disporre di una potenza interrompibile installata, accettabile dal Gestore della rete, non inferiore a 3 MW per singolo sito.
4. Una quota pari a 400 MW della capacita' annuale, di cui al comma 2, e' assegnata, in via sperimentale, a clienti idonei finali, alimentati in alta o media tensione, che, dai dati forniti dall'impresa distributrice, risultano aver effettuato, nel corso degli ultimi dodici mesi, consumi di energia elettrica per almeno il 50% del totale in ore di fascia F4 e che si impegnano ad aumentare nell'anno 2003 tale percentuale ad almeno il 55% del totale.
5. I clienti idonei di cui al comma 4, al fine dell'assegnazione della capacita' richiesta, attestano il possesso dei requisiti di cui al medesimo comma attraverso i dati riferiti agli ultimi 12 mesi disponibili di esercizio, sulla base di una dichiarazione rilasciata dall'impresa distributrice. Se, al termine di un mese dell'anno 2003, l'energia prelevata da un soggetto titolare di bande di capacita' ai sensi del comma 4, come risultante da apposita dichiarazione fornita dall'impresa distributrice, risulta modulata in maniera difforme da quanto richiesto al comma, i diritti relativi alla capacita' assegnata e al corrispondente prezzo di cessione si intendono revocati dall'inizio del medesimo mese. La capacita' eventualmente ancora disponibile e utilizzata dal gestore della rete per l'assegnazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, e l'energia fino ad allora consumata e' valorizzata al prezzo medio di aggiudicazione della capacita' di cui al comma 6.
6. Fermo restando quanto disposto all'art. 2, la restante capacita' assegnabile, eventualmente aumentata della capacita' non assegnata a seguito delle procedure concorsuali di cui ai commi 3 e 4, e' destinata ai clienti idonei non in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 medesimi.
7. Ulteriori disposizioni possono essere emanate in corso d'anno per l'assegnazione, anche su base sperimentale, della capacita' assegnabile per bande mensili o bimestrali, in relazione alla modifica del livello di consumi richiesto per aver diritto alla qualifica di cliente idoneo.
 
Art. 4.
Prezzo di aggiudicazione
1. Le procedure concorsuali di cui all'art. 2 sono aggiudicate dal Gestore della rete in base al rialzo sul prezzo base, definito pari al 65,9% del costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, come definito in base all'ultimo aggiornamento dell'autorita' in vigore, aumentato:
a) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del 65% del costo evitato di impianto di cui al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il periodo di validita' 1 gennaio-31 dicembre 2001, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico, per le procedure di cui all'art. 3, comma 3;
b) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del 75% del costo evitato di impianto di cui al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il periodo di validita' 1 gennaio-31 dicembre 2001, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico, per le procedure di cui all'art. 3, comma 4;
c) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del costo evitato di impianto di cui al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il periodo di validita' 1 gennaio-31 dicembre 2001, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico, in tutti gli altri casi.
 
Art. 5.
Copertura dei costi
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999. al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete, l'autorita', nel determinare il corrispettivo dovuto al Gestore per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999. include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto e la somma dei ricavi derivanti dalle procedure concorsuali.
 
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2002
Il Ministro: Marzano
 
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