L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 ottobre 2002; Premesso che: con deliberazione 14 aprile 1999, n. 42/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1999 (di seguito: deliberazione n. 42/99), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha approvato una direttiva recante regole per garantire la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana, prevedendo, tra l'altro, all'art. 3, comma 3.2, che "nel caso in cui il soggetto esercente ricorra ad una fatturazione stimata in base ai consumi storici dell'utente, prevedendo conguagli una o due volte l'anno a seguito di lettura diretta, la bolletta indica il periodo di riferimento e il tipo di rilevazione, mentre le date delle ultime due letture vengono riportate nella bolletta contenente il conguaglio"; con deliberazione 9 gennaio 2002, n. 3/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 81 del 6 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 3/02), l'Autorita' ha richiesto, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481, agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas naturale a mezzo di reti urbane l'attestazione di essere in regola relativamente all'obbligo di cui all'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99, mediante autocertificazione resa dal legale rappresentante utilizzando il modulo di cui all'allegato A della deliberazione n. 3/02; con la deliberazione n. 3/02, l'Autorita' ha inoltre previsto che gli esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas naturale a mezzo di reti urbane che autocertifichino di non aver adempiuto all'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99, ma di essersi adeguati alla predetta disposizione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione n. 3/02, possono effettuare il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta e predeterminata; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) ed in particolare l'art. 2, comma 20, lettera c); il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001); la delibera 30 maggio 1997, n. 61/97; la deliberazione n. 42/99; la deliberazione n. 3/02; Considerato che: trecentosettantanove esercenti il sevizio di distribuzione e vendita di gas naturale a mezzo di reti urbane, con un totale di circa 8,5 milioni di clienti finali serviti, hanno provveduto ad inviare l'autocertifi-cazione di cui in premessa; trecentocinquantaquattro esercenti il sevizio di distribuzione e vendita di gas naturale a mezzo di reti urbane, con un totale di circa 3,0 milioni di clienti finali serviti, singolarmente individuati nell'allegato A alla presente deliberazione, non hanno provveduto ad inviare l'autocertificazione di cui in premessa; quattro esercenti il sevizio di distribuzione e vendita di gas naturale a mezzo di reti urbane, singolarmente individuati nell'allegato B alla presente deliberazione, non hanno provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta di cui in premessa; l'obbligo di cui all'art, 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99 non grava nei confronti degli esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas naturale a mezzo di reti urbane che adottino un metodo di fatturazione che prevede l'emissione di bollette al seguito di lettura diretta dei gruppi di misura o un numero di conguagli superiore a due l'anno, escludendo altresi' l'obbligo di presentare la dichiarazione di autocertificazione di cui all'allegato A della deliberazione n. 3/02; Ritenuto che sia opportuno: avviare una istruttoria formale ai sensi dell'art. 4 della delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 1997, n. 61/97 e dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01, nei confronti dei trecentocinquantaquattro esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas naturale a mezzo di reti urbane, singolarmente individuati nell'allegato A alla presente deliberazione, perche' non hanno provveduto ad inviare all'Autorita', entro il termine previsto dal punto 6 della deliberazione n. 3/02, la dichiarazione di autocertificazione di cui all'allegato A alla medesima deliberazione, e perche' avrebbero violato l'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99, ai fini dell'adozione di un provvedimento di cui all'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481; avviare una istruttoria formale ai sensi dell'art. 4 della delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 1997, n. 61/97 e dell'art. 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01, nei confronti dei quattro esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas naturale a mezzo di reti urbane, singolarmente individuati nell'allegato B alla presente deliberazione, che hanno provveduto ad inviare all'Autorita', entro il termine previsto dal punto 6 della deliberazione n. 3/02, la dichiarazione di autocertificazione dell'allegato A alla medesima deliberazione, recante l'opzione di cui al punto b), e che non hanno provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, perche' avrebbero violato l'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99, ai fini dell'adozione di un provvedimento di cui all'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481; Delibera: 1. Di avviare una istruttoria formale ai sensi dell'art. 4 della delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 1997, n. 61/97 e dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito richiamato come decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001), nei confronti dei trecentocinquantaquattro esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas naturale a mezzo di reti urbane, singolarmente individuati nell'allegato A alla presente deliberazione, ai fini dell'adozione di un provvedimento di cui all'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, con riguardo alle seguenti infrazioni: a) mancato invio all'Autorita', entro il termine previsto dal punto 6 della deliberazione n. 3/02, della dichiarazione di autocertificazione di cui all'allegato A alla medesima deliberazione, e b) violazione dell'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99. 2. Di avviare una istruttoria formale ai sensi dell'art. 4 della delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 1997, n. 61/97 e dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001, nei confronti dei quattro esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas naturale a mezzo di reti urbane, singolarmente individuati nell'allegato B alla presente deliberazione, che hanno provveduto ad inviare all'Autorita', entro il termine previsto dal punto 6 della deliberazione n. 3/02, la dichiarazione di autocertificazione di cui all'allegato A alla medesima deliberazione e che non hanno provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, ai fini dell'adozione di un provvedimento di cui all'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, per violazione dell'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99. 3. Di prevedere che il provvedimento di cui al precedente punto 1 sia revocato di diritto nei confronti degli esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas naturale a mezzo di reti urbane che dichiarino entro sessanta giorni, decorrenti dall'ultima formalita' di pubblicazione della presente deliberazione, di aver adottato un metodo di fatturazione che prevede l'emissione di bollette a seguito di lettura diretta dei gruppi di misura o un numero di conguagli superiore a due l'anno a seguito di lettura diretta. 4. Di designare il dott. Roberto Malaman, nella sua posizione di direttore dell'area consumatori e qualita' del servizio dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, quale responsabile dei presenti procedimenti. 5. Di designare il prof. Giuseppe Ammassari quale relatore per l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 6. Di stabilire che i presenti procedimenti vengano conclusi entro centottanta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento. 7. Di rendere noto che i soggetti che partecipano ai procedimenti possono chiedere di essere sentiti in audizione finale, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per i soggetti destinatari ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01, e di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nei procedimenti ai sensi dell'art. 4, comma 4, dello stesso decreto. 8. Di stabilire che i soggetti interessati di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001, possono accedere agli atti dei procedimenti presso l'area consumatori e qualita' del servizio dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 9. Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas www.autorita.energia.it, con l'indicazione dei termini entro cui i soggetti interessati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001 possono partecipare ai procedimenti mediante la presentazione di una richiesta scritta contenente gli elementi di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b) e c), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. 10. Di comunicare il presente provvedimento mediante fax con ricevuta di ritorno alla societa' Italcogim Vendita S.r.l., via Marostica n. 1 - 20146 Milano e alla societa' Bagnolo Gas S.p.a., viale Enrico Forlanini n. 17 - 20137 Milano, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, ed in aggiunta alle formalita' ivi previste di trasmettere successivamente il provvedimento stesso a tutti i soggetti individuati nell'allegato A con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza che cio' comporti rinuncia alcuna agli effetti della comunicazione per pubblici proclami di cui alla richiamata disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 244 del 2001. 11. Di pubblicare l'avviso del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in due quotidiani a diffusione nazionale. 12. Di rendere noto che le risultanze istruttorie saranno comunicate ai soggetti interessati con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto ai termini di conclusione dei presenti procedimenti. Milano, 2 ottobre 2002 Il presidente: Ranci |