Gazzetta n. 284 del 4 dicembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 9 agosto 2002 |
Attuazione della direttiva 2001/87/CE della Commissione del 12 ottobre 2001, concernente l'iscrizione delle sostanze attive acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1; Vista la direttiva della Commissione 2001/87/CE del 12 ottobre 2001, concernente l'iscrizione delle sostanze attive acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Considerato che, come risulta dalla sopracitata direttiva, i sottoelencati Paesi, designati come relatori per le sostanze attive a lato di ciascuno indicate: Francia - acibenzolar-s-metile; Grecia - ciclanilide; Germania - fosfato ferrico; Germania - pimetrozina; Belgio - piraflufen-etile, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze, presentando alla Commissione le relative relazioni di valutazione; Considerato che le relazioni di valutazione sono state esaminate ed approvate nell'ambito del comitato fitosanitario permanente il 29 giugno 2001 che ha approvato, tra l'altro, i relativi rapporti di revisione; Considerato che i fascicoli e le informazioni desunte dall'esame di ciascuna sostanza attiva sono stati sottoposti anche al comitato scientifico per le piante, il quale ha ritenuto che non vi fossero impedimenti per l'iscrizione delle sostanze attive acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Tenuto conto in particolare che nel parere sul piraflufen-etile il comitato stesso ha concluso che sussiste in generale un rischio trascurabile di contaminazione delle acque sotterranee per quanto riguarda il composto progenitore e i suoi prodotti di degradazione e che, tuttavia occorre valutare attentamente il destino di alcuni prodotti di degradazione in certe condizioni estreme; Considerato, inoltre, che dalle valutazioni effettuate si puo' prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile, soddisfano in generale le esigenze della direttiva 2001/87/CE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi indicati nei rapporti di revisione approvati dal comitato fitosanitario permanente; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2001/87/CE della Commissione con l'inserimento delle suddette sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 195, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato, inoltre, che in fase di attuazione della direttiva 2001/87/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per ciascuna sostanza attiva nei rispettivi rapporti di revisione, messi a disposizione degli interessati; Considerato, inoltre, che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile, si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Decreta: Art. 1. 1. Le sostanze attive acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile sono iscritte, fino al 31 ottobre 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, come indicato nella direttiva 2001/87 CE. |
| Art. 2. 1. Il Ministero della salute adottera' i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1. 2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina, piraflufen-etile, entro il 30 novembre 2002 presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 marzo 2003, a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo. |
| Art. 3. 1. Il rapporto di revisione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e' messo a disposizione di eventuali interessati, a seguito di specifica richiesta. |
| Art. 4. 1. La commercializzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, e' consentita fino al 31 marzo 2004. 2. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti una delle sostanze attive richiamate al comma precedente, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi, dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 9 agosto 2002 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 223 |
| Allegato Nell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono aggiunte, in fine tabella, le seguenti sostanze:
----> Vedere Allegato a pag. 10 della G.U. <----
(1) Ulteriori dettagli sull'identita' e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto del riesame. |
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