Gazzetta n. 283 del 3 dicembre 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2002 |
Ulteriori disposizioni integrative ed urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella provincia di Palermo. (Ordinanza n. 3252). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idro-potabile nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2002, con contestuale nomina del presidente della regione siciliana - commissario delegato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idro-potabile nei territori delle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa fino al 31 dicembre 2002; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3189 del 22 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2002, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani"; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3224 del 28 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2002, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa e per il superamento della situazione di crisi socio-economico-sanitaria nel settore zootecnico in conseguenza dell'emergenza idrica che interessa l'intero territorio della regione Siciliana"; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3234 del 26 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2002, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella provincia di Palermo"; Ritenuto di dover disporre, nell'ambito del complesso delle opere di approvvigionamento idro-potabile in corso di realizzazione, l'attuazione di taluni interventi urgenti integrativi e funzionali volti a fronteggiare adeguatamente l'emergenza idrica nel territorio siciliano; Ritenuto di prevedere la realizzazione, in termini di somma urgenza, delle opere di convogliamento delle acque grezze dall'adduttore ovest dell'invaso di Rosamarina-Casteldaccia al potabilizzatore di Risalaimi, al fine di conseguire, in particolare, l'obiettivo del superamento della situazione di emergenza idrica nella citta' di Palermo; Sentito il prefetto di Palermo; Vista la nota della regione Siciliana del 31 ottobre 2002, protocollo n. 7691; Acquisita l'intesa della regione Siciliana; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Ferma restando l'azione di coordinamento generale da parte del presidente della regione siciliana nell'ambito territoriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002, il prefetto di Palermo e' nominato commissario delegato per l'attuazione delle opere di convogliamento delle acque grezze dall'adduttore ovest dell'invaso di Rosamarina-Casteldaccia al potabilizzatore di Risalaimi per il successivo trasferimento a Palermo tramite il sistema di condotte esistenti. 2. Il commissario delegato, per le finalita' di cui al comma 1, dispone per il compimento urgente di tutte le attivita' necessarie per consentire la riuscita degli interventi, ivi compresa l'individuazione delle aree destinate ai movimenti di terra necessari per la posa e la sistemazione delle condotte. 3. In relazione alla somma urgenza inerente alle opere di cui al comma 1, il prefetto di Palermo - commissario delegato provvede all'affidamento delle opere, nonche' alla relativa realizzazione, anche a trattativa privata, in deroga alle vigenti norme in materia di procedimenti concorsuali e specificamente avvalendosi delle medesime deroghe e procedure di cui all'art. 11 dell'ordinanza n. 3189 del 22 marzo 2002, nell'art. 7 dell'ordinanza n. 3224 del 28 giugno 2002 e nell'art. 5 dell'ordinanza n. 3199 del 24 aprile 2002, nonche' di quelle di cui all'art. 4 della presente ordinanza; parimenti provvede per l'eventuale affidamento di forniture e servizi, nonche' per le eventuali acquisizioni che dovessero essere ritenute necessarie per la realizzazione delle suddette opere. 4. Il prefetto di Palermo - commissario delegato opera anche prescindendo dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, in materia paesaggistica, architettonica, archeologica, urbanistica e di tutela dei beni culturali ed ambientali, da quelle in materia idraulica e idrogeologica, prevedendo, altresi', ove ritenuto necessario, la corresponsione, anche in corso d'opera, di premi di incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori. 5. Il prefetto di Palermo - commissario delegato, per l'attuazione dei propri compiti, puo' costituire, ove ritenuto necessario, un comitato tecnico amministrativo secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3169 del 21 dicembre 2001, altresi' provvedendo al relativo coordinamento. |
| Art. 2. 1. Il prefetto di Palermo - commissario delegato, per l'espletamento di attivita' tecniche ed amministrative comunque connesse alla attuazione della presente ordinanza, puo' avvalersi di 4 unita' di personale in servizio presso l'ufficio territoriale del governo di Palermo. In favore del predetto personale e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, ovvero, qualora appartenente alla carriera prefettizia, di una indennita' pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. 2. L'art. 2 dell'ordinanza n. 3234/2002 e' soppresso e sostituito dal seguente: "1. Il prefetto di Palermo commissario delegato, per l'espletamento di attivita' tecniche ed amministrative comunque connesse alla attuazione delle opere di cui al precedente articolo, puo' avvalersi di 7 unita' di personale in servizio presso l'ufficio territoriale del governo di Palermo. In favore del predetto personale e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, ovvero, qualora appartenente alla carriera prefettizia, di una indennita' pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316". |
| Art. 3. 1. Agli oneri connessi alla realizzazione di quanto disposto dalla presente ordinanza si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate dalla delibera CIPE del 23 aprile 1997 e gia' trasferite al presidente della regione siciliana - commissario delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque, il quale e' autorizzato a versare le risorse finanziarie su apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al prefetto di Palermo in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilita' di stato in materia di contabilita' speciale. |
| Art. 4. 1. L'art. 11 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3189 del 22 marzo 2002, e' cosi' integrato: regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche ed integrazioni articoli 7, 8, 9, 12-bis, 14, 15, 17, 20, 21, 28, 32 e 33; legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni articoli 11, 13, 17 e 21; legge regionale n. 10/1991 articoli 8, 9 e 11; legge del 22 ottobre 1971, n. 865, art. 10; legge del 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3; legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche articoli 7, 20 comma 3, 24, 25 commi 1 e 2 e 30, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate; decreto-legislativo 16 marzo 1999, n. 79, art. 12; legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, articoli 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35 e 40; legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 91, e disposizioni ivi richiamate. 2. E' autorizzata la deroga alle disposizioni di cui all'art. 21, commi 6 e 7, del decreto legislativo 11 marzo 1999, n. 152, e successive modifiche, con obbligo per il commissario delegato - presidente della regione siciliana di conseguire ai fini dell'uso dell'acqua, apposita autorizzazione dell'azienda unita' sanitaria locale con obbligo altresi' del pieno rispetto, in fase di utilizzo delle fonti, dei parametri chimici, fisici e batteriologici, dettati per il consumo umano. |
| Art. 5. 1. Il presidente della regione siciliana - commissario delegato per far fronte alla situazione di emergenza idrica e' autorizzato ad anticipare somme a valere sulla contabilita' speciale in favore degli enti pubblici gestori che si trovano in momentanea difficolta' finanziaria. |
| Art. 6. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal commissario delegato, e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilita' finanziarie del predetto Dipartimento. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 novembre 2002 Il Presidente: Berlusconi |
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