Gazzetta n. 283 del 3 dicembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 9 agosto 2002 |
Attuazione della direttiva 2001/103/CE della Commissione del 28 novembre 2001, concernente l'iscrizione della sostanza attiva acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
|
|
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6; Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, par. 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95, con i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva; Vista la direttiva 2001/103/CE della Commissione del 28 novembre 2001 concernente l'iscrizione della sostanza attiva 2,4-D nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Tenuto conto che la Grecia, Paese designato come relatore per lo studio della sostanza attiva 2,4-D, ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza, presentando alla Commissione la relazione di valutazione e le raccomandazioni, in conformita' all'art. 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92; Considerato che la relazione di valutazione e' stata esaminata nell'ambito del comitato fitosanitario permanente del 2 ottobre 2001, che ha approvato, fra l'altro, il relativo rapporto di revisione; Considerato che i fascicoli e le informazioni desunte dall'esame della sostanza attiva sopra richiamata sono stati sottoposti anche al comitato scientifico per le piante e che le raccomandazioni espresse da quest'ultimo in merito alla selezione di un modello animale adeguato ai fini della valutazione dei rischi per l'uomo sono state prese in considerazione dal comitato fitosanitario permanente per la stesura della direttiva 2001/103/CE succitata nonche' del rapporto di revisione; Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 2,4-D soddisfano in generale le esigenze della direttiva medesima, in particolare per quanto riguarda gli impieghi indicati nel rapporto di revisione approvato dal comitato fitosanitario permanente; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2001/103/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva 2,4-D nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2001/103/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva nel relativo rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati; Considerato, inoltre, che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 2,4-D si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) e' iscritta, fino al 30 settembre 2012, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto. |
| Art. 2. 1. Il Ministero della salute adotta, entro il 1 aprile 2003, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva indicata nell'art. 1. 2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti 2,4-D presentano al Ministero della salute, entro il 31 ottobre 2002, in alternativa: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto. 3. Il Ministero della salute revoca entro il 1 aprile 2003 le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza 2,4-D, non aventi i requisiti di cui al presente decreto. 4. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti 2,4-D, come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive gia' inserite nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 1 ottobre 2005 presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro il 1 ottobre 2006, a conclusione dell'esame effettuato, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo. |
| Art. 3. 1. Il rapporto di revisione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta. |
| Art. 4. 1. La commercializzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti 2,4-D, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, e' consentita fino al 30 aprile 2003. 2. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti 2,4-D, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il 1 ottobre 2002. Roma, 9 agosto 2002 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 221 |
| Allegato
Nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, e' aggiunta, in fine tabella, la seguente sostanza:
----> Vedere Allegato a pag. 15 della G.U. <----
(1) Ulteriori dettagli sull'identita' e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di revisione. |
|
|
|