Gazzetta n. 283 del 3 dicembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta "Peperone di Carmagnola IGP" |
|
|
Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica protetta "Peperone di Carmagnola", ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio del Peperone di Carmagnola con sede in P.zza Mazzini, 1 - Carmagnola (Torino), esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato. Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione, ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari. |
| DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA IGP Art. 1. Denominazione del prodotto L'indicazione geografica protetta "Peperone di Carmagnola" e' riservata ai peperoni che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. Descrizione del prodotto I peperoni ad indicazione geografica protetta "Peperone di Carmagnola" devono rispondere alle seguenti caratteristiche morfologiche riconducibili alle quattro tipologie di seguito riportate: tipo "quadrato"; tipo "lungo o corno di bue"; tipo "trottola"; tipo "tumaticot". Tipo morfologico quadrato: forma quadrata a tre o quattro punte; larghezza non inferiore ad 1/3 dell'altezza; maturazione di almeno 1/3 della bacca; sapore dolce; colore giallo o rosso, ottimo contrasto con il verde; spessore del pericarpo minimo di 4 mm; peso unitario della bacca non inferiore ai 250 g. Tipo morfologico lungo o corno di bue: forma conica molto allungata, con 3-4 lobi; forma regolare dei frutti, con superficie leggermente scanalata; apice estroflesso; attaccatura del picciolo leggermente infossata; lunghezza superiore a 20 cm; maturazione di almeno 1/3 della bacca; sapore dolce; colore giallo o rosso; spessore pericarpo minimo di 4 mm; polpa compatta, adatta alla conservazione; colore molto stabile nei liquidi di conserva; peso unitario della bacca non inferiore ai 150 g. Tipo morfologico trottola: forma a trottola, con punta leggermente estroflessa o con punta troncata; maturazione di almeno 1/3 della bacca; sapore dolce; colore giallo o rosso; spessore pericarpo minimo di 4 mm; peso unitario della bacca non inferiore ai 250 g. Tipo morfologico tumaticot: forma tondeggiante schiacciata ai due poli; maturazione di almeno 1/3 della bacca; sapore dolce; colore giallo o rosso; spessore pericarpo minimo di 5 mm; peso unitario della bacca non inferiore ai 150 g. Art. 3. Delimitazione area di produzione L'area di produzione del "Peperone di Carmagnola" e' individuata nei seguenti ventisei Comuni della provincia di Torino: Candiolo, Cambiano, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cercenasco, Chieri, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Moncalieri, Nichelino, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Scalenghe, Trofarello, Vigone, Villafranca Piemonte, Villastellone, Vinovo e Virle, e nei seguenti dieci Comuni della provincia di Cuneo: Bra, Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Cavallerleone, Ceresole d'Alba, Faule, Murello, Polonghera, Racconigi e Sommariva del Bosco. Art. 4. Origine del prodotto Fin dalla sua introduzione risalente a circa un secolo fa, la coltura intensiva del peperone nell'area circostante Carmagnola, ha riscontrato un grandissimo interesse tra gli operatori agricoli, in quanto le ottime rese assicurate dalle ideali condizioni pedoclimatiche dell'area, hanno garantito buoni redditi. Se si considera poi che la gran parte della popolazione attiva era dedita all'attivita' agricola, e' facile intuire quanto il peperone sia diventato importante per l'economia locale. Per forza di cose, con il tempo, l'interesse per il peperone e' diventato parte integrante della cultura locale. L'acquisizione di formazione ed esperienza nel settore specifico da parte degli operatori agricoli ha fatto si' che il peperone entrasse come protagonista nella storia e nella vita di tutti i giorni a Carmagnola. Per preservare tale patrimonio, e garantire al consumatore i requisiti del prodotto fissati nel presente disciplinare, dovra' essere posto in essere un sistema per la tracciabilita' delle fasi di produzione ed il relativo controllo. Al riguardo i produttori di peperoni e le particelle catastali su cui avviene la coltivazione, verranno iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Lo stesso organismo, operera' i controlli definiti in un apposito piano approvato preventivamente dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Art. 5. Metodo di ottenimento del prodotto Epoca di semina: la semina viene effettuata dall'ultima decade di dicembre alla fine di marzo. Per la semina, utilizzando esclusivamente seme delle quattro tipologie descritte nell'art. 2, vengono seguite due procedure in ambiente forzato: 1) secondo il metodo tradizionale: semina su "letto caldo"; allo stadio di 4-6 foglie le piante vengono ripicchettate in piena terra sotto tunnel (serra fredda) nella prima decade di aprile e successivamente poste a dimora nella prima decade di maggio; 2) semina in vivaio di sementi di provenienza aziendale e successive cure colturali fino al momento della messa a dimora. Trapianto: le piante dopo la procedura 1 o 2 vengono trapiantate a file sotto i tunnel a partire dalla prima decade di marzo e in pieno campo a partire dalla prima decade di maggio, a fila singola. E' esclusa la coltivazione fuori suolo. A inizio allegagione le piante vengono tutorate. Art. 6. Legame con l'ambiente Il Peperone di Carmagnola viene coltivato in una delle aree piu' fertili del Piemonte, con superfici da pianeggiante a leggermente ondulate caratterizzate da suoli profondi, ben drenati e facilmente lavorabili di medio impasto. Il clima continentale, contraddistinto da estati molto calde a precipitazioni contenute risulta estremamente favorevole alla coltivazione del peperone. Il forte legame con la cultura locale viene manifestata da attivita' che vanno oltre la pura e semplice pratica agronomica. Ne sono testimonianza, le manifestazioni, le fiere, l'arte e gli aneddoti spesso incentrati sul peperone, per non parlare della cucina locale che si caratterizza fortemente per la presenza quasi ossessiva di questo ortaggio. Il presente disciplinare ha il compito di tutelare oltre alla denominazione geografica, anche l'aspetto culturale legato al peperone, per evitare che l'evoluzione rapidissima dei costumi possa lacerare questa grande tradizione, elemento che distingue, caratterizza ed identifica la popolazione dell'area circostante Carmagnola. Art. 7. Organismo di controllo Le verifiche di rispondenza del prodotto alle disposizioni del disciplinare verranno svolte da un organismo di controllo conforme alle disposizioni dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92. Art. 8. Commercializzazione, confezionamento ed etichettatura La commercializzazione del Peperone di Carmagnola, allo stato fresco dovra' avvenire in idonei contenitori sui quali dovranno essere indicate le diciture, a caratteri almeno doppi rispetto a quelli di altre iscrizioni, "Peperone di Carmagnola" e "Indicazione geografica protetta", oltre agli estremi previsti dalle normative vigenti in materia di identificazione del prodotto. E' autorizzato l'uso del logo identificativo specifico ed univoco del "Peperone di Carmagnola" di cui al successivo art. 10, da utilizzarsi in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica protetta. Tale logo dovra' essere apposto sui contenitori previsti dal presente disciplinare o direttamente sul prodotto stesso. E' consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati e nomi di fattorie o localita' dai quali effettivamente provengano i peperoni, purche' non abbiano significato laudativo. Art. 9. Utilizzo della denominazione geografica protetta per i prodotti derivati I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la IGP "Peperone di Carmagnola", anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione a condizione che: il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza; gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano iscritti in apposito registro, attivato, tenuto aggiornato dall'organismo autorizzato dal Ministero e dallo stesso controllati. L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui e' trasformato o elaborato. Art. 10. Logo Il logo allegato e' costituito da una macchia rossa che simboleggia il cuore del peperone con in cima uno sberleffo di colore verde che conferisce movimento e che nella realta' raffigura il picciolo della bacca. Il disegno e' leggermente inclinato verso destra per dare maggior dinamismo alla raffigurazione simbolica. Colori: pantone rosso 185-c; verde 355-c.
----> Vedere Logo a pag. 31 della G.U. <---- |
|
|
|