Gazzetta n. 283 del 3 dicembre 2002 (vai al sommario) |
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LEGGE 29 novembre 2002, n. 269 |
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2002. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge: Art. 1 (Disposizioni generali)
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 28 dicembre 2001, n. 449, sono introdotte, per l'anno finanziario 2002, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il titolo della legge 28 dicembre 2001, n. 449, e' il seguente: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004" (Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001).
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| Art. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 449, e' sostituito dal seguente: "4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 48.000 milioni di euro". 2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 28 dicerubre 2001, n. 449, e' sostituito dal seguente: "8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" e "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in euro 1.737.302.825, 416.448.279, 364.596.347, 2.140.585.169 e 10.290.137.982". 3. Al comma 15 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 449, le parole: "del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "dei centri di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" e "Politiche di sviluppo e di coesione"" e dopo le parole: ""Interventi diversi" (interventi)" sono inserite le seguenti: ";Fondo da ripartire per interventi nelle aree depresse, iscritto nell'unita' previsionale di base "Aree depresse" (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unita' previsionale di base "Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici" (interventi)". 4. All'articolo 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 449, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "34-bis. I1 Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 34-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra l'unita' previsionale di base 4.1.2.1 "Fondo sanitario nazionale" e l'unita' previsionale di base 4.1.2.18 "Federalismo fiscale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del CIPE ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 34-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alle pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto delle modifiche apportate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 2002, al riparto dei fondi derivanti dai proventi UMTS disposto ai sensi dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 34-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca i fondi per i compensi ai membri della conunissione che gestisce il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FIRS), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204".
Nota all'art. 2: - Il testo vigente dell'art. 2 della gia' citata legge 28 dicembre 2001, n. 449 (vedasi nota all'art. 1), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2002 e' confermata la competenza gestionale degli uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2002, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Ente nazionale di assistenza al volo" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'"Ente nazionale di assistenza al volo", delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e successive modificazioni. 4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 48.000 milioni di euro. 5. I limiti di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e superiori a tale durata, sono fissati per l'anno finanziario 2002 in 5.164.568.991 euro ciascuno. 6. Il SACE e' altresi' autorizzato, per l'anno finanziario 2002, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 5. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unita' previsionale di base "Interessi sui titoli del debito pubblico" (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato. 8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" e "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in euro 1.737.302.825, 416.448.279, 364.596.347, 2.140.585.169 e 10.290.137.982. 9. Per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n.1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'art. 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unita' previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilita' delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi numeri 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 11. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 12. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti" (Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie" (decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 21 aprile 1970) nonche' per importi di compensazione monetaria, e' imputata nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia". 13. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2001 sono riferiti alla competenza dell'anno 2002 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale di base sopra richiamata "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Aree depresse" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002. 15. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" e "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale gia' dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondi da ripartire per oneri di personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire per interventi nelle aree depresse, iscritto nell'unita' previsionale di base "Aree depresse" (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unita' previsionale di base "Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici" (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unita' previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi. 16. Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unita' previsionale di base "8 per mille IRPEF Stato" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. lI Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'art. 24 della medesima legge n. 157 del 1992. 18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Acquedotti e fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'art. 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo art. 18 della citata legge n. 36 del 1994. 19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 20. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'art. 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Fondo sanitario nazionale" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 21. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Progetti immediatamente eseguibili" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 22. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unita' previsionale di base "Calamita' naturali e danni bellici" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102. 23. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unita' previsionale di base "Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 24. In attuazione di quanto disposto dall'art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro dell'economia delle finanze, tra altre unita' previsionali di base del medesimo centro di responsabilita'. 25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei Ministri" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea. 26. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unita' previsionali di base le somme iscritte nell'unita' previsionale di base "Potenziamento servizi e strutture" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi tecnici nazionali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unita' previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, alle competenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 28. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle variazioni di bilancio nelle unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate occorrenti per l'attuazione dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482. 29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2002 alle unita' previsionali di base del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passivita'" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato. 30. Le disponibilita' conservate nel conto dei residui ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, relative alla protezione civile e alle imprese radiofoniche ed editoriali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 31. Ai sensi dell'art. 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2002, e' stabilito in 420. 32. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'art. 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione. 33. Per l'anno 2002 l'Amministrazione dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1). 34. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali.". 34-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 34-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra l'unita' previsionale di base 4.1.2.1 "Fondo sanitario nazionale" e l'unita' previsionale di base 4.1.2.18 "Federalismo fiscale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del CIPE ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 34-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alle pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto delle modifiche apportate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 2002, al riparto dei fondi derivanti dai proventi UMTS disposto ai sensi dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 34-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca i fondi per i compensi ai membri della commissione che gestisce il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FIRS), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204".
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| Art. 3. (Allegati)
1. Le modifiche alle unita' previsionali di base individuate per il 2002 nell'allegato 1 alla legge 28 dicembre 2001, n. 449, sono riportate nell'allegato 1 alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 2002 CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2923):
Presentato dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti) il 28 giugno 2002. Assegnato alla commissione V (Bilancio), in sede referente, il 3 luglio 2002, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla commissione V, in sede referente, il 22 e il 24 luglio 2002. Relazione presentata il 24 luglio 2002 (atto n. 2923/A - relatore on. Zorzato). Esaminato in aula il 16 settembre 2002 ed approvato il 18 settembre 2002. Senato della Repubblica (atto n. 1723): Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 27 settembre 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, giunta per gli affari delle Comunita' europee e commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente, il 2, 3, 9, 10 e 22 ottobre 2002. Relazione presentata il 23 ottobre 2002 (atto n. 1723/A - relatore sen. Izzo). Esaminato in aula il 5 novembre 2002 ed approvato con modificazioni. Camera dei deputati (atto n. 2923-B): Assegnato alla commissione V (Bilancio), in sede referente, l'8 novembre 2002, con pareri delle commissioni VI, VII, XII e commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla commissione V, in sede referente, il 19 e il 21 novembre 2002. Esaminato in aula il 25 novembre 2002 ed approvato. |
| L'ALLEGATO 1, RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE, E' STATO APPROVATO NEL TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO. LE TABELLE RECANTI LE VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, CON GLI ELENCHI AD ESSE ALLEGATI, SONO STATE APPROVATE NEL TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO, CON LE SEGUENTI MODIFICAZIONI (1)
(1) Le parti modificate e le voci introdotte sono stampate in neretto
----> Vedere Tabelle da pag. 9 a pag. 17 del S.O. <---- |
| Allegato 1
----> Vedere allegato da pag. 18 a pag. 129 <----
----> Vedere allegato da pag. 130 a pag. 235 <---- |
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