Gazzetta n. 283 del 3 dicembre 2002 (vai al sommario)
LEGGE 29 novembre 2002, n. 269
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1
(Disposizioni generali)

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 28 dicembre 2001, n. 449, sono introdotte, per l'anno finanziario 2002, le variazioni di cui alle annesse tabelle.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il titolo della legge 28 dicembre 2001, n. 449, e'
il seguente: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio
2002-2004" (Pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001).



 
Art. 2
(Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 449, e' sostituito dal seguente:
"4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 48.000 milioni di euro".
2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 28 dicerubre 2001, n. 449, e' sostituito dal seguente:
"8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" e "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in euro 1.737.302.825, 416.448.279, 364.596.347, 2.140.585.169 e 10.290.137.982".
3. Al comma 15 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 449, le parole: "del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "dei centri di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" e "Politiche di sviluppo e di coesione"" e dopo le parole: ""Interventi diversi" (interventi)" sono inserite le seguenti: ";Fondo da ripartire per interventi nelle aree depresse, iscritto nell'unita' previsionale di base "Aree depresse" (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unita' previsionale di base "Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici" (interventi)".
4. All'articolo 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 449, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"34-bis. I1 Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
34-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra l'unita' previsionale di base 4.1.2.1 "Fondo sanitario nazionale" e l'unita' previsionale di base 4.1.2.18 "Federalismo fiscale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del CIPE ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
34-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alle pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto delle modifiche apportate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 2002, al riparto dei fondi derivanti dai proventi UMTS disposto ai sensi dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
34-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca i fondi per i compensi ai membri della conunissione che gestisce il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FIRS), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204".



Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 2 della gia' citata
legge 28 dicembre 2001, n. 449 (vedasi nota all'art. 1),
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 2 (Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e disposizioni relative). -
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese
del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno
finanziario 2002, in conformita' dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2002 e' confermata la
competenza gestionale degli uffici a cui afferiscono gli
stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle
spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo
della predetta gestione sono esercitate dall'ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle
finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati
di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi
da ripartire di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti,
ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse
con le ripartizioni di cui al presente comma.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e
della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, al trasferimento alle unita' previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della difesa, per
l'anno finanziario 2002, dello specifico stanziamento
iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Ente nazionale di assistenza al volo"
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Tesoro" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, in relazione all'effettivo
fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto
Ministero della difesa all'"Ente nazionale di assistenza al
volo", delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n.
145, e successive modificazioni.
4. L'importo massimo di emissione di titoli
pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da
rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e'
stabilito in 48.000 milioni di euro.
5. I limiti di cui all'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni
assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del
commercio estero (SACE) ai sensi dell'art. 6, comma 2,
dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata
sino a ventiquattro mesi e superiori a tale durata, sono
fissati per l'anno finanziario 2002 in 5.164.568.991 euro
ciascuno.
6. Il SACE e' altresi' autorizzato, per l'anno
finanziario 2002, a rilasciare garanzie entro una quota
massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al
comma 5.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento ad altre unita' previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme iscritte,
per competenza e cassa, nell'ambito della unita'
previsionale di base "Interessi sui titoli del debito
pubblico" (oneri del debito pubblico) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Tesoro" del medesimo stato di
previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni
di ricorso al mercato.
8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7,
8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, inseriti nelle unita'
previsionali di base "Fondo di riserva per le spese
obbligatorie e d'ordine" e "Altri fondi di riserva" (oneri
comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi
perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di
pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria
generale dello Stato" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti,
rispettivamente, in euro 1.737.302.825, 416.448.279,
364.596.347, 2.140.585.169 e 10.290.137.982.
9. Per gli effetti di cui all'art. 7 della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono
considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte
nell'elenco n.1, annesso allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'art.
12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito
delle unita' previsionali di base di pertinenza dei centri
di responsabilita' delle Amministrazioni interessate le
spese descritte, rispettivamente, negli elenchi numeri 2 e
3, annessi allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
11. Le spese per le quali puo' esercitarsi la
facolta' prevista dall'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco
n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
12. Gli importi di compensazione monetaria riscossi
negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono
versati nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti"
(Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e
controllo) dello stato di previsione dell'entrata.
Corrispondentemente la spesa per contributi da
corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime
delle "risorse proprie" (decisione del Consiglio delle
Comunita' europee del 21 aprile 1970) nonche' per importi
di compensazione monetaria, e' imputata nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione
europea" (interventi) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2002, sul conto di tesoreria
denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione
garanzia".
13. Gli importi di compensazione monetaria accertati
nei mesi di novembre e dicembre 2001 sono riferiti alla
competenza dell'anno 2002 ai fini della correlativa spesa
da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale di base
sopra richiamata "Risorse proprie Unione europea"
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze.
14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e
successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti,
le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza
e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni
competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Aree depresse" (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria
generale dello Stato" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2002.
15. Le somme di pertinenza dei centri di
responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" e
"Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2002, relative ai seguenti fondi da
ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono
conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per
attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del
personale gia' dipendente da istituti finanziari
meridionali da assumere nelle amministrazioni ed enti
pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Fondi da ripartire per oneri di
personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per
l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a
statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni
a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per il
funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di
base "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire
per interventi nelle aree depresse, iscritto nell'unita'
previsionale di base "Aree depresse" (investimenti); Fondo
da ripartire per la costituzione di unita' tecniche di
supporto alla programmazione, alla valutazione e al
monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto
nell'unita' previsionale di base "Programmazione,
valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici"
(interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unita'
previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con
propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui
dei predetti fondi.
16. Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge
20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento
dell'unita' previsionale di base "8 per mille IRPEF Stato"
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002
e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di
parere alle competenti commissioni parlamentari. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione all'unita' previsionale di base "Interventi
diversi" (interventi) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite
all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di
cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. lI
Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi',
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'art. 24
della medesima legge n. 157 del 1992.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione all'unita' previsionale di base "Acquedotti
e fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate
ad alimentare il fondo di cui all'art. 18, comma 3, della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi',
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo
art. 18 della citata legge n. 36 del 1994.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione all'unita' previsionale di base
"Ammortamento titoli di Stato" di pertinenza del centro di
responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata del
bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il
fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
20. Ai fini della compensazione sui fondi erogati
per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'art. 12,
comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione all'unita'
previsionale di base "Fondo sanitario nazionale"
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2002 delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni
interessate, nonche' le eventuali successive variazioni,
dello specifico stanziamento concernente la somma da
ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per
sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca
europea per gli investimenti relativamente ai progetti
immediatamente eseguibili di cui all'art. 21 della legge
26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e
di cassa nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Progetti immediatamente eseguibili" (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di
sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
22. Ferma restando la disposizione di cui all'art.
36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti,
le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza
e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le
amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unita'
previsionale di base "Calamita' naturali e danni bellici"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in
relazione alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge
2 maggio 1990, n. 102.
23. Le somme dovute dagli istituti di credito ai
sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono
versate nell'ambito della unita' previsionale di base
"Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni,
rimborsi, recuperi e concorsi vari" di pertinenza del
centro di responsabilita' "Tesoro" (Ministero dell'economia
e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata
(cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in
termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Editoria" (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
24. In attuazione di quanto disposto dall'art. 19
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni, istitutiva del Servizio nazionale della
protezione civile, le somme iscritte nell'unita'
previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Protezione civile" (investimenti) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2002, possono essere ripartite, in
relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del
Ministro dell'economia delle finanze, tra altre unita'
previsionali di base del medesimo centro di
responsabilita'.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Presidenza del Consiglio dei Ministri" di pertinenza del
centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata
del bilancio dello Stato per contributi destinati
dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla
Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita'
tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
26. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive
modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre
unita' previsionali di base le somme iscritte nell'unita'
previsionale di base "Potenziamento servizi e strutture"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Servizi tecnici nazionali" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere con propri decreti, al
trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione
delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento
europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unita'
previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria
generale dello Stato", dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2002, alle competenti unita' previsionali di
base degli stati di previsione del medesimo Ministero
dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della
giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso
anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a
competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e
notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro
straordinario, a compensi agli estranei
all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e
competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e
trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per
facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio,
a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e
stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale
elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze
derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni
elettorali.
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle variazioni
di bilancio nelle unita' previsionali di base degli stati
di previsione delle amministrazioni interessate occorrenti
per l'attuazione dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1999,
n. 482.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire
per l'anno 2002 alle unita' previsionali di base del
titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, le somme
iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Rimborsi anticipati o
ristrutturazione di passivita'" di pertinenza del centro di
responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli
oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale
carico dello Stato.
30. Le disponibilita' conservate nel conto dei
residui ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, relative alla protezione civile e alle
imprese radiofoniche ed editoriali, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, alle pertinenti unita' previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
31. Ai sensi dell'art. 11 della legge 23 aprile
1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del
Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di
prima nomina, per l'anno finanziario 2002, e' stabilito in
420.
32. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi,
per l'anno finanziario 2002, prelevamenti dal fondo a
disposizione, di cui all'art. 9, comma 4, della legge
1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Spese generali di funzionamento"
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione.
33. Per l'anno 2002 l'Amministrazione dei monopoli
di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le
entrate nonche' a impegnare e a pagare le spese, ai sensi
del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258,
convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e
successive modificazioni, in conformita' degli stati di
previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e
delle finanze (Appendice n. 1).
34. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
variazioni di bilancio tra le pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2002 occorrenti per l'attuazione delle norme
contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al
funzionamento delle agenzie fiscali.".
34-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla
pertinente unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le
somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per
canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della
relativa restituzione alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano in relazione all'art. 86 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
34-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra
l'unita' previsionale di base 4.1.2.1 "Fondo sanitario
nazionale" e l'unita' previsionale di base 4.1.2.18
"Federalismo fiscale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle
deliberazioni annuali del CIPE ai sensi dell'art. 39,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
34-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alle
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle Amministrazioni interessate, le somme
affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto
delle modifiche apportate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 28 marzo 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 2002, al riparto
dei fondi derivanti dai proventi UMTS disposto ai sensi
dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
34-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, le variazioni compensative di bilancio
occorrenti per trasferire alla pertinente unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
i fondi per i compensi ai membri della commissione che
gestisce il Fondo integrativo speciale per la ricerca
(FIRS), istituito in attuazione del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204".



 
Art. 3.
(Allegati)

1. Le modifiche alle unita' previsionali di base individuate per il 2002 nell'allegato 1 alla legge 28 dicembre 2001, n. 449, sono riportate nell'allegato 1 alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 novembre 2002
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2923):

Presentato dal Ministro dell'economia e finanze
(Tremonti) il 28 giugno 2002.
Assegnato alla commissione V (Bilancio), in sede
referente, il 3 luglio 2002, con pareri delle
commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV e commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla commissione V, in sede referente, il
22 e il 24 luglio 2002.
Relazione presentata il 24 luglio 2002 (atto n.
2923/A - relatore on. Zorzato).
Esaminato in aula il 16 settembre 2002 ed approvato
il 18 settembre 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1723):
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede
referente, il 27 settembre 2002 con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª,
13ª, giunta per gli affari delle Comunita' europee e
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente,
il 2, 3, 9, 10 e 22 ottobre 2002.
Relazione presentata il 23 ottobre 2002 (atto n.
1723/A - relatore sen. Izzo).
Esaminato in aula il 5 novembre 2002 ed approvato
con modificazioni.
Camera dei deputati (atto n. 2923-B):
Assegnato alla commissione V (Bilancio), in sede
referente, l'8 novembre 2002, con pareri delle commissioni
VI, VII, XII e commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla commissione V, in sede referente, il
19 e il 21 novembre 2002.
Esaminato in aula il 25 novembre 2002 ed approvato.
 
L'ALLEGATO 1, RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 3
DEL DISEGNO DI LEGGE, E' STATO APPROVATO
NEL TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO.
LE TABELLE RECANTI LE VARIAZIONI ALLO STATO
DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E AGLI STATI
DI PREVISIONE DELLA SPESA, CON GLI ELENCHI
AD ESSE ALLEGATI, SONO STATE APPROVATE
NEL TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO, CON LE
SEGUENTI MODIFICAZIONI (1)

(1) Le parti modificate e le voci introdotte sono stampate in neretto

----> Vedere Tabelle da pag. 9 a pag. 17 del S.O. <----
 
Allegato 1

----> Vedere allegato da pag. 18 a pag. 129 <----

----> Vedere allegato da pag. 130 a pag. 235 <----
 
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