Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 agosto 2002
Attuazione della direttiva 2002/18/CE della Commissione del 22 febbraio 2002, concernente l'iscrizione della sostanza attiva Isoproturon nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;
Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95, con i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
Vista la direttiva 2002/18/CE della Commissione del 22 febbraio 2002, concernente l'iscrizione della sostanza attiva Isoproturon nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Tenuto conto che la Germania, Paese designato come relatore per lo studio della sostanza attiva Isoproturon, ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza, presentando alla Commissione la relazione di valutazione e le raccomandazioni, in conformita' all'art. 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92;
Considerato che la relazione di valutazione e' stata esaminata nell'ambito del Comitato fitosanitario permanente del 7 dicembre 2001, che ha approvato, fra l'altro, il relativo rapporto di revisione;
Considerato che dal riesame non sono emersi problemi o questioni che abbiano richiesto la consultazione del Comitato scientifico per le piante;
Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Isoproturon soddisfano in generale le esigenze della direttiva medesima, in particolare per quanto riguarda gli impieghi indicati nel rapporto di revisione approvato dal Comitato fitosanitario permanente;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2002/18/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva Isoproturon nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2002/18/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva nel relativo rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati;
Considerato, inoltre, che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Isoproturon si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Decreta:
Art. 1.
1. La sostanza attiva Isoproturon e' iscritta, fino al 31 dicembre 2012, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 giugno 2003, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva indicata nell'art. 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti Isoproturon presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2003, in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
3. Il Ministero della salute revoca entro il 30 giugno 2003 le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza Isoproturon, non aventi i requisiti di cui al presente decreto.
4. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti Isoproturon, come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive gia' inserite nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 1 gennaio 2006 presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro il 1 gennaio 2007, a conclusione dell'esame effettuato, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo.
 
Art. 3.
1. Il rapporto di revisione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta.
 
Art. 4.
1. La commercializzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti Isoproturon, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, e' consentita fino al 31 luglio 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti Isoproturon, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il 1 gennaio 2003.
Roma, 9 agosto 2002
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 222
 
Allegato

Nell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e' aggiunta, in fine tabella, la seguente sostanza:

--------------------------------------------------------------------- N. Nome comune Denominazione Purezza Entrata Scadenza Disposi-
numeri, d'i- IUPAC (1) in dell'i- zioni
dentifica- vigore scrizione specifi-
zione che --------------------------------------------------------------------- 28 Isoproturon 3-(4-isopro- 970g/kg 1 gen- 31 dicem- Possono
CAS 34123-59-6 pilfenil)- naio bre 2012 essere
Numero CIPAC 1.1 dimetil- 2003 autoriz-
336 urea zate so-
lo le utilizzazioni
come diserbante.
Per l'applicazione
dei principi
uniformi
dell'allegato VI
del decreto
legislativo 17
marzo 1994, n. 195,
si deve tener conto
delle conclusioni
del rapporto di
revisione
dell'Isoproturon,
in particolare le
relative appendici
I e II, formulate
dal Comitato
fitosanitario
permanente il 7
dicembre 2001. Per
effettuare tale
variazione globale
gli Stati membri
devono: - rivolgere
particolare
attenzione alla
protezione della
acque sotterranee
quando la sostanza
attiva viene
applicata in
regioni con terreno
vulnerabile nonche'
in condizioni
climatiche
specifiche o
secondo tassi piu'
elevati di quelli
indicati nel
rapporto di riesame
e, se del caso,
devono applicare
misure di
attenuazione dei
rischi. - rivolgere
paricolare
attenzione
all'impatto degli
organismi acquatici
e procurare che
nelle condizioni di
autorizzazione
siano incluse, se
del caso, misure di
attenuazione dei
rischi. (1) Ulteriori dettagli sull'identita' e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di revisione.
 
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