Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 13 novembre 2002 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "C.S.Q.A - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Bitto". |
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IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002 e 2 luglio 2002 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l.", con decreto del 14 dicembre 1998, e' stata prorogata fino al 16 novembre 2002; Considerato che il predetto organismo di controllo necessita' di una ulteriore proroga al fine di adeguare la stesura definitiva del piano dei controlli predispostoper la denominazione di origine protetta "Bitto", allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 luglio 2002, protocollo numero 63508; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta "Bitto"; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l.", con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Bitto" registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1 luglio 1996, gia' prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002 e 2 luglio 2002, e' ulteriormente prorogata di trenta giorni a far data dal 16 novembre 2002. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 14 dicembre 1998. Roma, 13 novembre 2002 Il direttore generale reggente: Abate |
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