Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 15 ottobre 2002 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della legge n. 172 del 31 luglio 2002, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.S.I. Brain Storm Industry, unita' di Massa Carrara e Rivoli. (Decreto n. 31537). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n 160; Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1, comma 8-bis e 8-ter del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, con il quale e' stato disposto che in deroga all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato, con proprio decreto, a concedere una proroga, non superiore a dodici mesi e per un massimo di ventidue unita', del trattamento straordinario di integrazione salariale ad aziende al cui capitale sociale partecipano finanziarie pubbliche, costituite in data anteriore al 31 marzo 1998 per svolgere attivita' di reimpiego dei lavoratori provenienti da unita' produttive interamente dismesse appartenenti al settore siderurgico pubblico, che successivamente hanno cessato l'attivita' in quanto sottoposte a procedura fallimentare entro e non oltre la data del 31 ottobre 2001, a seguito della mancata omologazione del concordato preventivo. Gli oneri derivanti dagli interventi sopra richiamati, stabiliti in misura non superiore a 350.000 euro, sono posti a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; Visto il decreto direttoriale n. 30421 del 22 ottobre 2001, con il quale e' stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, relativo al periodo 18 luglio 2001 - 17 luglio 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 223/1991, nei confronti dei lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla S.r.l. B.S.I. Brain Storm Industry, unita' di Massa Carrara e di Rivoli (Torino), assoggettata alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni con decreto del tribunale di Massa Carrara, n. 5/2001 dell'11 luglio 2001 e successivamente dichiarata fallita con sentenza del medesimo tribunale n. 37/2001 del 31 ottobre 2001; Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 1, comma 6-bis della richiamata legge n. 172/2002 in favore di ventidue lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, a decorrere dal 18 luglio 2002 al 17 luglio 2003, non potendo ricorrere i presupposti normativi dell'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Considerato che l'azienda di cui trattasi rientra nella fattispecie prevista dal citato art. 1, comma 8-bis della legge n. 172/2002, cosi' come dichiarato dallo stesso curatore fallimentare; Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di ventidue lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla fallita S.r.l. B.S.T. Brain Storm Industry, unita' di Massa Carrara e di Rivoli (Torino), relativa al periodo 18 luglio 2002-17 luglio 2003, ai sensi dell'art. 1, comma 8-bis, della sopra richiamata legge n. 172/2002; Decreta: Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 1, comma 8-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.S.I. Brain Storm Industry, con sede in Massa Carrara, unita' di Massa Carrara, diciannove unita' lavorative, Rivoli (Torino) tre unita' lavorative, per un massimo di ventidue unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 luglio 2002 al 17 luglio 2003. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei predetti ventidue lavoratori interessati, nel limite finanziario previsto dall'art. 1, comma 8-ter, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 ottobre 2002 Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 27 |
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