Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 13 novembre 2002 |
Autorizzazione all'azienda sanitaria locale di Lodi - Presidio ospedaliero di Casalpusterlengo, ad avvalersi della facolta' di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le cartelle cliniche prodotte dal 1 gennaio 1988. |
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IL DIRETTORE GENERALE per gli archivi
Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Ministro per i beni ambientali e culturali di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la richiesta del 12 aprile 2000 del Presidio ospedaliero di Casalpusterlengo, azienda sanitaria locale di Lodi, relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche; Considerato che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta, non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974; Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; Decreta: Articolo unico Il Presidio ospedaliero di Casalpusterlengo e' autorizzato ad avvalersi della facolta' di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le cartelle cliniche prodotte dal 1 gennaio 1988. Le modalita' di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974. La pellicola da usare, fermo restando che sara' costituito un originale negativo di sicurezza, per sostituire i documenti dovra' possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979. Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 novembre 2002 Il direttore generale: Italia |
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