Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2002 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI |
COMUNICATO |
Comunicato riguardante la comunicazione dei casi di revoca dell'affidamento degli appalti, previsto nell'art. 2 del decreto-legge n. 210/2002. |
|
|
IL PRESIDENTE
Premesso che il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 225, recante "Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale", all'art. 2 prevede espressamente che "le imprese edili che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarita' contributiva, a pena di revoca dell'affidamento"; Considerato che la fattispecie prevista dalla norma in questione rientra nelle ipotesi di cause di esclusione di cui all'art. 75, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, che devono formare oggetto di apposita comunicazione da parte delle stazioni appaltanti all'Autorita', al fine dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di propria competenza, come previsto nelle determinazioni di questa Autorita' n. 16-23 del 2 dicembre 2001 e n. 10 del 29 maggio 2002; Comunica che le stazioni appaltanti provvederanno alla comunicazione all'Autorita' dei casi di revoca degli affidamenti dovuta alla mancanza di certificazione attestante la regolarita' contributiva di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 210/2002, entro 10 giorni dall'emanazione del provvedimento di revoca. Roma, 12 novembre 2002 Il Presidente: Garri |
|
|
|