IL PRESIDENTE
Premesso che il comma 2-bis dell'art. 37-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dalla legge n. 166 del 1 agosto 2002, prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici trasmettano un avviso relativo alla presenza nei programmi triennali di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, all'osservatorio perche' ne dia' pubblicita'; Considerato che tale onere di pubblicita' a carico dell'osservatorio puo' qualificarsi quale forma di "pubblicita-notizia" diretta unicamente a rendere noti ai terzi determinati fatti od atti; che le forme di pubblicita' non sostituiscono ma coesistono con la normativa in materia di accesso, permanendo, infatti, in capo alle stazioni appaltanti l'obbligo di garantire, ai sensi dell'art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, il diritto di accesso ai documenti della programmazione, relativi anche ad eventuali proposte di intervento realizzabili, totalmente o parzialmente a carico dei promotori; che ai fini dell'informazione al mercato esistono una serie di forme di pubblicita' obbligatorie, quali la pubblicazione, da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici, entro venti giorni dall'avvenuta redazione dei programmi, di un avviso indicativo mediante affissione presso la propria sede per almeno 60 giorni consecutivi e la pubblicazione sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico; nonche' ulteriori forme di pubblicita' meramente facoltative; che l'utilizzo contestuale di molteplici meccanismi di informazione e partecipazione consente, comunque, il raggiungimento degli obiettivi sottesi alla ratio della norma di cui in premessa, attraverso la sinergia tra i soggetti coinvolti nell'iter di individuazione e pubblicita' degli interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica; che l'onere di pubblicita-notizia a carico dell'Osservatorio puo' intendersi assolto mediante la pubblicazione di alcuni elementi relativi all'avviso indicativo di cui all'articolo 37-bis, comma 2-bis, della legge quadro; che e' opportuno semplificare gli oneri a carico delle Amministrazioni aggiudicatrici; comunica che a decorrere dal 15o giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente comunicato: 1. l'obbligo a carico delle amministrazioni aggiudicatrici e' assolto con l'invio all'Osservatorio dei lavori pubblici, unitamente all'avviso relativo alla presenza nei programmi triennali di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, di una comunicazione attestante: la data dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso indicativo, mediante affissione presso la sede dell'amministrazione aggiudicatrice; l'eventuale avvenuta pubblicazione dell'avviso su sito "internet" ed il relativo indirizzo web; l'eventuale ricorso, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, ad altre forme di pubblicita'; 2. l'obbligo e' assolto con l'invio entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso. Roma, 24 ottobre 2002 Il Presidente: Garri |